CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 445/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2772/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 372/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 08/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230020919809000 IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3768/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina, Sezione 3, con la Sentenza n. 372/2024, depositata il 8/4/2024, ha respinto, con condanna della ricorrente alle spese liquidate in Euro 2.500,00 il ricorso della Sig.ra Nominativo_1, avvocato, avverso la cartella di pagamento n. 57 2023 00209198 09, notificata in data 24/07/2023 contenente il ruolo emesso dall'AGENZIA DELLE ENTRATE DP di Latina riguardante interessi di sospensione anni 2017-2018; liquidazione periodica IVA anno 2021.
2. Il primo giudice, tra l'altro, ha motivato: “Come chiarito dalla Corte di Cassazione «La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione;
nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, l.n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo.» (Cass. n. 33344/2019, ord.)”.
3. La Sig.ra Nominativo_1 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma, con vittoria delle spese, A tal fine ha eccepito: - la violazione dell'art. 36 D.Lgs. n. 546/92 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;
- la nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione art. 7, comma 1, L. 212/2000 e omessa allegazione;
- la nullità dell'intimazione di pagamento inviata da indirizzo pec non ufficiale;
- l'erroneità dell'entità e della determinabilità delle sanzioni richieste con l'intimazione di pagamento.
4. L'AGENZIA DELLE ENTRATE DP di Latina costituendosi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese, contestando punto per punto i motivi svolti.
3. Il presente ricorso è venuto in decisione all'udienza del 3/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1.Il Collegio osserva che la cartella impugnata è stata emessa ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/73
e 54-bis D.P.R. 633/72, sulla base della dichiarazione presentata dalla contribuente. L'insegnamento di legittimità è concorde nell'evidenziare che allorché, come nel caso in esame, la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione è assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (tra tante, Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 11/06/2021, n. 16517). Ne consegue che il primo giudice, per quanto evidenziato in sentenza. attenendosi a detto insegnamento, ha dato atto del convincimento espresso proprio a seguito della valutazione delle eccezioni sollevate dalla contribuente, ponendola in grado di argomentare compiutamente ai fini della proposizione del presente appello.
2.In ordine al secondo motivo di appello, come evidenziato dal primo giudice, la cartella opposta per ogni singolo ruolo specifica le singole voci necessarie per consentire, come dovuto, alla contribuente di comprendere, l'an e il quantum del recupero. Infatti, la cartella in dettaglio riporta l'anno d'imposta, il codice tributo, l'imposta, le sanzioni, gli interessi e le ragioni del recupero (omesso, tardivo, carente versamento etc..). Avendo, inoltre, la parte appellante, in sede di presentazione del Modello IVA, chiesto l'invio dell'avviso telematico conseguente al controllo automatizzato della dichiarazione (ex art. 36 bis DPR n. 600/73 e 54 bis DPR n. 633/72) direttamente all'intermediario, Sig. Nominativo_2, le comunicazioni risultano trasmesse al medesimo. Non è superfluo ribadire che in particolare, quando si proceda alla liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria, si è ripetutamente affermato che il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima.
3.L'art. 26 comma 2 del DPR 602/1973, non prescrive l'obbligo di utilizzo dell'indirizzo “registrato” per il mittente-pubblica amministrazione, mentre a tutela del Contribuente precisa che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
La norma prevede, quindi, espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario debba essere quello risultante dai pubblici registri, ma nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente, quando questi sia una pubblica amministrazione o un Ente pubblico.
Ne discende che non vi è alcuna norma che imponga a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi. Il menzionato art. 26 consente, quindi, all'Ufficio di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella prevista dall'art.3bis, comma 1, Legge n.53/94, relativa alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati, che espressamente prevede che sia l'indirizzo del mittente che quello del destinatario devono essere quelli risultanti da pubblici registri (REGINDE – INPEC – IPA).
La ratio di tale distinzione trova la sua giustificazione nel potere conferito all'Agente della Riscossione dal
Legislatore, il quale ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dall'art.26 D.P.R. n.602/1973 e dall'art.30, comma 4, D.L. n.78/2010, soggetti dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte - l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, con esonero del destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio.
Nelle notificazioni ex lege n.53/94, al contrario, la tutela del destinatario è assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. (cfr. Sentenza n.3342/2020
e Sentenza n. 7381/2021 del Tribunale di Roma)
A conferma di quanto innanzi, si richiama l'art.16 DPR n.68/2005 con il quale il Legislatore ha prescritto la facoltà per le Pubbliche Amministrazioni di svolgere autonomamente l'attività di gestione del servizio di posta elettronica certificata, precisando che le disposizioni di cui al presente regolamento “non si applicano all'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative”, con ciò confermando una massima libertà della P.A. nell'invio degli atti non processuali.
4. Per quanto concerne il quarto motivo, con il quale la parte appellante ha eccepito l'erroneità dell'entità degli interessi (e non delle sanzioni, come rubricato in ricorso) il Collegio osserva che che l'art. 30 del DPR
602/1973 - che disciplina la materia degli interessi di mora - dispone:
"Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data di notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministro delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
Ne consegue che i tassi di interesse non possono, quindi, essere calcolati nell'immediatezza, all'interno della cartella di pagamento, in quanto la loro applicazione inizia a decorrere trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica del detto atto. Il tasso annuo di mora è, peraltro, noto e conoscibile perché determinato con DM e può essere calcolato grazie ai limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) riportati in cartella (in termini, v. Cass. 8613/2011). Inoltre, la cartella di pagamento ha un contenuto vincolato che è disposto per legge. Tale contenuto, in particolare, è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 DPR n.
602 del 1973 in base al quale: "La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo”.
In forza di tale norma, è evidente come i dati riportati nella cartella di pagamento corrispondano necessariamente a quanto il legislatore ha ritenuto che fosse indispensabile inserire al momento della predisposizione del modello.
5. L'appello non è pertanto fondato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in disposistivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese liquidate in Euro 1.500,00
(Millecinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore di ADE.
Cosi deciso in Latina il 3/12/2025 IL RELATORE IL PRESIDENTE
VI IN PE ET
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2772/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 372/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 08/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230020919809000 IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3768/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina, Sezione 3, con la Sentenza n. 372/2024, depositata il 8/4/2024, ha respinto, con condanna della ricorrente alle spese liquidate in Euro 2.500,00 il ricorso della Sig.ra Nominativo_1, avvocato, avverso la cartella di pagamento n. 57 2023 00209198 09, notificata in data 24/07/2023 contenente il ruolo emesso dall'AGENZIA DELLE ENTRATE DP di Latina riguardante interessi di sospensione anni 2017-2018; liquidazione periodica IVA anno 2021.
2. Il primo giudice, tra l'altro, ha motivato: “Come chiarito dalla Corte di Cassazione «La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione;
nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, l.n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo.» (Cass. n. 33344/2019, ord.)”.
3. La Sig.ra Nominativo_1 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma, con vittoria delle spese, A tal fine ha eccepito: - la violazione dell'art. 36 D.Lgs. n. 546/92 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;
- la nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione art. 7, comma 1, L. 212/2000 e omessa allegazione;
- la nullità dell'intimazione di pagamento inviata da indirizzo pec non ufficiale;
- l'erroneità dell'entità e della determinabilità delle sanzioni richieste con l'intimazione di pagamento.
4. L'AGENZIA DELLE ENTRATE DP di Latina costituendosi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese, contestando punto per punto i motivi svolti.
3. Il presente ricorso è venuto in decisione all'udienza del 3/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1.Il Collegio osserva che la cartella impugnata è stata emessa ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/73
e 54-bis D.P.R. 633/72, sulla base della dichiarazione presentata dalla contribuente. L'insegnamento di legittimità è concorde nell'evidenziare che allorché, come nel caso in esame, la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione è assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (tra tante, Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 11/06/2021, n. 16517). Ne consegue che il primo giudice, per quanto evidenziato in sentenza. attenendosi a detto insegnamento, ha dato atto del convincimento espresso proprio a seguito della valutazione delle eccezioni sollevate dalla contribuente, ponendola in grado di argomentare compiutamente ai fini della proposizione del presente appello.
2.In ordine al secondo motivo di appello, come evidenziato dal primo giudice, la cartella opposta per ogni singolo ruolo specifica le singole voci necessarie per consentire, come dovuto, alla contribuente di comprendere, l'an e il quantum del recupero. Infatti, la cartella in dettaglio riporta l'anno d'imposta, il codice tributo, l'imposta, le sanzioni, gli interessi e le ragioni del recupero (omesso, tardivo, carente versamento etc..). Avendo, inoltre, la parte appellante, in sede di presentazione del Modello IVA, chiesto l'invio dell'avviso telematico conseguente al controllo automatizzato della dichiarazione (ex art. 36 bis DPR n. 600/73 e 54 bis DPR n. 633/72) direttamente all'intermediario, Sig. Nominativo_2, le comunicazioni risultano trasmesse al medesimo. Non è superfluo ribadire che in particolare, quando si proceda alla liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria, si è ripetutamente affermato che il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima.
3.L'art. 26 comma 2 del DPR 602/1973, non prescrive l'obbligo di utilizzo dell'indirizzo “registrato” per il mittente-pubblica amministrazione, mentre a tutela del Contribuente precisa che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
La norma prevede, quindi, espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario debba essere quello risultante dai pubblici registri, ma nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente, quando questi sia una pubblica amministrazione o un Ente pubblico.
Ne discende che non vi è alcuna norma che imponga a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi. Il menzionato art. 26 consente, quindi, all'Ufficio di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella prevista dall'art.3bis, comma 1, Legge n.53/94, relativa alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati, che espressamente prevede che sia l'indirizzo del mittente che quello del destinatario devono essere quelli risultanti da pubblici registri (REGINDE – INPEC – IPA).
La ratio di tale distinzione trova la sua giustificazione nel potere conferito all'Agente della Riscossione dal
Legislatore, il quale ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dall'art.26 D.P.R. n.602/1973 e dall'art.30, comma 4, D.L. n.78/2010, soggetti dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte - l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, con esonero del destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio.
Nelle notificazioni ex lege n.53/94, al contrario, la tutela del destinatario è assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. (cfr. Sentenza n.3342/2020
e Sentenza n. 7381/2021 del Tribunale di Roma)
A conferma di quanto innanzi, si richiama l'art.16 DPR n.68/2005 con il quale il Legislatore ha prescritto la facoltà per le Pubbliche Amministrazioni di svolgere autonomamente l'attività di gestione del servizio di posta elettronica certificata, precisando che le disposizioni di cui al presente regolamento “non si applicano all'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative”, con ciò confermando una massima libertà della P.A. nell'invio degli atti non processuali.
4. Per quanto concerne il quarto motivo, con il quale la parte appellante ha eccepito l'erroneità dell'entità degli interessi (e non delle sanzioni, come rubricato in ricorso) il Collegio osserva che che l'art. 30 del DPR
602/1973 - che disciplina la materia degli interessi di mora - dispone:
"Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data di notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministro delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
Ne consegue che i tassi di interesse non possono, quindi, essere calcolati nell'immediatezza, all'interno della cartella di pagamento, in quanto la loro applicazione inizia a decorrere trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica del detto atto. Il tasso annuo di mora è, peraltro, noto e conoscibile perché determinato con DM e può essere calcolato grazie ai limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) riportati in cartella (in termini, v. Cass. 8613/2011). Inoltre, la cartella di pagamento ha un contenuto vincolato che è disposto per legge. Tale contenuto, in particolare, è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 DPR n.
602 del 1973 in base al quale: "La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo”.
In forza di tale norma, è evidente come i dati riportati nella cartella di pagamento corrispondano necessariamente a quanto il legislatore ha ritenuto che fosse indispensabile inserire al momento della predisposizione del modello.
5. L'appello non è pertanto fondato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in disposistivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese liquidate in Euro 1.500,00
(Millecinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore di ADE.
Cosi deciso in Latina il 3/12/2025 IL RELATORE IL PRESIDENTE
VI IN PE ET