Sentenza 17 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/07/2001, n. 9667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9667 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU96 67 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ASSAZ NE Oggetto ONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 20700/99 Consigliere Cron.22261 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Ud. 21/05/01 Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: RR VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CERESIO 24, presso lo studio dell'avvocato CARLO ACQUAVIVA, rappresentato e difeso dall'avvocato LETTERIO ARENA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TRASPORTI DI MESSINA, in AZIENDA MUNICIPALIZZATA persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TRINITA' DEI press AIRSAN, PELLEGRINI 20/4, presso lo studio dell'avvocato FRANCO DE LORENZO, che la rappresenta e difende, giusta 2001 delega in atti;
2435 -1
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 194/99 del Tribunale di MESSINA, depositata il 30/04/99 R.G.N. 743/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Aldo DEudienza del 21/05/01 dal MATTEIS;
udito l'Avvocato DE LORENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza 22 maggio 1996 n. 1746 il Pretore di Messina, giudice del lavoro, ha rigettato la domanda proposta da AN AT, dipendente presso l'Azienda Municipalizzata Trasporti-ATM di Messina con la qualifica di bigliettaio, volta ad ottenere la qualifica di operaio tecnico livello VI, a decorrere quanto meno dall'entrata in vigore della L. 270/88, per effetto delle superiori mansioni svolte, e per le quali aveva già ottenuto le Азер relative differenze retributive. La sentenza di rigetto del Pretore, motivata con la ritenuta non applicabilità dell'art. 2103 cod.civ. al rapporto lavorativo del ricorrente, quale autoferrotranviere, è stata confermata dal Tribunale di Messina con sent. 16/30 aprile 1999 n. 194. Il Tribunale, rilevato che il rapporto di lavoro dei dipendenti di pubblici servizi di trasporti è regolato dal R.D. 8/1/1931 n. 148, ha fatto applicazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, data la specialità della disciplina in questione, a detta categoria di lavoratori non è applicabile l'art 2103 C.C. come modificato dall'art. 13 St. Lav., prevalendo sulla norma generale la specifica disciplina dettata dagli artt. 1 e 18 3 del reg. alleg. A al R.D. 8/1/31 n. 148. Nel caso dei dipendenti di imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, pertanto, il diritto alla promozione alle mansioni superiori è configurabile solo nell'ipotesi in cui l'attività corrispondente alle mansioni superiori sia stata esplicata in esecuzione di un ordine del direttore dell'azienda espresso in forma certa e documentata. In mancanza di tale dato formale il lavoratore che abbia superiori può soloesplicato di fatto le mansioni ZE richiedere la maggiore retribuzione corrispondente alle mansioni effettivamente svolte. Il Tribunale ha ritenuto che l'appellante abbia fatto discendere il proprio diritto alla promozione automatica dal mero svolgimento di fatto delle mansioni superiori, e non abbia provato, e nemmeno dedotto, che l'assegnazione a tali mansioni sia conseguenza di un provvedimento proveniente dal direttore dell'azienda. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il AN, con due motivi. La intimata si è costituita con controricorso, resistendo. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 cod.civ., nel testo modificato dall'art. 13 Legge 20 maggio 1970, n. 4 300, in relazione all'art. 18 R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 all. A e all'art. 1 Legge 12 luglio 1988 n. 270; omessa, insufficiente e contradditoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) censura la sentenza impugnata (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) per avere omesso di considerare l'ordine di servizio emanato dal diretto dell'azienda ing. Claudio Conte il 5.12.1992 n. 69. Il motivo è fondato, per quanto di ragione. La sentenza impugnata prende le mosse da un principio di diritto corretto, conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui in tema di rapporto di lavoro del personale di aziende esercenti un pubblico servizio di trasporto in concessione, la mancanza di un formale conferimento di incarico, con ordine scritto del direttore dell'azienda, impedisce l'accoglimento della domanda di riconoscimento della qualifica superiore (ex plurimis, da ultimo Cass 28 luglio 2000 n. 9962); sicché il vizio di violazione di legge dedotto non sussiste. Ma al Tribunale è sfuggito che l'atto di appello, pur focalizzato in massima parte sulla questione di diritto dell'applicabilità dell'art. 2103 cod. civ. al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, sulla quale il giudice di 5 appello ha correttamente pronunciato, conteneva altresì la doglianza relativa agli ordini di servizio, tra i quali 69, menzionava specificamente quello in data 5.12.1992 n. cui al presente ricorso, ritualmente prodotto in di giudizio. E se per il tempo anteriore l'inesistenza di un ordine di servizio è implicita nelle sentenze di questa Corte al Sierrataus 6218/1984 e 2186/1989, che hanno riconosciuto v le sole differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, l'ordine di servizio del direttore dell'azienda, ZE asseritamente emanato nel 1992, doveva essere vagliato dal Tribunale ai fini della corretta decisione sulla domanda proposta, proprio in rapporto al quadro normativo enunciato nella stessa sentenza impugnata. L'accoglimento di tale profilo assorbe la doglianza relativa alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 All. A R.D. n. 148/1931 e all'art. 1 L. n.270 del 12.7.1988, su cui peraltro questa Corte si è già pronunciata con la sent. 8 marzo 1995 n. 2694. La sentenza impugnata va pertanto cassata, e gli atti rimessi al giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'Appello di Messina, il quale provvederà altresì alle spese del presente giudizio. 9
p.q.m.
accoglie il ricorso per quanto cassadi ragione, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Messina. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2001. Il Presidente Межиб о рецити Aldo De Mamin Il Consigliere Estensore final IL CANCELLIERE Depositato in Cancellería oggi, 17ŁUG. 2001 E R IL CANCELLIERE P U R O I D , O L L SA O B S I A D , T A SA T S E 10 O ST P . I T IM 3 N 3 R 5 G A 'A O D LL A E E T D D E E N Lav\cqm-autoferr-2103 RG 20700/1999 7