Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2026, n. 9930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9930 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
09930-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte ☑imposto dalla legge
Composta da
AS EL TT RN DD
RO CI
Ombretta Di VI FA CI
ha pronunciato la seguente
- Presidente -
Sent. n. sez. 150/2026
UP - 26/01/2026
- Relatore -
R.G.N. 32325/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EO CA nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 09/07/2025 della Corte d'appello di Messina Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RO CI;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Patti che aveva condannato CA EO per il reato di cui all'art. 388 cod. pen. alla pena di euro duecentomita di multa nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione CA EO, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale,
articolando due motivi di ricorso di seguito sintetizzati conformemente al disposto di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 388 cod. pen. per avere l'impugnata sentenza ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 388 cod. pen. nonostante la mancanza di un provvedimento giudiziario oggetto di violazione. Nel caso di specie, infatti, il provvedimento sarebbe consistito, secondo quanto riportato in motivazione, in una intesa provvisoriamente raggiunta dalle parti di cui si dà atto nel verbale di udienza svoltasi innanzi al Tribunale civile, priva di forza cogente.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 388 cod. pen. per avere l'impugnata sentenza erroneamente ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato, che non solo presuppone la conoscenza del provvedimento giudiziario ma anche la volontà specifica di violarlo, incompatibile con il legittimo dubbio dell'imputato circa la natura cogente dell'accordo intervenuto. In ogni caso, l'imputato ha agito al solo fine di tutelare l'interesse del minore che, secondo quanto emerge anche dall'impugnata sentenza, aveva manifestato in lacrime la volontà di rimanere presso il padre nel momento in cui questi lo aveva riaccompagnato presso l'abitazione materna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'assunto del ricorrente secondo il quale difetterebbe, nel caso di specie, un provvedimento giudiziario cogente la cui inosservanza rilevi ai sensi dell'art. 388 cod. pen., è smentito dalle risultanze in atti, di cui dà conto la sentenza impugnata. Risulta, infatti, che il diritto di visita è stato regolato da un accordo raggiunto dai coniugi in sede di udienza (16/12/2019), che il Tribunale civile ha ratificato, facendo espressamente salvo il diritto dei terzi a non ottemperare. Sul punto va rilevato che l'art. 337-ter cod. civ. (Provvedimenti riguardo al figli), prevede espressamente la possibilità che il giudice civile, nell'adottare il provvedimento riguardo ai figli, tenga conto degli accordi tra i genitori, ove non contrastanti con l'interesse del minore ("Nel procedimenti di cui all'articolo 337- bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso
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ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero"). Si è in presenza, dunque, non di "accordi verbali o generici o di provvedimenti che non definiscono obblighi in capo all'agente", come sostenuto dal ricorrente, bensì di un accordo recepito in un provvedimento giudiziario certamente vincolante per le parti e il cui contenuto era noto a EO, presente in udienza. Sotto tale profilo risulta privo di consistenza logica l'argomento, sostenuto nel ricorso, in forza del quale al più si tratterebbe di un provvedimento che stabilisce non un obbligo ma solo un diritto (di visita) essendo evidente che se il diritto di visita è esercitabile solo nel giorni indicati nel provvedimento giudiziario, sussiste il correlato obbligo di consentire al genitore collocatario di avere il minore presso di sé negli altri giorni.
3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo sotto il duplice profilo della mancata conoscenza, da parte di EO, del contenuto e del valore vincolante del provvedimento e della prospettata volontà esclusiva dell'imputato di tutelare la volontà del minore. Il primo assunto è smentito dalla circostanza che l'odierno ricorrente era presente in udienza e pienamente consapevole del contenuto del provvedimento, da lui espressamente accettato e il cui valore vincolante è univocamente indicato dal Tribunale, che tale valore espressamente esclude solo quanto ai terzi che non sono parte del procedimento. Quanto al secondo profilo, la Corte di appello dà atto della circostanza che il 17/12/2019, giorno seguente alla ratifica degli accordi, l'imputato, riaccompagnato il minore presso l'abitazione della madre, lo aveva riportato con sé su espressa richiesta del minore (all'epoca di 4 anni) che in quel momento piangeva chiedendo di rimanere con il padre. La circostanza, rappresentata dall'imputato, era stata confermata anche dalla madre che tuttavia aveva precisato che il minore era stato trattenuto dal padre per circa quaranta giorni, ovvero sino al 26/01/2020, giorno in cui il Tribunale aveva adottato il
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provvedimento definitivo che disponeva l'affidamento esclusivo del minore alla madre, solo successivamente modificato in affidamento condiviso con provvedimento della Corte di appello di Messina del 26/02/2021. Il giudice di appello, nel destituire di fondamento l'assunto della mancanza di dolo, correttamente richiama il consolidato orientamento di legittimità in forza del quale il consenso del figlio minorenne alla condotta di un genitore che impedisca all'altro l'esercizio del diritto di visita non esclude la sussistenza del reato (Sez. 6, n. 29672 del 14/09/2020- Rv. 279950-01) mentre il motivo plausibile e giustificato che può costituire valida causa di esclusione della colpevolezza è solo quello determinato dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell'interesse del minore in situazioni, transitorie e sopravvenute, non ancora devolute al giudice per l'eventuale modifica del provvedimento ma comunque integranti i presupposti di fatto per ottenerlo (Sez. 6, n. 7611 del 11/12/2014, Rv. 262494; sez. 6, n. 27613 del 19/01/2006, Rv. 235130; Sez. 6, n. 17691 del 09/01/2004, Rv. 228490). Situazione non sussistente nel caso di specie.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26/01/2026
Il Consignere estensore
RO LI
Il Presidente AS EL
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 16 MAR 2026 LFUNZIONANNO GIUDIZIARIO Dott.ssa Gippina Cirimele