Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2004, n. 13661
CASS
Sentenza 6 febbraio 2004

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In caso di estinzione del reato, il dovere del giudice della impugnazione di decidere solo le disposizioni e i capi della sentenza che concernano gli interessi civili non può trovare applicazione allorché la causa estintiva dipenda dall'intervenuta remissione di querela da parte del soggetto danneggiato, in quanto la ratio dell'art. 578 cod. proc. pen. è quella di evitare che cause estintive del reato indipendenti dalla volontà delle parti possano frustrare il diritto al risarcimento e alla restituzione in favore della persona danneggiata dal reato, qualora sia già intervenuta sentenza di condanna di primo grado.

Commentario1

  • 1La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, estingue il reato?
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 gennaio 2022

    La risposta Sì, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, travolgendo anche le statuizioni civili collegate al reato estinto. Con la sentenza n.46840/21 , la Quarta sezione della Suprema Corte ha affermato cheil limite posto dall'art. 152 c.p., comma 3, secondo cui la rimessione può intervenire solo prima della condanna, salvi i reati per i quali la legge disponga diversamente, è stato interpretato come riferito alla condanna irrevocabile …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2004, n. 13661
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13661
Data del deposito : 6 febbraio 2004

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