Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2004, n. 1327
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Sentenza 26 gennaio 2004

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Il contratto avente ad oggetto lo svolgimento di attività pubblicitaria è riconducibile alla figura dell'appalto di servizi e, essendo ad esso applicabili, in quanto compatibili, le norme relative al contratto di appalto ed a quello di somministrazione, il contraente che fruisce di detta attività è obbligato a corrispondere all'altra parte un corrispettivo in danaro, salvo che le parti abbiano convenuto la facoltà di quest'ultimo di eseguire una diversa prestazione e, in questo caso, la pattuizione configura previsione di una 'datio in solutum', sicché l'obbligazione può ritenersi adempiuta soltanto quando siffatta prestazione sia stata eseguita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, secondo la quale, avendo le parti convenuto che la committente avrebbe potuto adempiere la propria obbligazione anche fornendo all'appaltatrice servizi di ospitalità alberghiera, l'esecuzione della prestazione richiedeva l'effettiva fruizione del servizio, essendo insufficiente a detto fine la mera messa a disposizione delle camere d'albergo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2004, n. 1327
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1327
    Data del deposito : 26 gennaio 2004

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