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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/12/2025, n. 2591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2591 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 2529 dell'anno 2019, avente per oggetto: appello, TRA (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Parte_1 C.F._1 Paolo Scaligina, appellante principale E
(c.f. ) in persona del Sindaco p.t., Avv. Fabrizio Controparte_1 P.IVA_1 Quarto, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Dimito, appellante incidentale E (c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa dall' Avv. Giacomo Valla, CP_3 appellato NONCHE' (p.i. ), in Controparte_4 P.IVA_3 persona del procuratore speciale, , rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Controparte_5 Russi, altro appellato All'udienza del 03.06.2025 la causa passava in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva appello avverso la sentenza n. 3385/18, pronunziata Parte_1 dal Giudice di Pace di Taranto in data 15.10.2018, con la quale veniva rigettata la domanda risarcitoria avanzata dall'odierno appellante nei confronti del e de Controparte_1 [...]
con la chiamata in causa della compagnia di assicurazione in epigrafe Controparte_2 indicata, per i danni assertivamente subiti il 17.11.2015, alle ore 20.30 circa, a causa di un falsopiano/dislivello che presentava il viale Magna Grecia in nel punto percorso a CP_1 piedi dall'attore, odierno appellante;
il lamentava: errato esame e/o valutazione delle Parte_1 prove assunte in giudizio decisive ai fini della risoluzione della controversia;
violazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c. e 2697 c.c.; motivazione illogica;
conseguentemente, ritenuta fondata ed accoglibile la propria domanda procedeva alla quantificazione del danno assertivamente riportato;
rilevato che il costituitosi, proponeva appello incidentale ribadendo il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva e si opponeva all'accoglimento dell'impugnazione proposta dal , chiedendo che, in caso di accoglimento, la società fosse Parte_1 CP_2 condannata a corrispondere quanto ritenuto dovuto o a rimborsare e tenere indenne l'ente locale;
rilevato che costituitasi, si opponeva all'accoglimento dell'impugnazione Controparte_2 proposta dal , chiedendo che, in caso di accoglimento, la compagnia di assicurazione Parte_1 ( ) fosse dichiarata tenuta alla manleva;
Controparte_4 rilevato che la , costituitasi, si opponeva all'accoglimento Controparte_4 dell'impugnazione e della domanda proposta contro di lei;
ritenuto che
sia l'appello principale non possa trovare accoglimento, in quanto non appare adeguatamente dimostrata l'effettiva e concreta causa della caduta dell'attore, posto che i testimoni citati in primo grado e riascoltati nel presente giudizio di appello ebbero e riferire circostanze non idonee ad individuare con un sufficiente e ragionevole grado di certezza la effettiva ragione della caduta;
in particolare coniuge dell'odierno appellante, Testimone_1 all'udienza del 15.04.2025, per quanto rileva sul punto, riferiva: “[…] Durante la passeggiata mio marito era alla mia destra;
io guardavo avanti e, in ogni caso, poiché chiacchieravamo in alcune circostanze mi rivolgevo verso di lui ad un certo punto mio marito è caduto per terra e mi sono resa conto che la caduta era stata provocata dal fatto che nel punto in cui è caduto vi erano diversi mattoni della pavimentazione pubblica traballanti. Nel momento in cui mio marito è caduto non stavo guardando i suoi piedi e, pertanto, non ho visto mio marito mettere il piede sul mattone traballante anche perché se mi fossi resa conto di ciò che c'era gli avrei detto “stai attento”; posso dire che mio marito è caduto a causa del mattone traballante in quanto nel momento in cui mi sono rivolta verso di lui che era per terra mi sono resa conto che aveva il piede su uno di questi mattoni traballanti”; a domanda dell'Avv. Dimito su quale piede fosse il teste risponde “il destro”; a questo punto l'Avv. Scaligina chiede al teste quale piede fosse e il teste “dico meglio si trattava del piede sinistro;
[…]”; il teste Tes_2 Testimone_3
suocero dell'odierno appellante, alla medesima udienza, per quanto rileva sul punto,
[...] riferiva quanto segue: “[…] stavamo camminando e ad un certo punto mio genero, che è molto alto, l'ho visto cadere per terra;
non ricordo esattamente la posizione che avevo rispetto a mio genero e mia GL mentre passeggiavamo anche perché la stessa variava poiché eravamo in movimento;
ricordo che c'era per terra un dislivello provocato dalle radici degli alberi circostanti e il pavimento era traballante;
anche se non ho visto propriamente mio genero urtare con il piede contro questo mattone, ritengo che la caduta sia stata provocata dal dislivello del mattone anche se di tanto non sono certo, proprio perché era buio. Pur essendoci il lampione della pubblica illuminazione funzionante il pavimento era in ombra a causa della presenza degli alberi e, pertanto, non era perfettamente visibile;
nel punto in cui ci trovavamo la parte di pavimentazione disconnessa occupava circa la metà del marciapiede;
[…] A domanda dell'Avv. Dimito il teste risponde “nel momento in cui è caduto mio genero ci stavamo guardando, in quanto chiacchieravamo tra di noi”; a domanda dell'Avv. Dimito il teste risponde “non so dire con precisione se dopo la caduta mio genero si trovasse sul mattone disconnesso, ritengo che la caduta si sia verificata o per un inciampo sulla disconnessione o per aver messo il piede su un mattone che si muoveva”; dalle dichiarazioni dei due testi appena riportate appare emergere che gli stessi non ebbero modo di vedere direttamente il Parte_1 cadere per avere posto il piede sulla riferita disconnessione/anomalia o su un mattone traballante presenti sul marciapiede;
gli stessi giunsero ad una conclusione in ordine alla causa della caduta per effetto di una propria deduzione conseguente al fatto di avere visto dopo la caduta che il aveva il piede su un mattone traballante ( o perché sul Parte_1 Testimone_1 marciapiedi che stavano percorrendo erano presenti disconnessioni provocate dalle radici degli alberi o pavimento traballante ( ), tanto vero che quest'ultimo teste Testimone_3 precisava ”[…] anche se non ho visto propriamente mio genero urtare con il piede contro questo mattone, ritengo che la caduta sia stata provocata dal dislivello del mattone anche se di tanto non sono certo, proprio perché era buio […]” e, a differenza di quanto riferito da
[...]
lo stesso non è in grado di confermare che dopo la caduta il avesse il piede Tes_1 Parte_1 sul riferito mattone traballante (“non so dire con precisione se dopo la caduta mio genero si trovasse sul mattone disconnesso”); peraltro, l'anomalia che avrebbe provocato la caduta del
, nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado viene descritta come un “[…] Parte_1 falsopiano, ovvero un dislivello […] senza alcun riferimento a mattoni traballanti;
in ogni caso, il fatto che il dopo la caduta potesse avere il piede su uno dei riferiti mattoni Parte_1 traballanti (non si sa bene se il piede destro o il sinistro, posto che sul punto è Testimone_1 apparsa incerta) non appare dirimente ai fini dell'individuazione della causa della caduta, posto che il potrebbe essere caduto per una causa autonoma non dipendente dalla Parte_1 condizione del marciapiedi (ad esempio per un autonomo inciampo o per perdita di equilibrio) nei pressi di un mattone traballante, sul quale il piede andava a terminare dopo la caduta, senza che detta anomalia potesse avere assunto un ruolo causale o concausale;
pertanto, posto che non è consentito al teste esprimere dei giudizi o delle valutazioni, non può ritenersi raggiunta una prova sufficiente in ordine al fatto che causa della caduta possa essere stata la condizione del marciapiedi;
osservato che, in ragione del rigetto dell'appello principale, resta assorbito l'appello incidentale proposto dal Controparte_1 ritenuto che la non agevole ricostruzione della dinamica del fatto giustificava il ricorso al vaglio giurisdizionale, configurandosi, pertanto, una situazione analoga a quelle previste dall'art. 92 c.p.c., come risultante a seguito della dichiarazione di incostituzionalità pronunziata da Corte Cost. n. 77/2018; osservato che deve dichiararsi che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti di , dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito Parte_1 con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12; P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale ed incidentale, proposti, così provvede: a) rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
b) dichiara assorbito l'appello incidentale proposto dal Controparte_1
c) compensa le spese del grado;
d) dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti di Parte_1
, dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1,
[...] comma 17, legge n. 228/12. Taranto, 04.12.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 2529 dell'anno 2019, avente per oggetto: appello, TRA (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Parte_1 C.F._1 Paolo Scaligina, appellante principale E
(c.f. ) in persona del Sindaco p.t., Avv. Fabrizio Controparte_1 P.IVA_1 Quarto, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Dimito, appellante incidentale E (c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa dall' Avv. Giacomo Valla, CP_3 appellato NONCHE' (p.i. ), in Controparte_4 P.IVA_3 persona del procuratore speciale, , rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Controparte_5 Russi, altro appellato All'udienza del 03.06.2025 la causa passava in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva appello avverso la sentenza n. 3385/18, pronunziata Parte_1 dal Giudice di Pace di Taranto in data 15.10.2018, con la quale veniva rigettata la domanda risarcitoria avanzata dall'odierno appellante nei confronti del e de Controparte_1 [...]
con la chiamata in causa della compagnia di assicurazione in epigrafe Controparte_2 indicata, per i danni assertivamente subiti il 17.11.2015, alle ore 20.30 circa, a causa di un falsopiano/dislivello che presentava il viale Magna Grecia in nel punto percorso a CP_1 piedi dall'attore, odierno appellante;
il lamentava: errato esame e/o valutazione delle Parte_1 prove assunte in giudizio decisive ai fini della risoluzione della controversia;
violazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c. e 2697 c.c.; motivazione illogica;
conseguentemente, ritenuta fondata ed accoglibile la propria domanda procedeva alla quantificazione del danno assertivamente riportato;
rilevato che il costituitosi, proponeva appello incidentale ribadendo il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva e si opponeva all'accoglimento dell'impugnazione proposta dal , chiedendo che, in caso di accoglimento, la società fosse Parte_1 CP_2 condannata a corrispondere quanto ritenuto dovuto o a rimborsare e tenere indenne l'ente locale;
rilevato che costituitasi, si opponeva all'accoglimento dell'impugnazione Controparte_2 proposta dal , chiedendo che, in caso di accoglimento, la compagnia di assicurazione Parte_1 ( ) fosse dichiarata tenuta alla manleva;
Controparte_4 rilevato che la , costituitasi, si opponeva all'accoglimento Controparte_4 dell'impugnazione e della domanda proposta contro di lei;
ritenuto che
sia l'appello principale non possa trovare accoglimento, in quanto non appare adeguatamente dimostrata l'effettiva e concreta causa della caduta dell'attore, posto che i testimoni citati in primo grado e riascoltati nel presente giudizio di appello ebbero e riferire circostanze non idonee ad individuare con un sufficiente e ragionevole grado di certezza la effettiva ragione della caduta;
in particolare coniuge dell'odierno appellante, Testimone_1 all'udienza del 15.04.2025, per quanto rileva sul punto, riferiva: “[…] Durante la passeggiata mio marito era alla mia destra;
io guardavo avanti e, in ogni caso, poiché chiacchieravamo in alcune circostanze mi rivolgevo verso di lui ad un certo punto mio marito è caduto per terra e mi sono resa conto che la caduta era stata provocata dal fatto che nel punto in cui è caduto vi erano diversi mattoni della pavimentazione pubblica traballanti. Nel momento in cui mio marito è caduto non stavo guardando i suoi piedi e, pertanto, non ho visto mio marito mettere il piede sul mattone traballante anche perché se mi fossi resa conto di ciò che c'era gli avrei detto “stai attento”; posso dire che mio marito è caduto a causa del mattone traballante in quanto nel momento in cui mi sono rivolta verso di lui che era per terra mi sono resa conto che aveva il piede su uno di questi mattoni traballanti”; a domanda dell'Avv. Dimito su quale piede fosse il teste risponde “il destro”; a questo punto l'Avv. Scaligina chiede al teste quale piede fosse e il teste “dico meglio si trattava del piede sinistro;
[…]”; il teste Tes_2 Testimone_3
suocero dell'odierno appellante, alla medesima udienza, per quanto rileva sul punto,
[...] riferiva quanto segue: “[…] stavamo camminando e ad un certo punto mio genero, che è molto alto, l'ho visto cadere per terra;
non ricordo esattamente la posizione che avevo rispetto a mio genero e mia GL mentre passeggiavamo anche perché la stessa variava poiché eravamo in movimento;
ricordo che c'era per terra un dislivello provocato dalle radici degli alberi circostanti e il pavimento era traballante;
anche se non ho visto propriamente mio genero urtare con il piede contro questo mattone, ritengo che la caduta sia stata provocata dal dislivello del mattone anche se di tanto non sono certo, proprio perché era buio. Pur essendoci il lampione della pubblica illuminazione funzionante il pavimento era in ombra a causa della presenza degli alberi e, pertanto, non era perfettamente visibile;
nel punto in cui ci trovavamo la parte di pavimentazione disconnessa occupava circa la metà del marciapiede;
[…] A domanda dell'Avv. Dimito il teste risponde “nel momento in cui è caduto mio genero ci stavamo guardando, in quanto chiacchieravamo tra di noi”; a domanda dell'Avv. Dimito il teste risponde “non so dire con precisione se dopo la caduta mio genero si trovasse sul mattone disconnesso, ritengo che la caduta si sia verificata o per un inciampo sulla disconnessione o per aver messo il piede su un mattone che si muoveva”; dalle dichiarazioni dei due testi appena riportate appare emergere che gli stessi non ebbero modo di vedere direttamente il Parte_1 cadere per avere posto il piede sulla riferita disconnessione/anomalia o su un mattone traballante presenti sul marciapiede;
gli stessi giunsero ad una conclusione in ordine alla causa della caduta per effetto di una propria deduzione conseguente al fatto di avere visto dopo la caduta che il aveva il piede su un mattone traballante ( o perché sul Parte_1 Testimone_1 marciapiedi che stavano percorrendo erano presenti disconnessioni provocate dalle radici degli alberi o pavimento traballante ( ), tanto vero che quest'ultimo teste Testimone_3 precisava ”[…] anche se non ho visto propriamente mio genero urtare con il piede contro questo mattone, ritengo che la caduta sia stata provocata dal dislivello del mattone anche se di tanto non sono certo, proprio perché era buio […]” e, a differenza di quanto riferito da
[...]
lo stesso non è in grado di confermare che dopo la caduta il avesse il piede Tes_1 Parte_1 sul riferito mattone traballante (“non so dire con precisione se dopo la caduta mio genero si trovasse sul mattone disconnesso”); peraltro, l'anomalia che avrebbe provocato la caduta del
, nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado viene descritta come un “[…] Parte_1 falsopiano, ovvero un dislivello […] senza alcun riferimento a mattoni traballanti;
in ogni caso, il fatto che il dopo la caduta potesse avere il piede su uno dei riferiti mattoni Parte_1 traballanti (non si sa bene se il piede destro o il sinistro, posto che sul punto è Testimone_1 apparsa incerta) non appare dirimente ai fini dell'individuazione della causa della caduta, posto che il potrebbe essere caduto per una causa autonoma non dipendente dalla Parte_1 condizione del marciapiedi (ad esempio per un autonomo inciampo o per perdita di equilibrio) nei pressi di un mattone traballante, sul quale il piede andava a terminare dopo la caduta, senza che detta anomalia potesse avere assunto un ruolo causale o concausale;
pertanto, posto che non è consentito al teste esprimere dei giudizi o delle valutazioni, non può ritenersi raggiunta una prova sufficiente in ordine al fatto che causa della caduta possa essere stata la condizione del marciapiedi;
osservato che, in ragione del rigetto dell'appello principale, resta assorbito l'appello incidentale proposto dal Controparte_1 ritenuto che la non agevole ricostruzione della dinamica del fatto giustificava il ricorso al vaglio giurisdizionale, configurandosi, pertanto, una situazione analoga a quelle previste dall'art. 92 c.p.c., come risultante a seguito della dichiarazione di incostituzionalità pronunziata da Corte Cost. n. 77/2018; osservato che deve dichiararsi che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti di , dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito Parte_1 con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12; P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale ed incidentale, proposti, così provvede: a) rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
b) dichiara assorbito l'appello incidentale proposto dal Controparte_1
c) compensa le spese del grado;
d) dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti di Parte_1
, dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1,
[...] comma 17, legge n. 228/12. Taranto, 04.12.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco