CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 588/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1135/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Indirizzo_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 122/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 15/01/2024 Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202200000314999 IRES-ALTRO 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202200000314999 IRES-ALTRO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202200000314999 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202200000314999 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202200000314999 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202200000314999 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202200000314999 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202200000314999 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202200000314999 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202200000314999 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202200000314999 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202200000314999 REGISTRO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202200000314999 IRAP 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202200000314999 IRAP 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202200000314999 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120018606164 IRES-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120018606164 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120018606164 REGISTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120018606164 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820150000519431 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820150002788328 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820150006201327 IRES-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820150011713088 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160018604270 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160021693385 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160021693385 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180007185553 IRES-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180007185553 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180007185553 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180011818468 IRES-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180011818468 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180011818468 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190009121350 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190009121350 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso introduttivo la società contribuente “ ” impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione a garanzia di crediti portati da plurime cartelle di pagamento, per un importo complessivo di euro 1.283.146,38, preceduta da intimazione di pagamento notificata il 17.05.2022, comprensiva delle cartelle di pagamento oggetto di riscossione.
Con la sentenza impugnata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa rigettava il ricorso, dichiarando preliminarmente l'inammissibilità della costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate – Riscossione per difetto di valida procura alle liti, ma pronunciandosi comunque nel merito delle domande proposte.
Ricorrente_1Avverso tale decisione ha proposto appello la società contribuente “
” chiedendo la riforma integrale della sentenza e deducendo, in particolare: 1)
l'omessa pronuncia del giudice di primo grado in violazione dell'art. 112 c.p.c.; 2) l'omessa prova delle cartelle di pagamento e degli atti prodromici;
3) l'inesistenza o invalidità degli atti della riscossione;
4) l'intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti azionati.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale deducendo di essere munita sin dall'origine di regolare procura alle liti, ha controdedotto alle eccezioni di parte appellante precisando di aver notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria a garanzia dei crediti portati dalle cartelle di pagamento e producendo in giudizio le relate di notifica delle cartelle e dell'intimazione di pagamento.
La parte appellante ha depositato memorie illustrative, contestando l'ammissibilità delle produzioni documentali effettuate da controparte in grado di appello, richiamando il divieto di cui al novellato art. 58-bis del d.lgs. n. 546/1992.
All'udienza del 7 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'eccepita omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
L'eccezione non è fondata. Dall'esame complessivo della sentenza impugnata emerge che il giudice di primo grado ha deciso sulle questioni devolute, pronunciandosi – sia pure sinteticamente – sulla legittimità degli atti impugnati e sulla sussistenza dei presupposti della pretesa tributaria.
Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata risulti logicamente incompatibile con l'accoglimento delle domande o delle eccezioni proposte, ancorché non vi sia una specifica argomentazione su ciascun profilo (Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 1360/2016).
2. Sulla produzione documentale in grado di appello e sull'art. 58-bis del d.lgs. n.
546/1992.
Parte appellante eccepisce l'inammissibilità della documentazione prodotta da Agenzia delle
Entrate – Riscossione in sede di appello per violazione del divieto di deposito di nuovi documenti di cui al novellato art. 58-bis del d.lgs. n. 546/1992.
Ora, il presente giudizio di appello è stato instaurato nel mese di marzo 2024. L'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 stabilisce che le disposizioni della riforma del processo tributario si applicano ai giudizi instaurati in primo e secondo grado con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere da D a DD, tra le quali rientra la previsione di cui alla lettera BB, concernente l'art. 58-bis.
Ciò posto, il divieto di produzione documentale in appello non ha carattere assoluto e non può essere interpretato in modo tale da impedire al giudice di decidere sulla base di un quadro probatorio completo.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta da Agenzia delle Entrate – Riscossione: a) attiene ad atti già richiamati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e nell'intimazione di pagamento notificata il 17.05.2022; b) non introduce nuovi fatti costitutivi della pretesa, ma documenta circostanze già dedotte nel giudizio di primo grado;
c) è funzionale a contrastare specifiche eccezioni sollevate dalla parte appellante.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, anche in presenza di limiti alla produzione documentale in appello, è ammissibile la produzione di documenti aventi natura meramente difensiva o diretti a comprovare fatti già oggetto del giudizio (Cass. n. 22776/2020; Cass. n.
31878/2022).
Inoltre, la parte appellante ha avuto piena possibilità di prendere conoscenza della documentazione e di controdedurre, senza che risulti violato il principio del contraddittorio.
L'eccezione va, pertanto, disattesa.
3. Sulla prescrizione dei crediti.
L'eccezione di prescrizione è infondata.
I crediti oggetto di riscossione comprendono crediti erariali (IVA, IRES, IRAP), soggetti a prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e crediti camerali, soggetti a prescrizione quinquennale.
Dalla documentazione in atti risulta che le cartelle di pagamento sono state notificate entro i termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di credito e che la successiva intimazione di pagamento notificata il 17.05.2022, per l'importo complessivo di euro 1.283.146,38, ha ulteriormente interrotto il decorso della prescrizione.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la notifica della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione, con decorrenza di un nuovo termine dalla data di ciascun atto (Cass. n.
25790/2019; Cass. n. 33797/2021).
Alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, i crediti risultavano pertanto non prescritti.
4. Sulla dedotta decadenza dal potere di riscossione.
Anche l'eccezione di decadenza è infondata.
Secondo la giurisprudenza consolidata, i termini di decadenza riguardano la fase di formazione del titolo esecutivo e non gli atti successivi della riscossione, quali l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del DPR n. 602/1973 (Cass. Sez. Un. n. 19667/2014).
L'iscrizione ipotecaria non costituisce atto di espropriazione forzata ed è legittimamente adottata finché il credito non sia prescritto (Cass. n. 1963/2020; Cass. n. 1654/2022).
5. Spese di lite
La parte appellante è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto n.
33/2024 depositato il 2.7.2024.
Ai sensi degli artt. 74 e ss. del DPR n. 115/2002, le spese del presente grado di giudizio restano a carico dell'Erario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico dell'Erario, in ragione dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato con D.N. n. 33/2024 depositato il 2.7.2024.
Così deciso, in camera di consiglio, in Siracusa il 7 ottobre 2024.
Il Presidente est.
NZ AT
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1135/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Indirizzo_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 122/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 15/01/2024 Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202200000314999 IRES-ALTRO 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202200000314999 IRES-ALTRO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202200000314999 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202200000314999 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202200000314999 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202200000314999 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202200000314999 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202200000314999 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202200000314999 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202200000314999 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202200000314999 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202200000314999 REGISTRO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202200000314999 IRAP 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202200000314999 IRAP 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202200000314999 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120018606164 IRES-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120018606164 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120018606164 REGISTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120018606164 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820150000519431 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820150002788328 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820150006201327 IRES-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820150011713088 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160018604270 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160021693385 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160021693385 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180007185553 IRES-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180007185553 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180007185553 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180011818468 IRES-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180011818468 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180011818468 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190009121350 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190009121350 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso introduttivo la società contribuente “ ” impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione a garanzia di crediti portati da plurime cartelle di pagamento, per un importo complessivo di euro 1.283.146,38, preceduta da intimazione di pagamento notificata il 17.05.2022, comprensiva delle cartelle di pagamento oggetto di riscossione.
Con la sentenza impugnata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa rigettava il ricorso, dichiarando preliminarmente l'inammissibilità della costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate – Riscossione per difetto di valida procura alle liti, ma pronunciandosi comunque nel merito delle domande proposte.
Ricorrente_1Avverso tale decisione ha proposto appello la società contribuente “
” chiedendo la riforma integrale della sentenza e deducendo, in particolare: 1)
l'omessa pronuncia del giudice di primo grado in violazione dell'art. 112 c.p.c.; 2) l'omessa prova delle cartelle di pagamento e degli atti prodromici;
3) l'inesistenza o invalidità degli atti della riscossione;
4) l'intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti azionati.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale deducendo di essere munita sin dall'origine di regolare procura alle liti, ha controdedotto alle eccezioni di parte appellante precisando di aver notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria a garanzia dei crediti portati dalle cartelle di pagamento e producendo in giudizio le relate di notifica delle cartelle e dell'intimazione di pagamento.
La parte appellante ha depositato memorie illustrative, contestando l'ammissibilità delle produzioni documentali effettuate da controparte in grado di appello, richiamando il divieto di cui al novellato art. 58-bis del d.lgs. n. 546/1992.
All'udienza del 7 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'eccepita omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
L'eccezione non è fondata. Dall'esame complessivo della sentenza impugnata emerge che il giudice di primo grado ha deciso sulle questioni devolute, pronunciandosi – sia pure sinteticamente – sulla legittimità degli atti impugnati e sulla sussistenza dei presupposti della pretesa tributaria.
Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata risulti logicamente incompatibile con l'accoglimento delle domande o delle eccezioni proposte, ancorché non vi sia una specifica argomentazione su ciascun profilo (Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 1360/2016).
2. Sulla produzione documentale in grado di appello e sull'art. 58-bis del d.lgs. n.
546/1992.
Parte appellante eccepisce l'inammissibilità della documentazione prodotta da Agenzia delle
Entrate – Riscossione in sede di appello per violazione del divieto di deposito di nuovi documenti di cui al novellato art. 58-bis del d.lgs. n. 546/1992.
Ora, il presente giudizio di appello è stato instaurato nel mese di marzo 2024. L'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 stabilisce che le disposizioni della riforma del processo tributario si applicano ai giudizi instaurati in primo e secondo grado con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere da D a DD, tra le quali rientra la previsione di cui alla lettera BB, concernente l'art. 58-bis.
Ciò posto, il divieto di produzione documentale in appello non ha carattere assoluto e non può essere interpretato in modo tale da impedire al giudice di decidere sulla base di un quadro probatorio completo.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta da Agenzia delle Entrate – Riscossione: a) attiene ad atti già richiamati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e nell'intimazione di pagamento notificata il 17.05.2022; b) non introduce nuovi fatti costitutivi della pretesa, ma documenta circostanze già dedotte nel giudizio di primo grado;
c) è funzionale a contrastare specifiche eccezioni sollevate dalla parte appellante.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, anche in presenza di limiti alla produzione documentale in appello, è ammissibile la produzione di documenti aventi natura meramente difensiva o diretti a comprovare fatti già oggetto del giudizio (Cass. n. 22776/2020; Cass. n.
31878/2022).
Inoltre, la parte appellante ha avuto piena possibilità di prendere conoscenza della documentazione e di controdedurre, senza che risulti violato il principio del contraddittorio.
L'eccezione va, pertanto, disattesa.
3. Sulla prescrizione dei crediti.
L'eccezione di prescrizione è infondata.
I crediti oggetto di riscossione comprendono crediti erariali (IVA, IRES, IRAP), soggetti a prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e crediti camerali, soggetti a prescrizione quinquennale.
Dalla documentazione in atti risulta che le cartelle di pagamento sono state notificate entro i termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di credito e che la successiva intimazione di pagamento notificata il 17.05.2022, per l'importo complessivo di euro 1.283.146,38, ha ulteriormente interrotto il decorso della prescrizione.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la notifica della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione, con decorrenza di un nuovo termine dalla data di ciascun atto (Cass. n.
25790/2019; Cass. n. 33797/2021).
Alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, i crediti risultavano pertanto non prescritti.
4. Sulla dedotta decadenza dal potere di riscossione.
Anche l'eccezione di decadenza è infondata.
Secondo la giurisprudenza consolidata, i termini di decadenza riguardano la fase di formazione del titolo esecutivo e non gli atti successivi della riscossione, quali l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del DPR n. 602/1973 (Cass. Sez. Un. n. 19667/2014).
L'iscrizione ipotecaria non costituisce atto di espropriazione forzata ed è legittimamente adottata finché il credito non sia prescritto (Cass. n. 1963/2020; Cass. n. 1654/2022).
5. Spese di lite
La parte appellante è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto n.
33/2024 depositato il 2.7.2024.
Ai sensi degli artt. 74 e ss. del DPR n. 115/2002, le spese del presente grado di giudizio restano a carico dell'Erario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico dell'Erario, in ragione dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato con D.N. n. 33/2024 depositato il 2.7.2024.
Così deciso, in camera di consiglio, in Siracusa il 7 ottobre 2024.
Il Presidente est.
NZ AT