Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1133
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza e/o nullità della notifica degli atti presupposti

    Il contribuente che riceva un atto successivo idoneo a rendere edotto dell'esistenza della cartella (quale il preavviso di fermo) è tenuto a far valere in quella sede eventuali vizi della cartella stessa, ivi compresa l'asserita omessa notifica. L'omessa impugnazione del preavviso di fermo determina la stabilizzazione degli effetti della cartella sottesa, con conseguente preclusione alla deduzione, in occasione dell'impugnazione di un ulteriore atto successivo (quale l'intimazione di pagamento), di vizi attinenti alla notificazione dell'atto presupposto già conosciuto. Nel caso di specie, la ricorrente non ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo, limitandosi a contestare la cartella solo in occasione dell'intimazione di pagamento successivamente notificata. In ogni caso, l'eccezione di omessa notifica è infondata nel merito, poiché l'Agente della riscossione ha prodotto le relate di notifica attestanti la consegna in mani proprie della ricorrente di entrambe le cartelle di pagamento. La relata di notifica costituisce atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso. La ricorrente si è limitata ad una generica contestazione della notifica, senza proporre querela di falso né fornire elementi idonei a superare l'efficacia probatoria delle relate prodotte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1133
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1133
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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