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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/12/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. TT EL LE, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 17.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1324/2024 R.G. promossa da
rapp.to e difeso dall' avv. Roberta Lucia Neri Parte_1
RICORRENTE
Contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentate p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e
LV PA
RESISTENTE
Oggetto: assegno nucleo familiare
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.05.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere beneficiaria di NaspI a seguito di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna alla CP_1 corresponsione dell'assegno nucleo familiare dal luglio 2019 al dicembre 2020.
Deduceva, in particolare, di essere in possesso dei requisiti per godere degli ANF;
di avere, per tale ragione, presentato domanda amministrativa per il riconoscimento della prestazione richiesta;
che, malgrado la sussistenza delle condizioni di legge per il diritto a tale beneficio, la domanda rimaneva inevasa, con conseguente (silenzio) rigetto;
che, stante il riscontro negativo, procedeva a richiederne il formale pagamento a mezzo PEC, inviata in data 21.09.2023, anch'essa tuttavia priva di riscontro.
1 Si costituiva in giudizio l' che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del CP_1 ricorso, e nel merito, contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è inammissibile per intervenuta decadenza.
Ed invero, trattandosi di prestazione temporanea ricadente nell'elenco di cui all' art. 24, legge 9 marzo 1989 n. 88, la relativa azione giudiziaria è sottoposta al termine di decadenza di un anno, secondo la disciplina introdotta dalla novella di cui all' art. 47
D.P.R. n. 639/70, sì come modificato dall' art 4 L. n. 438/92.
In particolare, ai sensi dell'art.47 del DPR n.639/70, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dal D.L. n.384/92 (conv. in legge n.438/92), “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, l'azione giudiziaria può essere proposta a pena di decadenza entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all' art 24 della legge 9 marzo 1989 n 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Si osserva, sul punto, che secondo giurisprudenza consolidata, posto che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 L. 88/1989, ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui alla al citato art. 47 decorrente - in base a quanto disposto dal secondo comma del medesimo art. 47 – alternativamente: a) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto; b) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione;
c) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (cfr., Cass., n. 12073/2003).
Ne consegue che ove l'interessato abbia proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento negativo dell' (espresso o tacito) nel termine previsto, il dies a CP_1 quo per il decorso del termine decadenziale va individuato nel giorno della
2 comunicazione della decisione sul ricorso o, in mancanza di questa, nella data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della suddetta decisione.
Laddove invece, come nel caso di specie, l' interessato non abbia proposto ricorso avverso il provvedimento (tacito) negativo, il dies a quo va individuato nella data di scadenza dei termini prescritti per l' esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione;
dunque, il termine annuale decorre dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda di prestazione (va precisato che per l'esaurimento del procedimento amministrativo occorrono 120 giorni per la formazione del silenzio - rifiuto;
90 giorni per la proposizione del ricorso;
90 giorni per la sua decisione).
Nel caso in esame, risalendo la domanda amministrativa al 11.10.2021, l'azione giudiziaria doveva essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno decorrente dalla scadenza dei complessivi termini di trecento giorni (di cui centoventi per la formazione del silenzio-rifiuto ex art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, novanta per la presentazione del ricorso amministrativo ex art. 46 co. 5 l.
9.3.1989 n. 88 e altri novanta per la decisione del medesimo ricorso ex art. 46 co. 6 l. 88/89) prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, e pertanto entro il complessivo termine di un anno e trecento giorni.
Ebbene, detto termine è scaduto in data 07.08.2023, anteriore a quella (20.05.2024) di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Conclusivamente, la domanda deve dichiararsi inammissibile, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Si ritiene equo, in ragione della qualità delle parti e della natura della controversia, compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
- dichiara il ricorso inammissibile.
- spese compensate.
Catanzaro, 20.12.2025
Il Giudice del Lavoro
TT EL LE
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