Sentenza 30 maggio 2013
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 651 cod. pen. non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen., risultando le relative condotte completamente diverse, se raffrontate in astratto, e susseguenti materialmente l'una all'altra, se considerate in concreto. (Fattispecie relativa a minacce rivolte da più persone per evitare di essere identificate dal pubblico ufficiale che, a tal fine, aveva vanamente chiesto loro i documenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/2013, n. 39227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39227 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 30/05/2013
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1020
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 1208/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE IS N. IL 27/12/1977;
LE AN N. IL 19/11/1982;
LE AR N. IL 31/01/1952;
avverso la sentenza n. 626/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 13/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIOLA Alfredo Pompeo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 marzo 2012 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Parma in data 16 giugno 2011, che condannava IE DA, IE AN e IE MA alla pena di mesi quattro e giorni dieci di reclusione per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di generalità, commessi in Fornovo di Taro il 30 ottobre 2007.
2. Secondo la ricostruzione della vicenda storico-fattuale compiuta dai Giudici in sede di merito, l'episodio oggetto della regiudicanda è maturato nel momento in cui un agente della Polizia municipale, CA EF, ha iniziato a redigere il verbale di contravvenzione per sosta irregolare dell'autovettura a carico di uno degli imputati, terminato il quale venne raggiunto da un giovane, DA IE, il quale, urlando, lo insulto e lo minacciò. Sopraggiunse, quindi, il AN IE, che fece il gesto di colpirlo con una mano e lo minacciò ulteriormente. Infine, anche il padre dei due, IE MA, si avvicinò alterato minacciando l'agente. Nel ritenere la fondatezza dei temi d'accusa enucleati nelle rispettive imputazioni, oltre alle dichiarazioni rese dal CA, i Giudici di merito hanno valorizzato quelle rese a loro conferma dal teste ER, il quale ha precisato come il predetto agente della Polizia municipale avesse più volte richiesto, invano, i documenti per l'identificazione dei predetti imputati, chiarendo altresì che il diverbio relativo all'esibizione dei documenti li aveva avuti tutti e tre quali protagonisti.
3. Avverso la suddetta pronuncia della Corte d'appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia degli imputati, deducendo due motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
3.1. Violazione dell'art. 337 c.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e), in quanto le ingiurie proferite nei confronti dell'agente della Polizia municipale CA EF rappresentavano una, certamente non corretta, reazione alla contravvenzione in precedenza elevata, che a sua volta costituiva l'espressione di una condotta dagli appellanti lamentata come sistematicamente assunta nei loro confronti ed estrinsecatasi in vari episodi di contravvenzioni precedentemente elevate a loro carico, nel piazzale dinanzi alla stazione. D'altra parte, se le offese fossero state rivolte per la richiesta di generalità formulata dal pubblico ufficiale, il reato non sarebbe configurabile per mancanza dell'atto presupposto, traducendosi il comportamento degli imputati nel rifiuto di darle.
3.2. Violazione dell'art. 651 c.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e), dovendosi escludere nella fattispecie la terzietà del pubblico ufficiale, in quanto la richiesta di identificazione ha rappresentato solo una reazione alle offese ricevute ed è stata effettuata in un contesto di litigiosità fra il vigile e gli imputati, nell'ambito di una vertenza di carattere esclusivamente personale, finalizzata non allo svolgimento dell'attività di pubblico ufficiale, ma a rappresentare una posizione di supremazia rispetto agli imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I ricorsi sono inammissibili, in quanto non orientati a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito la vicenda storico-fattuale oggetto dell'imputazione. Nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte, in particolare, ci si trova dinanzi a due pronunce, di primo e di secondo grado, che sostanzialmente concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, dep. 05/12/1997, Rv. 209145), avuto riguardo al fatto che l'impugnata pronunzia ha comunque offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dei ricorrenti, puntualmente replicando alle deduzioni ed ai rilievi svolti dalla difesa.
Ne discende, secondo la linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può essere invalidato da prospettazioni di tipo alternativo, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto storico-fattuale in cui la condotta delittuosa si è in concreto esplicata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507). Nel caso di specie, inoltre, l'adeguatezza della motivazione dell'impugnata sentenza non è stata validamente censurata dai ricorrenti, che si sono limitati a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudici di merito ed a formulare critiche sulle valutazioni espresse in ordine al materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, in questa Sede, evidentemente, non assoggettabile ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato.
Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, dunque, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Corte elaborato, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dai ricorrenti articolate.
5. Dalla motivazione dell'impugnata pronuncia, il cui contenuto viene pertanto a saldarsi con l'impianto argomentativo che sorregge la decisione assunta dal Giudice di primo grado, risulta con chiarezza come la Corte territoriale abbia, con il supporto di una congrua e lineare esposizione logico-argomentativa, criticamente preso in esame tutte le deduzioni difensive, giustificando la valutazione di responsabilità degli imputati sulla base delle convergenti ed univoche risultanze probatorie offerte dall'attività istruttoria ivi espletata, il cui contenuto ha posto in rilievo, segnatamente: a) che l'agente della Polizia municipale aveva già collocato la multa sotto il tergicristallo dell'autovettura; b) che allorquando il primo dei IE iniziò a scagliare le sue invettive e l'agente richiese l'esibizione dei relativi documenti per l'identificazione - sua e degli altri familiari di lì a poco sopraggiunti - gli imputati lo minacciarono al fine di opporsi alla loro compiuta identificazione;
c) che le minacciose contumelie rivoltegli proseguirono anche e soprattutto dopo che il CA provò ad identificarli;
d) che il comportamento posto in essere dagli imputati - come evidenziato, in particolare, nella sentenza del Giudice di prime cure - non presentava le forme di una mera contestazione della pregressa attività svolta dal pubblico ufficiale, ma scaturiva da un preesistente astio per le attività di controllo delle vie comunali, ed in specie delle modalità di posteggio, svolta sul territorio dal personale dei Vigili urbani, ed era finalizzato ad intimorire il CA in modo da convincerlo a tenere nel lavoro una linea di condotta meno severa, evitando o riducendo i controlli nella zona. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di prime cure, la Corte distrettuale ha dunque fatto buon governo dei principii che regolano la materia, ove si consideri che, secondo l'insegnamento da tempo elaborato in questa Sede, l'integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale non richiede che sia impedita, in concreto, la libertà di azione dello stesso, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, indipendentemente dall'esito positivo o negativo di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un impedimento che ostacoli il compimento degli atti predetti (Sez. 6, n. 3970 del 13/01/2010, dep. 29/01/2010, Rv. 245855).
È infatti sufficiente, per integrare il reato, che l'uso della violenza o della minaccia intralci l'atto di ufficio o servizio svolto dal pubblico ufficiale e che l'autore del reato abbia come obiettivo di indurre questi ad astenersi, anche per il futuro, dal compimento dell'atto e dalle correlative operazioni che inevitabilmente ne sostanziano la formazione (arg. ex Sez. 6, n. 37041 del 09/07/2003, dep. 26/09/2003, Rv. 226797). Sotto altro, ma connesso profilo, deve rilevarsi come la Corte di merito abbia fatto nel caso di specie una corretta applicazione delle regulae iuris, da questa Suprema Corte ormai da tempo stabilite, secondo cui il reato previsto dall'art. 651 cod. pen. - il quale si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personale (Sez. 6, n. 34689 del 03/07/2007, dep. 13/09/2007, Rv. 237606) - non rimane assorbito, ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen., risultando le relative condotte completamente diverse, se raffrontate in astratto, e susseguenti materialmente l'una all'altra, se considerate in concreto (Sez. 6, n. 47585 del 10/12/2007, dep. 28/12/2007, Rv. 238231).
6. La Corte d'appello, in definitiva, ha compiutamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione di entrambi i delitti oggetto della regiudicanda, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione della difesa era in realtà priva di ogni aggancio probatorio e si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio giudicato completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica. In questa Sede, invero, a fronte di un'accurata ricostruzione del compendio storico-fattuale, sì come ampiamente descritta in narrativa, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti oggetto della regiudicanda, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere il tracciato argomentativo svolto dal giudice di merito in modo da verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.
7. I ricorsi sono dunque inammissibili ed i ricorrenti, a norma dell'art. 616 c.p.p., vanno condannati al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene equo determinare nella misura di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle ammende per ciascuno di detti ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quella della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2013