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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 05/12/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 268/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI ISERNIA SEZIONE UNICA composto dai magistrati: dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente dott.ssa Simona Di Paolo Giudice rel. dott.ssa Angela Di Dio Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 268/2022, vertente TRA
, nato a [...] il [...], difeso dall'avv.to Parte_1 Aldo Moscardino, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Venafro (IS), via Nicandro Iosso n. 6;
RICORRENTE E
, nata a [...] l'[...], difesa dall'avv. Giuseppe Di Vito Controparte_1 con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Venafro (IS), via Nicandro Iosso n. 6;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Isernia OGGETTO: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 22.7.2025
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 15.3.2022 il Sig. ha adito l'intestato Tribunale per Parte_1 ivi sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 25.4.1991, dalla cui unione sono nati i figli , Controparte_1 Persona_1 il 15.5.1992, e il 20.7.1999, entrambi maggiorenni e, secondo la Persona_2 prospettazione di parte ricorrente, autosufficienti, deducendo di vivere ininterrottamente separato dal coniuge dal 2016, anno in cui si è trasferito a Cassino, chiedendo altresì che nulla si disponesse sull'affido dei figli, poiché maggiorenni, e sul mantenimento dei figli in quanto autosufficiente, nonchè sull'assegno divorzile in favore della moglie, poiché economicamente indipendente ed insistendo per la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale di via Lina Pietravalle in favore della moglie, poiché i figli non sarebbero più conviventi con la madre nella predetta casa. Si è costituita regolarmente in giudizio la Sig.ra aderendo alla sola domanda Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed insistendo per il riconoscimento dell'assegno di divorzio in suo favore di € 250,00 e dell'assegno di mantenimento per il figlio di € 400,00, oltre che per l'assegnazione della casa coniugale in suo Persona_2 favore, in quanto il figlio non avrebbe ancora concluso i propri studi e non sarebbe Per_2 economicamente autonomo. Assunti i provvedimenti provvisori da parte del Presidente del Tribunale, la causa è stata assegnata al giudice istruttore. Nell'ambito del procedimento il fascicolo è stato assegnato a diversi giudici per pervenire, infine, alla scrivente magistrato che, esaurita l'istruttoria documentale, ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza del 22.7.2025 previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
*** Essendo già stata pronunciata, in data 15.11.2022, sentenza parziale (n. 292/2022 pubblicata il 16.11.2022) relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, il thema disputandum resta circoscritto alla determinazione delle condizioni regolatrici del nuovo status afferenti alla regolazione dei rapporti economici, stanti le contrapposte domande accessorie svolte dalle parti, essendo contestato che nato il [...] in Persona_2 costanza di matrimonio, sia ancora residente con la madre ed economicamente autosufficiente.
*** La causa verte, quindi, solo sulle questioni patrimoniali successive e conseguenti alla pronuncia sullo status. In particolare, il ha rappresentato che la sia titolare di autonomo ed Per_2 CP_1 adeguato reddito e che il figlio risieda da tempo negli Stati Uniti d'America e sia Per_2 economicamente autosufficiente. La al contrario, ha rappresentato che, pur essendo dipendente dal 12.12.2019 del CP_1 Dott. con studio a Venafro con contratto di lavoro part time al 25% Persona_3 dell'orario normale, con mansione di segretaria di quarto livello con retribuzione netta mensile pari a circa € 319,00 e del Dott. con altro contratto di lavoro subordinato a Persona_4 tempo parziale al 25% con retribuzione netta di circa € 323,00, arrivando così ad uno stipendio mensile di circa € 600,00, non riesca a fare fronte alle spese di conduzione della propria abitazione (energia elettrica e gas metano per importi che si aggirano intorno ai 500,00 euro ogni bimestre), a quelle per il proprio sostentamento e a quelle del figlio ancora Per_2 studente e pertanto ha chiesto che venga riconosciuto in suo favore un assegno divorzile di € 250,00.
*** pagina 2 di 7 Per quanto attiene il mantenimento dei figli, si osserva che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875/2023). I giudici di legittimità, infatti, hanno chiarito che “il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso” (Cass. n. 29264/2022). Per giurisprudenza consolidata “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. n. 17183/2020). Facendo applicazione dei principi sopra citati al caso di specie, va rilevato che non è contestata la circostanza per cui il figlio stia completando il suo percorso di studi Per_2 negli USA ove, peraltro, è titolare di borsa di studio senza, tuttavia, potersi ritenere economicamente autosufficiente. A ciò si aggiunga che lo stesso ricorrente ha chiesto la conferma del provvedimento presidenziale nella parte in cui ha disposto a carico del padre il versamento diretto al figlio (maggiorenne ma, allo stato, non autosufficiente), quale contributo per il suo Per_2 mantenimento, la somma mensile di € 400,00, con adeguamento annuale secondo indici ISTAT, oltre al rimborso, nella misura del 70%, delle spese straordinarie, nulla disponendo per l'altro figlio, ampiamente maggiorenne e di cui è incontestato il Persona_1 raggiungimento dell' indipendenza economica e la creazione di un autonomo nucleo familiare. Pertanto, si conferma l'assegno di mantenimento a favore (direttamente) del figlio
[...]
di € 400,00 a carico del padre, parte ricorrente nel presente giudizio, oltre al Per_2 rimborso, nella misura del 70%, delle spese straordinarie.
*** Venendo all'assegnazione della casa familiare, si osserva che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, pagina 3 di 7 minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale
“ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione. (cfr. Cass. 3015/2018). L'art. 6, sesto comma della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987, dispone che l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale essi convivono oltre la maggiore età. Il genitore che invoca a suo favore il criterio preferenziale previsto dalla legge può limitarsi, dunque, a provare la convivenza con il figlio maggiorenne, perché tale circostanza fa presumere la non autosufficienza economica incolpevole, mentre l'indipendenza economica del figlio maggiorenne o la colpa per il mancato conseguimento di tale indipendenza deve essere provata dal genitore che allega dette circostanze. (cfr. Cass. n. 565/1998). La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337- sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese) (cfr. Cass. 16134/2019 e, da ultimo, Cass. n. 14458/2025). Inoltre si aggiunga che, nell'ipotesi in cui la casa familiare appartenga ad entrambi i coniugi, manchino figli minorenni o figli maggiorenni non autosufficienti conviventi con uno dei genitori, ed entrambi i coniugi rivendichino il godimento esclusivo della casa coniugale, l'esercizio del potere discrezionale del giudice non può trovare altra giustificazione se non quella di, in presenza di una sostanziale parità di diritti, favorire quello dei coniugi che non abbia adeguati redditi propri, al fine di consentirgli la conservazione di un tenore di vita corrispondente a quello di cui godeva in costanza di matrimonio: da ciò consegue che, laddove entrambi i coniugi comproprietari della casa familiare abbiano adeguati redditi propri, il giudice dovrà respingere le domande contrapposte di assegnazione del godimento esclusivo, lasciandone la disciplina agli accordi tra i comproprietari, i quali, ove non riescano a raggiungere un ragionevole assetto dei propri interessi, restano liberi di chiedere la divisione dell'immobile e lo scioglimento della comunione. Ne consegue anche che, venuta meno la situazione che giustificava la temporanea compressione del diritto di comproprietà dell'ex coniuge non assegnatario, questi non può per ciò solo vantare alcun diritto al godimento esclusivo dell'abitazione della quale è mero comproprietario ma deve, in mancanza di accordo con l'ex coniuge assegnatario, proporre una domanda di divisione per lo scioglimento della comunione. (cfr. Cass. n. 2070/2000). Nel caso di specie non è contestata la circostanza per cui il stia Persona_2 completando il suo percorso di studi negli USA, avendo peraltro la prodotto in CP_2 giudizio il certificato di iscrizione scolastica sottoscritto dal figlio in data Persona_2 12.1.2021, da cui desumere lo stato di studente del figlio presso gli USA. La notevole distanza tra il luogo di studi del figlio e la casa familiare – che non rendono il figlio un ordinario “studente fuori sede” – rende evidente che i rientri dello stesso Per_2 siano limitati e, presumibilmente, concentrati nei periodi di vacanza e che, comunque, la sua effettiva presenza nella casa familiare non possa ritenersi “temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo”. Non solo. L'attitudine del figlio ad un Per_2
pagina 4 di 7 trasferimento così lontano dalla casa familiare rende altresì evidente che lo stesso abbia, di fatto, reciso la necessità di protezione che giustifica l'assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario. Deve, pertanto, revocarsi il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, acquistata in costanza di matrimonio dai due coniugi con atto del 15 febbraio 1995, sita in via Lina Pietravalle n.12 di Venafro (IS), a . Controparte_1
*** Quanto al riconoscimento, in favore della resistente, dell'assegno divorzile, occorre sottolineare che, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente “la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. n. 5605/2020). Più in generale, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. S.U. n. 18287/2018; in senso analogo Cass. n. 5603/2020 secondo cui: “l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge ha natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”). Va rilevato che, da ultimo, la Cassazione ha dichiarato che una volta sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento. Tuttavia, tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano pagina 5 di 7 i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. n. 24250/2021 e, nello stesso senso, Cass. n. 4215/2021).
*** Facendo applicazione dei principi citati al caso di specie va rilevato che la a far data CP_1 dal 12.12.2019 e, quindi, in data successiva alla separazione, ove aveva rinunciato alla richiesta dell'assegno di mantenimento, lavora alle dipendenze del Dott. Persona_3 con studio a Venafro con contratto di lavoro part time al 25% dell'orario normale, con mansione di segretaria di quarto livello con retribuzione netta mensile pari a circa € 319,00 e del Dott. con altro contratto di lavoro subordinato a tempo parziale al 25% Persona_4 con retribuzione netta di circa € 323,00, come dai prospetti paga allegati all'atto di costituzione, sicchè la sua situazione patrimoniale è certamente migliorata dal momento della separazione. La resistente ha allegato anche le ricevute di pagamento dell'energia elettrica e del gas metano nei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2022 di importo pari a € 501,03, € 334,25 e € 246,77. Inoltre, le dichiarazioni dei redditi 2021-2022-2023 prodotte dalla evidenziano che i CP_1 redditi di lavoro dipendente percepiti dalla resistente negli anni di imposta di riferimento ammontano a circa € 10.000,00 annui. La nell'atto di costituzione e negli scritti successivi, ha dedotto di essersi sempre CP_1 prodigata per la famiglia, osservando tutti gli obblighi derivanti dal matrimonio, a differenza del , che avrebbe violato l'obbligo di fedeltà iniziando una relazione Per_2 extraconiugale. La ha, altresì, sostenuto di aver represso il proprio desiderio di CP_2 progresso professionale, dovendosi occupare della conduzione famigliare, della casa, della crescita e dell'educazione dei figli, consentendo al marito di svolgere il suo lavoro senza, tuttavia allegare nulla circa rinunce o sacrifici professionali che avrebbe dovuto sopportare in costanza di matrimonio al fine di contribuire ai bisogni della famiglia. Ciò nonostante deve, tuttavia, considerarsi che il ha sempre svolto attività Per_2 lavorativa e, dalle certificazioni uniche in atti per gli anni 2022-2023-2024, risulta che ha sempre percepito un reddito di lavoro dipendente, che oscilla tra i € 33.915,74 e i € 39.451,35. Inoltre, la lunga durata del matrimonio (dal 1991 al 2013) lasciano presumere che la si CP_2 sia affettivamente sempre dedicata alla famiglia e alla crescita ed educazione dei figli. Tali considerazioni, in uno con le limitate prospettive occupazionali alternative rispetto all'attività di segretaria in considerazione dell'età della donna, prossima a compiere cinquantacinque anni, depongono, segnatamente, per il riconoscimento in favore dell'istante di un contributo di
€ 200,00 al mese rivalutabili a titolo di assegno divorzile. La somma così determinata appare compatibile con la capacità economica del signor
, sollevato, peraltro, da oneri abitativi in quanto – come da egli stesso dichiarato nei Per_2 propri atti – si è trasferito a Cassino, alla via Guado Santa Maria snc senza né allegare né, tantomeno provare, di dover sopportare oneri di locazione. L'importo in questione, d'altra parte, deve ritenersi congruo in relazione a tutti i parametri rilevanti ai fini della determinazione dell'assegno divorzile e alla funzione prevalentemente assistenziale che tale assegno riveste nel caso specifico.
*** Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante l'accoglimento solo parziale delle domande svolte da ciascuna delle parti, possono dirsi compensate.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda respinta, così provvede:
- determina in € 200,00 mensili l'assegno divorzile dovuto da a Parte_1
, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione annuale in Controparte_1 base all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- dispone che sia tenuto al versamento dell'assegno di Parte_1 mantenimento di € 400,00 direttamente in favore del figlio oltre al Persona_2 rimborso, nella misura del 70%, delle spese straordinarie;
- revoca il provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore di;
Controparte_1
- compensa tra le parti le spese di lite.
Cosi deciso nella camera di consiglio del 23.10.2025.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Simona Di Paolo Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI ISERNIA SEZIONE UNICA composto dai magistrati: dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente dott.ssa Simona Di Paolo Giudice rel. dott.ssa Angela Di Dio Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 268/2022, vertente TRA
, nato a [...] il [...], difeso dall'avv.to Parte_1 Aldo Moscardino, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Venafro (IS), via Nicandro Iosso n. 6;
RICORRENTE E
, nata a [...] l'[...], difesa dall'avv. Giuseppe Di Vito Controparte_1 con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Venafro (IS), via Nicandro Iosso n. 6;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Isernia OGGETTO: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 22.7.2025
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 15.3.2022 il Sig. ha adito l'intestato Tribunale per Parte_1 ivi sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 25.4.1991, dalla cui unione sono nati i figli , Controparte_1 Persona_1 il 15.5.1992, e il 20.7.1999, entrambi maggiorenni e, secondo la Persona_2 prospettazione di parte ricorrente, autosufficienti, deducendo di vivere ininterrottamente separato dal coniuge dal 2016, anno in cui si è trasferito a Cassino, chiedendo altresì che nulla si disponesse sull'affido dei figli, poiché maggiorenni, e sul mantenimento dei figli in quanto autosufficiente, nonchè sull'assegno divorzile in favore della moglie, poiché economicamente indipendente ed insistendo per la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale di via Lina Pietravalle in favore della moglie, poiché i figli non sarebbero più conviventi con la madre nella predetta casa. Si è costituita regolarmente in giudizio la Sig.ra aderendo alla sola domanda Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed insistendo per il riconoscimento dell'assegno di divorzio in suo favore di € 250,00 e dell'assegno di mantenimento per il figlio di € 400,00, oltre che per l'assegnazione della casa coniugale in suo Persona_2 favore, in quanto il figlio non avrebbe ancora concluso i propri studi e non sarebbe Per_2 economicamente autonomo. Assunti i provvedimenti provvisori da parte del Presidente del Tribunale, la causa è stata assegnata al giudice istruttore. Nell'ambito del procedimento il fascicolo è stato assegnato a diversi giudici per pervenire, infine, alla scrivente magistrato che, esaurita l'istruttoria documentale, ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza del 22.7.2025 previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
*** Essendo già stata pronunciata, in data 15.11.2022, sentenza parziale (n. 292/2022 pubblicata il 16.11.2022) relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, il thema disputandum resta circoscritto alla determinazione delle condizioni regolatrici del nuovo status afferenti alla regolazione dei rapporti economici, stanti le contrapposte domande accessorie svolte dalle parti, essendo contestato che nato il [...] in Persona_2 costanza di matrimonio, sia ancora residente con la madre ed economicamente autosufficiente.
*** La causa verte, quindi, solo sulle questioni patrimoniali successive e conseguenti alla pronuncia sullo status. In particolare, il ha rappresentato che la sia titolare di autonomo ed Per_2 CP_1 adeguato reddito e che il figlio risieda da tempo negli Stati Uniti d'America e sia Per_2 economicamente autosufficiente. La al contrario, ha rappresentato che, pur essendo dipendente dal 12.12.2019 del CP_1 Dott. con studio a Venafro con contratto di lavoro part time al 25% Persona_3 dell'orario normale, con mansione di segretaria di quarto livello con retribuzione netta mensile pari a circa € 319,00 e del Dott. con altro contratto di lavoro subordinato a Persona_4 tempo parziale al 25% con retribuzione netta di circa € 323,00, arrivando così ad uno stipendio mensile di circa € 600,00, non riesca a fare fronte alle spese di conduzione della propria abitazione (energia elettrica e gas metano per importi che si aggirano intorno ai 500,00 euro ogni bimestre), a quelle per il proprio sostentamento e a quelle del figlio ancora Per_2 studente e pertanto ha chiesto che venga riconosciuto in suo favore un assegno divorzile di € 250,00.
*** pagina 2 di 7 Per quanto attiene il mantenimento dei figli, si osserva che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875/2023). I giudici di legittimità, infatti, hanno chiarito che “il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso” (Cass. n. 29264/2022). Per giurisprudenza consolidata “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. n. 17183/2020). Facendo applicazione dei principi sopra citati al caso di specie, va rilevato che non è contestata la circostanza per cui il figlio stia completando il suo percorso di studi Per_2 negli USA ove, peraltro, è titolare di borsa di studio senza, tuttavia, potersi ritenere economicamente autosufficiente. A ciò si aggiunga che lo stesso ricorrente ha chiesto la conferma del provvedimento presidenziale nella parte in cui ha disposto a carico del padre il versamento diretto al figlio (maggiorenne ma, allo stato, non autosufficiente), quale contributo per il suo Per_2 mantenimento, la somma mensile di € 400,00, con adeguamento annuale secondo indici ISTAT, oltre al rimborso, nella misura del 70%, delle spese straordinarie, nulla disponendo per l'altro figlio, ampiamente maggiorenne e di cui è incontestato il Persona_1 raggiungimento dell' indipendenza economica e la creazione di un autonomo nucleo familiare. Pertanto, si conferma l'assegno di mantenimento a favore (direttamente) del figlio
[...]
di € 400,00 a carico del padre, parte ricorrente nel presente giudizio, oltre al Per_2 rimborso, nella misura del 70%, delle spese straordinarie.
*** Venendo all'assegnazione della casa familiare, si osserva che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, pagina 3 di 7 minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale
“ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione. (cfr. Cass. 3015/2018). L'art. 6, sesto comma della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987, dispone che l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale essi convivono oltre la maggiore età. Il genitore che invoca a suo favore il criterio preferenziale previsto dalla legge può limitarsi, dunque, a provare la convivenza con il figlio maggiorenne, perché tale circostanza fa presumere la non autosufficienza economica incolpevole, mentre l'indipendenza economica del figlio maggiorenne o la colpa per il mancato conseguimento di tale indipendenza deve essere provata dal genitore che allega dette circostanze. (cfr. Cass. n. 565/1998). La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337- sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese) (cfr. Cass. 16134/2019 e, da ultimo, Cass. n. 14458/2025). Inoltre si aggiunga che, nell'ipotesi in cui la casa familiare appartenga ad entrambi i coniugi, manchino figli minorenni o figli maggiorenni non autosufficienti conviventi con uno dei genitori, ed entrambi i coniugi rivendichino il godimento esclusivo della casa coniugale, l'esercizio del potere discrezionale del giudice non può trovare altra giustificazione se non quella di, in presenza di una sostanziale parità di diritti, favorire quello dei coniugi che non abbia adeguati redditi propri, al fine di consentirgli la conservazione di un tenore di vita corrispondente a quello di cui godeva in costanza di matrimonio: da ciò consegue che, laddove entrambi i coniugi comproprietari della casa familiare abbiano adeguati redditi propri, il giudice dovrà respingere le domande contrapposte di assegnazione del godimento esclusivo, lasciandone la disciplina agli accordi tra i comproprietari, i quali, ove non riescano a raggiungere un ragionevole assetto dei propri interessi, restano liberi di chiedere la divisione dell'immobile e lo scioglimento della comunione. Ne consegue anche che, venuta meno la situazione che giustificava la temporanea compressione del diritto di comproprietà dell'ex coniuge non assegnatario, questi non può per ciò solo vantare alcun diritto al godimento esclusivo dell'abitazione della quale è mero comproprietario ma deve, in mancanza di accordo con l'ex coniuge assegnatario, proporre una domanda di divisione per lo scioglimento della comunione. (cfr. Cass. n. 2070/2000). Nel caso di specie non è contestata la circostanza per cui il stia Persona_2 completando il suo percorso di studi negli USA, avendo peraltro la prodotto in CP_2 giudizio il certificato di iscrizione scolastica sottoscritto dal figlio in data Persona_2 12.1.2021, da cui desumere lo stato di studente del figlio presso gli USA. La notevole distanza tra il luogo di studi del figlio e la casa familiare – che non rendono il figlio un ordinario “studente fuori sede” – rende evidente che i rientri dello stesso Per_2 siano limitati e, presumibilmente, concentrati nei periodi di vacanza e che, comunque, la sua effettiva presenza nella casa familiare non possa ritenersi “temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo”. Non solo. L'attitudine del figlio ad un Per_2
pagina 4 di 7 trasferimento così lontano dalla casa familiare rende altresì evidente che lo stesso abbia, di fatto, reciso la necessità di protezione che giustifica l'assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario. Deve, pertanto, revocarsi il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, acquistata in costanza di matrimonio dai due coniugi con atto del 15 febbraio 1995, sita in via Lina Pietravalle n.12 di Venafro (IS), a . Controparte_1
*** Quanto al riconoscimento, in favore della resistente, dell'assegno divorzile, occorre sottolineare che, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente “la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. n. 5605/2020). Più in generale, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. S.U. n. 18287/2018; in senso analogo Cass. n. 5603/2020 secondo cui: “l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge ha natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”). Va rilevato che, da ultimo, la Cassazione ha dichiarato che una volta sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento. Tuttavia, tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano pagina 5 di 7 i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. n. 24250/2021 e, nello stesso senso, Cass. n. 4215/2021).
*** Facendo applicazione dei principi citati al caso di specie va rilevato che la a far data CP_1 dal 12.12.2019 e, quindi, in data successiva alla separazione, ove aveva rinunciato alla richiesta dell'assegno di mantenimento, lavora alle dipendenze del Dott. Persona_3 con studio a Venafro con contratto di lavoro part time al 25% dell'orario normale, con mansione di segretaria di quarto livello con retribuzione netta mensile pari a circa € 319,00 e del Dott. con altro contratto di lavoro subordinato a tempo parziale al 25% Persona_4 con retribuzione netta di circa € 323,00, come dai prospetti paga allegati all'atto di costituzione, sicchè la sua situazione patrimoniale è certamente migliorata dal momento della separazione. La resistente ha allegato anche le ricevute di pagamento dell'energia elettrica e del gas metano nei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2022 di importo pari a € 501,03, € 334,25 e € 246,77. Inoltre, le dichiarazioni dei redditi 2021-2022-2023 prodotte dalla evidenziano che i CP_1 redditi di lavoro dipendente percepiti dalla resistente negli anni di imposta di riferimento ammontano a circa € 10.000,00 annui. La nell'atto di costituzione e negli scritti successivi, ha dedotto di essersi sempre CP_1 prodigata per la famiglia, osservando tutti gli obblighi derivanti dal matrimonio, a differenza del , che avrebbe violato l'obbligo di fedeltà iniziando una relazione Per_2 extraconiugale. La ha, altresì, sostenuto di aver represso il proprio desiderio di CP_2 progresso professionale, dovendosi occupare della conduzione famigliare, della casa, della crescita e dell'educazione dei figli, consentendo al marito di svolgere il suo lavoro senza, tuttavia allegare nulla circa rinunce o sacrifici professionali che avrebbe dovuto sopportare in costanza di matrimonio al fine di contribuire ai bisogni della famiglia. Ciò nonostante deve, tuttavia, considerarsi che il ha sempre svolto attività Per_2 lavorativa e, dalle certificazioni uniche in atti per gli anni 2022-2023-2024, risulta che ha sempre percepito un reddito di lavoro dipendente, che oscilla tra i € 33.915,74 e i € 39.451,35. Inoltre, la lunga durata del matrimonio (dal 1991 al 2013) lasciano presumere che la si CP_2 sia affettivamente sempre dedicata alla famiglia e alla crescita ed educazione dei figli. Tali considerazioni, in uno con le limitate prospettive occupazionali alternative rispetto all'attività di segretaria in considerazione dell'età della donna, prossima a compiere cinquantacinque anni, depongono, segnatamente, per il riconoscimento in favore dell'istante di un contributo di
€ 200,00 al mese rivalutabili a titolo di assegno divorzile. La somma così determinata appare compatibile con la capacità economica del signor
, sollevato, peraltro, da oneri abitativi in quanto – come da egli stesso dichiarato nei Per_2 propri atti – si è trasferito a Cassino, alla via Guado Santa Maria snc senza né allegare né, tantomeno provare, di dover sopportare oneri di locazione. L'importo in questione, d'altra parte, deve ritenersi congruo in relazione a tutti i parametri rilevanti ai fini della determinazione dell'assegno divorzile e alla funzione prevalentemente assistenziale che tale assegno riveste nel caso specifico.
*** Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante l'accoglimento solo parziale delle domande svolte da ciascuna delle parti, possono dirsi compensate.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda respinta, così provvede:
- determina in € 200,00 mensili l'assegno divorzile dovuto da a Parte_1
, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione annuale in Controparte_1 base all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- dispone che sia tenuto al versamento dell'assegno di Parte_1 mantenimento di € 400,00 direttamente in favore del figlio oltre al Persona_2 rimborso, nella misura del 70%, delle spese straordinarie;
- revoca il provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore di;
Controparte_1
- compensa tra le parti le spese di lite.
Cosi deciso nella camera di consiglio del 23.10.2025.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Simona Di Paolo Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
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