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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/2025, n. 22644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22644 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di RD MB, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 04/02/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Dario Vannetiello, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 4 dicembre 2024, che aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di MB RD, in relazione al delitto di Penale Sent. Sez. 2 Num. 22644 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 03/06/2025 2 estorsione aggravata (riqualificato come tentativo) a lui contestato al capo D) dell’imputazione provvisoria. 2. Ricorre per cassazione MB RD, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce, sotto il profilo della violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, l’assenza di gravità indiziaria anche in punto di minaccia, incongruamente ritenuta omettendo di valorizzare plurime emergenze di segno affatto contrario (visura camerale attestante l’inoperatività di Vittoria Costruzioni Sas;
ambiguità delle conversazioni intercettate;
mancata individuazione del tale “Ottavio” citato nelle conversazioni con MO;
pregresse relazioni tra il committente e il padre dell’indagato; irrilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori, fuoriusciti dai circuiti criminali assai prima dei fatti in contestazione). 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la sussistenza dell’aggravante mafiosa, in difetto di elementi da cui desumere il dolo specifico dell’agevolazione, nonché condotte intimidatrici o lo stato di soggezione della vittima. 2.3. Con il terzo motivo, si eccepisce l’insussistenza di esigenze cautelari, data la risalenza delle condotte, l’incensuratezza del ricorrente e l’impossibilità di appiattirne la posizione su quella del padre, al fine di desumerne la contiguità ad ambienti di criminalità organizzata. 3. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale, previo espresso richiamo per condivisione alle considerazioni già espresse nell’ordinanza genetica e sottolineando come l’indagato non avesse offerto contributi per ricostruzioni alternative, ha congruamente illustrato in punto di fatto, secondo quanto desumibile dall’attuale e ancor fluido quadro investigativo, l’imposizione all’imprenditore Giovanni Palma, costretto, con modalità intimidatorie tipiche del sistema camorristico, ad accettare la suddivisione dell’area di cantiere in cui operava in due distinti ambiti lavorativi, così da ripartire le prospettive di guadagno di due diverse ditte, entrambe “tutelate” dall’associazione criminale, secondo l’arbitrato di AU MO, 3 reggente del clan RD (pp. 4-14, ove, peraltro, non viene mai richiamato l’apporto conoscitivo dei collaboratori di giustizia, se non per poche descrizioni di contesto, dato che la provvista indiziaria deriva sostanzialmente dalle operazioni captative e dagli accertamenti documentali e sul posto). Le deduzioni difensive dirette a contestare tale lineare percorso giustificativo sono state, dunque, quanto meno implicitamente, disattese. Le censure mosse nell’atto di ricorso rispetto a tale quadro valutativo, privo di vizi logico-giuridici, si pongono in un’ottica meramente confutativa e non sono consentite in questa sede di legittimità. Invero, da un lato, l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è rilevabile solo quando si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, restando inammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di elementi già esaminati dai giudici di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01) e, dall’altro, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato nel giudizio di cassazione, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389-01). 3. L’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. è stata contestata e ritenuta sotto il doppio profilo del metodo mafioso e dell’agevolazione mafiosa. 3.1. La sussistenza del metodo è ampiamente accertata, sulla scorta dell’imposizione al committente di scelte già operate a monte dai vertici del sodalizio dominante sul territorio, potendo spendere a tal fine il nome autorevole del reggente MO, con l’ulteriore precisazione che non era possibile deroga alcuna per evitare la sopraffazione, nonostante i rapporti di parentela della vittima con altro esponente di spicco del clan RD (pp. 14-16). Ferma la ricostruzione in punto di fatto, le argomentazioni dei giudici partenopei sono conformi ai principi di diritto costantemente espressi da questa Corte regolatrice, secondo cui l’aggravante ha la funzione di reprimere il “metodo delinquenziale mafioso” ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190-01); essa, pertanto, ricorre quando l’azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità a un’associazione di 4 tipo mafioso, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222-01). D’altronde, il delitto in questione è configurabile anche sub specie di “estorsione ambientale”, quando sia perpetrato da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali dominanti nell’area e l’intimidazione sia immediatamente percepita dagli abitanti come concreta e di certa attuazione (Sez. 2, n. 18566 del 10/04/2020, Abbruzzese, Rv. 279474-02; Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175-01; Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta, Rv. 261632-01). 3.2. Del pari, dall’ampia ricostruzione della vicenda (violenti attriti tra sodali per l’accaparramento delle commesse;
soluzione della controversia interna da parte di AU MO, dopo una visita in carcere al boss detenuto HE Olimpio;
esplicita affermazione da parte del ricorrente di voler portare a termine l’opera “assegnatagli”) appare oltremodo evidente la piena consapevolezza in capo al ricorrente di agire, quale parte non irrilevante del meccanismo criminale, per affermare la potestà coercitiva del clan in materia di gestione e spartizione dell’assegnazione dei lavori edili. Risulta, invero, chiaro l’effetto agevolatore dell’azione estorsiva, avuto riguardo anche alla altrettanto palese consapevolezza di rafforzare la supremazia dell’associazione criminale sul territorio, reiterando la prospettazione dell’assoluto dominio della consorteria alla collettività locale, e in particolare al ceto imprenditoriale. In ogni caso, il profilo circostanziale in esame non è escluso dal fatto che l’agente avesse perseguito anche l’ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio (Sez. 6, n. 1623 del 02/12/2022, dep. 2023, Cancemi, non mass.; Sez. 4, n. 37179 del 23/06/2022, Pepillo, non mass.; Sez. 6, n. 21624 del 03/11/2021, dep. 2022, Fontana, non mass.; Sez. 4, n. 9142 di 13/01/2016, Basile, Rv. 266464- 01). 3.3. Il secondo motivo è, quindi, manifestamente infondato. 4. Anche l’attualità e la concretezza delle necessità cautelari sono state adeguatamente argomentate, precisando come, anche a prescindere dalle presunzioni derivanti dalla sussistenza dell’aggravante mafiosa (tali, nondimeno, da sterilizzare il mero elemento del tempo intercorso dai fatti contestati), il pieno inserimento nelle dinamiche delinquenziali del clan RD, anche grazie agli strettissimi legami parentali (non limitati al solo genitore) e il consapevole e non occasionale approfittamento dei vantaggi anticoncorrenziali che ne derivano 5 qualificano il ricorrente, pur non riconosciuto quale intraneus, come caratterizzato da un spiccata inclinazione a delinquere. A fronte di questa sufficiente illustrazione della prognosi infausta di recidivanza, le stringate deduzioni difensive sul punto risultano inequivocabilmente aspecifiche e, comunque, manifestamente infondate. 5. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Dario Vannetiello, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 4 dicembre 2024, che aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di MB RD, in relazione al delitto di Penale Sent. Sez. 2 Num. 22644 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 03/06/2025 2 estorsione aggravata (riqualificato come tentativo) a lui contestato al capo D) dell’imputazione provvisoria. 2. Ricorre per cassazione MB RD, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce, sotto il profilo della violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, l’assenza di gravità indiziaria anche in punto di minaccia, incongruamente ritenuta omettendo di valorizzare plurime emergenze di segno affatto contrario (visura camerale attestante l’inoperatività di Vittoria Costruzioni Sas;
ambiguità delle conversazioni intercettate;
mancata individuazione del tale “Ottavio” citato nelle conversazioni con MO;
pregresse relazioni tra il committente e il padre dell’indagato; irrilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori, fuoriusciti dai circuiti criminali assai prima dei fatti in contestazione). 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la sussistenza dell’aggravante mafiosa, in difetto di elementi da cui desumere il dolo specifico dell’agevolazione, nonché condotte intimidatrici o lo stato di soggezione della vittima. 2.3. Con il terzo motivo, si eccepisce l’insussistenza di esigenze cautelari, data la risalenza delle condotte, l’incensuratezza del ricorrente e l’impossibilità di appiattirne la posizione su quella del padre, al fine di desumerne la contiguità ad ambienti di criminalità organizzata. 3. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale, previo espresso richiamo per condivisione alle considerazioni già espresse nell’ordinanza genetica e sottolineando come l’indagato non avesse offerto contributi per ricostruzioni alternative, ha congruamente illustrato in punto di fatto, secondo quanto desumibile dall’attuale e ancor fluido quadro investigativo, l’imposizione all’imprenditore Giovanni Palma, costretto, con modalità intimidatorie tipiche del sistema camorristico, ad accettare la suddivisione dell’area di cantiere in cui operava in due distinti ambiti lavorativi, così da ripartire le prospettive di guadagno di due diverse ditte, entrambe “tutelate” dall’associazione criminale, secondo l’arbitrato di AU MO, 3 reggente del clan RD (pp. 4-14, ove, peraltro, non viene mai richiamato l’apporto conoscitivo dei collaboratori di giustizia, se non per poche descrizioni di contesto, dato che la provvista indiziaria deriva sostanzialmente dalle operazioni captative e dagli accertamenti documentali e sul posto). Le deduzioni difensive dirette a contestare tale lineare percorso giustificativo sono state, dunque, quanto meno implicitamente, disattese. Le censure mosse nell’atto di ricorso rispetto a tale quadro valutativo, privo di vizi logico-giuridici, si pongono in un’ottica meramente confutativa e non sono consentite in questa sede di legittimità. Invero, da un lato, l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è rilevabile solo quando si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, restando inammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di elementi già esaminati dai giudici di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01) e, dall’altro, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato nel giudizio di cassazione, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389-01). 3. L’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. è stata contestata e ritenuta sotto il doppio profilo del metodo mafioso e dell’agevolazione mafiosa. 3.1. La sussistenza del metodo è ampiamente accertata, sulla scorta dell’imposizione al committente di scelte già operate a monte dai vertici del sodalizio dominante sul territorio, potendo spendere a tal fine il nome autorevole del reggente MO, con l’ulteriore precisazione che non era possibile deroga alcuna per evitare la sopraffazione, nonostante i rapporti di parentela della vittima con altro esponente di spicco del clan RD (pp. 14-16). Ferma la ricostruzione in punto di fatto, le argomentazioni dei giudici partenopei sono conformi ai principi di diritto costantemente espressi da questa Corte regolatrice, secondo cui l’aggravante ha la funzione di reprimere il “metodo delinquenziale mafioso” ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190-01); essa, pertanto, ricorre quando l’azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità a un’associazione di 4 tipo mafioso, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222-01). D’altronde, il delitto in questione è configurabile anche sub specie di “estorsione ambientale”, quando sia perpetrato da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali dominanti nell’area e l’intimidazione sia immediatamente percepita dagli abitanti come concreta e di certa attuazione (Sez. 2, n. 18566 del 10/04/2020, Abbruzzese, Rv. 279474-02; Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175-01; Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta, Rv. 261632-01). 3.2. Del pari, dall’ampia ricostruzione della vicenda (violenti attriti tra sodali per l’accaparramento delle commesse;
soluzione della controversia interna da parte di AU MO, dopo una visita in carcere al boss detenuto HE Olimpio;
esplicita affermazione da parte del ricorrente di voler portare a termine l’opera “assegnatagli”) appare oltremodo evidente la piena consapevolezza in capo al ricorrente di agire, quale parte non irrilevante del meccanismo criminale, per affermare la potestà coercitiva del clan in materia di gestione e spartizione dell’assegnazione dei lavori edili. Risulta, invero, chiaro l’effetto agevolatore dell’azione estorsiva, avuto riguardo anche alla altrettanto palese consapevolezza di rafforzare la supremazia dell’associazione criminale sul territorio, reiterando la prospettazione dell’assoluto dominio della consorteria alla collettività locale, e in particolare al ceto imprenditoriale. In ogni caso, il profilo circostanziale in esame non è escluso dal fatto che l’agente avesse perseguito anche l’ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio (Sez. 6, n. 1623 del 02/12/2022, dep. 2023, Cancemi, non mass.; Sez. 4, n. 37179 del 23/06/2022, Pepillo, non mass.; Sez. 6, n. 21624 del 03/11/2021, dep. 2022, Fontana, non mass.; Sez. 4, n. 9142 di 13/01/2016, Basile, Rv. 266464- 01). 3.3. Il secondo motivo è, quindi, manifestamente infondato. 4. Anche l’attualità e la concretezza delle necessità cautelari sono state adeguatamente argomentate, precisando come, anche a prescindere dalle presunzioni derivanti dalla sussistenza dell’aggravante mafiosa (tali, nondimeno, da sterilizzare il mero elemento del tempo intercorso dai fatti contestati), il pieno inserimento nelle dinamiche delinquenziali del clan RD, anche grazie agli strettissimi legami parentali (non limitati al solo genitore) e il consapevole e non occasionale approfittamento dei vantaggi anticoncorrenziali che ne derivano 5 qualificano il ricorrente, pur non riconosciuto quale intraneus, come caratterizzato da un spiccata inclinazione a delinquere. A fronte di questa sufficiente illustrazione della prognosi infausta di recidivanza, le stringate deduzioni difensive sul punto risultano inequivocabilmente aspecifiche e, comunque, manifestamente infondate. 5. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025.