Sentenza 2 aprile 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/2003, n. 5049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5049 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI EPUB05 0 49 / 03 edirilt IN NOM L POLOLO TALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto jagament SEZIONE PRIMA CIVILE sonilica Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17301/00 Dott. Angelo GRIECO Presidente Dott. Vincenzo PROTO Consigliere - Cron. 11266 Dott. Giuseppe V.Antonio MAGNO Consigliere Rep. Dott. Massimo BONOMO Consigliere - Ud. 11/11/2002 Dott. Onofrio FITTIPALDI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IL GA, elettivamente domiciliato in ROMA IAZZALE CLODIO 22, presso l'avvocato PIER FRANCESCO SICA, rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente
contro
CI AR IA;
- intimata - avverso la sentenza n. 705/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 11/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2002 udienza del 11/11/2002 dal Consigliere Dott. Onofrio 2027 FITTIPALDI;
на udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso e correggersi la motivazione ai sensi dell'art. 384, 2° comma c.p.c.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CI RI IA conveniva nel 1996 in giudizio, davanti al Tribunale di Livorno, IL AB, assumendo;
a) che, a seguito di una relazione sentimen- tale con lui intrattenuta, il 31/5/78 era nato suo fi- glio EO;
b) che la paternità naturale del IL era stata riconosciuta con sentenza del 27/10/89 del Tribunale per i NO di Firenze, con- fermata dalla Corte di Appello in data 25/5/91 ed infi- ne dalla Suprema Corte con sentenza del 31/5/93; c) che fin dal 1991 il figlio era affetto da diabete mel- lito insulino dipendente, nonché da neurofibromatosi, da piede piatto pronato-bilaterale e da altre patolo- gie, per cui aveva subito vari interventi chirurgici e doveva essere costantemente seguito sotto il profilo terapeutico, con ingenti spese;
d) che il padre era te- nuto in solido al mantenimento, cura ed istruzione del figlio fin dalla nascita, per cui ella aveva diritto di regresso per la quota spettante al padre naturale ina- dempiente in relazione alle ingenti somme sostenute per 2 не mantenere, curare ed istruire il figlio;
e) che 1' am- montare di tali somme era di gran lunga superiore all'importo di £ 600.000 mensili rivalutabili su base ISTAT stabilito dal Tribunale per i NO di Fi- renze con la sentenza 27/11/89 ( somma corrisposta dal IL a far data da quella della sentenza). Ciò premesso, chiedeva che il convenuto venisse dichiarato tenuto al mantenimento del figlio fin dalla nascita avvenuta il 31/5/78 e, per l'effetto, condanna- indicativa di £ to al pagamento della somma 100.000.000, oltre accessori Si costituiva il IL, assumendo: a) che nel 1993 era stato colpito da infarto e dal 1991 da una grave forma di ipertensione arteriosa;
b) che dal 1995 poteva deambulare solo con gravi sofferenze;
c) che, finché le sue condizioni economiche erano state flori- de, l'attrice ne aveva ampiamente goduto;
d) che egli aveva già versato alla CI la somma di £ 58.465.083 a titolo di pagamento di quanto deciso dal- la sentenza del 27/11/89; e) che l'attrice non aveva reso il conto di quanto speso, al fine di giustificare l'importo richiesto di £ 100.000.000. Ciò premesso, chiedeva il rigetto della domanda. Con sentenza dell'ottobre 1997 il Tribunale con- dannava il IL al pagamento dell'importo di £ 3 h 100.000.000 oltre interessi dalla decisione al saldo. I giudici argomentavano nel senso che: 1) il con- venuto non avesse affatto provato il mutamento delle sue condizioni economiche a causa del suo stato di sa- lute, e non avesse prodotto le dichiarazioni dei reddi- ti per gli anni di cui a riferimento, nonostante espli- cita richiesta del G.I., talché il suo stato di salute risultava irrilevante, non necessariamente incidendo sulle sue capacità economiche;
2) che le sue trascorse e dedotte, numerose elargizioni alla CI depone- vano semmai per la sua florida situazione pregressa;
il che rendeva tanto più evidente il fatto che egli, sin dalla nascita, avrebbe potuto prendersi carico del figlio;
3) che la somma di £ 100.000.000 era "forfetariamente determinata” moltiplicando la somma corrisposta da ultimo ( £ 800.000) giusta statuizione del Tribunale per i minorenni di Firenze, per gli anni del figlio ( 20) e diminuita con arrotondamento di quanto già corrisposto, oltre agli interessi dalla li- quidazione al saldo. Proponeva appello il IL assumendo: a) che i primi giudici non avevano dato atto di quanto egli aveva versato in ottemperanza а quanto disposto dal Tribunale per i NO ) b) che la CI non ave- va provato né chiesto di provare di avere effettivamen- 4 te speso quanto richiesto;
c) che il Tribunale, nei fatti, lo aveva condannato a pagare £ 158.465.083, il che si poneva come enorme;
d) che la sentenza era vi- ziata da extrapetizione, dato che quanto deciso non 00- stituiva oggetto del petitum della domanda dell'attrice; e) che la prima sentenza non aveva tenuto conto del giudicato esterno rappresentato dalla senten- za del Tribunale per i minorenni, e non aveva neppure tenuto conto di quanto effettivamente richiesto dalla CI;
f) che il parametro utilizzato era errato, in quanto l'assegno iniziale di £ 600.000 era già rappor- tato alle condizioni di salute del figlio, il quale era in realtà sofferente di diabete solo dal 1993; g) che la mancata prova delle spese effettivamente sostenute gli aveva impedito di eccepire la prescrizione: g) che - in ogni caso - versato alla CI tut- egli aveva to quanto occorrente per il condono per una SAS di cui ella era socia accomandataria, per un importo di £ 10.890.000 ( nel periodo fra il dicembre 1982 e l'agosto 1983 ). Ciò premesso, il IL chiedeva: a) in via principale che venisse rigettata ogni domanda perché non provata e comunque prescritta;
b) in via subordina- ta, dandosi atto dell'importo suddetto relativo al "condono", e compensando detto credito da lui vantato. 5 con gli importi pretesi dalla Civilini, dichiararsi che quest'ultima nulla aveva a pretendere a qualsivoglia titolo a far data dal novembre 1989, mentre, per i pe- riodi anteriori, ritenersi che, purché non prescritti, essi dovessero intendersi di importo rapportato ai tem- pi del dovuto e non a quelli attuali, e - quindi - lar- ghissimamente inferiori. Si costituiva la CI, resistendo e quanto alla presunta prescrizione - faceva presente come il suo diritto si fosse reso esercitatile solo dal momento in cui era intervenuto il giudicato sulla dichiarazione di paternità ( 31/5/1993). La Corte di appello rigettava il gravame, rilevan- do: a) come il Tribunale avesse ben tenuto conto di quanto corrisposto dal IL dopo la sentenza del 1989, tanto è che aveva espressamente fatto riferimento alla, da esso Tribunale operata, decurtazione ( con ar- dell'importo già corrisposto;
e come ciòrotondamento) si rendesse evidente, posto che, altrimenti, £ 800.000 mensili moltiplicato per 20 annualità, avrebbe corri- sposto all'importo di £ 192.000.000; b) come sconcer- tasse l'assunto secondo cui tale somma dovesse ritener- si esorbitante, atteso che l'importo di £ 800.000 men- sili al valore attuale ( e non а caso il Tribunale, nell'assumerlo a parametro per il passato, non aveva su 6 Dis di esso concesso né la rivalutazione, né gli interessi ), doveva ritenersi, attese le gravi e documentate con- dizioni di salute del figlio ( tali da comportare ra- gionevolmente una spesa continua ben superiore alle normali esigenze di un giovane sano), del tutto congruo a rappresentare il minimo necessario presumibile;
c) come pertanto si rendesse pretestuosa la pretesa di una specifica prova degli esborsi;
d) come sfuggisse il si- gnificato della doglianza relativa all'asserita ultra- petizione, avendo il Tribunale pronunciato né più né meno che conformemente alle conclusioni;
e) come non si vedesse la pertinenza della somma pagata fra il dicem- bre 1982 e l'agosto 1983 per ILOR, IRPEF ed IVA relati- vi ad un condono edilizio, riguardando essa altri rap- porti di cui - fra l'altro - non era dato conoscere l'esatta natura. Ricorre per cassazione il IL sulla base di 3 motivi. Non si è costituita la CI MOTIVI DELLA DECISIONE Va premesso siccome pregiu- l'esame del III motivo, nella parte in cui diziale il ricorrente, nel lamentare VIOLAZIONE ART. 163, 3 CO. N. 3 C.P.C. CONCERNENTE LA INDETERMINATEZZA DELLA DOMANDA IN RELAZIONE ALL'ART. 360 N. 3 C.P.C., deduce 7 ны come, a suo dire, da una lettura attenta dell'atto di citazione introduttivo del giudizio innanzi al Tribuna- le civile di Livorno, non si riuscirebbe a comprendere se la CI avesse inteso ottenere la condanna di esso ricorrente al rimborso pro quota di quanto da lei speso per il mantenimento del figlio minore EO, dalla data della di lui nascita fino alla data della sentenza del Tribunale per i NO, oppure se la sua domanda doveva intendersi estesa anche agli anni successivi dal 1989 in poi. Il motivo si rive- la, sotto un tal profilo, oltre che infondato, del tut- to inammissibile;
infondato, nel momento in cui omet- te di considerare come, ad esaurire gli estremi della invocata violazione della disposizione di cui all'art. attinente ai necessari requisiti163, comma 3, n. 3 dell'atto di citazione, si renda necessaria in realtà la radicale omissione o comunque l'assoluta incertezza nell'indicazione del petitum e della causa pretendi, intesa come assoluta impossibilità di ricostruire un tessuto logico argomentativo ( il che se non fosse già smentito in sé dal profilo per cui, sulla base dell'originario atto di citazione introduttivo si sono articolati già due gradi di giudizio, nel corso dei quali lo stesso IL ha articolato una sua speci- 8 fica linea difensiva la quale, non а caso non risulta avere contemplato un tal tipo di doglianza mani- festamente esula del tutto dall' atto in questione, che oltretutto questa Corte è abilitato a conoscere diret- tamente, data la natura processuale del vizio lamenta- to). Il motivo si rivela, a sua volta, del tutto inam- missibile ove inteso, invece, a sottoporre a censura l'interpretazione della domanda operata, in concreto dalla Corte di Appello, laddove quest'ultima ha ritenu- to che il petitum e la causa petendi fossero indirizza- ti a conseguire il rimborso di quanto da essa Civilini anticipato ( per avervi fatto fronte, fino al 1989, in esclusiva, e poi, a partire dal 1989, in una misura rispetto a cui quella dell'assegno fissata dal Tribuna- le per i Minori di Firenze si era rivelata nei fatti del tutto insufficiente ) fin dalla nascita del figlio con lei convivente a titolo di oneri di istruzione, cura e mantenimento del medesimo anche per conto del padre naturale. Ed infatti, rispetto allo stesso già di per sé dirimente profilo di inammissibilità rap- presentato dal fatto per cui l'interpretazione di ogni domanda introdotta in giudizio implichi in sé valuta- zioni di fatto rimesse in quanto tali esclusivamente al giudice di merito, le cui conclusioni si rendono incen- 9 ob surabili in sede di legittimità ove risultino sviluppa- te con percorso motivazionale immune come nella pre- da vizi logico-giuridici, finiscesente fattispecie per rendersi prevalente l'ancora più risolutivo aspetto per cui la doglianza ove così interpret ata fini- sca per configurare questione del tutto nuova, inammis- sibile in questa sede, non emergendo in alcun modo che la stessa sia stata già prospettata in sede di giudizio di appello, e rendendosi del resto eloquente, al ri- guardo, il profilo per cui, sul punto, il ricorrente non abbia sollevato censure di omessa pronuncia. Passando, invece, all'esame del I motivo, con esso, il ricorrente, nel dedurre OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA PROSPETTATO DALLE PARTI E RILEVABILE D'UFFICIO in relazione al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., premette innanzitutto come, perpetuando un errore già commesso dai primi giudici, la Corte di Appello, avrebbe omesso di rilevare come, ai fini della decisione della causa, andasse nettamente distinta la fase temporale compresa fra la data di na- scita del figlio e il momento in cui esso IL aveva iniziato a corrispondere alla CI le somme stabilite nella sentenza del Tribunale per i NO del 1989 ( fase che aveva avuto la durata di 11 anni, 10 e nella quale era mancata la corresponsione di un asse- gno mensile ), dall'altra successiva fase nella quale aveva appunto avuto invece regolare corso la correspon- sione dell'assegno fissato dal Tribunale per i minoren- ni. La Corte territoriale avrebbe, inoltre, omesso di considerare: a) il profilo per cui, a poter far as- sumere in seria considerazione la somma di £ 100.000.0000 richiesta in regresso dalla CI, si sarebbe reso necessario che quest'ultima avesse dimo- strato il che non era invece accaduto ) di avere spe- so, dal 1978 al 1989, e poi dal 1989 in poi, almeno £ 200.000.000, oltre le somme versatele da esso IL;
b) l'improponibilità del criterio seguito dal Tribunale, il quale aveva ritenuto di assumere a parametro generale di calcolo dell'importo dovuto, da esso IL la misura ultima dell'assegno ( come risultante dagli sviluppi della statuizione resa dal Tribunale dei NO nel 1989) corrisposta da esso IL nel 1997 ( e cioè alla data della sen- tenza), proiettata indifferenziatamente in via retroat- tiva su di un passato lontano, nonostante la evidente non riferibilità, ad esso passato, di quanto il Tribu- nale per i NO aveva ritenuto adeguato alle ca- ratteristiche di età del minore in anni del tutto suc- 11 fly cessivi. Più in particolare, su tutti tali prospettati pro- fili ( costituenti punto decisivo della controversia), la Corte territoriale sarebbe stata, a dire del ricor- rente, del tutto carente di motivazione, e il clima di erroneo inquadramento complessivo della vicenda, risul- terebbe ulteriormente evidenziato dall'erronea ricondu- zione, ad opera dei giudice di primo grado, della stes- sa pronuncia del Tribunale per i minorenni all'anno 1979 anziché al 1989. Il motivo non può trovare accoglimento, posto che, di contro a quan- to si assume da parte del ricorrente, nessun reale vi- zio di motivazione sui punti in questione è dato di ri- scontrare nella impugnata sentenza. Più in particolare, ferme le considerazioni sviluppate in sede di esame del I motivo, in ordine al- la natura ed all'oggetto della domanda proposta dalla CI, nell'interpretazione operatane dal giudice di merito, in termini di azione di regresso in ordine а quanto da essa anticipato, e ribaditi altresì i limi- ti nei quali si può esprimere il sindacato del giudice di legittimità allorché venga dedotto il vizio motiva- zionale, non potendo giammai esso sindacato tradursi in una nuova ed autonoma valutazione dei profili fat- 12 на tuali emergenti dal giudizio, la cui cognizione è ri- messa invece alla competenza esclusiva del giudice di merito, va detto come il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale nel giungere alla determina- zione dell'importo spettante alla CI а titolo appunto di rimborso della quota degli oneri sostenu- ti, anche in conto del padre naturale, nel mantenimento del figlio, si appalesi in realtà immune - in sè - da vizi logico-giuridici. Più in particolare ed innanzitutto, di contro a quanto si assume da parte del ricorrente, adeguato e ponderato risulta lo spazio dato, in sentenza, al profilo per cui, а decorrere dal 1989, il pregresso quadro di riferimento fattuale sia risultato inciso dal profilo per cui il IL abbia iniziato a corri- spondere, nella misura stabilita dal Tribunale per i NO, un assegno di contributo al mantenimento del figlio naturale convivente con la CI. Tale avvenuta considerazione emerge evidente nel momento in cui, dopo aver posto in rilievo con valu- tazione fattuale insindacabile in questa sede come le gravi e documentate condizioni di salute del giovane fossero tali da comportare una spesa continua ben supe- riore a quella altrimenti consueta, la Corte territo- riale ha specificamente recepito e fatta sua l'esigenza 13 che il complesso degli importi corrisposti a titolo di assegno dal IL alla CI a partire dal 1989, venisse fatto oggetto di specifica detrazione ( vedi il riferimento contenuto in sentenza al sottraendo importo di £ 58.465.083 } ai fini della definizione dell'importo dovuto in concreto, a titolo di rimborso, dal medesimo IL, e non risulta di certo smenti- ta sol perché, dovendo provvedere a concretamente quan- tificare la quota di rimborso dovuta dal IL, la Corte territoriale, di fronte alla connaturata diffi- coltà di pervenire ad una ricostruzione analitica del- le varie voci di spesa ( difficoltà del tutto speculare alla inesigibilità della pretesa che la CI, si fosse munita, nel corso di un così lungo percorso di anni, delle pezze di appoggio documentali di tutta una serie di atti rientranti nella pratica quotidiana), ab- bia ritenuto condivisibile il criterio fatto proprio, in prime cure, dal Tribunale, il quale ha ritenuto di ricostruire in maniera del tutto forfetaria un tale im- porto. Si rende, altresì, del tutto evidente come, in una tale prospettiva, il riferimento operato in senten- za all'importo da ultimo corrisposto mensilmente dal IL in virtù del provvedimento del Tribunale per i minori, lungi dal corrispondere alla indebita traspo- 14 на sizione del dibattito in termini di tematica di assegno di mantenimento, e perciò anche quindi ad una meccani- cistica ed indifferenziata proiezione retroattiva del- lo stesso "assegno" inteso come tale, abbia avuto il senso dell'adozione di un mero parametro matematico per fotografare forfetariamente all'attualità il com- plesso degli oneri cui sarebbe stato tenuto, dalla na- scita del figlio, il IL ( sintomatico si rivela, al proposito la mancata venuta in considerazione di meccanismi di interessi, se non dalla data della liqui- dazione dell'importo ) estendendo la considerazione an- che alla fase successiva al 1989 ormai coperta dall'assegno fissato dal Tribunale per i NO, stante la ritenuta, dalla Corte territoriale, ( ancora una volta con valutazione fattuale non sindacabile - in A sé in questa sede incidenza di anticipazioni e spe- se del tutto esorbitanti dall' ordinario regime di man- tenimento tenuto presente e di mira dal giudice dei mi- nori nel 1989. Quanto poi al profilo per cui alla individua- zione di un importo dovuto di £ 100.000.000 dovrebbe necessariamente avere fatto corrispondenza, l'implicita ma insostenibile a dire del ricorrente postulazio- da parte della corte di Appello, di un complesso di ne, spese sostenute ed anticipate, nel corso di 20 anni, 15 на dalla CI, di £ 200.000.000, non si vede quale mai profilo di vizio logico giuridico potrebbe ritenersi implicito in una tale conclusione in sé, attesi il più che mai ampio arco temporale interessato dalla rico- struzione ( circa 20 anni ), ed il quadro di affezio- ni e patologie varie del figlio EO ( complicato da interventi chirurgici vari e da necessità di cure im- plicanti ingenti spese ), cui è riferimento espresso in sentenza Non miglior sorte meri- ta il II motivo, con il quale il ricorrente, nel dedur- re OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN ALTRO PUNTO DELLA CONTROVERSIA PROSPETTATO DALLE PARTI E COMUNQUE RILEVABILE D'UFFICIO ai sensi O dell'art. 360 n. 5 c.p.c., lamenta come la Corte di Appello: 1) perpetuando ancora una volta l'errore già commesSO dal Tribunale di Livorno, nel liquidare l'importo di £ 100.000.000, avrebbe oltretutto omesso di considerare e di motivare ( o comunque avrebbe erro- neamente motivato) in ordine a quanto esso IL - a suo dire - aveva versato alla CI nel periodo compreso fra il 1978 ed il 1989 ( e perciò antecedente- mente all'inizio della corresponsione dell'assegno fis- sato dal Tribunale per il NO ), e consistente più in particolare: a) in £ 12.000.000 a titolo di li- LG 16 beralità innanzi al Pretore del Lavoro di Livorno, nel gennaio 1980; b) in £ 3.600.000 versate ad un notaio per le spese di trasferimento di proprietà di un immo- bile di titolarità della CI;
c) in £ 10.800.000 nel periodo compreso fra il dicembre 1982 e l'agosto 1983, per un condono fiscale ( erroneamente trasforma- to, in sentenza, in "condono edilizio ) interessante la CI ); in £ 26.490.000 versate alla CI suc- cessivamente alla nascita del figlio;
2) avrebbe comun- que omesso di motivare: a) sul profilo per cui la CI avesse sempre ricevuto, da esso ricorrente, quanto fissato nel 1989 a carico di quest'ultimo; b) sul profilo relativo alle scadute condizioni di salute di esso IL ed alla sua età avanzata, ed ai 10- ro inevitabili riflessi sulle sue capacità lavorative e reddituali;
c) sul profilo per cui - quanto alle con- quest'ultimo dizioni di salute del figlio EO fosse studente universitario e cintura nera di Karatè. Il motivo in que- stione, infatti, laddove non si rende del tutto inam- missibile in quanto già di per sé del tutto vago e ge- nerico ( vedi le deduzioni relative alle attività spor- tive e di studio del figlio, le quali dovrebbero, non si sa perché, senz'altro rivelarsi idonee a vincere il quadro di ritenute necessità terapeutiche ), o in quan- 17 fly to teso ad introdurre, nel dibattito di legittimità, profili fattuali oltreché non conoscibili direttamen- - te, in sé ed in quanto tali, da questa Corte comun- così dica- que del tutto nuovi ( non emergendo essi degli specifici dedotti versa- si, più in particolare, corresponsione della somma di £ menti diversi dalla in alcun modo dalla impugnata sentenza, 10.890.000 - né avendo cura il ricorrente di indicare specificamente quando e come essi abbiano trovato ingresso nelle fasi del giudizio di merito), svela profili aggiuntivi di inammissibilità nel momento in cui, ancora una volta, sotto 10 schermo protettivo del vizio motivazionale, non appare teso ad altro che а provocare un sindacato di merito sulle valutazioni e conclusioni tratte in con percorso argomentativo in sé immune da concreto vizi logico giuridici - dalla Corte territoriale nel momento in cui ha ritenuto di confermare le conclusioni già tratte dal Tribunale, e di rigettare il gravame proposto dal IL. Va aggiunto che le considerazioni già svolte in sede di esame del I motivo, esonerano, fra l'altro, da ogni ulteriore indugio in ordine alle deduzioni re- lative alla supposta omessa presa in considerazione della concreta attuazione avuta dal regime delle con- tribuzioni disposto, nel 1989, dal Tribunale per i Mi- 18 nori di Firenze. Quanto poi, al dedotto, errato inqua- dramento dato dalla Corte di Appello alla natura "fiscale" e non "edilizia" del condono che fece da sfondo alla corresponsione di £ 10.800.000, ove non si rendessero già assorbenti le considerazioni relative alla genericità della stessa deduzione ( non rinvenen- dosi profilo atto a conferire, nell'economia della de- cisione, incidenza concreta al prospettato errore ), va da sé che, anche ove effettivamente configuratosi e ove effettivamente rilevante, lo stesso non esulerebbe dai confini dell'errore meramente" revocatorio", e perciò da far valere attraverso lo strumento di cui all'art. 395 c.p.c. Residua l'esame dei rimanenti profili del III motivo non fatti già oggetto di considerazione in sede di preliminare delibazione del motivo in questione, e, più precisamen- quelli con i quali il IL, sempre sotto te, l'angolo prospettico della VIOLAZIONE ART. 163, 3 CO. N. 3 C.P.C. CONCERNENTE LA INDETERMINATEZZA DELLA DOMANDA IN RELAZIONE ALL'ART. 360 N. 3 C.P.C., da un lato, riprende le considerazioni legate all'indebito a suo dire - riferimento contenuto in sentenza, in se- de di determinazione dell'importo di cui a condanna, ad un arco temporale di 20 anni ( e non di 11 anni ), 19 и e, dall'altro, deduce che, ove la domanda della CI dovesse intendersi rivolta invece a conseguire una modifica, in aumento, dell'assegno a suo tempo fis- sato dal Tribunale per i Minori, si porrebbero profili di duplicazione di domanda, stante l'avvenuta autonoma introduzione di un tal tipo di procedura innanzi al Tribunale di Livorno. Anche in tali residui aspetti del III motivo il ricorso non può, infatti, trovare alcun accoglimento, in quanto, laddove essi non si rivelano meramente replicativi di deduzioni già sviluppate nel I e nel II motivo, essi si rivelano del tutto privi di pertinenza rispetto alla ratio decidendi fatta propria dalla Corte di appello, la quale, come già esaurientemente esposto, ha interpretato la doman- da in termini di azione di "regresso". Al rigetto del ricorso non si accompagnano pronunce in ordine alle spese, non essendosi costituita in questa fase in giudizio la CI.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso nella camera di Consiglio della I Se- zione Civile della Suprema Corte di Cassazione il 11 novembre 2002. 20 fly Il consigliere estensore Deforitata in cancelleria 2 APT 2001 21 19. 17301/2000 Presidente Swee ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI e dirett бесилади Кешёвир