Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00798/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02697/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2697 del 2025, proposto da
EL RO, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 695/2024 del 01.10.2024 del Tribunale di Monza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 il dott. MA TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Collegio deve prescindere dallo scrutinio del presente ricorso, avendo la ricorrente comunicato di aver ricevuto il beneficio oggetto della sentenza di cui chiede l’ottemperanza, dovendosi conseguentemente darsi atto dell’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alle spese, le stesse sono poste a carico dell’Amministrazione resistente, e liquidate come in dispositivo, avendo adempiuto successivamente alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 800,00 (ottocento), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD OS, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
MA TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA TT | RD OS |
IL SEGRETARIO