Articolo 3 della Legge 6 febbraio 1957, n. 42
Articolo 2Articolo 4
Versione
26 marzo 1957
Art. 3.
Alla copertura delle spese previste dalla presente legge il Ministero degli affari esteri fara' fronte, d'intesa col Ministero del tesoro, con la somma di lire egiziane 150.000 di cui al precedente art. 1 e che trovasi depositata presso il Consolato generale d'Italia in Alessandria d'Egitto.
Entrata in vigore il 26 marzo 1957