Cass. pen., sez. I, sentenza 01/06/2000, n. 4080
CASS
Sentenza 1 giugno 2000

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La mancata tempestiva decisione sulla richiesta di convalida del provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art.6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989 n.401, abbia imposto l'obbligo di comparizione davanti alla polizia in coincidenza con lo svolgimento di competizioni agonistiche, non assume portata demolitoria rispetto alla legittimità intrinseca dell'atto, ma incide soltanto sui relativi effetti, che restano perenti, dovendosi intendere lo stesso provvedimento come revocato. Ne deriva che nessuna preclusione sussiste a che l'autorità amministrativa reiteri il provvedimento, dando così vita ad una nuova ed autonoma sequenza procedimentale, del tutto scissa dalla precedente, ormai giuridicamente esaurita; sequenza nell'ambito della quale il termine per la convalida non potrà quindi che decorrere dall'emissione del nuovo provvedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/06/2000, n. 4080
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4080
    Data del deposito : 1 giugno 2000

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