CASS
Sentenza 2 ottobre 2023
Sentenza 2 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2023, n. 39791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39791 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL IG nato il [...] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 39791 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 13/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 gennaio 2023 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che aveva condannato IO EN per il delitto di bancarotta documentale fraudolenta, per aver omesso di tenere regolarmente il libro giornale e il libro degli inventari, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, nella qualità di socio accomandatario fino al 12 marzo 2012 della società COMES s.a.s., dichiarata fallita il 10 luglio successivo. Lo stesso EN è stato dichiarato fallito. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione nonché violazione di legge con riguardo all'art. 216, primo comma n. 2, legge fallimentare. La Corte di appello avrebbe apoditticamente affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta documentale ascritta, senza considerare che dalle prove raccolte sarebbe emersa chiara evidenza del ruolo meramente formale di socio accomandatario rivestito dal EN, in realtà operaio addetto alla produzione;
laddove invece il ruolo di reale amministratore sarebbe stato sempre svolto dal ME, socio accomandatario fino al fallimento (precisamente, socio unico dal 12/03/2012) e separatamente giudicato. Cita, a sostegno del motivo, la pronuncia n. 25952/2022 di questa Sezione, in ordine alla necessità di dimostrazione della consapevolezza effettiva dello stato delle scritture, in capo all'amministratore che rivesta la carica solo formalmente. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico e alla mancata riqualificazione del fatto in bancarotta semplice. 3. Il Procuratore generale, concludendo per iscritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I due motivi di ricorso sono strettamente connessi e possono essere trattati congiuntamente. 1. Va premesso che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, primo comma, n. 2 legge fall. prevede due fattispecie alternative: 2 - quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico;
- quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Anche l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta, sotto il profilo dell'elemento materiale, nell'alveo di tipicità dell'art. 216, primo comma n. 2 legge fall. (prima ipotesi), atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari, a fortiori ha inteso punire anche l'imprenditore che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa. Le condotte riferibili alla prima ipotesi (sottrazione e distruzione, cui va equiparata l'omissione, nel senso appena precisato) integrano gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo laddove sorrette da dolo specifico;
solo, cioè, qualora si accerti che scopo di esse sia quello di recare pregiudizio ai creditori. Ed è proprio tale finalità a distinguere la bancarotta fraudolenta da quella semplice documentale, prevista dall'art. 217 legge fall. e punita anche a titolo di colpa, con riferimento all'omissione della tenuta delle scritture (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De Mitri, Rv. 252992). Le condotte riferibili alla seconda ipotesi, al contrario, richiedono il dolo generico: «la parziale omissione del dovere annotativo, integrante la fattispecie di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., è punita a titolo di dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa» (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677). Nella sentenza appena citata, confermativa di un indirizzo del tutto consolidato, si è precisato che l'impedimento nella ricostruzione del volume degli affari o del patrimonio del fallito non rappresenta l'evento del reato, ma costituisce una peculiare modalità della condotta. 3 2. Le premesse appena svolte consentono anzitutto di ritenere manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, dove ci si riferisce all'omessa motivazione su un dolo specifico che non è affatto richiesto dalla norma incriminatrice contestata ed applicata nel caso di specie. Al ricorrente è stata infatti contestata la bancarotta documentale "generica", prevista dalla seconda parte della norma incriminatrice di cui all'art. 216, primo comma n. 2 legge fall., che si realizza con una «falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice» (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321), cioè, appunto, in modo tale da (ma non "con la specifica intenzione di") non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (o di non renderla possibile se non con una particolare diligenza degli organi della procedura: cfr. Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, Cortinovis, Rv. 274455). Il ricorrente nemmeno contesta che le scritture siano affette dalle gravi irregolarità che la Corte territoriale ha riepilogato nelle pagine 4-5 della sentenza impugnata, né che tali irregolarità abbiano reso impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 3. Quanto agli ulteriori profili di diritto posti dal primo motivo, nel caso di specie si tratta di una società in accomandita semplice. Il ricorrente era socio accomandatario - fino al 12 marzo 2012 quando, pochi mesi prima del fallimento, ha ceduto la sua partecipazione ed è uscito dalla società - ed è stato dichiarato fallito. Nel capo di imputazione il coimputato separatamente giudicato, ME, è indicato come legale rappresentante della società, appunto perché, dopo il 1 marzo 2012, è rimasto socio unico, amministratore della società ormai prossima al fallimento. Il EN è chiamato a rispondere quale socio accomandatario, come tale illimitatamente responsabile e destinatario delle norme penali in materia di bancarotta a tenore dell'art. 222 legge fall. La sentenza di primo grado fa riferimento anche al suo essere amministratore: del resto, nella società in accomandita semplice, se non è nominato espressamente un amministratore (scelto tra i soci accomandatari: cfr. art. 2318 cod. civ. e Sez. 1 civ. n. 5019 del 02/03/2009, Rv. 618179), l'amministrazione spetta a tutti i soci accomandatari, come si desume dal combinato disposto degli artt. 2318 e 2258 cod. civ. (quest'ultima è norma applicabile alla società in accomandita semplice per effetto del richiamo alle norme sulle società in nome 4 f i collettivo che richiamano a loro volta quelle sulla società semplice: cfr. artt. 2315 e 2293 cod. civ.). Nel caso di specie, la Corte territoriale non si è limitata ad invocare una sorta di responsabilità da posizione o ad addebitare semplicemente al EN l'omissione dei propri doveri di vigilanza, ma ha valorizzato alcuni significativi indici, quali la partecipazione alla società con capitali propri, fino a qualche mese prima del fallimento, il lungo periodo trascorso quale socio accomandatario, la circostanza che durante tale periodo siano state poste in essere, mentre la società si avviava alla definitiva crisi, le irregolarità contabili, alcune delle quali particolarmente significative perché tradottesi nell'esposizione di un saldo di cassa negativo. Indici dai quali la Corte ha dunque correttamente desunto la sussistenza di quel dolo generico che si configura nei termini già indicati in premessa (cfr. Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023 cit.), quale rappresentazione della significativa possibilità che il soggetto cui si sia eventualmente consentito di assumere la gestione effettiva della contabilità la alteri, impedendo o rendendo più difficile agli organi fallimentari la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari della società, in assenza del doveroso controllo (cfr. anche Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021 Rv. 282280). 4. Il ricorso va dunque respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/07/2023
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 39791 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 13/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 gennaio 2023 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che aveva condannato IO EN per il delitto di bancarotta documentale fraudolenta, per aver omesso di tenere regolarmente il libro giornale e il libro degli inventari, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, nella qualità di socio accomandatario fino al 12 marzo 2012 della società COMES s.a.s., dichiarata fallita il 10 luglio successivo. Lo stesso EN è stato dichiarato fallito. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione nonché violazione di legge con riguardo all'art. 216, primo comma n. 2, legge fallimentare. La Corte di appello avrebbe apoditticamente affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta documentale ascritta, senza considerare che dalle prove raccolte sarebbe emersa chiara evidenza del ruolo meramente formale di socio accomandatario rivestito dal EN, in realtà operaio addetto alla produzione;
laddove invece il ruolo di reale amministratore sarebbe stato sempre svolto dal ME, socio accomandatario fino al fallimento (precisamente, socio unico dal 12/03/2012) e separatamente giudicato. Cita, a sostegno del motivo, la pronuncia n. 25952/2022 di questa Sezione, in ordine alla necessità di dimostrazione della consapevolezza effettiva dello stato delle scritture, in capo all'amministratore che rivesta la carica solo formalmente. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico e alla mancata riqualificazione del fatto in bancarotta semplice. 3. Il Procuratore generale, concludendo per iscritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I due motivi di ricorso sono strettamente connessi e possono essere trattati congiuntamente. 1. Va premesso che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, primo comma, n. 2 legge fall. prevede due fattispecie alternative: 2 - quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico;
- quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Anche l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta, sotto il profilo dell'elemento materiale, nell'alveo di tipicità dell'art. 216, primo comma n. 2 legge fall. (prima ipotesi), atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari, a fortiori ha inteso punire anche l'imprenditore che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa. Le condotte riferibili alla prima ipotesi (sottrazione e distruzione, cui va equiparata l'omissione, nel senso appena precisato) integrano gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo laddove sorrette da dolo specifico;
solo, cioè, qualora si accerti che scopo di esse sia quello di recare pregiudizio ai creditori. Ed è proprio tale finalità a distinguere la bancarotta fraudolenta da quella semplice documentale, prevista dall'art. 217 legge fall. e punita anche a titolo di colpa, con riferimento all'omissione della tenuta delle scritture (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De Mitri, Rv. 252992). Le condotte riferibili alla seconda ipotesi, al contrario, richiedono il dolo generico: «la parziale omissione del dovere annotativo, integrante la fattispecie di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., è punita a titolo di dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa» (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677). Nella sentenza appena citata, confermativa di un indirizzo del tutto consolidato, si è precisato che l'impedimento nella ricostruzione del volume degli affari o del patrimonio del fallito non rappresenta l'evento del reato, ma costituisce una peculiare modalità della condotta. 3 2. Le premesse appena svolte consentono anzitutto di ritenere manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, dove ci si riferisce all'omessa motivazione su un dolo specifico che non è affatto richiesto dalla norma incriminatrice contestata ed applicata nel caso di specie. Al ricorrente è stata infatti contestata la bancarotta documentale "generica", prevista dalla seconda parte della norma incriminatrice di cui all'art. 216, primo comma n. 2 legge fall., che si realizza con una «falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice» (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321), cioè, appunto, in modo tale da (ma non "con la specifica intenzione di") non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (o di non renderla possibile se non con una particolare diligenza degli organi della procedura: cfr. Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, Cortinovis, Rv. 274455). Il ricorrente nemmeno contesta che le scritture siano affette dalle gravi irregolarità che la Corte territoriale ha riepilogato nelle pagine 4-5 della sentenza impugnata, né che tali irregolarità abbiano reso impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 3. Quanto agli ulteriori profili di diritto posti dal primo motivo, nel caso di specie si tratta di una società in accomandita semplice. Il ricorrente era socio accomandatario - fino al 12 marzo 2012 quando, pochi mesi prima del fallimento, ha ceduto la sua partecipazione ed è uscito dalla società - ed è stato dichiarato fallito. Nel capo di imputazione il coimputato separatamente giudicato, ME, è indicato come legale rappresentante della società, appunto perché, dopo il 1 marzo 2012, è rimasto socio unico, amministratore della società ormai prossima al fallimento. Il EN è chiamato a rispondere quale socio accomandatario, come tale illimitatamente responsabile e destinatario delle norme penali in materia di bancarotta a tenore dell'art. 222 legge fall. La sentenza di primo grado fa riferimento anche al suo essere amministratore: del resto, nella società in accomandita semplice, se non è nominato espressamente un amministratore (scelto tra i soci accomandatari: cfr. art. 2318 cod. civ. e Sez. 1 civ. n. 5019 del 02/03/2009, Rv. 618179), l'amministrazione spetta a tutti i soci accomandatari, come si desume dal combinato disposto degli artt. 2318 e 2258 cod. civ. (quest'ultima è norma applicabile alla società in accomandita semplice per effetto del richiamo alle norme sulle società in nome 4 f i collettivo che richiamano a loro volta quelle sulla società semplice: cfr. artt. 2315 e 2293 cod. civ.). Nel caso di specie, la Corte territoriale non si è limitata ad invocare una sorta di responsabilità da posizione o ad addebitare semplicemente al EN l'omissione dei propri doveri di vigilanza, ma ha valorizzato alcuni significativi indici, quali la partecipazione alla società con capitali propri, fino a qualche mese prima del fallimento, il lungo periodo trascorso quale socio accomandatario, la circostanza che durante tale periodo siano state poste in essere, mentre la società si avviava alla definitiva crisi, le irregolarità contabili, alcune delle quali particolarmente significative perché tradottesi nell'esposizione di un saldo di cassa negativo. Indici dai quali la Corte ha dunque correttamente desunto la sussistenza di quel dolo generico che si configura nei termini già indicati in premessa (cfr. Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023 cit.), quale rappresentazione della significativa possibilità che il soggetto cui si sia eventualmente consentito di assumere la gestione effettiva della contabilità la alteri, impedendo o rendendo più difficile agli organi fallimentari la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari della società, in assenza del doveroso controllo (cfr. anche Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021 Rv. 282280). 4. Il ricorso va dunque respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/07/2023