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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1133/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7273/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 03420249010775709000 TARI 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. 03420249010775709000 REGISTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220013046161001 REGISTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220032152712000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall' Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Cosenza, alla Indirizzo_1, ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249010775709000 per l'importo complessivo di € 1.407,64 notificata con raccomandata a/r n. 674039332217 in data 08.10.24 (all.1).
Dall'atto impugnato risultava che la pretesa traeva origine dalle seguenti cartelle di pagamento:
- cartella n. 03420220013046161001, notificata il 13/09/2022, ente creditore Agenzia delle Entrate, relativa ad imposta di registro anno 2020 per euro 135,58;
- cartella n. 03420220032152712000, notificata il 20/03/2023, ente creditore Comune di San Lucido, relativa a TARI anno 2016.
La ricorrente deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza e/o nullità della notifica degli atti presupposti, sostenendo di non avere mai ricevuto le cartelle di pagamento poste a fondamento della pretesa e contestando l'insussistenza della propria posizione debitoria.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione eccependo:
- l'inammissibilità del ricorso con riferimento alla cartella n. 03420220032152712000, in quanto preceduta dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 034202400000361000 in data
14/03/2024, non impugnato dalla contribuente;
- nel merito, la regolare notifica di entrambe le cartelle di pagamento, prodotte in giudizio con relative relate attestanti la consegna in mani proprie della destinataria.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti risulta che, in data 14/03/2024, la ricorrente ha ricevuto la notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 034202400000361000.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il contribuente che riceva un atto successivo idoneo a rendere edotto dell'esistenza della cartella (quale il preavviso di fermo) è tenuto a far valere in quella sede eventuali vizi della cartella stessa, ivi compresa l'asserita omessa notifica.
L'omessa impugnazione del preavviso di fermo determina la stabilizzazione degli effetti della cartella sottesa, con conseguente preclusione alla deduzione, in occasione dell'impugnazione di un ulteriore atto successivo (quale l'intimazione di pagamento), di vizi attinenti alla notificazione dell'atto presupposto già conosciuto.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo, limitandosi a contestare la cartella solo in occasione dell'intimazione di pagamento successivamente notificata.
In ogni caso, e per completezza, l'eccezione di omessa notifica è infondata anche nel merito.
L'Agente della riscossione ha prodotto in giudizio le relate di notifica attestanti: la consegna in mani proprie della ricorrente della cartella n. 03420220013046161001 in data 13/09/2022; la consegna in mani proprie della ricorrente della cartella n. 03420220032152712000 in data 20/03/2023.
La relata di notifica costituisce atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso in ordine alle attestazioni dell'ufficiale notificatore relative alle attività svolte e alle circostanze avvenute in sua presenza.
Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata ad una generica contestazione della notifica, senza proporre querela di falso né fornire elementi idonei a superare l'efficacia probatoria delle relate prodotte.
Pertanto deve ritenersi provata la rituale notificazione delle cartelle di pagamento.
Accertata la regolare notificazione delle cartelle e rilevata la preclusione relativa alla cartella sottesa al preavviso di fermo non impugnato, l'intimazione di pagamento impugnata risulta legittimamente emessa ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, quale atto prodromico all'eventuale esecuzione forzata.
Non emergono ulteriori vizi formali o sostanziali idonei a determinarne l'annullamento.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sez. II, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 650,00 per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza li 18.02.2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7273/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 03420249010775709000 TARI 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. 03420249010775709000 REGISTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220013046161001 REGISTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220032152712000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall' Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Cosenza, alla Indirizzo_1, ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249010775709000 per l'importo complessivo di € 1.407,64 notificata con raccomandata a/r n. 674039332217 in data 08.10.24 (all.1).
Dall'atto impugnato risultava che la pretesa traeva origine dalle seguenti cartelle di pagamento:
- cartella n. 03420220013046161001, notificata il 13/09/2022, ente creditore Agenzia delle Entrate, relativa ad imposta di registro anno 2020 per euro 135,58;
- cartella n. 03420220032152712000, notificata il 20/03/2023, ente creditore Comune di San Lucido, relativa a TARI anno 2016.
La ricorrente deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza e/o nullità della notifica degli atti presupposti, sostenendo di non avere mai ricevuto le cartelle di pagamento poste a fondamento della pretesa e contestando l'insussistenza della propria posizione debitoria.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione eccependo:
- l'inammissibilità del ricorso con riferimento alla cartella n. 03420220032152712000, in quanto preceduta dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 034202400000361000 in data
14/03/2024, non impugnato dalla contribuente;
- nel merito, la regolare notifica di entrambe le cartelle di pagamento, prodotte in giudizio con relative relate attestanti la consegna in mani proprie della destinataria.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti risulta che, in data 14/03/2024, la ricorrente ha ricevuto la notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 034202400000361000.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il contribuente che riceva un atto successivo idoneo a rendere edotto dell'esistenza della cartella (quale il preavviso di fermo) è tenuto a far valere in quella sede eventuali vizi della cartella stessa, ivi compresa l'asserita omessa notifica.
L'omessa impugnazione del preavviso di fermo determina la stabilizzazione degli effetti della cartella sottesa, con conseguente preclusione alla deduzione, in occasione dell'impugnazione di un ulteriore atto successivo (quale l'intimazione di pagamento), di vizi attinenti alla notificazione dell'atto presupposto già conosciuto.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo, limitandosi a contestare la cartella solo in occasione dell'intimazione di pagamento successivamente notificata.
In ogni caso, e per completezza, l'eccezione di omessa notifica è infondata anche nel merito.
L'Agente della riscossione ha prodotto in giudizio le relate di notifica attestanti: la consegna in mani proprie della ricorrente della cartella n. 03420220013046161001 in data 13/09/2022; la consegna in mani proprie della ricorrente della cartella n. 03420220032152712000 in data 20/03/2023.
La relata di notifica costituisce atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso in ordine alle attestazioni dell'ufficiale notificatore relative alle attività svolte e alle circostanze avvenute in sua presenza.
Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata ad una generica contestazione della notifica, senza proporre querela di falso né fornire elementi idonei a superare l'efficacia probatoria delle relate prodotte.
Pertanto deve ritenersi provata la rituale notificazione delle cartelle di pagamento.
Accertata la regolare notificazione delle cartelle e rilevata la preclusione relativa alla cartella sottesa al preavviso di fermo non impugnato, l'intimazione di pagamento impugnata risulta legittimamente emessa ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, quale atto prodromico all'eventuale esecuzione forzata.
Non emergono ulteriori vizi formali o sostanziali idonei a determinarne l'annullamento.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sez. II, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 650,00 per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza li 18.02.2026