Sentenza 1 giugno 2000
Massime • 1
La mancata tempestiva decisione sulla richiesta di convalida del provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art.6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989 n.401, abbia imposto l'obbligo di comparizione davanti alla polizia in coincidenza con lo svolgimento di competizioni agonistiche, non assume portata demolitoria rispetto alla legittimità intrinseca dell'atto, ma incide soltanto sui relativi effetti, che restano perenti, dovendosi intendere lo stesso provvedimento come revocato. Ne deriva che nessuna preclusione sussiste a che l'autorità amministrativa reiteri il provvedimento, dando così vita ad una nuova ed autonoma sequenza procedimentale, del tutto scissa dalla precedente, ormai giuridicamente esaurita; sequenza nell'ambito della quale il termine per la convalida non potrà quindi che decorrere dall'emissione del nuovo provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/06/2000, n. 4080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4080 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 01/06/2000
1. Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CAMPO FA " N. 4080
3. Dott. GIORDANO UMBERTO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA ALBERTO " N. 44764/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AL FA n. il 27.09.1968
avverso ordinanza del 01.10.1999 G.I.P. TRIBUNALE di BOLZANO sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO
lette/sentite le conclusioni del P.G.
O S S E R V A
Con ordinanza del 1 ottobre 1999, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano ha convalidato il provvedimento del Questore di Bolzano, emesso il 29 settembre 1999, con il quale, a norma dell'art. 6 della legge n.401 del 1989, veniva fatto divieto a AL TE di accedere a determinati impianti sportivi e con obbligo di presentazione durante lo svolgimento di alcune manifestazioni sportive.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato deducendo tre motivi di ricorso. Nel primo prospetta violazione delle norme processuali, in quanto una prima ordinanza, emessa dal Questore di Bolzano il 24 settembre 1999, non era stata convalidata tempestivamente, mentre poi, reiterato il provvedimento, il 29 dello stesso mese, tale ultimo provvedimento era stato convalidato il 1 ottobre;
la convalida sarebbe dunque - a dire del ricorrente - intervenuta tardivamente, posto che il termine doveva essere fatto decorrere dalla notifica del primo provvedimento, avvenuta il 24 settembre precedente. Si lamenta, poi, violazione di legge, in quanto non sarebbe rispondente al vero la condotta asseritamente posta a base del provvedimento inibitorio e prescrittivo. Si deduce, infine, vizio di motivazione, in quanto la convalida del giudice non espliciterebbe le ragioni per le quali era stato ritenuto legittimo il provvedimento del Questore. Il ricorso è palesemente privo di fondamento. Questa Corte ha infatti in più occasioni avuto modo di affermare che il provvedimento con il quale il Questore applica la prescrizione di cui all'art.6, secondo comma, della legge n.401 del 1989 rientra, in quanto provvedimento limitativo della libertà personale, nella generale previsione dettata dall'art.13 della Costituzione. Sicché, qualora tale provvedimento non sia comunicato alla autorità giudiziaria entro quarantotto ore dalla sua emissione e non sia convalidato da questa entro le successive quarantotto ore, il provvedimento stesso deve intendersi revocato e resta privo di ogni effetto (Cass., Sez. I, 22 marzo 1999, Cori). Posto, dunque, che la mancata tempestiva decisione sulla convalida non assume alcuna portata demolitoria quanto alla legittimità intrinseca dell'atto ma incide soltanto sui relativi effetti, che restano perenti, dovendosi intendere revocato il provvedimento stesso, ne deriva che nessuna preclusione sussiste a che l'autorità amministrativa reiteri il provvedimento in questione, dando così vita ad una nuova ed autonoma sequenza procedimentale, del tutto scissa dalla precedente, ormai giuridicamente esaurita. È evidente, dunque, che il termine della convalida non possa che decorrere dalla adozione del "nuovo" provvedimento, senza alcuna possibilità di spuria commistione con passati ed ormai perenti omologhi atti.
Del tutto estraneo alla presente sede è, poi, il secondo motivo di ricorso. vertendo lo stesso su profili di merito non conferenti agli effetti del giudizio di legittimità e parimenti incompatibili con le stesse attribuzioni conferite al giudice della convalida. Questa Corte ha infatti più volte affermato che, in tema di convalida del provvedimento del Questore, emesso a norma dell'art.6 della legge n.401 del 1989, compito del giudice per le indagini preliminari è quello di verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano l'emissione di tale provvedimento, con facoltà di disapplicarlo, qualora venga accertato che esso sia stato emesso senza l'osservanza delle condizioni e dei limiti di durata previsti dalla legge. Tale controllo. si è sottolineato, per quanto penetrante, trattandosi di provvedimento che incide sulla libertà personale del soggetto tenuto a comparire davanti all'ufficio di p.s., è comunque limitato alla verifica della legittimità del provvedimento stesso sotto il profilo della sussistenza, o non, dei prescritti presupposti soggettivi ed oggettivi. dovendosi invece escludere che possa investire, aumentandone o diminuendone l'ambito di applicazione o di durata ovvero il contenuto delle prescrizioni, che sono rimesse alla valutazione discrezionale del Questore, il quale agisce nell'esercizio della attività di prevenzione allo stesso devoluta dalla citata legge (Cass., Sez. I, 20 novembre 1998, Morelli). Tale essendo il circoscritto tema di verifica, e per venire al terzo motivo di ricorso, è evidente,, allora, che la motivazione del provvedimento di convalida potrà dirsi, come nella specie, senz'altro congrua, ove il giudice dia atto del compiuto riscontro di legittimità e della conferenza ed esaustività dei motivi posti a fondamento dell'atto oggetto di convalida.
Il ricorso è pertanto inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in lire 500.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 500.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2000