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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/11/2025, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 5938/2022 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale
T R A
(C.F.: ) nata a [...] il giorno Parte_1 C.F._1
11.08.1993 e residente in [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Angela
Esentato, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Torre Annunziata al Corso Umberto I, n.
148, in forza di procura in calce al ricorso;
(indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni pec:
Email_1
RICORRENTE
E
(CF.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
15.7.1987 e residente in [...], rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele
LO giusta procura segnata in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso il cui studio elet.te dom.lia in Torre Annunziata alla via Piombiera n.13; (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni pec: Email_2
RESISTENTE
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.06.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente e la resistente si sono riportati all'accordo dagli stessi pagina 1 di 5 raggiunto. In particolare, le parti hanno chiesto che il Tribunale voglia pronunciare la separazione ai patti concordati e riportati nella istanza depositata in data 03.06.2025 sottoscritta dalle parti con firma autenticata dai rispettivi procuratori costituiti.
Il P.M., in data 03-7-2025 ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi indicate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.11.2022, premetteva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 18.03.2017 in Sorrento e che Controparte_1 Per_ dall'unione era nato un figlio: (nato a [...] in data [...]).
Esponeva che il dal mese di luglio del 2021 si allontanava dalla casa CP_1 coniugale senza farvi più ritorno e soprattutto rifiutando per mesi di corrispondere un contributo al mantenimento del figlio minore. Soltanto dal mese di aprile 2022 iniziava a versare regolarmente la somma mensile pari a € 250,00 mensili, mentre nulla versava a titolo di concorso alle spese straordinarie. Difatti, la chiedeva: pronunciare la Pt_1 separazione dei coniugi con addebito ex art.151, 2° comma c.c. ad esso;
Controparte_1 affidare il figlio minore ad entrambi i coniugi con residenza privilegiata presso la madre;
assegnare la casa coniugale alla sig.ra , con tutti i mobili e le suppellettili ivi Parte_1 contenute, di sua esclusiva proprietà; disciplinare il diritto-dovere di visita del padre, disponendo tempi e modalità di visita che tengano conto della sporadicità con la quale sino ad oggi il bambino è rimasto con il padre e disponendo che per un primo periodo tali incontri avvengano in ambiente protetto;
porre in capo ad esso sig. Controparte_1
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra una somma mensile a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio minore pari ad euro 350,00 oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, ludiche e scolastiche occorrenti per il figlio minore.
, nel costituirsi in giudizio, non si opponeva alla richiesta di Controparte_1 separazione personale dei coniugi, mentre si opponeva fermamente alle altre richieste di controparte. Il resistente, infatti, chiedeva di disporre la somma mensile di euro 200,00 a Per_ titolo di contributo al mantenimento del figlio minore con affidamento condiviso del Per_ figlio minore e di assegnarsi l'abitazione coniugale sita in Gragnano alla via Croce n.10 anche al . Controparte_1
All'udienza di comparizione dei coniugi del 23.02.2023, il Presidente, sciogliendo la riserva, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidando il figlio minore ad entrambi con residenza privilegiata presso la madre e disponendo un calendario di incontri del minore con il padre, ponendo a carico di quest'ultimo la somma di euro 300,00 a titolo di Per_ mantenimento del figlio minore oltre il 50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 5 Nominato il GI, ritenuti irrilevanti ai fini del decidere i mezzi istruttori articolati dalle parti e considerato che le stesse avevano denunziato inadempimenti reciproci degli obblighi fissati con l'ordinanza presidenziale in ordine al mantenimento e al diritto di visita paterno, il Giudice valutava l'opportunità, alla luce dell'elevata conflittualità delle parti emergente dagli atti, di sottoporre il nucleo familiare ad un periodo di osservazione da parte dei S.S. del
Parte_2
All'udienza del 18.06.25, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti rappresentavano che queste ultime avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, dalle stesse sottoscritto e depositato in data 03.06.2025 e il
Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero per le conclusioni di sua competenza.
Il P.M., con parere del 03-7-2025, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e recepirsi le condizioni di cui all'accordo raggiunto in corso di causa.
Ritiene il Collegio, investito della domanda, che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Nella specie risulta ormai evidente dal negativo esito del tentativo di conciliazione, esperito dal Presidente in sede di comparizione dei coniugi, come si sia concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più plausibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
In ordine alle ulteriori statuizioni accessorie, relative alle condizioni della separazione, le parti sono addivenute ad un accordo che, non contrastando con norme inderogabili e risultando conformi al superiore interesse del figlio minore della coppia, può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale.
In particolare, da quanto dedotto dalle parti in udienza e dalla documentazione allegata,
è emerso che il lavora come operaio presso la Coop Curreri Viaggi con sede in CP_1
CO NS, e percepisce uno stipendio di euro 800,00 circa al mese, (cfr. C.U. 2020,
2021 e 2022 versati in atti). Di contro, la è dipendente della Casa di riposo San Pt_1
EL e il suo stipendio mensile è pari a circa € 1.500,00. La stessa ha dichiarato di essere comproprietaria per ragioni fiscali con il della casa coniugale sita in CP_1
Gragnano a via Croce, 10, per la quale paga interamente un mutuo con una rata mensile di circa euro 500,00.
pagina 3 di 5 In ragione, quindi, della posizione economica delle parti, così come sopra illustrata, gli accordi economici raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati.
In ordine agli incontri del padre con il figlio minore, le parti sono addivenute ad un accordo che appare conforme al best interest del minore, e che pertanto può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale. Si evidenzia, inoltre, che dal monitoraggio svolto dai SS del Comune di Gragnano e dalla relazione da esse depositata in data 27-9-
2024, è emerso un clima sereno e una buona capacità comunicativa della coppia che Per_ consente una serena gestione delle questioni attinenti il minore , il quale ha un ottimo rapporto con entrambi i genitori e anche con i rispettivi nuovi compagni e risulta molto legata alla figlia avuta dalla madre e dal compagno.
Non essendo, pertanto, emersi elementi di conflittualità tra i genitori o di preoccupazione in merito all'esercizio e alle modalità del diritto di visita padre-figlio, si ritiene che la disciplina prevista dalle parti sia confacente al pieno rispetto del principio della bigenitorialità.
Le parti, inoltre, hanno rinunciato alle reciproche richieste di addebito con relativa accettazione della controparte.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1 giorno 11.08.1993 e nato a [...] il [...]; Controparte_1
2. affida il figlio minore a entrambi i coniugi con residenza privilegiata presso la madre;
3. assegna la casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra , con tutti i Parte_1 mobili e le suppellettili ivi contenute;
4. stabilisce che potrà vedere e tenere con sé il figlio minore: - tre Controparte_1 pomeriggi a settimana (lunedì, mercoledì, venerdì) dalle ore 16.00 alle ore 20.00; - a fine settimana alterni dalle ore 10.00 del sabato alle ore 19.00 domenica;
- durante le festività natalizie alternativamente il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio;
- durante le festività Pasquali alternativamente il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis); - durante le vacanze estive per due settimane nel mese di agosto (da comunicare entro il 20 luglio di ciascun anno);
5. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio minore una somma mensile pari a euro 300,00; tale pagina 4 di 5 somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice Istat senza onere di preventiva richiesta;
6. pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie mediche, ludiche e di istruzione e formazione in misura, secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Torre Annunziata;
7. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sorrento per l'annotazione agli artt. 134 RD 9-7-
1939 n. 1238, 49 lett. G) e 69 lett. F) DPR 3-11-2000 n. 396 ord. stato civile, in conformità all'art. 152 septies disp. Att. C.p.c, come introdotto dal D.lgs 149/2022 (atto n. 6, parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 2017);
8. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 28-10-2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Giovanna Di Meo dott.ssa Marianna Lopiano
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