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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/2025, n. 39752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39752 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
2 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 6 luglio 2022, il Tribunale di Ancona ha applicato a DA AN, ex art. 444 cod.proc.pen, la pena di mesi 4 di reclusione, convertita in euro 30.000,00 di multa, pena sospesa, per il reato di cui all’art. 10 bis del d.lgs. 74 del 2000, “per non aver versato entro il 15 settembre 2015, termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta modello 770 del 2015, le ritenute effettuate nel corso dell’ anno di imposta 2014 nei confronti dei dipendenti della EDIL FAC SRL, con sede in Monte Roberto, come risultanti dalle dichiarazioni rilasciate ai sostituiti per l’ammontare di euro 144.055,01, per quanto riguarda i dipendenti di euro 9.819, 40 relativi ai lavoratori autonomi. In Monte Roberto il 15 settembre 2015”. 2. Ricorreva in Cassazione il Procuratore Generale della Corte di Appello di Ancona per violazione di legge in quanto il Tribunale di Ancona aveva omesso di prescrivere altresì la confisca per equivalente del prezzo e/o profitto del reato, che invece è sempre ordinata, essendo, tra l’altro, il fatto commesso in epoca antecedente all’entrata in vigore dell’art. 12 bis del d.lvo n. 74/2000 inserito dall’art. 10 del D.Lvo n. 158 del 2015. 3. La Suprema Corte di Cassazione, Sez. III Penale, con sentenza n. 44657 del 06.04.2023, ritenuto fondato il ricorso annullava la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione relativa alla confisca affermando il principio che la confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta anche senza un sequestro in atto e rinviava al Tribunale di Ancona per un nuovo giudizio sul punto essendo necessari ulteriori accertamenti con riferimento al preciso ammontare. 4. Nel giudizio di rinvio, il Tribunale di Ancona, dando atto che dall’esame della documentazione prodotta in udienza, (concordato preventivo, dichiarazione di fallimento e documenti societari) risultava che l’imputato sin dal 2014 non aveva compensi e non aveva alcun vantaggio economico dalla commissione del reato, non disponeva la confisca affermando che non sussiste alcun beneficio economico tratto dall’illecito. Firmato Da: DONATELLA FERRANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 Firmato Da: ANDREA MONTAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ee5dde0baa7e85 Penale Sent. Sez. 4 Num. 39752 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 02/12/2025 3 5.Ricorre la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per violazione di legge stante la inosservanza dell’art. 627 cod.proc.pen con riferimento al principio di diritto fissato dalla sentenza della Corte di cassazione di annullamento n.44657-2023 in relazione all’art. 12 bis d.lvo n.4/2000. Chiede l’annullamento con rinvio per nuova decisione in ordine all’applicazione della confisca per equivalente del profitto del reato, obbligatoria, e che, nel reato di omesso versamento di ritenute certificate, coincide con l’importo delle ritenute non versate. 6.Nella requisitoria scritta prodotta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione si evidenzia che:” Innanzitutto la confisca andava disposta in osservanza della statuizione della Suprema Corte, che annullato con rinvio la sentenza impugnata al solo fine di determinare l’ammontare della cifra, statuendo l’obbligo del giudice del rinvio di ordinare la confisca per equivalente. La giurisprudenza ha costantemente identificato il profitto dei reati tributari nel "risparmio di imposta" che, nel caso in esame, si identifica con l’ammontare delle ritenute dovute ma non versate. Il giudice del rinvio, invece, ha escluso la sussistenza di un qualsivoglia profitto o vantaggio economico per DA AN in conseguenza del reato. La decisione, da un lato, non tiene conto del contenuto della sentenza della Suprema Corte in sede rescindente;
dall’altro, non considera la giurisprudenza della Suprema Corte in materia di profitto nei reati tributari e di confisca dello stesso. La confisca per equivalente nei confronti del «reo» costituisce misura obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. n.74 del 2000, perché è prevista dal legislatore in ogni caso in cui non è possibile la confisca diretta, indipendentemente da ogni valutazione relativa al comportamento tenuto dal condannato (Sez. 3, n. 2858 del 2023). In conclusione, chiede che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio al giudice per un nuovo giudizio sulla confisca. Ritenuto in diritto 1.Il ricorso è fondato. 1.1.Va preliminarmente richiamato l’art. 627 comma 3 cod. proc. pen. secondo il quale “Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa”. Il giudice di rinvio ha quindi sempre l’obbligo di uniformarsi alla decisione sui punti di diritto indicati dal giudice di legittimità. Firmato Da: DONATELLA FERRANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 Firmato Da: ANDREA MONTAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ee5dde0baa7e85 4 La Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento aveva statuito che “ la confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta anche senza un sequestro in atto come previsto dall’art. 12 bis del d.lgs 74 del 2000 e in precedenza dall’art. 1 comma 143 della legge 244 del 2007. La somma per la confisca non risulta determinata nel suo preciso ammontare e sono necessari quindi ulteriori accertamento per disporre la confisca “- La misura ablatoria omessa dal Tribunale di Ancona si caratterizza per essere obbligatoria, stante il chiaro ed inequivocabile tenore normativo, conseguente ad ogni sentenza di condanna o di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. emessa per uno dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, con la sola eccezione della appartenenza del profitto o del prezzo del reato da confiscare a soggetto estraneo alla commissione del reato, con la precisazione che, ove sia impossibile provvedere alla confisca di quanto, come i beni costituenti il profitto od il prezzo del reato, sia in rapporto con la immediata derivazione da esso, si dovrà procedere alla confisca di altri bene di cui il valore corrisponda al profitto conseguito od al prezzo ricevuto dal reo che siano nella sua disponibilità. (Sez.
3. n. 33154 del 13/06/2024, dep. 27/08/2024). La assenza di qualsivoglia discrezionalità da parte del giudicante rende manifesta la violazione di legge nel caso di specie ove il Tribunale, effettuando un giudizio di merito, precluso stante la applicazione della pena a seguito di patteggiamento, e attinente alla stessa sussistenza del profitto, ha affermato che nel caso di specie non era stato ottenuto alcun profitto da parte dell’imputato sulla base di documentazione acquisita nel giudizio di rinvio all’udienza del 7.10.2024 ( tra cui la dichiarazione di fallimento l’istanza di concordato preventivo e i documenti societari). Tra l’altro va incidentalmente ricordato che in tema di reati tributari, la procedura di concordato preventivo scrimina il reato di omesso versamento di ritenute di cui all'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, riguardante gli obblighi scaduti tra la presentazione dell'istanza di ammissione al concordato, sia esso "in bianco" che con deposito del piano, e l'adozione del relativo decreto, solo ove sia intervenuto un provvedimento del tribunale che abbia vietato, o comunque non autorizzato, come invece richiesto dall'interessato, il pagamento dei suddetti debiti, essendo in tal caso configurabile la scriminante dell'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell'autorità di cui all'art. 51 cod. pen. ( Sez. 3 - , n. 9248 del 02/12/2021 Cc. (dep. 18/03/2022 ) Rv. 283228 – 01. Firmato Da: DONATELLA FERRANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 Firmato Da: ANDREA MONTAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ee5dde0baa7e85 5 Costituisce insegnamento consolidato quello secondo cui, nel reato di omesso versamento delle ritenute certificate, la situazione di difficoltà finanziaria dell'imprenditore non costituisce causa di forza maggiore che esclude la responsabilità prevista dall'art. 10-bis d.lgs., n. 74 del 2000 (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 37528 del 12/06/2013, Corlianò, Rv. 257683-01, e Sez. 3, n. 3124 del 27/11/2013, dep. 2014, Murari, Rv. 258842-01). La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio, in quanto occorra verificare, mediante attività istruttorie precluse nel giudizio di legittimità, la possibilità di procedere in via prioritaria alla confisca diretta di tale profitto, e solo ove ciò non sia impossibile, a quella per equivalente (Sez. 3, n. 3165 del 22/11/2019, Rv. 278637). La confisca per equivalente può essere disposta sul prezzo o sul profitto del reato che, nel reato di omesso versamento di ritenute certificate, coincide con l'importo delle ritenute non versate. La confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti, attesa la sua natura di vera e propria sanzione, non commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza dell'autore, ma diretta a privare quest'ultimo del beneficio economico tratto dall'illecito, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale dell'attività criminosa. Sez. 3, n. 6047 del 27/09/2016 Cc. (dep. 09/02/2017 ) Rv. 268829 – 01. Di conseguenza, la sentenza dev'essere annullata, con rinvio al Tribunale di Ancona perché proceda a nuovo giudizio sul punto relativo alla omessa statuizione relativa alla confisca.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ancona, in diversa composizione. Così deciso il 02.12.2025 Il Consigliere relatore Il Presidente LL RR RE TA
dall’altro, non considera la giurisprudenza della Suprema Corte in materia di profitto nei reati tributari e di confisca dello stesso. La confisca per equivalente nei confronti del «reo» costituisce misura obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. n.74 del 2000, perché è prevista dal legislatore in ogni caso in cui non è possibile la confisca diretta, indipendentemente da ogni valutazione relativa al comportamento tenuto dal condannato (Sez. 3, n. 2858 del 2023). In conclusione, chiede che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio al giudice per un nuovo giudizio sulla confisca. Ritenuto in diritto 1.Il ricorso è fondato. 1.1.Va preliminarmente richiamato l’art. 627 comma 3 cod. proc. pen. secondo il quale “Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa”. Il giudice di rinvio ha quindi sempre l’obbligo di uniformarsi alla decisione sui punti di diritto indicati dal giudice di legittimità. Firmato Da: DONATELLA FERRANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 Firmato Da: ANDREA MONTAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ee5dde0baa7e85 4 La Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento aveva statuito che “ la confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta anche senza un sequestro in atto come previsto dall’art. 12 bis del d.lgs 74 del 2000 e in precedenza dall’art. 1 comma 143 della legge 244 del 2007. La somma per la confisca non risulta determinata nel suo preciso ammontare e sono necessari quindi ulteriori accertamento per disporre la confisca “- La misura ablatoria omessa dal Tribunale di Ancona si caratterizza per essere obbligatoria, stante il chiaro ed inequivocabile tenore normativo, conseguente ad ogni sentenza di condanna o di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. emessa per uno dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, con la sola eccezione della appartenenza del profitto o del prezzo del reato da confiscare a soggetto estraneo alla commissione del reato, con la precisazione che, ove sia impossibile provvedere alla confisca di quanto, come i beni costituenti il profitto od il prezzo del reato, sia in rapporto con la immediata derivazione da esso, si dovrà procedere alla confisca di altri bene di cui il valore corrisponda al profitto conseguito od al prezzo ricevuto dal reo che siano nella sua disponibilità. (Sez.
3. n. 33154 del 13/06/2024, dep. 27/08/2024). La assenza di qualsivoglia discrezionalità da parte del giudicante rende manifesta la violazione di legge nel caso di specie ove il Tribunale, effettuando un giudizio di merito, precluso stante la applicazione della pena a seguito di patteggiamento, e attinente alla stessa sussistenza del profitto, ha affermato che nel caso di specie non era stato ottenuto alcun profitto da parte dell’imputato sulla base di documentazione acquisita nel giudizio di rinvio all’udienza del 7.10.2024 ( tra cui la dichiarazione di fallimento l’istanza di concordato preventivo e i documenti societari). Tra l’altro va incidentalmente ricordato che in tema di reati tributari, la procedura di concordato preventivo scrimina il reato di omesso versamento di ritenute di cui all'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, riguardante gli obblighi scaduti tra la presentazione dell'istanza di ammissione al concordato, sia esso "in bianco" che con deposito del piano, e l'adozione del relativo decreto, solo ove sia intervenuto un provvedimento del tribunale che abbia vietato, o comunque non autorizzato, come invece richiesto dall'interessato, il pagamento dei suddetti debiti, essendo in tal caso configurabile la scriminante dell'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell'autorità di cui all'art. 51 cod. pen. ( Sez. 3 - , n. 9248 del 02/12/2021 Cc. (dep. 18/03/2022 ) Rv. 283228 – 01. Firmato Da: DONATELLA FERRANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 Firmato Da: ANDREA MONTAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ee5dde0baa7e85 5 Costituisce insegnamento consolidato quello secondo cui, nel reato di omesso versamento delle ritenute certificate, la situazione di difficoltà finanziaria dell'imprenditore non costituisce causa di forza maggiore che esclude la responsabilità prevista dall'art. 10-bis d.lgs., n. 74 del 2000 (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 37528 del 12/06/2013, Corlianò, Rv. 257683-01, e Sez. 3, n. 3124 del 27/11/2013, dep. 2014, Murari, Rv. 258842-01). La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio, in quanto occorra verificare, mediante attività istruttorie precluse nel giudizio di legittimità, la possibilità di procedere in via prioritaria alla confisca diretta di tale profitto, e solo ove ciò non sia impossibile, a quella per equivalente (Sez. 3, n. 3165 del 22/11/2019, Rv. 278637). La confisca per equivalente può essere disposta sul prezzo o sul profitto del reato che, nel reato di omesso versamento di ritenute certificate, coincide con l'importo delle ritenute non versate. La confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti, attesa la sua natura di vera e propria sanzione, non commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza dell'autore, ma diretta a privare quest'ultimo del beneficio economico tratto dall'illecito, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale dell'attività criminosa. Sez. 3, n. 6047 del 27/09/2016 Cc. (dep. 09/02/2017 ) Rv. 268829 – 01. Di conseguenza, la sentenza dev'essere annullata, con rinvio al Tribunale di Ancona perché proceda a nuovo giudizio sul punto relativo alla omessa statuizione relativa alla confisca.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ancona, in diversa composizione. Così deciso il 02.12.2025 Il Consigliere relatore Il Presidente LL RR RE TA