Sentenza 6 febbraio 2004
Massime • 1
In caso di estinzione del reato, il dovere del giudice della impugnazione di decidere solo le disposizioni e i capi della sentenza che concernano gli interessi civili non può trovare applicazione allorché la causa estintiva dipenda dall'intervenuta remissione di querela da parte del soggetto danneggiato, in quanto la ratio dell'art. 578 cod. proc. pen. è quella di evitare che cause estintive del reato indipendenti dalla volontà delle parti possano frustrare il diritto al risarcimento e alla restituzione in favore della persona danneggiata dal reato, qualora sia già intervenuta sentenza di condanna di primo grado.
Commentario • 1
- 1. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, estingue il reato?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 gennaio 2022
La risposta Sì, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, travolgendo anche le statuizioni civili collegate al reato estinto. Con la sentenza n.46840/21 , la Quarta sezione della Suprema Corte ha affermato cheil limite posto dall'art. 152 c.p., comma 3, secondo cui la rimessione può intervenire solo prima della condanna, salvi i reati per i quali la legge disponga diversamente, è stato interpretato come riferito alla condanna irrevocabile …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2004, n. 13661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13661 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 06/02/2004
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 261
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 39268/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI CA OB;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 4-10-2002;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO;
Letta la requisitoria del PG presso questa Corte che ha concluso per:
Annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili;
OSSERVA
Sull'appello proposto da NI CA OB avverso la sentenza del Tribunale di Lodi del 28-11-2000 che, dichiaratolo colpevole del reato di truffa continuata in danno della S.a.s. MEG di E. Metrangolo, lo aveva condannato alla pena di mesi sette di reclusione e L. 700.000= di multa, con risarcimento danni e spese in favore della costituita parte civile, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 4/10/2002, rilevato che in detta udienza era intervenuta integrale remissione di querelala suo tempo proposta dalla p. o., con accettazione da parte del querelato, dichiarava non doversi procedere nei confronti di quest'ultimo in ordine al reato ascrittogli perché estinto per intervenuta remissione di querela, confermando nel resto (e quindi anche le statuizioni civili) l'impugnata decisione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il NI, deducendo, a motivi del gravame,, il difetto di giurisdizione conseguente alla erronea applicazione dell'art. 578 c.p.p., in relazione alla conferma delle statuizioni civili di cui alla sentenza di primo grado, avendo il giudice di appello dichiarato l'estinzione del reato per remissione di querela, con violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. a), in relazione all'art. 578 cit. che consente la conferma della statuizioni civili solo se il giudice di appello o di legittimità dichiari l'imputato prosciolto per estinzione del reato per prescrizione o per amnistia e, trattandosi di una norma eccezionale, non è suscettibile di applicazione analoga, secondo lo stesso statuire di questa Corte di legittimità. Il PG, con la requisitoria in atti, condividendo la doglianza proposta dal ricorrente, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizioni civili. Il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, come esattamente dedotto dal ricorrente, erroneamente il giudice di appello, stante la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela, si è presentato in ordine agli effetti civili, confermando la decisione di 1^ grado e facendo ricorso ad altrettanto erroneo richiamo all'art. 578 c.p.p., stante, in via pregiudiziale, la carenza di giurisdizione al riguardo in siffatta situazione processuale, con evidenti riflessi sul contenuto sostanziale della vicenda.
In Sostanza, al di fuori dei limiti tassativi tracciati dall'art. 578 cit., in concorso di dichiarata estinzione del reato per prescrizione o per amnistia, circa la decidibilità sull'impugnazione ai soli effetti concernenti gli interessi civili, non è dato affatto estendere la giurisdizione del decidente oltre tali limiti, con arbitraria interpretazione estensiva, a fronte della eccezionaiità della normativa de qua.
Al riguardo, acutamente il ricorrente sottolinea che la ratio dell'art. 578 c.p.p. è quella di evitare che cause estintive del reato, indipendenti dalla volontà delle parti, possano frustrare il diritto al risarcimento ad alla restituzione in favore della persona danneggiata dal reato, qualora sia già intervenuta, come nella specie, sentenza di condanna in 1^ grado. Ne consegue, come del resto già statuito da questa Corte, secondo il puntuale richiamo, operato in ricorso, che non può, logicamente;
trovare applicazione detta norma allorché la causa estintiva del reato dipenda, come nella specie, dalla volontà delle parti, stante l'intervenuta remissione di querela da parte del soggetto danneggiato e la contestuale accettazione di tale remissione da parte del querelato che, peraltro, come risulta dall'inequivoco stesso testo dell'atto di remissione di querela prodotto in udienza, ha già provveduto a soddisfare le pretese economiche della parte civile, con contestuale dichiarazione da parte di quest'ultima di non aver più nulla a pretendere dall'imputato in ordine ai fatti oggetto del presente procedimento. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili.
P.Q.M.
ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2004