Sentenza 26 gennaio 2004
Massime • 1
Il contratto avente ad oggetto lo svolgimento di attività pubblicitaria è riconducibile alla figura dell'appalto di servizi e, essendo ad esso applicabili, in quanto compatibili, le norme relative al contratto di appalto ed a quello di somministrazione, il contraente che fruisce di detta attività è obbligato a corrispondere all'altra parte un corrispettivo in danaro, salvo che le parti abbiano convenuto la facoltà di quest'ultimo di eseguire una diversa prestazione e, in questo caso, la pattuizione configura previsione di una 'datio in solutum', sicché l'obbligazione può ritenersi adempiuta soltanto quando siffatta prestazione sia stata eseguita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, secondo la quale, avendo le parti convenuto che la committente avrebbe potuto adempiere la propria obbligazione anche fornendo all'appaltatrice servizi di ospitalità alberghiera, l'esecuzione della prestazione richiedeva l'effettiva fruizione del servizio, essendo insufficiente a detto fine la mera messa a disposizione delle camere d'albergo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2004, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MENSITIERI Alfredo - Presidente -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - rel. Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
METROPOLITAN SRL, in persona del legale rappresentante IG BE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo difende unitamente all'avvocato LANFRANCO CANIATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FALL IDEA EUROPA PUBBLICITÀ SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore SAVERIO CASUCELLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente all'avvocato GIOVANNI BRAMBILLA PISONI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2804/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 16/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/09/03 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito l'Avvocato Carlo ALBINI che deposita delega dell'Avvocato Luigi MANZI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 20.7.94 la Metropolitan srl conveniva in giudizio davanti al tribunale di Milano il Fallimento Idea Europa Pubblicità s.r.l. proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso su ricorso del Fallimento, dal presidente del Tribunale di Milano in data 20.6.94, con il quale le si era ingiunto il pagamento in favore del Fallimento della somma di L. 33.629.400 oltre accessori, quale corrispettivo di inserzioni pubblicitarie fornite dalla società opposta all'attrice opponente. Asseriva quest'ultima di aver estinto il suo debito mediante il conferimento alla Idea Europa Pubblicità s.r.l. di inviti ad usufruire delle stanze dell'albergo Metropole, in Venezia, tutti da essa onorati.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. Il Fallimento, costituitosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione. Con sentenza 6.5.96 il Tribunale di Milano respingeva l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente alle spese del giudizio.
Su impugnazione della s.r.l. Metropolitan, la Corte di appello di Milano, con sentenza 16.11.99, in parziale riforma, revocando il decreto ingiuntivo opposto, condannava l'appellante a corrispondere all'appellato la somma di L. 31.589.400, oltre interessi legali dal 7.7.94 al saldo.
Afferma la Corte territoriale che le istanze istruttorie avanzate dall'appellante vanno disattese in quanto: le prove per testi sono del tutto generiche, inidonee a provare l'adempimento della prestazione a carico dell'appellante, e non consentono in alcun modo la difesa in controprova;
l'esibizione documentale richiesta è inammissibile perché volta a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della società Metropolitan ed ad indagare se nei documenti richiesti possano essere rinvenute prove. Precisa, inoltre, la corte che solo in parte l'appellante ha assolto l'onere probatorio su lei incombente, producendo in appello tre fatture sicuramente attestanti servizi forniti alla società fallita per L.
2.040.000 che vanno pertanto sottratte dall'importo portato dal decreto ingiuntivo. Per il resto, non avendo l'appellante provato di aver effettuato altre forniture di servizi in corrispettivo di quelli pacifici, nella sussistenza e nell'ammontare, fornitile dalla soc. idea Europa Pubblicità, va dichiarato, per la Corte, sussistente l'obbligo della soc. Metropolitan di pagare la somma di L. 31.589.400.
Afferma, infatti, la corte d'appello che, essendo il prezzo dei servizi forniti rispettivamente dalle parti, indicato in lire nelle fatture, il pagamento di esse, ove non effettuato mediante la facoltà, pur in esse prevista, di "scambio merce", va effettuato al prezzo in lire in esse determinato.
Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione la Metropolitan s.r.l.. Resiste con controricorso il Fallimento Idea Europa Pubblicità s.r.l.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce la società ricorrente a motivi di impugnazione:
1) la violazione e disapplicazione dell'art. 1552 c. civ., degli artt. 1362, 1366, 1371 e 2727 c. civ., degli artt. 1367, 1369 c. civ.; illogicità ed inadeguatezza della motivazione;
mancato esame delle condizioni limitative degli inviti, punto decisivo (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). - per avere la Corte d'appello errato nella qualificazione giuridica del contratto stipulato dalle parti, omettendo di indagare la comune volontà delle parti, secondo la quale esse avevano inteso stipulare un contratto di permuta tra inserzioni pubblicitarie ed uso delle stanze dell'albergo Metropole, contratto che non prevedeva la presenza di un corrispettivo in danaro, nel quale la presenza di fatture, con le indicazioni monetarie, sia per la pubblicità che per le stanze d'albergo, necessarie ai fini fiscali, aveva mero ~ r. valore nominale, dal momento che il valore monetario in esse indicato non corrispondeva a quello effettivo, ne' delle stanze, sopravalutate in relazione alle limitazioni che rendevano difficoltoso il loro piazzamento;
ne' della pubblicità fornita, da presumere anch'essa sopravalutata, essendo i prezzi di essa applicati su tariffe;
con la conseguenza che, ove l'inadempienza della Metropole fosse stata provata, avrebbe potuto portare solo alla risoluzione del contratto ed al risarcimento danni, non mai al pagamento delle somme di danaro indicate nelle fatture, non avendo il danaro costituito oggetto di obbligazione;
2) la violazione e disapplicazione dell'art. 2727 c. civ.; la motivazione insufficiente ed illogica nel rigetto dell'istanza di prove testimoniali e di esibizione - per avere la corte d'appello, nell'affermare che la ricorrente non aveva provato l'estinzione delle obbligazioni assunte, con la mera consegna dei buoni d'albergo, erroneamente: A) non tenuto conto della prova per presunzione, a suo favore, derivante dal mancato deposito da parte della resistente del verbale nel quale il curatore ha raccolto le dichiarazioni del fallito circa l'esistenza di suoi crediti;
mancato deposito che fa presumere da parte del fallito la dichiarazione di inesistenza di crediti a suo favore;
B) non ammesso le prove per testi articolate, pur essendo tali prove specifiche, mirando a provare che la Metropole era solo obbligata a consegnare i buoni, cioè a mettere a disposizione le stanze, mentre la loro mancata utilizzabilità restava a carico della resistente, stante il carattere aleatorio del contratto.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, la tesi della società ricorrente, secondo la quale la configurazione, come permuta, del contratto stipulato con la Idea Europa Pubblicità sarebbe dimostrato dal fatto che nelle fatture prodotte dalla resistente era previsto il "cambio merce", è infondata giuridicamente e smentita dalle stesse affermazioni della ricorrente contenute nel ricorso e nella memoria illustrativa. Che il contratto "de quo", nel quale a fronte dell'obbligazione della Idea Europa Pubblicità, di effettuare a favore della società ricorrente la pubblicità, sta l'obbligazione di quest'ultima di mettere a disposizione della prima, in determinati periodi e con particolari modalità, stanze dell'hotel Metropol, non sia una permuta, è facilmente desumibile dalla stessa nozione che di tale contratto da l'art. 1552 del cod. civ., secondo il quale è il trasferimento reciproco della proprietà di cose o di altri diritti da un contraente all'altro che individua la causa del contratto di permuta, causa che è del tutto estranea alla volontà delle parti che, secondo quanto dalle stesse dedotto, intendevano reciprocamente effettuare servizi, l'una a favore dell'altra.
Il contratto, quindi, rientra nell'ampia categoria dell'appalto di servizi al quale sono applicabili, in quanto compatibili, le norme sugli appalti e sulla somministrazione (v. art. 1677 c. civ.), norme che contengono, in entrambi i contratti, come corrispettivo delle prestazioni, un prezzo (la somministrazione), una somma di danaro (l'appalto).
Sulla base di tale qualificazione il "cambio merce" indicato su alcune fatture sta ad indicare che l' Idea Europa Pubblicità è disposta ad accettare, al fine dell'estinzione dell'obbligazione che incombe sulla soc. Metropol, una prestazione diversa (cioè la messa a disposizione e l'utilizzo delle camere d'albergo) da quella dovuta (il prezzo o danaro).
È stata, quindi, sostanzialmente pattuita una "datio in solutum" il cui effetto solutorio si determina, a sensi dell'art. 1197 1^ c. cod. civ., quando la diversa prestazione è eseguita.
Non basta, quindi, come pretenderebbe la ricorrente, ad estinguere l'obbligazione da lei assunta, la sola emissione degli inviti ad utilizzare le camere, ma occorre che di esse si sia effettivamente usufruito;
e ciò è tanto vero che la stessa ricorrente, contraddicendosi, afferma (v. ricorso pag. 11 e memoria pag. 1) che solo "quando gli inviti erano usufruiti l' Idea Europa faceva la relativa annotazione nella fattura ... e la considerava formalmente saldata", e che "l'accordo prevedeva ... l'utilizzo da parte del cliente ... di soggiorni (camera e prima colazione)", con ciò dimostrandosi che era l'utilizzo dei buoni e non la loro emissione, a determinare l'estinzione dell'obbligazione; con la conseguenza che, ove tale utilizzo non vi era stato, il pagamento del corrispettivo in danaro restava il mezzo naturale di estinzione, in base alla natura del contratto stipulato, così come correttamente affermato dalla Corte di appello.
Il motivo di ricorso va, quindi, respinto.
Infondato è, anche, il secondo motivo di ricorso, avendo la corte, correttamente dato conto delle ragioni che hanno determinato il rigetto delle istanze istruttorie, spiegando con riferimento al mancato ordine di esibizione che l'istanza era inammissibile a puri fini esplorativi ed in ordine alla mancata ammissione delle prove testimoniali che essa era stata determinata dalla genericità dei capitoli di prova articolati, che non erano idonei a fornire la prova dell'adempimento della prestazione a carico dell'appellante, adempimento da comprovare con l'accertamento della concreta utilizzazione dei servizi alberghieri. A tal fine, correttamente, la Corte d'appello non ha desunto alcuna prova dalla mancata produzione da parte del Fallimento, della relazione del curatore, non essendo possibile desumere presunzioni da una ipotetica mancata dichiarazione da parte del fallito, di esistenza di crediti a suo favore, non essendo consentito desumere presunzioni da un fatto negativo, perdippiù ipotetico.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Segue alla soccombenza la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controparte, nella misura che si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del resistente, spese che si liquidano in euro 136,50, oltre euro 1500,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004