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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2025, n. 9054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9054 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17382/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice EL AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17382/2025 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1 FATEBENEFRATELLI, 15 20121 MILANO presso l'Avvocato DE TILLA CATERINA ADA, che la/lo rappresenta e difende
RICORRENTE
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO Controparte_1 P.IVA_2 CANTORE, 5 00195 ROMA presso l'Avvocato GAZZONI FRANCESCO MARIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
Motivi di fatto e di diritto della decisione con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c. ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Parte_1
Milano in relazione al contratto di cessione del credito in data 20 marzo 2015 Controparte_1 col quale ha acquisto da quest'ultima il credito certificato, assistito dalla garanzia dello Stato ex art. 37, comma 1 D.L. 24 aprile 2014, portato dalla fattura n. 1 del 10 dicembre 2013 con scadenza al
30.12.2013 per complessivi € 25.410 vantato nei confronti dell' la Controparte_2 pagina 1 di 8 identificato col, Codice Controparte_3
Fiscale . P.IVA_3
Sul presupposto della parziale risolubilità della cessione per fatto imputabile alla cedente ha CP_1 chiesto, previa declaratoria dell'intervenuta risoluzione parziale del contratto ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del contratto nonché dell'art. 1456 c.c. per inadempimento imputabile alla resistente, la condanna al pagamento delle seguenti somme ovvero della diversa maggiore o minore somma che dovesse essere accertata all'esito del giudizio:
Euro 25.327,99 a titolo di corrispettivo versato alla cedente;
Euro 22.855,56 a titolo di interessi al
Tasso di Mora dalla data di pagamento del corrispettivo della cessione al 30 aprile 2025, oltre gli ulteriori interessi al Tasso di Mora dal 1° maggio 2025 al saldo effettivo;
Euro 82,01 a titolo di maggior danno pari alla differenza tra l'importo nominale del credito e il corrispettivo versato dalla Euro Pt_1
2.660,87 pari alla differenza tra gli interessi ex D.lgs. 231/2002 dovuti dal debitore ceduto in relazione al mancato pagamento della fattura per cui è causa (calcolati sull'importo nominale del credito dalla scadenza della fattura al 22 settembre 2020) e gli interessi contrattuali al Tasso di Mora dovuti dal cedente (calcolati sul corrispettivo pagato dalla per l'acquisto del credito dalla data del Pt_1 pagamento di tale corrispettivo al 22 settembre 2020) nonché gli ulteriori interessi maturati e maturandi dal 23 settembre 2020 al saldo;
d) Euro 352,46 (importo comprensivo di accessori) a titolo di rimborso delle spese legali liquidate in sentenza a carico di calcolate pro quota in base al valore Parte_1 del credito rispetto al totale dei crediti azionati;
Euro 448,15 (importo comprensivo degli accessori di legge e dei contributi unificati pagati per Decreto Ingiuntivo, Giudizio di primo grado e Appello) a titolo di rimborso delle spese legali (calcolate sempre pro quota) sostenute per l'acquisto dei contributi unificati e per il giudizio di primo grado dell'opposizione a decreto ingiuntivo, oltre le ulteriori competenze e spese (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli onorari relativi al giudizio di appello pendente, le spese di notifica, gli ulteriori contributi unificati, le tasse di registro, ecc.) che essa ricorrente ha sostenuto e/o dovrà sostenere in relazione ai giudizi relativi alla posizione in questione.
La resistente si è costituita ed in via preliminare ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di quello pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma avente ad oggetto l'accertamento del soggetto tenuto al versamento dell'importo oggetto del credito ceduto.
Nel merito, ha chiesto, in via principale l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto a chiedere la risoluzione del contratto di cessione e dell'inoperatività delle clausole di garanzie ivi previste;
in via subordinata, ha chiesto il rigetto della domanda di accertamento della risoluzione del contratto e di condanna al pagamento;
in via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento, ha chiesto che gli interessi moratori siano fatti decorrere dalla data della messa in mora ossia dalla pagina 2 di 8 domanda giudiziale, nonché l'applicazione del tasso di interesse previsto dall'art. 1284 c.c. dalla data della domanda, in ogni caso con applicazione del termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ.; in via meramente gradata, ha chiesto dichiararsi in suo favore la retrocessione del credito.
L'istruttoria è stata articolata in via documentale e la causa è stata assunta in decisione all'udienza del
4.11.25 sulle conclusioni riportate nell'epigrafe.
La domanda è fondata nei limiti che si riportano.
In via preliminare occorre disattendere la richiesta formulata dalla resistente in via pregiudiziale volta alla sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa che della definizione di quello pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma recante RG 1846/2021 avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza del credito vantato dall'odierna ricorrente nei confronti del debitore ceduto.
Ciò in quanto difetta il presupposto della pregiudizialità logica prima ancora che giuridica.
Il giudizio sopra riportato origina dall'iniziativa monitoria dell'odierna ricorrente diretta all'esazione del credito nei confronti del soggetto ritenuto debitore laddove con l'odierna azione la stessa - nell'esercizio insindacabile della propria autonomia - ha effettuato una scelta opposta perché volta all'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto.
A fronte dell'inadempimento del debitore, mentre il primo giudizio postula il mantenimento del rapporto di cui si chiede l'adempimento in via coattiva, l'odierno è diretto all'accertamento dell'intervenuta risoluzione.
Pertanto, non è ravvisabile l'allegata pregiudizialità poiché la parte adempiente ha effettuato in via successiva una scelta processuale irrevocabile incompatibile con quella precedente.
Tanto premesso, si rileva il ricorso manifesta l'intento della parte di volersi avvalere della risoluzione: ciò è conforme al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui tale volontà non deve necessariamente essere contenuta in un atto stragiudiziale precedente alla lite, ma può essere contenuta anche nell'atto di citazione o in altro atto processuale ad esso equiparato (cfr. Cass. Nr.
9275/05).
Il ricorso presenta in via principale la domanda volta ad accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del contratto di ces-sione nonché dell'art. 1456 c.c., l'intervenuta risoluzione parziale del contratto di cessione in relazione al Credito Certificato per inadempimento imputabile a
ed in via subordinata quella volta ad accertare e dichiarare il grave Controparte_1 inadempimento di alle obbligazioni assunte con la Cessione e la conseguente Controparte_1
pagina 3 di 8 risoluzione parziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., del contratto di cessione per cui è causa limitatamente al Credito Certificato.
Va evidenziato che la valutazione della gravità dell'inadempimento, come noto, esula dalla delibazione poiché le parti – nell'esercizio dell'autonomia negoziale – hanno identificato le circostanze aventi valenza risolutoria sottraendole al controllo giudiziale. Pertanto, lo scrutinio è circoscritto al profilo relativo alla legittimità della condotta della parte adempiente, ossia, alla verifica della coerenza dell'iniziativa della ricorrente con i presupposti indicati nel contratto.
Reputa il Tribunale come tale profilo sia ampiamente riscontrato.
La documentazione attesta che:
• la cessione ha ad oggetto il credito certificato, assistito dalla garanzia dello Stato ex art. 37, comma 1 D.L. 24 aprile 2014, portato dalla fattura n. 1 del 10 dicembre 2013 per complessivi €
25.410 con scadenza al 30.12.2013 vantato nei confronti dell'
[...]
, Codice Fiscale Parte_2 Controparte_3
così identificato nella sezione Elenco crediti ceduti dell'allegato 1 del contratto di P.IVA_3 cessione;
• il debitore pacificamente non ha effettuato il pagamento;
• la ricorrente in veste di cessionaria del credito ha ottenuto dal Tribunale di Roma il 4.1116 un decreto ingiuntivo avente ad oggetto – tra gli altri – l'importo afferente l'odierna cessione e tale decreto è stato opposto dall'ingiunto sul rilievo della propria carenza di legittimazione passiva;
• il giudizio è stato definito con la sentenza n. 12669 del 22.9.20 che ha accolto tale contestazione e revocato il decreto;
• tale pronuncia è stata appellata ed il giudizio è pendente.
Le circostanze sopra riportate devono essere vagliate alla luce delle pattuizioni con cui i contraenti hanno disciplinato l'inadempimento idoneo a determinare la risoluzione.
Il riferimento è alla clausola 9 delle condizioni generali pagina 4 di 8 nonché alla clausola 6 rubricata Dichiarazioni e garanzie
I testi riportati non lasciano residuare dubbi circa il fatto che le garanzie prestate dalla cedente siano state disattese non essendo il credito trasferito risultato né certo, né liquido né esigibile.
L'assunto difensivo della resistente volto a negare l'allegato inadempimento sul rilievo che l' CP_2 non rifiutava l'atto di cessione, ma proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento emessa nei suoi confronti su richiesta della Banca non risulta idoneo a confutare la palese della situazione determinatasi in sede di esecuzione del contratto rispetto agli impegni assunti.
Ai fini dell'odierna delibazione è assorbente la circostanza che il credito oggetto di cessione non sia stato ad oggi soddisfatto e che il contenzioso volto ad individuare l'effettivo debitore, pur diligentemente promosso, sia ancora pendente: pertanto, a prescindere dagli esiti del giudizio, non può che trovare applicazione la disciplina che i contraenti hanno delineato nell'ipotesi di inadempimento.
Non risulta fondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla resistente.
E' pacifico che le azioni basate sugli artt. 1453 e 1456 cod. civ. siano soggetto alla prescrizione decennale e che il contratto di cessione rechi la data del 20 marzo 2015.
Tuttavia, alcuna inerzia è ravvisabile nella condotta della ricorrente che, esercitando la facoltà prevista dall'art. 1453 c.c. comma 2, ha agito dapprima in sede monitoria ai fini dell'adempimento coattivo della pretesa - ottenendo dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 25499/2016 in data 4.11.16 – e pagina 5 di 8 successivamente si è costituita nel giudizio di opposizione definito con sentenza n. 12669 del 22.9.20.
Con l'odierno ricorso in data 30.4.25 – infine - ha optato per la risoluzione del contratto così esercitando una legittima opzione. Ciò esclude l'intervenuta prescrizione dell'azione.
In accoglimento della domanda deve, pertanto, essere dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di cessione con effetti decorrenti dal deposito del ricorso posto che la risoluzione si verifica nel momento in cui il contraente - nel cui interesse la clausola sia stata pattuita - comunichi alla parte inadempiente che intende avvalersi della stessa.
La pronuncia risolutoria comporta anche obblighi di tipo restitutorio secondo quanto pattuito alla clausola 9 delle condizioni generali: la Banca ha diritto “all'immediato pagamento di un importo pari al Corrispettivo versato dal Cedente, maggiorato di interessi al Tasso di Mora, decorrenti dal giorno in cui era stato disposto il trasferimento del Corrispettivo dal Cessionario al Cedente (incluso) e fino al giorno in cui il Cedente disporrà il pagamento dell'importo da restituire, fatto salvo il maggior danno eventualmente sofferto”.
La ricorrente ha quindi diritto – in primo luogo - alla restituzione del corrispettivo versato pari ad €
25.327,99 secondo quanto riscontrato dalla copia del bonifico allegato sub. doc. 2 . Tale somma deve essere maggiorata degli interessi moratori – secondo quanto convenuto alla clausola 9 delle condizioni generali - al tasso BCE a sua volta maggiorato dell'8% (come individuato nel documento di sintesi allegato al contratto) con decorrenza dal 31.3.15 (data in cui il corrispettivo è stato versato) sino al saldo effettivo.
Non risulta fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale degli interessi ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. poiché l'obbligo di pagamento di tali accessori – la cui quantificazione è stata decisa dai contraenti – origina dalla presente decisione che ha dichiarato l'intervenuto effetto risolutorio.
Le parti hanno previsto il diritto all'indennizzo del maggior danno eventualmente sofferto.
Reputa il Tribunale che tale prova sia stata fornita poiché la ricorrente ha documentato di avere sostenuto esborsi a titolo di spese legali - liquidate a suo carico dalla sentenza di primo grado – di accessori e contributi unificati relativi ai procedimenti a vario titolo promossi: monitorio, giudizio di primo e di secondo grado.
Risulta corretta la quantificazione effettuata a riguardo: la somma di € 352,46 rappresenta la frazione del più ampio importo liquidato a suo carico e risulta correttamente calcolata sulla base al valore del credito rispetto al totale dei crediti azionati;
la somma di € 448,15 risulta parimenti calcolata pro quota.
Il totale - pari ad € 800,61 complessivi – è dovuto dalla resistente e su tale importo sono dovuti gli interessi al tasso di legge dai singoli esborsi al saldo effettivo.
pagina 6 di 8 Spetta altresì la somma di € 82,01 pari alla differenza tra l'importo nominale del credito ed il corrispettivo versato dalla cessionaria: laddove il contratto avesse avuto esecuzione, tale somma avrebbe costituito il guadagno dell'operazione. Va parimenti riconosciuto l'importo di € 2.660,87 costituito dalla differenza tra gli interessi ex D.lgs. 231/2002 dovuti dal debitore ceduto per l'omesso pagamento della fattura (calcolati sull'importo nominale del credito dalla scadenza del 22.9.20) e quelli dovuti dal cedente al tasso moratorio sopra riportato calcolati sul corrispettivo versato dalla ricorrente per l'acquisto del credito computati dalla data del pagamento di tale corrispettivo alla scadenza nonché gli ulteriori interessi maturati e maturandi dal giorno successivo alla scadenza sino al saldo.
Entrambe le poste indicate costituiscono un mancato guadagno per la cessionaria ed integrano il maggior danno oggetto di specifica pattuizione. Il totale è pari ad € 2.742,88 e su tale somma devono computarsi gli interessi al tasso di legge da calcolarsi – quanto all'importo di € 82,01 – dalla presente sentenza sino al saldo effettivo e quanto all'importo di € 2.660,87 dal 23.9.20 sino al saldo effettivo.
Nessun importo ulteriore è liquidabile in relazione a spese future.
Consegue la condanna della resistente al pagamento degli importi sopra evidenziati con gli accessori e le decorrenze riportate.
Dalla dichiarata risoluzione del contratto consegue, altresì, la retrocessione del credito alla cedente nella sua misura integrale adempimento – questo – da effettuarsi all'esito di quello posto a carico del cedente, secondo quanto concordato dalle parti.
Le spese di giudizio – liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento fatta eccezione per la fase istruttoria di carattere documentale e per quella decisoria consistita nel deposito di un solo scritto difensivo – seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale in funzione monocratica nella persona del giudice EL AL, così decide:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di cessione del credito in data 20 marzo 2015 con effetti decorrenti dal deposito del ricorso, condanna la resistente a restituire alla ricorrente Controparte_1 Parte_1 il corrispettivo della cessione pari ad € 25.327,99 oltre interessi moratori da calcolarsi al tasso
BCE maggiorato dell'8% con decorrenza dal 31.3.15 sino al saldo effettivo;
2. condanna la resistente a rifondere alla ricorrente gli esborsi sostenuti per € 800, 61 oltre interessi al tasso di legge dai singoli esborsi al saldo effettivo, nonché, a titolo di indennizzo del maggior danno l'importo pari € 2.742,88 € 2.742,88 oltre interessi al tasso di legge da calcolarsi – quanto all'importo di € 82,01 – dalla presente sentenza sino al saldo effettivo e quanto all'importo di € 2.660,87 dal 23.9.20 sino al saldo effettivo;
pagina 7 di 8 3. dispone la retrocessione del credito alla cedente nella sua misura integrale all'esito dei versamenti sopra riportati;
4. rigetta ogni altra domanda;
5. condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio liquidate in € 6.500 per compensi ed € 572 per esborsi oltra al rimborso forfettario spese generali pari al 15% nonché
VA e SA .
Sentenza resa ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c.
Milano, 25/11/2025
Il giudice
EL AL
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice EL AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17382/2025 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1 FATEBENEFRATELLI, 15 20121 MILANO presso l'Avvocato DE TILLA CATERINA ADA, che la/lo rappresenta e difende
RICORRENTE
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO Controparte_1 P.IVA_2 CANTORE, 5 00195 ROMA presso l'Avvocato GAZZONI FRANCESCO MARIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
Motivi di fatto e di diritto della decisione con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c. ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Parte_1
Milano in relazione al contratto di cessione del credito in data 20 marzo 2015 Controparte_1 col quale ha acquisto da quest'ultima il credito certificato, assistito dalla garanzia dello Stato ex art. 37, comma 1 D.L. 24 aprile 2014, portato dalla fattura n. 1 del 10 dicembre 2013 con scadenza al
30.12.2013 per complessivi € 25.410 vantato nei confronti dell' la Controparte_2 pagina 1 di 8 identificato col, Codice Controparte_3
Fiscale . P.IVA_3
Sul presupposto della parziale risolubilità della cessione per fatto imputabile alla cedente ha CP_1 chiesto, previa declaratoria dell'intervenuta risoluzione parziale del contratto ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del contratto nonché dell'art. 1456 c.c. per inadempimento imputabile alla resistente, la condanna al pagamento delle seguenti somme ovvero della diversa maggiore o minore somma che dovesse essere accertata all'esito del giudizio:
Euro 25.327,99 a titolo di corrispettivo versato alla cedente;
Euro 22.855,56 a titolo di interessi al
Tasso di Mora dalla data di pagamento del corrispettivo della cessione al 30 aprile 2025, oltre gli ulteriori interessi al Tasso di Mora dal 1° maggio 2025 al saldo effettivo;
Euro 82,01 a titolo di maggior danno pari alla differenza tra l'importo nominale del credito e il corrispettivo versato dalla Euro Pt_1
2.660,87 pari alla differenza tra gli interessi ex D.lgs. 231/2002 dovuti dal debitore ceduto in relazione al mancato pagamento della fattura per cui è causa (calcolati sull'importo nominale del credito dalla scadenza della fattura al 22 settembre 2020) e gli interessi contrattuali al Tasso di Mora dovuti dal cedente (calcolati sul corrispettivo pagato dalla per l'acquisto del credito dalla data del Pt_1 pagamento di tale corrispettivo al 22 settembre 2020) nonché gli ulteriori interessi maturati e maturandi dal 23 settembre 2020 al saldo;
d) Euro 352,46 (importo comprensivo di accessori) a titolo di rimborso delle spese legali liquidate in sentenza a carico di calcolate pro quota in base al valore Parte_1 del credito rispetto al totale dei crediti azionati;
Euro 448,15 (importo comprensivo degli accessori di legge e dei contributi unificati pagati per Decreto Ingiuntivo, Giudizio di primo grado e Appello) a titolo di rimborso delle spese legali (calcolate sempre pro quota) sostenute per l'acquisto dei contributi unificati e per il giudizio di primo grado dell'opposizione a decreto ingiuntivo, oltre le ulteriori competenze e spese (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli onorari relativi al giudizio di appello pendente, le spese di notifica, gli ulteriori contributi unificati, le tasse di registro, ecc.) che essa ricorrente ha sostenuto e/o dovrà sostenere in relazione ai giudizi relativi alla posizione in questione.
La resistente si è costituita ed in via preliminare ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di quello pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma avente ad oggetto l'accertamento del soggetto tenuto al versamento dell'importo oggetto del credito ceduto.
Nel merito, ha chiesto, in via principale l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto a chiedere la risoluzione del contratto di cessione e dell'inoperatività delle clausole di garanzie ivi previste;
in via subordinata, ha chiesto il rigetto della domanda di accertamento della risoluzione del contratto e di condanna al pagamento;
in via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento, ha chiesto che gli interessi moratori siano fatti decorrere dalla data della messa in mora ossia dalla pagina 2 di 8 domanda giudiziale, nonché l'applicazione del tasso di interesse previsto dall'art. 1284 c.c. dalla data della domanda, in ogni caso con applicazione del termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ.; in via meramente gradata, ha chiesto dichiararsi in suo favore la retrocessione del credito.
L'istruttoria è stata articolata in via documentale e la causa è stata assunta in decisione all'udienza del
4.11.25 sulle conclusioni riportate nell'epigrafe.
La domanda è fondata nei limiti che si riportano.
In via preliminare occorre disattendere la richiesta formulata dalla resistente in via pregiudiziale volta alla sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa che della definizione di quello pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma recante RG 1846/2021 avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza del credito vantato dall'odierna ricorrente nei confronti del debitore ceduto.
Ciò in quanto difetta il presupposto della pregiudizialità logica prima ancora che giuridica.
Il giudizio sopra riportato origina dall'iniziativa monitoria dell'odierna ricorrente diretta all'esazione del credito nei confronti del soggetto ritenuto debitore laddove con l'odierna azione la stessa - nell'esercizio insindacabile della propria autonomia - ha effettuato una scelta opposta perché volta all'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto.
A fronte dell'inadempimento del debitore, mentre il primo giudizio postula il mantenimento del rapporto di cui si chiede l'adempimento in via coattiva, l'odierno è diretto all'accertamento dell'intervenuta risoluzione.
Pertanto, non è ravvisabile l'allegata pregiudizialità poiché la parte adempiente ha effettuato in via successiva una scelta processuale irrevocabile incompatibile con quella precedente.
Tanto premesso, si rileva il ricorso manifesta l'intento della parte di volersi avvalere della risoluzione: ciò è conforme al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui tale volontà non deve necessariamente essere contenuta in un atto stragiudiziale precedente alla lite, ma può essere contenuta anche nell'atto di citazione o in altro atto processuale ad esso equiparato (cfr. Cass. Nr.
9275/05).
Il ricorso presenta in via principale la domanda volta ad accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del contratto di ces-sione nonché dell'art. 1456 c.c., l'intervenuta risoluzione parziale del contratto di cessione in relazione al Credito Certificato per inadempimento imputabile a
ed in via subordinata quella volta ad accertare e dichiarare il grave Controparte_1 inadempimento di alle obbligazioni assunte con la Cessione e la conseguente Controparte_1
pagina 3 di 8 risoluzione parziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., del contratto di cessione per cui è causa limitatamente al Credito Certificato.
Va evidenziato che la valutazione della gravità dell'inadempimento, come noto, esula dalla delibazione poiché le parti – nell'esercizio dell'autonomia negoziale – hanno identificato le circostanze aventi valenza risolutoria sottraendole al controllo giudiziale. Pertanto, lo scrutinio è circoscritto al profilo relativo alla legittimità della condotta della parte adempiente, ossia, alla verifica della coerenza dell'iniziativa della ricorrente con i presupposti indicati nel contratto.
Reputa il Tribunale come tale profilo sia ampiamente riscontrato.
La documentazione attesta che:
• la cessione ha ad oggetto il credito certificato, assistito dalla garanzia dello Stato ex art. 37, comma 1 D.L. 24 aprile 2014, portato dalla fattura n. 1 del 10 dicembre 2013 per complessivi €
25.410 con scadenza al 30.12.2013 vantato nei confronti dell'
[...]
, Codice Fiscale Parte_2 Controparte_3
così identificato nella sezione Elenco crediti ceduti dell'allegato 1 del contratto di P.IVA_3 cessione;
• il debitore pacificamente non ha effettuato il pagamento;
• la ricorrente in veste di cessionaria del credito ha ottenuto dal Tribunale di Roma il 4.1116 un decreto ingiuntivo avente ad oggetto – tra gli altri – l'importo afferente l'odierna cessione e tale decreto è stato opposto dall'ingiunto sul rilievo della propria carenza di legittimazione passiva;
• il giudizio è stato definito con la sentenza n. 12669 del 22.9.20 che ha accolto tale contestazione e revocato il decreto;
• tale pronuncia è stata appellata ed il giudizio è pendente.
Le circostanze sopra riportate devono essere vagliate alla luce delle pattuizioni con cui i contraenti hanno disciplinato l'inadempimento idoneo a determinare la risoluzione.
Il riferimento è alla clausola 9 delle condizioni generali pagina 4 di 8 nonché alla clausola 6 rubricata Dichiarazioni e garanzie
I testi riportati non lasciano residuare dubbi circa il fatto che le garanzie prestate dalla cedente siano state disattese non essendo il credito trasferito risultato né certo, né liquido né esigibile.
L'assunto difensivo della resistente volto a negare l'allegato inadempimento sul rilievo che l' CP_2 non rifiutava l'atto di cessione, ma proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento emessa nei suoi confronti su richiesta della Banca non risulta idoneo a confutare la palese della situazione determinatasi in sede di esecuzione del contratto rispetto agli impegni assunti.
Ai fini dell'odierna delibazione è assorbente la circostanza che il credito oggetto di cessione non sia stato ad oggi soddisfatto e che il contenzioso volto ad individuare l'effettivo debitore, pur diligentemente promosso, sia ancora pendente: pertanto, a prescindere dagli esiti del giudizio, non può che trovare applicazione la disciplina che i contraenti hanno delineato nell'ipotesi di inadempimento.
Non risulta fondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla resistente.
E' pacifico che le azioni basate sugli artt. 1453 e 1456 cod. civ. siano soggetto alla prescrizione decennale e che il contratto di cessione rechi la data del 20 marzo 2015.
Tuttavia, alcuna inerzia è ravvisabile nella condotta della ricorrente che, esercitando la facoltà prevista dall'art. 1453 c.c. comma 2, ha agito dapprima in sede monitoria ai fini dell'adempimento coattivo della pretesa - ottenendo dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 25499/2016 in data 4.11.16 – e pagina 5 di 8 successivamente si è costituita nel giudizio di opposizione definito con sentenza n. 12669 del 22.9.20.
Con l'odierno ricorso in data 30.4.25 – infine - ha optato per la risoluzione del contratto così esercitando una legittima opzione. Ciò esclude l'intervenuta prescrizione dell'azione.
In accoglimento della domanda deve, pertanto, essere dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di cessione con effetti decorrenti dal deposito del ricorso posto che la risoluzione si verifica nel momento in cui il contraente - nel cui interesse la clausola sia stata pattuita - comunichi alla parte inadempiente che intende avvalersi della stessa.
La pronuncia risolutoria comporta anche obblighi di tipo restitutorio secondo quanto pattuito alla clausola 9 delle condizioni generali: la Banca ha diritto “all'immediato pagamento di un importo pari al Corrispettivo versato dal Cedente, maggiorato di interessi al Tasso di Mora, decorrenti dal giorno in cui era stato disposto il trasferimento del Corrispettivo dal Cessionario al Cedente (incluso) e fino al giorno in cui il Cedente disporrà il pagamento dell'importo da restituire, fatto salvo il maggior danno eventualmente sofferto”.
La ricorrente ha quindi diritto – in primo luogo - alla restituzione del corrispettivo versato pari ad €
25.327,99 secondo quanto riscontrato dalla copia del bonifico allegato sub. doc. 2 . Tale somma deve essere maggiorata degli interessi moratori – secondo quanto convenuto alla clausola 9 delle condizioni generali - al tasso BCE a sua volta maggiorato dell'8% (come individuato nel documento di sintesi allegato al contratto) con decorrenza dal 31.3.15 (data in cui il corrispettivo è stato versato) sino al saldo effettivo.
Non risulta fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale degli interessi ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. poiché l'obbligo di pagamento di tali accessori – la cui quantificazione è stata decisa dai contraenti – origina dalla presente decisione che ha dichiarato l'intervenuto effetto risolutorio.
Le parti hanno previsto il diritto all'indennizzo del maggior danno eventualmente sofferto.
Reputa il Tribunale che tale prova sia stata fornita poiché la ricorrente ha documentato di avere sostenuto esborsi a titolo di spese legali - liquidate a suo carico dalla sentenza di primo grado – di accessori e contributi unificati relativi ai procedimenti a vario titolo promossi: monitorio, giudizio di primo e di secondo grado.
Risulta corretta la quantificazione effettuata a riguardo: la somma di € 352,46 rappresenta la frazione del più ampio importo liquidato a suo carico e risulta correttamente calcolata sulla base al valore del credito rispetto al totale dei crediti azionati;
la somma di € 448,15 risulta parimenti calcolata pro quota.
Il totale - pari ad € 800,61 complessivi – è dovuto dalla resistente e su tale importo sono dovuti gli interessi al tasso di legge dai singoli esborsi al saldo effettivo.
pagina 6 di 8 Spetta altresì la somma di € 82,01 pari alla differenza tra l'importo nominale del credito ed il corrispettivo versato dalla cessionaria: laddove il contratto avesse avuto esecuzione, tale somma avrebbe costituito il guadagno dell'operazione. Va parimenti riconosciuto l'importo di € 2.660,87 costituito dalla differenza tra gli interessi ex D.lgs. 231/2002 dovuti dal debitore ceduto per l'omesso pagamento della fattura (calcolati sull'importo nominale del credito dalla scadenza del 22.9.20) e quelli dovuti dal cedente al tasso moratorio sopra riportato calcolati sul corrispettivo versato dalla ricorrente per l'acquisto del credito computati dalla data del pagamento di tale corrispettivo alla scadenza nonché gli ulteriori interessi maturati e maturandi dal giorno successivo alla scadenza sino al saldo.
Entrambe le poste indicate costituiscono un mancato guadagno per la cessionaria ed integrano il maggior danno oggetto di specifica pattuizione. Il totale è pari ad € 2.742,88 e su tale somma devono computarsi gli interessi al tasso di legge da calcolarsi – quanto all'importo di € 82,01 – dalla presente sentenza sino al saldo effettivo e quanto all'importo di € 2.660,87 dal 23.9.20 sino al saldo effettivo.
Nessun importo ulteriore è liquidabile in relazione a spese future.
Consegue la condanna della resistente al pagamento degli importi sopra evidenziati con gli accessori e le decorrenze riportate.
Dalla dichiarata risoluzione del contratto consegue, altresì, la retrocessione del credito alla cedente nella sua misura integrale adempimento – questo – da effettuarsi all'esito di quello posto a carico del cedente, secondo quanto concordato dalle parti.
Le spese di giudizio – liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento fatta eccezione per la fase istruttoria di carattere documentale e per quella decisoria consistita nel deposito di un solo scritto difensivo – seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale in funzione monocratica nella persona del giudice EL AL, così decide:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di cessione del credito in data 20 marzo 2015 con effetti decorrenti dal deposito del ricorso, condanna la resistente a restituire alla ricorrente Controparte_1 Parte_1 il corrispettivo della cessione pari ad € 25.327,99 oltre interessi moratori da calcolarsi al tasso
BCE maggiorato dell'8% con decorrenza dal 31.3.15 sino al saldo effettivo;
2. condanna la resistente a rifondere alla ricorrente gli esborsi sostenuti per € 800, 61 oltre interessi al tasso di legge dai singoli esborsi al saldo effettivo, nonché, a titolo di indennizzo del maggior danno l'importo pari € 2.742,88 € 2.742,88 oltre interessi al tasso di legge da calcolarsi – quanto all'importo di € 82,01 – dalla presente sentenza sino al saldo effettivo e quanto all'importo di € 2.660,87 dal 23.9.20 sino al saldo effettivo;
pagina 7 di 8 3. dispone la retrocessione del credito alla cedente nella sua misura integrale all'esito dei versamenti sopra riportati;
4. rigetta ogni altra domanda;
5. condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio liquidate in € 6.500 per compensi ed € 572 per esborsi oltra al rimborso forfettario spese generali pari al 15% nonché
VA e SA .
Sentenza resa ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c.
Milano, 25/11/2025
Il giudice
EL AL
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