CASS
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/09/2025, n. 30637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30637 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE COSENZA nei confronti di: GIUD. SORVEGLIANZA COSENZA con l'ordinanza del 07/04/2025 del GIP TRIBUNALE di COSENZA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/saiRtitc le conclusioni del PG ALFREDO POMPEO VIOLA eL-9-" o(-; 0'3 1'V Sie Vie, CI ryit, Penale Sent. Sez. 1 Num. 30637 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 04/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 7 aprile 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, in qualità di giudice dell'esecuzione, premette che: - con sentenza emessa 1'11 aprile 2024 dal G.u.p. del Tribunale di Cosenza CO NA era condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di un anno e due mesi di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 612-bis, 582, 585 cod. pen. e 4 I. 18 aprile 1975, n. 110, pena detentiva sostituita con la corrispondente pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 20-bis cod. pen., 545-bis, 52 e ss. I. 24 novembre 1981, n. 689, ulteriormente rideterminata ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. ed ex art. 657 cod. proc. pen. in mesi sette e giorni diciassette, pari a 454 ore complessive di lavoro di pubblica utilità; - con istanza avanzata in data 12 marzo 2025 i difensori di NA formulavano al suddetto Giudice, quale organo competente ai sensi dell'art. 661, comma 1-bis, cod. proc. pen. alla gestione della fase esecutiva relativa all'espiazione della pena sostitutiva sopra indicata, istanza di concessione della liberazione anticipata, istanza in merito alla quale lo stesso giudice dichiarava non luogo a provvedere ritenendo di non essere competente a decidere in merito alla richiesta e ravvisando tale competenza in capo al magistrato di sorveglianza, sulla base di un recentissimo orientamento di legittimità; - il Magistrato di sorveglianza di Cosenza, investito dell'istanza, a sua volta dichiarava la propria incompetenza in favore del suddetto G.i.p., sulla base di un'interpretazione sistematica della I. 24 novembre 1981, n. 689 e in particolare dell'art. 63 che attribuisce al giudice della cognizione che ha applicato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità la competenza per tutta la fase esecutiva. Tanto premesso, propone conflitto negativo di competenza e rimette gli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. Alfredo Pompeo Viola, chiede, con requisitoria scritta, la declaratoria di competenza del Magistrato di sorveglianza di Cosenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Senza dubbio nel caso in esame, vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di pronunciarsi sulla richiesta avanzata nell'interesse di CO NA, con la quale si chiede la concessione della liberazione anticipata con riferimento a pena detentiva sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la competenza a decidere del Magistrato di sorveglianza di Cosenza. Va data continuità all'orientamento giurisprudenziale (si veda Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687), assolutamente condivisibile, secondo cui in tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza (citandosi Sez. 1, n. 4964 del 1994, Rv. 197518). Come, invero, rilevato nell'indicata pronuncia, insuperabile è la disposizione normativa in materia di competenza funzionale, prevedendo il comma 4 dell'art. 69 -bis della I. 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito, da ultimo, dal d. I. 4 luglio 2024, n. 92, conv. in I. 8 agosto 2024, n. 112, che «il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza». Va, quindi, affermata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Cosenza a decidere sulla richiesta formulata da CO NA, con conseguente trasmissione degli atti a quell'Ufficio.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Cosenza cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2025.
lette/saiRtitc le conclusioni del PG ALFREDO POMPEO VIOLA eL-9-" o(-; 0'3 1'V Sie Vie, CI ryit, Penale Sent. Sez. 1 Num. 30637 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 04/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 7 aprile 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, in qualità di giudice dell'esecuzione, premette che: - con sentenza emessa 1'11 aprile 2024 dal G.u.p. del Tribunale di Cosenza CO NA era condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di un anno e due mesi di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 612-bis, 582, 585 cod. pen. e 4 I. 18 aprile 1975, n. 110, pena detentiva sostituita con la corrispondente pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 20-bis cod. pen., 545-bis, 52 e ss. I. 24 novembre 1981, n. 689, ulteriormente rideterminata ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. ed ex art. 657 cod. proc. pen. in mesi sette e giorni diciassette, pari a 454 ore complessive di lavoro di pubblica utilità; - con istanza avanzata in data 12 marzo 2025 i difensori di NA formulavano al suddetto Giudice, quale organo competente ai sensi dell'art. 661, comma 1-bis, cod. proc. pen. alla gestione della fase esecutiva relativa all'espiazione della pena sostitutiva sopra indicata, istanza di concessione della liberazione anticipata, istanza in merito alla quale lo stesso giudice dichiarava non luogo a provvedere ritenendo di non essere competente a decidere in merito alla richiesta e ravvisando tale competenza in capo al magistrato di sorveglianza, sulla base di un recentissimo orientamento di legittimità; - il Magistrato di sorveglianza di Cosenza, investito dell'istanza, a sua volta dichiarava la propria incompetenza in favore del suddetto G.i.p., sulla base di un'interpretazione sistematica della I. 24 novembre 1981, n. 689 e in particolare dell'art. 63 che attribuisce al giudice della cognizione che ha applicato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità la competenza per tutta la fase esecutiva. Tanto premesso, propone conflitto negativo di competenza e rimette gli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. Alfredo Pompeo Viola, chiede, con requisitoria scritta, la declaratoria di competenza del Magistrato di sorveglianza di Cosenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Senza dubbio nel caso in esame, vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di pronunciarsi sulla richiesta avanzata nell'interesse di CO NA, con la quale si chiede la concessione della liberazione anticipata con riferimento a pena detentiva sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la competenza a decidere del Magistrato di sorveglianza di Cosenza. Va data continuità all'orientamento giurisprudenziale (si veda Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687), assolutamente condivisibile, secondo cui in tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza (citandosi Sez. 1, n. 4964 del 1994, Rv. 197518). Come, invero, rilevato nell'indicata pronuncia, insuperabile è la disposizione normativa in materia di competenza funzionale, prevedendo il comma 4 dell'art. 69 -bis della I. 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito, da ultimo, dal d. I. 4 luglio 2024, n. 92, conv. in I. 8 agosto 2024, n. 112, che «il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza». Va, quindi, affermata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Cosenza a decidere sulla richiesta formulata da CO NA, con conseguente trasmissione degli atti a quell'Ufficio.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Cosenza cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2025.