CASS
Sentenza 5 ottobre 2022
Sentenza 5 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/10/2022, n. 37661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37661 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da HA IL, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Venezia I'll febbraio 2022 Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita nell'udienza del 16 settembre 2022 la relazione fatta dal Consigliere US NN OS IL;
Lette le conclusioni de Sostituto Procuratore Generale in persona di Ettore Pedicini, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'Il febbraio 2022 il Tribunale del riesame di Venezia ha rigettato l'istanza di riesame avanzata da HA IL e ha confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso il 28 dicembre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città. All'indagato è stato ascritto provvisoriamente di aver commesso il reato di cui agli artt. 629 e 416 bis.1 cod. pen.. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 2.1 violazione di legge e mancanza di motivazione in ordme alla sussistenza del fumus commissi delicti in relazione al reato di cui all'ari:. 629 cod. pen. Il Penale Sent. Sez. 2 Num. 37661 Anno 2022 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 16/09/2022 Tribunale del riesame avrebbe errato nella premessa, limitando la cognizione degli elementi alla sola riconducibilità della fattispecie astratta a quella concreta e non avrebbe dato risposta alle deduzioni ed eccezioni difensive. Sarebbe stato valorizzato il solo racconto della persona offesa, senza considerare sia le relative contraddizioni sia le smentite emergenti dal racconto del collaborante LO Leonardo, da cui sarebbe emerso che l'indagato non avrebbe posto in essere alcuna condotta, diretta o concorsuale, volta a minacciare la persona offesa, trattandosi di un'attività commessa dal coindagato ON da sé e per sé, rivolta, peraltro, anche nei confronti dello stesso indagato, che anzi ne è stato vittima, al pari della persona offesa. Nessun beneficio sarebbe stato conseguito dall'indagato, atteso che la permuta di Villa Ducale sarebbe stata già concordata con la persona offesa prima dell'intervento autonomo di ON. Nessuna devalorizzazione di Villa Ducale vi sarebbe stata, tenuto conto che l'operazione di permuta si poneva a fronte di un rapporto debitorio iniziale di un valore pari ad oltre C 600.000; 2.2 mancanza di motivazione in relazione alla contestata aggravante ex articolo 416 bisl cod. pen. Il Tribunale del riesame avrebbe omesso di dare risposta all'espressa eccezione della difesa dell'indagato, sollevata sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Deve premettersi che, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen., ricomprendendosi in tale vizio, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico, seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Rv. 239692 e sulla scia di tale pronuncia: Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Rv. 254893). 1.2 Nel caso in esame, deve rilevarsi che il Tribunale del riesame, dopo aver richiamato l'orientamento secondo cui l'accertamento sulla sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi conser tono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica, ha affermato che, nella fattispecie concreta, erano addirittura sussistenti gravi indizi della commissione del reato contestato, 2 come riconosciuti nel provvedimento impugnato dal Giudice per le indagini preliminari, il quale non aveva applicato alcuna misura caul:elare personale in relazione all'indagato solo per difetto dell'attualità delle esigenze cautelari. Alla luce di siffatta motivazione è evidente, quindi, che la censura relativa alla violazione di legge, che, secondo il ricorrente, il giudice, investito della richiesta di sequestro preventivo, avrebbe commesso nel ritenere applicabile l'orientamento richiamato in tema di fumus commissi delicti, è inconferente, avendo il Tribunale del riesame affermato che sussistevano gravi indizi di colpevolezza e, dunque, elementi più pregnanti rispetto a quanto sufficiente al fine della sussistenza del fumus richiesto per l'adozione del sequestro preventivo. Deve poi osservarsi che il Tribunale del riesame ha dato risposta alle deduzioni difensive, che ha disatteso, avendo effettuato una ricostruzione della vicenda diversa da quella prospettata nel ricorso. Per il resto le censure del ricorrente non sono consentite, perché involgenti asseriti vizi della motivazione, non sindacabili, vertendosi in tema di misura cautelare reale. 1.3 Deve poi rilevarsi che non si ravvisa l'interesse a sollevare la doglianza relativa alla mancanza di motivazione sull'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. proc. pen. Le Sezioni Unite hanno affermato che, nel sistema proc:essuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale, derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693). L'interesse all'impugnazione deve dunque necessariamente presentare le caratteristiche della concretezza e dell'attualità: il che si realizza quando, con la impugnazione proposta, si intenda perseguire un risultato, non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. Più in particolare, si è affermato che l'interesse richiesto dall'art. 568 cod. proc. peri. , comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (da ultimo Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. Di Marino, Rv. 244110). 3 Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti i presupposti per disporre il sequestro preventivo già sulla base della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen., pur senza l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Ne consegue che il ricorrente non ha interesse a far valere il difetto di motivazione sull'aggravante de qua, atteso che la misura cautelare gli è stata applicata in relazione al reato di estorsione, senza alcun riferimento all'aggravante stessa. Il che comporta che qualsiasi valutazione sull'anzidetta aggravante non inciderebbe sulla misura in atto, che è stata disposta avendo riguardo al delitto di estorsione non aggravato e, dunque, per ciò che attiene alle esigenze cautelari, senza far ricorso alle presunzioni in tema di pericolosità correlate all'aggravante in questione. Va chiarito che lo scopo dei procedimenti cautelari non consiste in un'anticipazione del giudizio di merito, diversamente vulnerandosi, quando sono in gioco i diritti della libertà personale, la presunzione di non colpevolezza nel suo significato più sostanziale, ma perseguono il solo obiettivo di assicurare protezione ad interessi di preminente rilievo che risulterebbero compromessi in assenza dell'adozione di cautele, essendo riservata la soluzione di ogni altra questione, che non interessi l'an o il quomodo della cautela, al giudizio di merito. 2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 16 settembre 202 Il Consigliere estensore Il ente
Udita nell'udienza del 16 settembre 2022 la relazione fatta dal Consigliere US NN OS IL;
Lette le conclusioni de Sostituto Procuratore Generale in persona di Ettore Pedicini, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'Il febbraio 2022 il Tribunale del riesame di Venezia ha rigettato l'istanza di riesame avanzata da HA IL e ha confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso il 28 dicembre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città. All'indagato è stato ascritto provvisoriamente di aver commesso il reato di cui agli artt. 629 e 416 bis.1 cod. pen.. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 2.1 violazione di legge e mancanza di motivazione in ordme alla sussistenza del fumus commissi delicti in relazione al reato di cui all'ari:. 629 cod. pen. Il Penale Sent. Sez. 2 Num. 37661 Anno 2022 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 16/09/2022 Tribunale del riesame avrebbe errato nella premessa, limitando la cognizione degli elementi alla sola riconducibilità della fattispecie astratta a quella concreta e non avrebbe dato risposta alle deduzioni ed eccezioni difensive. Sarebbe stato valorizzato il solo racconto della persona offesa, senza considerare sia le relative contraddizioni sia le smentite emergenti dal racconto del collaborante LO Leonardo, da cui sarebbe emerso che l'indagato non avrebbe posto in essere alcuna condotta, diretta o concorsuale, volta a minacciare la persona offesa, trattandosi di un'attività commessa dal coindagato ON da sé e per sé, rivolta, peraltro, anche nei confronti dello stesso indagato, che anzi ne è stato vittima, al pari della persona offesa. Nessun beneficio sarebbe stato conseguito dall'indagato, atteso che la permuta di Villa Ducale sarebbe stata già concordata con la persona offesa prima dell'intervento autonomo di ON. Nessuna devalorizzazione di Villa Ducale vi sarebbe stata, tenuto conto che l'operazione di permuta si poneva a fronte di un rapporto debitorio iniziale di un valore pari ad oltre C 600.000; 2.2 mancanza di motivazione in relazione alla contestata aggravante ex articolo 416 bisl cod. pen. Il Tribunale del riesame avrebbe omesso di dare risposta all'espressa eccezione della difesa dell'indagato, sollevata sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Deve premettersi che, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen., ricomprendendosi in tale vizio, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico, seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Rv. 239692 e sulla scia di tale pronuncia: Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Rv. 254893). 1.2 Nel caso in esame, deve rilevarsi che il Tribunale del riesame, dopo aver richiamato l'orientamento secondo cui l'accertamento sulla sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi conser tono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica, ha affermato che, nella fattispecie concreta, erano addirittura sussistenti gravi indizi della commissione del reato contestato, 2 come riconosciuti nel provvedimento impugnato dal Giudice per le indagini preliminari, il quale non aveva applicato alcuna misura caul:elare personale in relazione all'indagato solo per difetto dell'attualità delle esigenze cautelari. Alla luce di siffatta motivazione è evidente, quindi, che la censura relativa alla violazione di legge, che, secondo il ricorrente, il giudice, investito della richiesta di sequestro preventivo, avrebbe commesso nel ritenere applicabile l'orientamento richiamato in tema di fumus commissi delicti, è inconferente, avendo il Tribunale del riesame affermato che sussistevano gravi indizi di colpevolezza e, dunque, elementi più pregnanti rispetto a quanto sufficiente al fine della sussistenza del fumus richiesto per l'adozione del sequestro preventivo. Deve poi osservarsi che il Tribunale del riesame ha dato risposta alle deduzioni difensive, che ha disatteso, avendo effettuato una ricostruzione della vicenda diversa da quella prospettata nel ricorso. Per il resto le censure del ricorrente non sono consentite, perché involgenti asseriti vizi della motivazione, non sindacabili, vertendosi in tema di misura cautelare reale. 1.3 Deve poi rilevarsi che non si ravvisa l'interesse a sollevare la doglianza relativa alla mancanza di motivazione sull'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. proc. pen. Le Sezioni Unite hanno affermato che, nel sistema proc:essuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale, derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693). L'interesse all'impugnazione deve dunque necessariamente presentare le caratteristiche della concretezza e dell'attualità: il che si realizza quando, con la impugnazione proposta, si intenda perseguire un risultato, non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. Più in particolare, si è affermato che l'interesse richiesto dall'art. 568 cod. proc. peri. , comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (da ultimo Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. Di Marino, Rv. 244110). 3 Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti i presupposti per disporre il sequestro preventivo già sulla base della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen., pur senza l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Ne consegue che il ricorrente non ha interesse a far valere il difetto di motivazione sull'aggravante de qua, atteso che la misura cautelare gli è stata applicata in relazione al reato di estorsione, senza alcun riferimento all'aggravante stessa. Il che comporta che qualsiasi valutazione sull'anzidetta aggravante non inciderebbe sulla misura in atto, che è stata disposta avendo riguardo al delitto di estorsione non aggravato e, dunque, per ciò che attiene alle esigenze cautelari, senza far ricorso alle presunzioni in tema di pericolosità correlate all'aggravante in questione. Va chiarito che lo scopo dei procedimenti cautelari non consiste in un'anticipazione del giudizio di merito, diversamente vulnerandosi, quando sono in gioco i diritti della libertà personale, la presunzione di non colpevolezza nel suo significato più sostanziale, ma perseguono il solo obiettivo di assicurare protezione ad interessi di preminente rilievo che risulterebbero compromessi in assenza dell'adozione di cautele, essendo riservata la soluzione di ogni altra questione, che non interessi l'an o il quomodo della cautela, al giudizio di merito. 2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 16 settembre 202 Il Consigliere estensore Il ente