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13 ottobre 2000
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15 marzo 2025
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Articolo 127
Controllo eventuale 1. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illeggittimita' denunziate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario; b) dotazioni organiche e relative variazioni; c) assunzioni del personale.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo e' esercitato dal comitato regionale di controllo ovvero, se istituito, dal difensore civico comunale o provinciale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne da comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
3. La giunta puo' altresi' sottoporre al controllo preventivo di legittimita' dell'organo regionale di controllo ogni altra deliberazione dell'ente secondo le modalita' di cui all'articolo 133.
Controllo eventuale 1. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illeggittimita' denunziate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario; b) dotazioni organiche e relative variazioni; c) assunzioni del personale.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo e' esercitato dal comitato regionale di controllo ovvero, se istituito, dal difensore civico comunale o provinciale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne da comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
3. La giunta puo' altresi' sottoporre al controllo preventivo di legittimita' dell'organo regionale di controllo ogni altra deliberazione dell'ente secondo le modalita' di cui all'articolo 133.
Commentario • 1
- 1. La nascita e la diffusione della mediazione negli Usa, in Europa e in ItaliaLuigi Modaffari · https://www.filodiritto.com/ · 10 aprile 2010 · 0.755625
La nascita della mediazione negli USA Il processo di introduzione della mediazione negli USA è iniziato nel 1979 con Sanders, dell'università di Hardward, il quale ha ideato la teoria, poi applicata in concreto, della “multidoorhouse”. In base alla suddetta teoria, al fine di prevenire o risolvere i conflitti sul nascere, in ogni Tribunale, prima di adire il giudice, le parti avrebbero dovuto, utilizzando uno dei vari strumenti di ADR, cercare di risolvere il conflitto senza necessariamente addivenire alla causa. Pertanto, vennero messi a disposizione delle parti varie ipotesi di ADR, tipo la mediazione, l'arbitrato, l'arb-med., ecc... A seguito di ciò, la figura del mediatore ottenne …
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Giurisprudenza • 10
- 1. TAR Bari, sez. II, sentenza 12/04/2011, n. 562Provvedimento: […] Il ricorso è fondato; come già esposto in sede cautelare e in primo ed in secondo grado l'affidamento del servizio di telefonia imponeva il previo esperimento di una gara pubblica (qui carente, benché se prevista e da normativa nazionale e comunitaria) e confronto concorrenziale tra i possibili fornitori del servizio tra cui la stessa Telecom che avrebbe comunque avuto titolo a partecipare alla gara in quanto libero operatore. Vi è pure violazione dell'art. 127 del d.lgs. 267/2000 in quanto carente la previa deliberazione a contrarre che tra l'altro avrebbe dovuto recare la indicazione del sistema di scelta del contraente previsto per l'aggiudicazione.Leggi di più...
- risarcimento del danno·
- tardività del ricorso·
- delibazione a contrarre·
- autotutela amministrativa·
- sospensiva del provvedimento amministrativo·
- violazione art. 3 legge 241/90·
- confronto concorrenziale tra fornitori·
- mancata comunicazione di avvio del procedimento·
- violazione delle norme sulla contrattualistica della pubblica amministrazione·
- gara pubblica·
- annullamento di determinazione dirigenziale·
- violazione art. 192 d.lgs. 267/2000·
- spese di giudizio·
- quantificazione del danno·
- principio di affidamento