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Sentenza 25 luglio 2024
Sentenza 25 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/07/2024, n. 30559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30559 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OC CE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/01/2024 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SILVIA SALVADORI, la quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 09/01/2024, la Corte d'appello di Roma rigettava la richiesta, che era stata presentata da ZO CO, di rescissione del giudicato di cui alla sentenza del 06/06/2022 del Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 21/10/2022, con la quale lo stesso CO era stato condannato alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione per il delitto di truffa continuata ai danni di assicurazioni (artt. 81 e 642 cod. pen.). 2. Avverso tale ordinanza del 09/01/2024 della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, ZO CO, affidato a un unico articolato motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea Penale Sent. Sez. 2 Num. 30559 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 14/05/2024 applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente premette che, dagli esiti delle indagini che aveva svolto, il decreto che dispone il giudizio risultava essere stato notificato, il 21/05/2020, presso lo studio del difensore di fiducia domiciliatario avv. IO De TI sito in Napoli, via Leone Marsicano, n. 5, a mani del portiere di tale studio. Il CO espone di avere contattato l'avv. De TI, il quale gli aveva riferito di non avere mai ricevuto la suddetta notificazione e che, già dal 27/09/2019, il proprio studio era ubicato in via M. da Caravaggio, n. 73 (sempre in Napoli), come risultava dalla certificazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli che lo stesso avv. De TI, dopo averla richiesta, aveva consegnato al CO affinché la producesse nel giudizio di rescissione. L'avv. De TI gli aveva consegnato anche una dichiarazione dell'amministratore del condominio di via Leone Marsicano, n. 5, nella quale si affermava l'assenza del servizio di portierato in tale condominio da molti anni. Il CO deduce altresì di avere depositato nel giudizio di rescissione anche un esposto disciplinare che aveva presentato nei confronti dell'avv. De TI. Ciò premesso in fatto, il CO contesta anzitutto l'affermazione della Corte d'appello di Roma secondo cui, poiché l'avv. De TI era stato presente all'udienza preliminare del 05/03/2020, egli si doveva ritenere «perfettamente consapevole del fatto che, chiusa l'udienza preliminare, si sarebbe aperta la fase dibattimentale» (pag. 5 dell'ordinanza impugnata), atteso che, da un lato, l'udienza preliminare non si conclude necessariamente con il rinvio a giudizio e che, dall'altro lato, la citata affermazione della Corte d'appello di Roma presupporrebbe che il difensore di fiducia domiciliatario avv. De TI gli avesse comunicato sia la fissazione dell'udienza preliminare sia l'esito della stessa udienza, il che sarebbe smentito sia dal menzionato esposto disciplinare sia da quanto era stato rappresentato nella richiesta di rescissione del giudicato. Il ricorrente lamenta poi che quanto affermato dalla Corte d'appello di Roma (a pag. 5 dell'ordinanza impugnata) al fine di escludere la "falsità" della relazione di notificazione del decreto che dispone il giudizio denoterebbe «una valutazione dei fatti a dir poco viziata dalla presunzione calunniatoria», atteso che la dichiarazione falsa ben poteva essere quella di colui (tale UG UL) che si era definito «portiere» dello stabile di via Leone Marsicano, n.
5. Sarebbe, poi, anapodittica la tesi della Corte d'appello secondo cui sarebbe «prassi di qualunque professionista (ed a maggior ragione di un Avvocato) di lasciare un incaricato alla ricezione degli atti, per un tempo congruo, nel luogo in cui aveva precedentemente il proprio studio» (pag. 6 dell'ordinanza impugnata). 2 Il CO contesta poi quanto affermato dalla Corte d'appello di Roma (a pag. 6 dell'ordinanza impugnata) a proposito della dichiarazione dell'amministratore del condominio di via Leone Marsicano, n. 5, con la quale questi aveva asserito l'assenza del servizio di portierato in tale condominio «da molti anni», atteso che «ben poteva la Corte con i suoi poteri istruttori avanzare richiesta di informazioni all'amministratore del condominio o onerare il richiedente della produzione di ulteriori documenti». Il difensore del ricorrente aggiunge di avere chiesto al suddetto amministratore copia del verbale dell'assemblea condominiale del 21/12/2005 che aveva deciso la dismissione del servizio di portierato a decorrere dall'anno 2006 (verbale che viene allegato al ricorso come allegato 10). La Corte d'appello di Roma avrebbe anche omesso di dare riscontro al tema, che le era stato sottoposto, «relativo alle notifiche effettuate nel periodo della prima pandemia da Covid-19». La stessa Corte d'appello di Roma, con l'affermare e valorizzare che, «per tutti gli altri imputati» - e, quindi, con la sola eccezione degli imputati ZO CO e del figlio TO CO - «le notifiche sono state effettuate da ufficiali giudiziari che hanno dichiarato il vero» (pag. 6 dell'ordinanza impugnata), mostrerebbe di non avere letto la sentenza di condanna, atteso che, dalla stessa sentenza, risulterebbe che, dei quattro imputati che erano stati condannati (ZO CO, TO CO, IC LL e AU UM), per i primi tre, tutti difesi dall'avv. IO De TI, la suddetta condanna era divenuta definitiva per mancata impugnazione, e lo stesso avv. De TI non li aveva difesi nel corso di tutte le udienze del processo di primo grado. Il ricorrente segnala poi che, mentre nell'avviso della conclusione delle indagini preliminari figuravano due capi d'imputazione ("a" e "b"), nel decreto che dispone il giudizio i capi d'imputazione erano divenuti 18 (da "a" a "r"), «senza che ci siano state contestazioni degli stessi in sede di udienza preliminare [...], quindi certamente ci sarà stata la notifica di un nuovo avviso di conclusione delle indagini preliminari con le residue sedici contestazioni. Ma gli atti [...] non risultano disponibili e la Corte d'Appello non ha inteso procedere ad un approfondimento documentale». La Corte d'appello di Roma avrebbe anche travisato il verbale dell'udienza del 20/04/2022 davanti al Tribunale di Roma, atteso che, diversamente da quanto mostrerebbe di ritenere la stessa Corte d'appello (a pag. 6 dell'ordinanza impugnata), non vi sarebbe stata alcuna «istanza» al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli, diretta a verificare l'iscrizione all'albo dell'avv. IO De TI, e nessuna risposta dello stesso Consiglio, ma solo un accertamento di cancelleria sul sito del Consiglio nazionale forense. Il ricorrente rammenta poi che 3 la certificazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli in ordine al trasferimento dello studio dell'avv. De TI (da via Leone Marsicano, n. 5, a via M. da Caravaggio, n. 53) fu richiesta da tale avvocato, il quale la consegnò al CO «per provare di non aver mai ricevuto la notifica presso il suo studio». Sarebbe frutto di un travisamento anche l'affermazione della Corte d'appello di Roma secondo cui, alla data della notificazione del decreto che dispone il giudizio, il CO sarebbe stato sottoposto (dal 19/03/2020) all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (pag. 7 dell'ordinanza impugnata), atteso che egli era invece sottoposto all'obbligo di dimora nel Comune di Napoli. Il ricorrente deduce quindi che egli non avrebbe potuto partecipare al proprio processo perché lo stato detentivo (arresti domiciliari) all'epoca dell'udienza preliminare non era stato comunicato al giudice dell'udienza preliminare e perché l'obbligo di dimora nel Comune di Napoli gli impediva di partecipare al processo che veniva celebrato a Roma. La giurisprudenza di legittimità citata dalla Corte d'appello di Roma (al terzo capoverso della pag. 7) secondo cui l'obbligo di notifica a mani proprie all'imputato detenuto "per altra causa" sussiste solo se tale stato detentivo risulti dagli atti, sarebbe peraltro inconferente con riguardo al giudizio di rescissione. La Corte d'appello di Roma avrebbe travisato anche l'esposto disciplinare che era stato presentato nei confronti dell'avv. De TI, atto con il quale il CO aveva lamentato che tale avvocato aveva «omesso di comunicarmi la fissazione dell'udienza preliminare e il mio rinvio a giudizio, ha abbandonato la mia difesa non comparendo mai all'udienze del mio processo e soprattutto ha omesso di impugnare la sentenza di condanna a mio carico». Da ciò la non «attinenza» delle affermazioni della Corte d'appello di Roma in ordine all'asserita «mancata diligenza informativa da parte del CO» (così il ricorso), atteso che egli aveva dichiarato di non avere mai ricevuto notizia dal proprio difensore della celebrazione dell'udienza preliminare «né notifica in tal senso», «nonostante il suo interessamento». Il ricorrente deduce anche che, col sospendere l'udienza del 20/04/2022 per «verificare l'attuale iscrizione all'albo dell'Avv. De TI IO Via Leone Marsicano n. 5», il Tribunale di Roma avrebbe «certificato la rinuncia di fatto alla difesa fiduciaria da parte del difensore». Il ricorrente afferma quindi riassuntivamente la sussistenza degli elementi richiesti dalla giurisprudenza della Corte di cassazione per lamentare il vizio della motivazione per travisamento della prova, elementi che indica a pag. 9 del ricorso. Il CO contesta ancora che la Corte d'appello di Roma, con l'affermare che egli ebbe «legale e corretta conoscenza della svolgimento del processo a Roma» (pag. 7, primo capoverso, dell'ordinanza impugnata), avrebbe 4 «equipara[to] la conoscenza formale del giudizio a quella effettiva, in contrasto con la granitica giurisprudenza della Suprema Corte sul punto». Il CO espone poi che la sentenza Piunti della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019-01), che era stata citata in udienza del procuratore generale: «attiene a un caso diametralmente opposto», atteso che egli «ha scritto e denunciato in sede di esposto di aver ricevuto informazioni errate da parte del difensore e di non aver mai avuto notizia della celebrazione dell'udienza preliminare e del rinvio a giudizio»; avrebbe imposto al Tribunale di Roma, una volta venuto a conoscenza dello stato detentivo dell'imputato («aveva avuto notizia certa, attraverso la produzione documentale della parte civile nella medesima udienza, che CO ZO era, o quantomeno era stato fino a qualche mese prima, sottoposto a custodia cautelare per un procedimento di Napoli»), e una volta «manifestato il dubbio sull'attuale iscrizione all'Albo dell'Avv. IO De TI con richiesta di formale verifica della stessa», di disporre la notifica personale all'imputato. Nel richiamare un passaggio della citata sentenza Piunti, il ricorrente rappresenta ancora che, «[c]ome ampiamente provato documentalmente, CO ZO era detenuto al momento della celebrazione dell'udienza preliminare e sottoposto all'obbligo di dimora in Napoli al momento del processo di primo grado, le notifiche non sono andate effettivamente a buon fine, e ha ricevuto informazioni errate prima e nessuna informazione poi sulla celebrazione dell'udienza preliminare e sul suo esito da parte del precedente difensore»; elementi che integrerebbero quelle «vicende concrete, non note al giudice, che hanno impedito la partecipazione al processo» alle quali fa riferimento la suddetta sentenza Piunti. Nel contestare quanto affermato dalla Corte d'appello di Roma al quinto capoverso della pag. 5 dell'ordinanza impugnata, il ricorrente nega che egli, alla luce dei documenti che aveva prodotto - e che sarebbero stati travistati dalla Corte d'appello - fosse un "finto inconsapevole". Ciò troverebbe conferma anche nei fatti che, se egli fosse stato a conoscenza del processo a proprio carico, non si comprenderebbe perché non avrebbe dovuto proporre appello avverso una sentenza che, nonostante fosse incensurato, non gli aveva riconosciuto la sospensione condizionale della pena, e perché non avrebbe dovuto chiedere, nel caso in cui il reato, come era «quasi cert[o]», non si fosse prescritto nel corso del giudizio di appello, la continuazione con i reati di cui all'altra sentenza di condanna che era intervenuta nell'ambito del procedimento davanti all'autorità giudiziaria di Napoli. Il CO lamenta ancora che la Corte d'appello di Roma non abbia proceduto a un'integrazione istruttoria, chiedendo ai difensori d'ufficio che si erano succeduti 5 nel corso del processo se avessero preso contatto con l'imputato o con il suo difensore di fiducia per informarli dello stesso processo e acquisendo il fascicolo delle indagini e dell'udienza preliminare. Dopo avere citato un ulteriore passaggio della sentenza Piunti nel quale la Corte di cassazione ha affermato il principio secondo cui l'indice di conoscenza rappresentato dalla nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso difensore può legittimamente fondare il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all'imputato «solo se la peculiarità dei fatti non impone una diversa valutazione», il ricorrente lamenta che, a tale proposito, la Corte d'appello di Roma avrebbe impropriamente utilizzato anche motivazioni che erano relative al giudizio di rescissione che era stato intentato dal proprio figlio TO CO, nonostante le due vicende fossero totalmente diverse. Il CO rappresenta ancora la contraddittorietà della motivazione là dove la Corte d'appello di Roma, da un lato, ha escluso che vi fosse la prova che l'avv. De TI si fosse disinteressato del processo e che la sua mancata partecipazione alle udienze potesse «divenire elemento di rescissione» e, dall'altro lato, ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in quanto «la condotta dell'Avvocato IO De TI, come descritta, parrebbe integrare gli estremi del delitto di cui all'art. 380 c.p.». Il ricorrente esclude poi che Sez. 3, n. 4026 del 28/10/2020, Sajdini, non massimata, e Sez. F, n. 38463 del 24/08/2023, Lleshi, non massimata, richiamate dalla Corte d'appello di Roma, siano pertinenti rispetto al proprio caso. Con particolare riguardo a quest'ultima sentenza, il CO deduce che «non si comprende come lo stesso avrebbe potuto constatare l'eventuale volontà di rinunciare al mandato da parte del difensore, quando tale volontà non è stata mai espressa al CO, che addirittura aveva contatti continui con quel difensore che lo assisteva nei processo di Napoli durante la pendenza del processo di Roma». Il CO rappresenta che la regolarità formale delle notificazioni, sulla quale la Corte d'appello di Roma avrebbe fondato il proprio convincimento, sarebbe pertanto «errata», e che la stessa Corte d'appello di Roma avrebbe ritenuto la volontarietà della propria assenza sulla base, oltre che delle suddette notificazioni, di mere presunzioni - segnatamente, la nomina di un difensore di fiducia e «l'elezione di domicilio presso la nonna» (sic) - le quali non potrebbero «trovare spazio nel nostro sistema processuale». Il ricorrente rammenta a quest'ultimo proposito che, come è stato chiarito dalla sentenza Ismail delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420-01), gli elementi che sono indicati nell'art. 420-bis cod. proc. pen. costituiscono dei meri indici e non delle 6 presunzioni di conoscenza, e ribadisce che la valutazione della ragionevole conoscenza dell'atto, sulla base degli stessi indici, sarebbe stata effettuata dalla Corte d'appello di Roma «sulla base di informazioni (a dir poco) errate fornite al giudice dall'ufficiale giudiziario», e senza tenere adeguatamente conto del fatto che il proprio difensore di fiducia aveva «di fatto rinunciato al mandato difensivo non avendo però mai informato il proprio assistito e non avendo partecipato nemmeno ad un'udienza dibattimentale». Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Roma, non vi sarebbe stata alcuna mancanza della cosiddetta "diligenza informativa", attesi «il momento particolare vissuto» dall'imputato (che «da incensurato era stato per la prima volta in vita sua tratto in arresto e condotto in carcere [...], sottoposto a custodia cautelare per quasi un anno e mezzo e poi sottoposto all'obbligo di dimora in Napoli per due anni») e «le informazioni errate circa l'esito dell'udienza preliminare ricevute dal difensore di fiducia, l'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio da parte degli ufficiali giudiziari». Il ricorrente richiama ancora l'interpretazione che è stata data nella ricordata sentenza Ismail delle Sezioni unite della Corte di cassazione al concetto di mancanza di "diligenza informativa". Il CO conclude negando che egli abbia liberamente scelto di non comparire al processo, atteso che «non vi è stata libera scelta (e non c'era nemmeno libertà personale), ma anzi informazioni errate e omesse da parte del suo precedente difensore, come provato documentalmente», e affermando che anche l'assistenza di un difensore di fiducia non potrebbe consentire un'interpretazione in contrasto con i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione a proposito delle conseguenze della mancata instaurazione di un effettivo rapporto professionale tra il difensore e il suo assistito, atteso che, «[s]e il rapporto in concreto non si instaura, la differenza tra difesa fiduciaria e difesa di ufficio è totalmente irrilevante. Se il difensore è assente in tutte le udienze dimostra disinteresse alla difesa "con conseguente impossibilità di ritenere realizzate le condizioni di un rapporto di informazione tra il legale e il suo assistito che consenta di ritenere che lo stesso avesse avuto effettiva consapevolezza dell'inizio del processo a suo carico [...]"», come affermato da Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D. (non massimata sul punto). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo non è fondato. 2. Si deve premettere che non è in contestazione il fatto che il CO aveva nominato proprio difensore di fiducia l'avv. IO De TI e aveva altresì eletto domicilio presso di lui. 7 3. Ciò posto, al fine di scrutinare il motivo, si deve prendere le mosse dalla sentenza RI delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, RI, Rv. 280931-01), mentre non è direttamente pertinente rispetto al caso in esame la sentenza delle stesse Sezioni unite Ismail (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, cit.). Quest'ultima sentenza ha infatti affermato l'inidoneità dell'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, a costituire presupposto idoneo ai fini della dichiarazione di assenza, mentre, nella fattispecie che viene qui in rilievo, l'indagato, come si è detto, nominò un difensore di fiducia. La sentenza RI era relativa al caso di una ricorrente che non aveva mai ricevuto notizia del processo celebrato in sua assenza, in quanto il relativo atto introduttivo era stato notificato al difensore che era stato eletto quale suo domiciliatario per un altro procedimento penale;
quindi, sulla base di una domiciliazione che era priva di efficacia per il diverso giudizio. Le Sezioni Unite, all'esito di un'approfondita disamina degli istituti qui al vaglio, hanno ritenuto che lo strumento dalla rescissione del giudicato - e non quello dell'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. - è «il solo corretto ed adeguato» per dedurre la nullità assolute della vocatio in ius, non rilevate nel processo di cognizione, le quali abbiano pregiudicato l'informazione sull'esistenza del processo e sulla fissazione dell'udienza e non abbiano consentito al destinatario di scegliere se parteciparvi o no. In estrema sintesi, nel solco tracciato dalla sentenza RB (Sez. U, n. 32848 del 17/07/2014, RB, Rv. 259990-01), le Sezioni Unite hanno ribadito che la rescissione del giudicato si configura quale mezzo d'impugnazione straordinario e quale strumento di chiusura del sistema, atteso che, con esso, viene perseguito l'obiettivo del travolgimento del giudicato e dell'instaurazione ab initio del processo, quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi dell'imputato. Le Sezioni unite hanno tra l'altro evidenziato che «l'art. 629-bis cod. proc. pen. si pone in stretta correlazione con le previsioni dell'art. 420-bis cod. proc. pen. e offre una forma di tutela all'imputato non presente fisicamente in udienza, mediante la possibilità di proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria del corretto corso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, in dipendenza dell'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo stesso, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione. Ignoranza che non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere». Ad avviso, ancora, delle Sezioni unite, «un diverso approdo interpretativo che negasse legittimazione ad ottenere di rescindere il giudicato a chi sia stato per 8 errore giudiziale dichiarato assente, nonostante la nullità assoluta ed insanabile della citazione, condurrebbe ad esiti irrazionali, priverebbe di tutela il condannato che abbia subito tra le più gravi forme di violazione del diritto di difesa;
ciò in contrasto con gli obiettivi perseguiti con la introduzione dell'istituto di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. e con le modifiche apportate nel tempo al processo penale per adeguarlo ai canoni del giusto processo, come interpretati dalla Corte EDU». 4. Sulla scorta di tali principi, si deve osservare che, anche ad ammettere che l'imputato ZO CO possa non avere avuto conoscenza del processo celebrato in sua assenza - in quanto l'atto introduttivo del giudizio gli sarebbe stato notificato al "vecchio" studio del proprio difensore di fiducia domiciliatario e a mani di un asseritamente inesistente portiere dello stabile in cui lo stesso studio era ubicato -, tale mancata conoscenza del processo, per assumere rilievo ai fini della rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., non deve essere "colpevole". E, a tale proposito, assume decisivo rilievo la circostanza dell'avvenuta nomina fiduciaria dell'avv. IO De TI. Infatti, come è stato recentemente affermato, in modo condivisibile, dalla Corte di cassazione, in tema di rescissione del giudicato, la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. solo qualora sia "incolpevole", dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l'indagato o l'imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non si sia attivato autonomamente per mantenere con il proprio difensore di fiducia i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento (Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146-01). Inoltre, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, il quale assume l'irrilevanza della presenza del proprio difensore di fiducia domiciliatario all'udienza preliminare del 05/03/2020, tale circostanza risulta dimostrativa dell'effettività del mandato defensionale (e del suo espletamento con riguardo a uno snodo processuale decisivo), considerato che non è emerso che il suddetto difensore abbia eccepito alcunché in ordine all'assenza di contatti con il proprio assistito. Al riguardo, la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare, sempre in modo che si ritiene di condividere, che, in tema di rescissione del giudicato, la partecipazione del difensore di fiducia domiciliatario, nominato in fase di indagini preliminari, all'udienza preliminare senza che siano sollevati rilievi sul rapporto fiduciario consente di ritenere lo stesso realmente instaurato, sicché si deve reputare effettiva la conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza (Sez. 2, n. 6057 del 13/01/2022, GU, Rv. 282813-01). 9 Insomma, sussiste colpa nella mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso al rimedio previsto dall'art. 629-bis cod. proc. pen., quando la persona indagata o imputata, dopo avere nominato un difensore di fiducia, con il quale si sia anche effettivamente instaurato il rapporto professionale, non si attivi autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento. In effetti, il mandato professionale rilasciato al difensore, con l'ulteriore onere della domiciliazione, non grava solo il designato delle prestazioni connesse all'incarico da esso ricevuto e accettato, ma anche la parte rappresentata di un dovere di diligenza nel seguirne il decorso, il cui mancato adempimento è suscettibile di refluire nella volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del procedimento penale la quale preclude la possibilità di fare valere l'incolpevole mancata conoscenza dello stesso procedimento. La Corte di cassazione ha del resto avuto occasione di affermare che l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, tanto più se nominato di fiducia (Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305-01). Il ricorrente pretende di trarre la prova della propria incolpevole mancata conoscenza del processo anche dalla trascuratezza che è stata mostrata dal proprio difensore avv. De TI, che - come il CO aveva lamentato in un esposto disciplinare nei confronti dello stesso avvocato - non aveva presenziato alle udienze dibattimentali e non aveva proposto appello contro la sentenza di condanna del Tribunale di Roma. Come è stato chiarito sempre nella citata sentenza GU (Sez. 2, n. 6057 del 13/2022, GU, cit.), tuttavia, la suddetta circostanza si deve ritenere impropriamente invocata, in quanto pretende di inferire dall'inadeguato espletamento del mandato defensionale l'inesistenza di rapporti informativi tra il legale di fiducia domiciliatario e il suo patrocinato. 5. Si deve quindi ritenere l'esistenza di una colpa, in capo al CO, per la mancata conoscenza del procedimento, per non essersi egli attivato per mantenere i contatti periodici essenziali con il proprio difensore di fiducia domiciliatario, con la conseguenza che, dovendosi considerare ciò come assorbente rispetto a tutti i profili di doglianza che sono stati avanzati dal ricorrente, il ricorso deve essere rigettato. 10 Ne discende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/05/2024.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SILVIA SALVADORI, la quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 09/01/2024, la Corte d'appello di Roma rigettava la richiesta, che era stata presentata da ZO CO, di rescissione del giudicato di cui alla sentenza del 06/06/2022 del Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 21/10/2022, con la quale lo stesso CO era stato condannato alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione per il delitto di truffa continuata ai danni di assicurazioni (artt. 81 e 642 cod. pen.). 2. Avverso tale ordinanza del 09/01/2024 della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, ZO CO, affidato a un unico articolato motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea Penale Sent. Sez. 2 Num. 30559 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 14/05/2024 applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente premette che, dagli esiti delle indagini che aveva svolto, il decreto che dispone il giudizio risultava essere stato notificato, il 21/05/2020, presso lo studio del difensore di fiducia domiciliatario avv. IO De TI sito in Napoli, via Leone Marsicano, n. 5, a mani del portiere di tale studio. Il CO espone di avere contattato l'avv. De TI, il quale gli aveva riferito di non avere mai ricevuto la suddetta notificazione e che, già dal 27/09/2019, il proprio studio era ubicato in via M. da Caravaggio, n. 73 (sempre in Napoli), come risultava dalla certificazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli che lo stesso avv. De TI, dopo averla richiesta, aveva consegnato al CO affinché la producesse nel giudizio di rescissione. L'avv. De TI gli aveva consegnato anche una dichiarazione dell'amministratore del condominio di via Leone Marsicano, n. 5, nella quale si affermava l'assenza del servizio di portierato in tale condominio da molti anni. Il CO deduce altresì di avere depositato nel giudizio di rescissione anche un esposto disciplinare che aveva presentato nei confronti dell'avv. De TI. Ciò premesso in fatto, il CO contesta anzitutto l'affermazione della Corte d'appello di Roma secondo cui, poiché l'avv. De TI era stato presente all'udienza preliminare del 05/03/2020, egli si doveva ritenere «perfettamente consapevole del fatto che, chiusa l'udienza preliminare, si sarebbe aperta la fase dibattimentale» (pag. 5 dell'ordinanza impugnata), atteso che, da un lato, l'udienza preliminare non si conclude necessariamente con il rinvio a giudizio e che, dall'altro lato, la citata affermazione della Corte d'appello di Roma presupporrebbe che il difensore di fiducia domiciliatario avv. De TI gli avesse comunicato sia la fissazione dell'udienza preliminare sia l'esito della stessa udienza, il che sarebbe smentito sia dal menzionato esposto disciplinare sia da quanto era stato rappresentato nella richiesta di rescissione del giudicato. Il ricorrente lamenta poi che quanto affermato dalla Corte d'appello di Roma (a pag. 5 dell'ordinanza impugnata) al fine di escludere la "falsità" della relazione di notificazione del decreto che dispone il giudizio denoterebbe «una valutazione dei fatti a dir poco viziata dalla presunzione calunniatoria», atteso che la dichiarazione falsa ben poteva essere quella di colui (tale UG UL) che si era definito «portiere» dello stabile di via Leone Marsicano, n.
5. Sarebbe, poi, anapodittica la tesi della Corte d'appello secondo cui sarebbe «prassi di qualunque professionista (ed a maggior ragione di un Avvocato) di lasciare un incaricato alla ricezione degli atti, per un tempo congruo, nel luogo in cui aveva precedentemente il proprio studio» (pag. 6 dell'ordinanza impugnata). 2 Il CO contesta poi quanto affermato dalla Corte d'appello di Roma (a pag. 6 dell'ordinanza impugnata) a proposito della dichiarazione dell'amministratore del condominio di via Leone Marsicano, n. 5, con la quale questi aveva asserito l'assenza del servizio di portierato in tale condominio «da molti anni», atteso che «ben poteva la Corte con i suoi poteri istruttori avanzare richiesta di informazioni all'amministratore del condominio o onerare il richiedente della produzione di ulteriori documenti». Il difensore del ricorrente aggiunge di avere chiesto al suddetto amministratore copia del verbale dell'assemblea condominiale del 21/12/2005 che aveva deciso la dismissione del servizio di portierato a decorrere dall'anno 2006 (verbale che viene allegato al ricorso come allegato 10). La Corte d'appello di Roma avrebbe anche omesso di dare riscontro al tema, che le era stato sottoposto, «relativo alle notifiche effettuate nel periodo della prima pandemia da Covid-19». La stessa Corte d'appello di Roma, con l'affermare e valorizzare che, «per tutti gli altri imputati» - e, quindi, con la sola eccezione degli imputati ZO CO e del figlio TO CO - «le notifiche sono state effettuate da ufficiali giudiziari che hanno dichiarato il vero» (pag. 6 dell'ordinanza impugnata), mostrerebbe di non avere letto la sentenza di condanna, atteso che, dalla stessa sentenza, risulterebbe che, dei quattro imputati che erano stati condannati (ZO CO, TO CO, IC LL e AU UM), per i primi tre, tutti difesi dall'avv. IO De TI, la suddetta condanna era divenuta definitiva per mancata impugnazione, e lo stesso avv. De TI non li aveva difesi nel corso di tutte le udienze del processo di primo grado. Il ricorrente segnala poi che, mentre nell'avviso della conclusione delle indagini preliminari figuravano due capi d'imputazione ("a" e "b"), nel decreto che dispone il giudizio i capi d'imputazione erano divenuti 18 (da "a" a "r"), «senza che ci siano state contestazioni degli stessi in sede di udienza preliminare [...], quindi certamente ci sarà stata la notifica di un nuovo avviso di conclusione delle indagini preliminari con le residue sedici contestazioni. Ma gli atti [...] non risultano disponibili e la Corte d'Appello non ha inteso procedere ad un approfondimento documentale». La Corte d'appello di Roma avrebbe anche travisato il verbale dell'udienza del 20/04/2022 davanti al Tribunale di Roma, atteso che, diversamente da quanto mostrerebbe di ritenere la stessa Corte d'appello (a pag. 6 dell'ordinanza impugnata), non vi sarebbe stata alcuna «istanza» al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli, diretta a verificare l'iscrizione all'albo dell'avv. IO De TI, e nessuna risposta dello stesso Consiglio, ma solo un accertamento di cancelleria sul sito del Consiglio nazionale forense. Il ricorrente rammenta poi che 3 la certificazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli in ordine al trasferimento dello studio dell'avv. De TI (da via Leone Marsicano, n. 5, a via M. da Caravaggio, n. 53) fu richiesta da tale avvocato, il quale la consegnò al CO «per provare di non aver mai ricevuto la notifica presso il suo studio». Sarebbe frutto di un travisamento anche l'affermazione della Corte d'appello di Roma secondo cui, alla data della notificazione del decreto che dispone il giudizio, il CO sarebbe stato sottoposto (dal 19/03/2020) all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (pag. 7 dell'ordinanza impugnata), atteso che egli era invece sottoposto all'obbligo di dimora nel Comune di Napoli. Il ricorrente deduce quindi che egli non avrebbe potuto partecipare al proprio processo perché lo stato detentivo (arresti domiciliari) all'epoca dell'udienza preliminare non era stato comunicato al giudice dell'udienza preliminare e perché l'obbligo di dimora nel Comune di Napoli gli impediva di partecipare al processo che veniva celebrato a Roma. La giurisprudenza di legittimità citata dalla Corte d'appello di Roma (al terzo capoverso della pag. 7) secondo cui l'obbligo di notifica a mani proprie all'imputato detenuto "per altra causa" sussiste solo se tale stato detentivo risulti dagli atti, sarebbe peraltro inconferente con riguardo al giudizio di rescissione. La Corte d'appello di Roma avrebbe travisato anche l'esposto disciplinare che era stato presentato nei confronti dell'avv. De TI, atto con il quale il CO aveva lamentato che tale avvocato aveva «omesso di comunicarmi la fissazione dell'udienza preliminare e il mio rinvio a giudizio, ha abbandonato la mia difesa non comparendo mai all'udienze del mio processo e soprattutto ha omesso di impugnare la sentenza di condanna a mio carico». Da ciò la non «attinenza» delle affermazioni della Corte d'appello di Roma in ordine all'asserita «mancata diligenza informativa da parte del CO» (così il ricorso), atteso che egli aveva dichiarato di non avere mai ricevuto notizia dal proprio difensore della celebrazione dell'udienza preliminare «né notifica in tal senso», «nonostante il suo interessamento». Il ricorrente deduce anche che, col sospendere l'udienza del 20/04/2022 per «verificare l'attuale iscrizione all'albo dell'Avv. De TI IO Via Leone Marsicano n. 5», il Tribunale di Roma avrebbe «certificato la rinuncia di fatto alla difesa fiduciaria da parte del difensore». Il ricorrente afferma quindi riassuntivamente la sussistenza degli elementi richiesti dalla giurisprudenza della Corte di cassazione per lamentare il vizio della motivazione per travisamento della prova, elementi che indica a pag. 9 del ricorso. Il CO contesta ancora che la Corte d'appello di Roma, con l'affermare che egli ebbe «legale e corretta conoscenza della svolgimento del processo a Roma» (pag. 7, primo capoverso, dell'ordinanza impugnata), avrebbe 4 «equipara[to] la conoscenza formale del giudizio a quella effettiva, in contrasto con la granitica giurisprudenza della Suprema Corte sul punto». Il CO espone poi che la sentenza Piunti della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019-01), che era stata citata in udienza del procuratore generale: «attiene a un caso diametralmente opposto», atteso che egli «ha scritto e denunciato in sede di esposto di aver ricevuto informazioni errate da parte del difensore e di non aver mai avuto notizia della celebrazione dell'udienza preliminare e del rinvio a giudizio»; avrebbe imposto al Tribunale di Roma, una volta venuto a conoscenza dello stato detentivo dell'imputato («aveva avuto notizia certa, attraverso la produzione documentale della parte civile nella medesima udienza, che CO ZO era, o quantomeno era stato fino a qualche mese prima, sottoposto a custodia cautelare per un procedimento di Napoli»), e una volta «manifestato il dubbio sull'attuale iscrizione all'Albo dell'Avv. IO De TI con richiesta di formale verifica della stessa», di disporre la notifica personale all'imputato. Nel richiamare un passaggio della citata sentenza Piunti, il ricorrente rappresenta ancora che, «[c]ome ampiamente provato documentalmente, CO ZO era detenuto al momento della celebrazione dell'udienza preliminare e sottoposto all'obbligo di dimora in Napoli al momento del processo di primo grado, le notifiche non sono andate effettivamente a buon fine, e ha ricevuto informazioni errate prima e nessuna informazione poi sulla celebrazione dell'udienza preliminare e sul suo esito da parte del precedente difensore»; elementi che integrerebbero quelle «vicende concrete, non note al giudice, che hanno impedito la partecipazione al processo» alle quali fa riferimento la suddetta sentenza Piunti. Nel contestare quanto affermato dalla Corte d'appello di Roma al quinto capoverso della pag. 5 dell'ordinanza impugnata, il ricorrente nega che egli, alla luce dei documenti che aveva prodotto - e che sarebbero stati travistati dalla Corte d'appello - fosse un "finto inconsapevole". Ciò troverebbe conferma anche nei fatti che, se egli fosse stato a conoscenza del processo a proprio carico, non si comprenderebbe perché non avrebbe dovuto proporre appello avverso una sentenza che, nonostante fosse incensurato, non gli aveva riconosciuto la sospensione condizionale della pena, e perché non avrebbe dovuto chiedere, nel caso in cui il reato, come era «quasi cert[o]», non si fosse prescritto nel corso del giudizio di appello, la continuazione con i reati di cui all'altra sentenza di condanna che era intervenuta nell'ambito del procedimento davanti all'autorità giudiziaria di Napoli. Il CO lamenta ancora che la Corte d'appello di Roma non abbia proceduto a un'integrazione istruttoria, chiedendo ai difensori d'ufficio che si erano succeduti 5 nel corso del processo se avessero preso contatto con l'imputato o con il suo difensore di fiducia per informarli dello stesso processo e acquisendo il fascicolo delle indagini e dell'udienza preliminare. Dopo avere citato un ulteriore passaggio della sentenza Piunti nel quale la Corte di cassazione ha affermato il principio secondo cui l'indice di conoscenza rappresentato dalla nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso difensore può legittimamente fondare il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all'imputato «solo se la peculiarità dei fatti non impone una diversa valutazione», il ricorrente lamenta che, a tale proposito, la Corte d'appello di Roma avrebbe impropriamente utilizzato anche motivazioni che erano relative al giudizio di rescissione che era stato intentato dal proprio figlio TO CO, nonostante le due vicende fossero totalmente diverse. Il CO rappresenta ancora la contraddittorietà della motivazione là dove la Corte d'appello di Roma, da un lato, ha escluso che vi fosse la prova che l'avv. De TI si fosse disinteressato del processo e che la sua mancata partecipazione alle udienze potesse «divenire elemento di rescissione» e, dall'altro lato, ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in quanto «la condotta dell'Avvocato IO De TI, come descritta, parrebbe integrare gli estremi del delitto di cui all'art. 380 c.p.». Il ricorrente esclude poi che Sez. 3, n. 4026 del 28/10/2020, Sajdini, non massimata, e Sez. F, n. 38463 del 24/08/2023, Lleshi, non massimata, richiamate dalla Corte d'appello di Roma, siano pertinenti rispetto al proprio caso. Con particolare riguardo a quest'ultima sentenza, il CO deduce che «non si comprende come lo stesso avrebbe potuto constatare l'eventuale volontà di rinunciare al mandato da parte del difensore, quando tale volontà non è stata mai espressa al CO, che addirittura aveva contatti continui con quel difensore che lo assisteva nei processo di Napoli durante la pendenza del processo di Roma». Il CO rappresenta che la regolarità formale delle notificazioni, sulla quale la Corte d'appello di Roma avrebbe fondato il proprio convincimento, sarebbe pertanto «errata», e che la stessa Corte d'appello di Roma avrebbe ritenuto la volontarietà della propria assenza sulla base, oltre che delle suddette notificazioni, di mere presunzioni - segnatamente, la nomina di un difensore di fiducia e «l'elezione di domicilio presso la nonna» (sic) - le quali non potrebbero «trovare spazio nel nostro sistema processuale». Il ricorrente rammenta a quest'ultimo proposito che, come è stato chiarito dalla sentenza Ismail delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420-01), gli elementi che sono indicati nell'art. 420-bis cod. proc. pen. costituiscono dei meri indici e non delle 6 presunzioni di conoscenza, e ribadisce che la valutazione della ragionevole conoscenza dell'atto, sulla base degli stessi indici, sarebbe stata effettuata dalla Corte d'appello di Roma «sulla base di informazioni (a dir poco) errate fornite al giudice dall'ufficiale giudiziario», e senza tenere adeguatamente conto del fatto che il proprio difensore di fiducia aveva «di fatto rinunciato al mandato difensivo non avendo però mai informato il proprio assistito e non avendo partecipato nemmeno ad un'udienza dibattimentale». Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Roma, non vi sarebbe stata alcuna mancanza della cosiddetta "diligenza informativa", attesi «il momento particolare vissuto» dall'imputato (che «da incensurato era stato per la prima volta in vita sua tratto in arresto e condotto in carcere [...], sottoposto a custodia cautelare per quasi un anno e mezzo e poi sottoposto all'obbligo di dimora in Napoli per due anni») e «le informazioni errate circa l'esito dell'udienza preliminare ricevute dal difensore di fiducia, l'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio da parte degli ufficiali giudiziari». Il ricorrente richiama ancora l'interpretazione che è stata data nella ricordata sentenza Ismail delle Sezioni unite della Corte di cassazione al concetto di mancanza di "diligenza informativa". Il CO conclude negando che egli abbia liberamente scelto di non comparire al processo, atteso che «non vi è stata libera scelta (e non c'era nemmeno libertà personale), ma anzi informazioni errate e omesse da parte del suo precedente difensore, come provato documentalmente», e affermando che anche l'assistenza di un difensore di fiducia non potrebbe consentire un'interpretazione in contrasto con i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione a proposito delle conseguenze della mancata instaurazione di un effettivo rapporto professionale tra il difensore e il suo assistito, atteso che, «[s]e il rapporto in concreto non si instaura, la differenza tra difesa fiduciaria e difesa di ufficio è totalmente irrilevante. Se il difensore è assente in tutte le udienze dimostra disinteresse alla difesa "con conseguente impossibilità di ritenere realizzate le condizioni di un rapporto di informazione tra il legale e il suo assistito che consenta di ritenere che lo stesso avesse avuto effettiva consapevolezza dell'inizio del processo a suo carico [...]"», come affermato da Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D. (non massimata sul punto). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo non è fondato. 2. Si deve premettere che non è in contestazione il fatto che il CO aveva nominato proprio difensore di fiducia l'avv. IO De TI e aveva altresì eletto domicilio presso di lui. 7 3. Ciò posto, al fine di scrutinare il motivo, si deve prendere le mosse dalla sentenza RI delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, RI, Rv. 280931-01), mentre non è direttamente pertinente rispetto al caso in esame la sentenza delle stesse Sezioni unite Ismail (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, cit.). Quest'ultima sentenza ha infatti affermato l'inidoneità dell'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, a costituire presupposto idoneo ai fini della dichiarazione di assenza, mentre, nella fattispecie che viene qui in rilievo, l'indagato, come si è detto, nominò un difensore di fiducia. La sentenza RI era relativa al caso di una ricorrente che non aveva mai ricevuto notizia del processo celebrato in sua assenza, in quanto il relativo atto introduttivo era stato notificato al difensore che era stato eletto quale suo domiciliatario per un altro procedimento penale;
quindi, sulla base di una domiciliazione che era priva di efficacia per il diverso giudizio. Le Sezioni Unite, all'esito di un'approfondita disamina degli istituti qui al vaglio, hanno ritenuto che lo strumento dalla rescissione del giudicato - e non quello dell'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. - è «il solo corretto ed adeguato» per dedurre la nullità assolute della vocatio in ius, non rilevate nel processo di cognizione, le quali abbiano pregiudicato l'informazione sull'esistenza del processo e sulla fissazione dell'udienza e non abbiano consentito al destinatario di scegliere se parteciparvi o no. In estrema sintesi, nel solco tracciato dalla sentenza RB (Sez. U, n. 32848 del 17/07/2014, RB, Rv. 259990-01), le Sezioni Unite hanno ribadito che la rescissione del giudicato si configura quale mezzo d'impugnazione straordinario e quale strumento di chiusura del sistema, atteso che, con esso, viene perseguito l'obiettivo del travolgimento del giudicato e dell'instaurazione ab initio del processo, quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi dell'imputato. Le Sezioni unite hanno tra l'altro evidenziato che «l'art. 629-bis cod. proc. pen. si pone in stretta correlazione con le previsioni dell'art. 420-bis cod. proc. pen. e offre una forma di tutela all'imputato non presente fisicamente in udienza, mediante la possibilità di proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria del corretto corso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, in dipendenza dell'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo stesso, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione. Ignoranza che non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere». Ad avviso, ancora, delle Sezioni unite, «un diverso approdo interpretativo che negasse legittimazione ad ottenere di rescindere il giudicato a chi sia stato per 8 errore giudiziale dichiarato assente, nonostante la nullità assoluta ed insanabile della citazione, condurrebbe ad esiti irrazionali, priverebbe di tutela il condannato che abbia subito tra le più gravi forme di violazione del diritto di difesa;
ciò in contrasto con gli obiettivi perseguiti con la introduzione dell'istituto di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. e con le modifiche apportate nel tempo al processo penale per adeguarlo ai canoni del giusto processo, come interpretati dalla Corte EDU». 4. Sulla scorta di tali principi, si deve osservare che, anche ad ammettere che l'imputato ZO CO possa non avere avuto conoscenza del processo celebrato in sua assenza - in quanto l'atto introduttivo del giudizio gli sarebbe stato notificato al "vecchio" studio del proprio difensore di fiducia domiciliatario e a mani di un asseritamente inesistente portiere dello stabile in cui lo stesso studio era ubicato -, tale mancata conoscenza del processo, per assumere rilievo ai fini della rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., non deve essere "colpevole". E, a tale proposito, assume decisivo rilievo la circostanza dell'avvenuta nomina fiduciaria dell'avv. IO De TI. Infatti, come è stato recentemente affermato, in modo condivisibile, dalla Corte di cassazione, in tema di rescissione del giudicato, la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. solo qualora sia "incolpevole", dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l'indagato o l'imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non si sia attivato autonomamente per mantenere con il proprio difensore di fiducia i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento (Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146-01). Inoltre, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, il quale assume l'irrilevanza della presenza del proprio difensore di fiducia domiciliatario all'udienza preliminare del 05/03/2020, tale circostanza risulta dimostrativa dell'effettività del mandato defensionale (e del suo espletamento con riguardo a uno snodo processuale decisivo), considerato che non è emerso che il suddetto difensore abbia eccepito alcunché in ordine all'assenza di contatti con il proprio assistito. Al riguardo, la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare, sempre in modo che si ritiene di condividere, che, in tema di rescissione del giudicato, la partecipazione del difensore di fiducia domiciliatario, nominato in fase di indagini preliminari, all'udienza preliminare senza che siano sollevati rilievi sul rapporto fiduciario consente di ritenere lo stesso realmente instaurato, sicché si deve reputare effettiva la conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza (Sez. 2, n. 6057 del 13/01/2022, GU, Rv. 282813-01). 9 Insomma, sussiste colpa nella mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso al rimedio previsto dall'art. 629-bis cod. proc. pen., quando la persona indagata o imputata, dopo avere nominato un difensore di fiducia, con il quale si sia anche effettivamente instaurato il rapporto professionale, non si attivi autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento. In effetti, il mandato professionale rilasciato al difensore, con l'ulteriore onere della domiciliazione, non grava solo il designato delle prestazioni connesse all'incarico da esso ricevuto e accettato, ma anche la parte rappresentata di un dovere di diligenza nel seguirne il decorso, il cui mancato adempimento è suscettibile di refluire nella volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del procedimento penale la quale preclude la possibilità di fare valere l'incolpevole mancata conoscenza dello stesso procedimento. La Corte di cassazione ha del resto avuto occasione di affermare che l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, tanto più se nominato di fiducia (Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305-01). Il ricorrente pretende di trarre la prova della propria incolpevole mancata conoscenza del processo anche dalla trascuratezza che è stata mostrata dal proprio difensore avv. De TI, che - come il CO aveva lamentato in un esposto disciplinare nei confronti dello stesso avvocato - non aveva presenziato alle udienze dibattimentali e non aveva proposto appello contro la sentenza di condanna del Tribunale di Roma. Come è stato chiarito sempre nella citata sentenza GU (Sez. 2, n. 6057 del 13/2022, GU, cit.), tuttavia, la suddetta circostanza si deve ritenere impropriamente invocata, in quanto pretende di inferire dall'inadeguato espletamento del mandato defensionale l'inesistenza di rapporti informativi tra il legale di fiducia domiciliatario e il suo patrocinato. 5. Si deve quindi ritenere l'esistenza di una colpa, in capo al CO, per la mancata conoscenza del procedimento, per non essersi egli attivato per mantenere i contatti periodici essenziali con il proprio difensore di fiducia domiciliatario, con la conseguenza che, dovendosi considerare ciò come assorbente rispetto a tutti i profili di doglianza che sono stati avanzati dal ricorrente, il ricorso deve essere rigettato. 10 Ne discende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/05/2024.