Articolo 110 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 109Articolo 111
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19 aprile 1942
Art. 110.

La competenza dell'autorita' governativa nell'esercizio dei poteri ad essa demandati dal libro V del codice e' determinata dalle leggi speciali.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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