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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/10/2025, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Paola Galdo , all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 23.10.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3356/24 R.G.
TRA
rappresentato dagli Parte_1 na, come in atti
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' CP_1 avv.to Angelo Guadagnino, giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'indennità di accompagnamento, all'esito del procedimento amministrativo conclusosi infruttuosamente. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni raggiunte in sede amministrativa. Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 4.6.24 ,
1 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e quindi il riconoscimento delle prestazioni richieste dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio. L' si è costituito ed ha contestato la sussistenza del CP_1
r anitario, concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte. La difesa del ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e lamentato una sottovalutazione del quadro patologico, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, con particolare riferimento all'incapacità per la ricorrente di deambulare e compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita. E' stata quindi disposta un'integrazione della consulenza medico legale anche alla luce della documentazione medica prodotta in atti. Il CTU, ha quindi reso ulteriore parere medico legale, integrativo del precedente elaborato peritale ed ha riscontrato, all'esito dell'attenta analisi della documentazione prodotta nel presente giudizio, quanto segue:
“All'accesso peritale del giorno 8-3-2024, a cui partecipava pure l'avvocato Domenico La Rana, che ha avuto modo di assistere all'esame obiettivo e al libero colloquio, il signor è Parte_1 stato collaborativo alla raccolta anamnestica, fo e in merito all'attività lavorativa svolta , al proprio stato di salute
,a come trascorre la giornata. E' apparso lucido, vigile, sufficientemente orientato nei parametri T/S. Ha risposto a tutte le domande . Assume senza difficoltà la stazione eretta. Deambula autonomamente . I passaggi posturali avvengono in autonomia senza ricerca di appoggio. All'obiettività clinica Non si è evidenziata una condizione di dipendenza da terzi per il soddisfacimento delle basilari esigenze della vita quotidiana, essendo in grado di deambulare, vestirsi, svestirsi, cura dell'igiene personale, mangiare autonomamente nutrizione
,ecc. La malattia di Alzheimer è caratterizzata da un processo degenerativo progressivo che causa un deterioramento irreversibile delle funzioni cognitive fino a compromettere l'autonomia e la capacità di compiere le normali attività quotidiane Gli esperti hanno sviluppato delle tappe (7 fasi) per descrivere come le abilità di una persona affetta da tale
2 patologia cambiano, rispetto alla normale funzionalità Il signor
in fase iniziale e l'idonea terapia con ME , Parte_1 isposta da parte del paziente rallenta il decorso della malattia. In questo stadio non si trova in una condizione di dipendenza da terzi.”
Con argomentazioni logicamente e scientificamente ineccepibili che il Tribunale fa proprie, il ctu ha escluso che il ricorrente si trovi nelle condizioni di usufruire Parte_1
di accompagnamento e dello status di handicap in situazione di gravità Il contenuto dell'elaborato è certamente utilizzabile da questo giudice per la formazione del proprio convincimento e si ritiene di dover condividere le valutazioni dell'ausiliario complessivamente rese nel corso dell' intero giudizio, in quanto fondate su argomentazioni scientifiche, sviluppato in modo coerente e logico che vengono recepite da questo giudicante, ai fini della negativa valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento della prestazione oggetto di giudizio. Ebbene, anche sulla base dei chiarimenti resi dal CTU deve confermarsi l'insussistenza dei requisiti sanitari fondanti le pretese qui azionate. Si evidenzia che la peculiare natura del beneficio assistenziale invocato non può che trovare un determinante riscontro probatorio nell'esame diretto ed obiettivo del paziente, del cui esito, nella specie, è stata data compiuta risposta da parte dell'ausiliario. In definitiva, le censure reiterate dalla difesa dall'istante, traducendosi sostanzialmente in un dissenso diagnostico, debbono essere disattese, non ravvisandosi elementi idonei e sufficienti ad addivenire ad una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale o a rendere opportuno il rinnovo delle operazioni peritali.
L'opposizione va dunque respinta.
In ragione delle specifiche patologie oggetto di giudizio e della relativa intrinseca opinabilità della relativa valutazione medico legale le spese dell'intero giudizio sono integralmente compensate, non rinvenendosi in atti idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. cp.c..
3
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione; compensa le spese. Si comunichi. Così deciso in Torre Annunziata, il 30 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro Paola Galdo
4
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Paola Galdo , all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 23.10.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3356/24 R.G.
TRA
rappresentato dagli Parte_1 na, come in atti
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' CP_1 avv.to Angelo Guadagnino, giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'indennità di accompagnamento, all'esito del procedimento amministrativo conclusosi infruttuosamente. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni raggiunte in sede amministrativa. Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 4.6.24 ,
1 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e quindi il riconoscimento delle prestazioni richieste dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio. L' si è costituito ed ha contestato la sussistenza del CP_1
r anitario, concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte. La difesa del ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e lamentato una sottovalutazione del quadro patologico, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, con particolare riferimento all'incapacità per la ricorrente di deambulare e compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita. E' stata quindi disposta un'integrazione della consulenza medico legale anche alla luce della documentazione medica prodotta in atti. Il CTU, ha quindi reso ulteriore parere medico legale, integrativo del precedente elaborato peritale ed ha riscontrato, all'esito dell'attenta analisi della documentazione prodotta nel presente giudizio, quanto segue:
“All'accesso peritale del giorno 8-3-2024, a cui partecipava pure l'avvocato Domenico La Rana, che ha avuto modo di assistere all'esame obiettivo e al libero colloquio, il signor è Parte_1 stato collaborativo alla raccolta anamnestica, fo e in merito all'attività lavorativa svolta , al proprio stato di salute
,a come trascorre la giornata. E' apparso lucido, vigile, sufficientemente orientato nei parametri T/S. Ha risposto a tutte le domande . Assume senza difficoltà la stazione eretta. Deambula autonomamente . I passaggi posturali avvengono in autonomia senza ricerca di appoggio. All'obiettività clinica Non si è evidenziata una condizione di dipendenza da terzi per il soddisfacimento delle basilari esigenze della vita quotidiana, essendo in grado di deambulare, vestirsi, svestirsi, cura dell'igiene personale, mangiare autonomamente nutrizione
,ecc. La malattia di Alzheimer è caratterizzata da un processo degenerativo progressivo che causa un deterioramento irreversibile delle funzioni cognitive fino a compromettere l'autonomia e la capacità di compiere le normali attività quotidiane Gli esperti hanno sviluppato delle tappe (7 fasi) per descrivere come le abilità di una persona affetta da tale
2 patologia cambiano, rispetto alla normale funzionalità Il signor
in fase iniziale e l'idonea terapia con ME , Parte_1 isposta da parte del paziente rallenta il decorso della malattia. In questo stadio non si trova in una condizione di dipendenza da terzi.”
Con argomentazioni logicamente e scientificamente ineccepibili che il Tribunale fa proprie, il ctu ha escluso che il ricorrente si trovi nelle condizioni di usufruire Parte_1
di accompagnamento e dello status di handicap in situazione di gravità Il contenuto dell'elaborato è certamente utilizzabile da questo giudice per la formazione del proprio convincimento e si ritiene di dover condividere le valutazioni dell'ausiliario complessivamente rese nel corso dell' intero giudizio, in quanto fondate su argomentazioni scientifiche, sviluppato in modo coerente e logico che vengono recepite da questo giudicante, ai fini della negativa valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento della prestazione oggetto di giudizio. Ebbene, anche sulla base dei chiarimenti resi dal CTU deve confermarsi l'insussistenza dei requisiti sanitari fondanti le pretese qui azionate. Si evidenzia che la peculiare natura del beneficio assistenziale invocato non può che trovare un determinante riscontro probatorio nell'esame diretto ed obiettivo del paziente, del cui esito, nella specie, è stata data compiuta risposta da parte dell'ausiliario. In definitiva, le censure reiterate dalla difesa dall'istante, traducendosi sostanzialmente in un dissenso diagnostico, debbono essere disattese, non ravvisandosi elementi idonei e sufficienti ad addivenire ad una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale o a rendere opportuno il rinnovo delle operazioni peritali.
L'opposizione va dunque respinta.
In ragione delle specifiche patologie oggetto di giudizio e della relativa intrinseca opinabilità della relativa valutazione medico legale le spese dell'intero giudizio sono integralmente compensate, non rinvenendosi in atti idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. cp.c..
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P.Q.M.
Rigetta l'opposizione; compensa le spese. Si comunichi. Così deciso in Torre Annunziata, il 30 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro Paola Galdo
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