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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 169/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
BALDI CR, Relatore
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 638/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cuneo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez. 2 e pubblicata il 02/01/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03720230003193618000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: La parte chiede la cessata materia del contendere a spese compensate.
Appellato: Nessuno si presenta alle ore 09:40.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia ha ad oggetto la cartella di pagamento n. 037 2023 00031936 18 000, limitatamente all'importo non gravato di euro 69.412,00 (euro 47.514,00 a titolo di imposta IVA), e trova fondamento nel contestato utilizzo di crediti (ritenuti inesistenti) della società Società_1 s.r.l., mediante contratto di accollo, per l'estinzione del proprio debito impositivo.
La sentenza di primo grado, superate le eccezioni formali inerenti alla cartella, riteneva illegittimo l'utilizzo del contratto di accollo a fini estintivi (stante la non operatività della previsione contenuta nell'articolo 8 legge n. 212/2000 per la mancata adozione della prevista disciplina di attuazione) e, pertanto, respingeva il ricorso introduttivo della Ricorrente_1 s.r.l.
Appella la Ricorrente_1 eccependo:
a) Nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione;
b) Violazione dell'art. 54 bis del d.p.r. n. 633 del 1972 nonché dell'art. 67 del d.p.r. n. 600 del 1973 e dell'art. 12 del d.p.r. n. 602 del 1973;
c) L'accollo era una pratica legittima, e l'eventuale impossibilità dell'accollo non può in ogni caso avere come conseguenza il recupero dell'Iva non versata dall'accollante in capo all'accollato. L'appellante argomenta in ordine alla legittimità dell'accollo tributario, anche con compensazione, e richiama giurisprudenza di legittimità a sostegno;
d) L'Agenzia avrebbe dovuto prima accertare l'inesistenza dei crediti che qui si contesta e solo dopo procedere all'eventuale recupero delle compensazioni effettuate;
e) Violazione dell'art. 7, comma 2, lett. a), l. n. 212 del 2000. Omessa indicazione del responsabile del procedimento;
f) Violazione dell'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 7, comma 2, lett. c), l. n. 212 del
2000: in sostanza, secondo l'appellante la cartella mancherebbe delle indicazioni per la tutela giurisdizionale;
g) Illegittimità delle sanzioni per assenza di colpevolezza in capo alla Ricorrente_1, come già stabilito da questa Corte di Giustizia con la sentenza n. 1221 del 2022, passata in giudicato.
Resiste con memoria l'Agenzia delle Entrate, prendendo puntuale posizione su tutte le argomentazioni svolte dall'appellante e concludendo per il rigetto dell'appello. Prima dell'udienza di discussione le parti hanno depositato accordo diretto alla cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 10 febbraio 2026 le parti hanno discusso la causa richiamando il contenuto dei propri atti introduttivi. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante l'avvenuta conciliazione della controversia, come da comunicazione depositata in atti, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese integralmente compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Compensa integralmente le spese di lite.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
BALDI CR, Relatore
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 638/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cuneo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez. 2 e pubblicata il 02/01/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03720230003193618000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: La parte chiede la cessata materia del contendere a spese compensate.
Appellato: Nessuno si presenta alle ore 09:40.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia ha ad oggetto la cartella di pagamento n. 037 2023 00031936 18 000, limitatamente all'importo non gravato di euro 69.412,00 (euro 47.514,00 a titolo di imposta IVA), e trova fondamento nel contestato utilizzo di crediti (ritenuti inesistenti) della società Società_1 s.r.l., mediante contratto di accollo, per l'estinzione del proprio debito impositivo.
La sentenza di primo grado, superate le eccezioni formali inerenti alla cartella, riteneva illegittimo l'utilizzo del contratto di accollo a fini estintivi (stante la non operatività della previsione contenuta nell'articolo 8 legge n. 212/2000 per la mancata adozione della prevista disciplina di attuazione) e, pertanto, respingeva il ricorso introduttivo della Ricorrente_1 s.r.l.
Appella la Ricorrente_1 eccependo:
a) Nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione;
b) Violazione dell'art. 54 bis del d.p.r. n. 633 del 1972 nonché dell'art. 67 del d.p.r. n. 600 del 1973 e dell'art. 12 del d.p.r. n. 602 del 1973;
c) L'accollo era una pratica legittima, e l'eventuale impossibilità dell'accollo non può in ogni caso avere come conseguenza il recupero dell'Iva non versata dall'accollante in capo all'accollato. L'appellante argomenta in ordine alla legittimità dell'accollo tributario, anche con compensazione, e richiama giurisprudenza di legittimità a sostegno;
d) L'Agenzia avrebbe dovuto prima accertare l'inesistenza dei crediti che qui si contesta e solo dopo procedere all'eventuale recupero delle compensazioni effettuate;
e) Violazione dell'art. 7, comma 2, lett. a), l. n. 212 del 2000. Omessa indicazione del responsabile del procedimento;
f) Violazione dell'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 7, comma 2, lett. c), l. n. 212 del
2000: in sostanza, secondo l'appellante la cartella mancherebbe delle indicazioni per la tutela giurisdizionale;
g) Illegittimità delle sanzioni per assenza di colpevolezza in capo alla Ricorrente_1, come già stabilito da questa Corte di Giustizia con la sentenza n. 1221 del 2022, passata in giudicato.
Resiste con memoria l'Agenzia delle Entrate, prendendo puntuale posizione su tutte le argomentazioni svolte dall'appellante e concludendo per il rigetto dell'appello. Prima dell'udienza di discussione le parti hanno depositato accordo diretto alla cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 10 febbraio 2026 le parti hanno discusso la causa richiamando il contenuto dei propri atti introduttivi. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante l'avvenuta conciliazione della controversia, come da comunicazione depositata in atti, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese integralmente compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Compensa integralmente le spese di lite.