Ordinanza cautelare 28 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 23 luglio 2025
Ordinanza cautelare 19 settembre 2025
Ordinanza cautelare 20 gennaio 2026
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00146/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00480/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 480 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
del decreto di revoca del nulla osta per lo svolgimento del lavoro subordinato P-PE/L/Q/2023/101638 emesso in data 5.9.2024 ,
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 27\8\2025 :
annullamento decreto Prot nr 50803 del 30.06.2025 con il quale il Sui di Pescara, a seguito di riesame disposto con ordinanza collegiale dal Tar di Pescara, depositato con modalità telematiche nella segreteria sezionale del Tar di Pescara in data 4.7.2025 ha confermato il provvedimento del 5.9.2024,
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 13\12\2025 :
decreto del Sui di Pescara , Prot nr 82879.2025 del 23.10.2025 di rigetto dell’autorizzazione propedeutica al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Pescara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2026 il dott. MA LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
-In data 2 dicembre 2023, il sig. -OMISSIS-, quale amministratore unico della -OMISSIS-, presentava n. 41 domande di nulla osta per cittadini egiziani, tra cui quella relativa al ricorrente; in data 4 febbraio 2024, veniva rilasciato automaticamente, in modalità telematica e senza controllo preventivo, il nulla osta all’ingresso per il ricorrente, ai sensi dell’art. 42 D.L. 73/2022; in data 28 febbraio 2024, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro esprimeva parere negativo, rilevando: carenza del requisito di capacità economica; assenza di documentazione allegata alle numerose domande; mancanza di asseverazione ai sensi dell’art. 44 D.L. 73/2022; seguiva un preavviso di revoca del 28 febbraio 2024 (cfr. prima relazione SUI: “ l’azienda dovrebbe possedere una capacità economica di almeno €1.788.690,00, invece, tenuto conto delle disposizioni appena richiamate, possiede €178.631,00 dato dalla differenza tra volume degli affari e totale acquisti, importo non sufficiente a coprire le semplici retribuzioni del personale mediamente denunciate ed in forza negli ultimi due anni. Infine, la domanda è priva di asseverazione richiesta ai sensi dell’art. 44 comma 2 del D.L.n.73/2022 e smi ”); tale preavviso veniva notificato “ all’indirizzo pec -OMISSIS- obbligatoriamente indicato nell’istanza telematica per la ricezione delle comunicazioni da parte dello Sui. Tale indirizzo deve intendersi quale domicilio eletto dal richiedente ai sensi dell’art 47 c.c., per le notifiche degli atti relativi all’istanza, come stabilito nelle istruzioni operative diramate il 3/04/2023 agli Sportelli Unici per l’Immigrazione con la circolare del Dipartimento per le libertà civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno del 03/04/2023 n. 0003493 ”; valutate le controdeduzioni e documentazioni depositate in data 6.3.2024 dalla -OMISSIS-, l’Ispettorato produceva ulteriore parere negativo, rilevando che le asseverazioni sono prive di allegazione del documento di riconoscimento, il bilancio non è sottoscritto da professionista abilitato, contraddizioni nella dichiarazione delle sedi di lavoro; nel frattempo, in data 7 aprile 2024, parte ricorrente otteneva il rilascio del visto dall’Ambasciata italiana presso Il Cairo, in quanto, secondo l’Amministrazione, gli uffici diplomatici riescono a visualizzare nel sistema solo il rilascio del nulla osta e la sua revoca (al tempo non ancora intervenuta), ma non il preavviso di diniego già adottato; seguiva un secondo preavviso di revoca in data 26 luglio 2024 (cfr. seconda relazione SUI) al quale non perveniva alcun riscontro; dunque in data 5 settembre 2024 veniva adottato il provvedimento definitivo di revoca del nulla osta; la notifica dei due preavvisi, cosi come del decreto di revoca avveniva, per il datore di lavoro e per il lavoratore, presso l’indirizzo pec indicato nella domanda (a tal proposito l’Amministrazione sottolinea che per l’ultima notifica parte ricorrente nulla ha censurato); il ricorrente faceva ingresso in Italia il 30 settembre 2024, successivamente alla notifica del provvedimento di revoca, notificato il 5 settembre 2024; entrato in Italia il 30.9.2025, il ricorrente ha presentato solo in data 28 dicembre 2024 istanza di regolarizzazione dell’ingresso; con nota prot. n. 2977 del 15 gennaio 2025, lo Sportello Unico comunicava che non poteva adottare determinazioni in attesa della pronuncia del TAR; in data 28 gennaio 2025, il TAR accoglieva la domanda cautelare disponendo il riesame; in data 30 giugno 2025, con decreto prot. n. 50803, lo SUI confermava la revoca; in data 28 luglio 2025 il ricorrente ha presentato ulteriore istanza di regolarizzazione per attesa occupazione, rigettata con il provvedimento del 23 ottobre 2025;
- con il ricorso introduttivo, il ricorrente ha impugnato il primo decreto di revoca del 5.9.2024;
- con i primi motivi aggiunti ha impugnato il decreto di conferma, adottato a seguito di riesame disposto con ordinanza cautelare 24.01.2025;
- tali primi motivi aggiunti contenevano anche istanza cautelare, questa volta respinta dal Tribunale;
- con i secondi motivi aggiunti, il ricorrente, dopo aver presentato richiesta al Sui di Pescara in data 24.07.2025, volta ad ottenere l’autorizzazione propedeutica al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, impugnava il nuovo provvedimento di diniego adottato data 23.10.2025, prot nr 82879.2025;
- il ricorso introduttivo è improcedibile, poiché superato da successivo provvedimento confermativo;
- in sede cautelare, il Tar, aveva accolto la istanza interinale, così motivando “ Considerato che:
-la prova della notifica del provvedimento allo straniero con le modalità e forme di cui al dpr 394 del 1994 spetta all’Amministrazione (Cassazione sentenza 3875 del 2020); - le irregolarità rilevate dall’Amministrazione appaiono sanabili attraverso il soccorso istruttorio, vieppiù in applicazione del principio di buona fede nei confronti del lavoratore che è entrato regolarmente sulla base di un visto rilasciato dalla stessa PA (Tar Pescara sentenza breve 233 del 2024); - anche il superamento del limite reddituale da parte del datore di lavoro, alla luce delle considerazioni squisitamente formali contenute nelle controdeduzioni dell’Ispettorato del Lavoro (in atti in allegato 8 della difesa erariale), non appare ben indagato e riscontrato in termini di certezza ”;
- a seguito di riesame, l’Amministrazione ha dunque adottato un provvedimento confermativo;
- questo provvedimento è stato gravato con i primi motivi aggiunti;
- come rilevato in sede cautelare (ordinanza 180 del 2025), su istanza formulata con tali primi motivi aggiunti, tuttavia, l’Amministrazione ha legittimamente adottato il nuovo diniego, atteso che, in disparte ogni ulteriore questione, il datore di lavoro aveva ormai manifestato disinteresse, sostanzialmente non solo non partecipando alla stipula del contratto di soggiorno; ma non confermando neanche la domanda di nulla osta ai sensi dell’articolo 22 comma 5 quinquies del TU Immigrazione, che trova applicazione alla fattispecie in questione, ratione temporis per il principio tempus regit actum;
- tale circostanza da sola giustifica la revoca definitiva, e assorbe ogni ulteriore questione;
- quanto al sostanziale diniego di concessione del permesso di soggiorno in attesa di occupazione - in disparte la circostanza che, ai sensi dell’articolo 22 del d.lgs. 286 del 1998, il permesso in attesa di occupazione può essere rilasciato solo allo straniero che “perde il posto di lavoro” (Tar Bari, sentenza 544 del 2024) - anche a voler considerare, in casi di ingresso tramite cd. flussi, come quello di specie, il sopraggiunto disinteresse del datore come presupposto per il rilascio del titolo di soggiorno in attesa occupazione, appare non contestato che il lavoratore è entrato in Italia dopo la revoca del nulla osta, dunque lo stesso non poteva essere considerato legittimamente soggiornante ai fini lavorativi nell’ambito dei cd. flussi;
- difatti, secondo la giurisprudenza, ai fini dell'ingresso per lavoro subordinato, è necessaria la positiva conclusione di due procedimenti: - il primo, a iniziativa del "datore di lavoro" (o soggetti equiparati), incardinato presso lo sportello unico per l'immigrazione, finalizzato al rilascio, con riferimento a un determinato straniero (richiesta nominativa) oppure indipendentemente dalle indicazioni del datore (richiesta numerica), del nulla osta ; - l'altro, a iniziativa dello straniero, gestito dall'autorità consolare, diretto al rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato;
- si tratta infatti di procedimenti che, sebbene collegati (nel senso che il secondo presuppone l'avvenuta definizione del primo in senso positivo), restano tuttavia strutturalmente e funzionalmente autonomi, non solo nell'ipotesi di richiesta numerica ma anche nel caso di richiesta nominativa (cfr. Tar Firenze sentenza 1710 del 2025);
- il medesimo non poteva dunque vantare alcuna pretesa rispetto a una condizione di irregolarità lavorativa “sopraggiunta”;
- quanto infine alle notifiche, come dedotto dall’Amministrazione, le stesse sono state eseguite presso la PEC fornita nella istanza, che equivale a elezione di domicilio, e in ogni caso eventuali irregolarità sono sanate dalla proposizione del ricorso e delle censure, le quali mostrano piena conoscenza degli atti in questione;
- le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità e complessità della questione trattata, dunque in ragione del principio di causalità della lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e infondati i primi e i secondi motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutte le parti private.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA ON, Presidente
MA LO, Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA LO | PA ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.