Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 28
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio e infondatezza della pretesa

    La Corte ritiene che non vi sia stata alcuna violazione del contraddittorio e che la pretesa dell'Ufficio sia fondata, poiché la società non ha effettuato i minimi controlli prudenziali sui fornitori, i quali presentavano anomalie evidenti (elevato volume di vendite, scarsa anzianità sul mercato, assenza di personale, condivisione di unità operative e recapiti). La Corte condivide l'approccio dell'Ufficio che evidenzia una condotta massiva e incompatibile con i controlli prudenziali.

  • Rigettato
    Applicazione sanzioni più favorevoli

    La Corte respinge la richiesta, richiamando la sentenza della Cassazione n. 1274/2025, secondo cui l'applicazione della sanzione più favorevole è preclusa da una previsione normativa espressa (art. 5 del D.Lgs. 87/2024) che ne limita l'applicazione alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, derogando al principio di retroattività della legge più favorevole.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio e infondatezza della pretesa

    La Corte ritiene che non vi sia stata alcuna violazione del contraddittorio e che la pretesa dell'Ufficio sia fondata, poiché la società non ha effettuato i minimi controlli prudenziali sui fornitori, i quali presentavano anomalie evidenti (elevato volume di vendite, scarsa anzianità sul mercato, assenza di personale, condivisione di unità operative e recapiti). La Corte condivide l'approccio dell'Ufficio che evidenzia una condotta massiva e incompatibile con i controlli prudenziali.

  • Rigettato
    Applicazione sanzioni più favorevoli

    La Corte respinge la richiesta, richiamando la sentenza della Cassazione n. 1274/2025, secondo cui l'applicazione della sanzione più favorevole è preclusa da una previsione normativa espressa (art. 5 del D.Lgs. 87/2024) che ne limita l'applicazione alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, derogando al principio di retroattività della legge più favorevole.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio e infondatezza della pretesa

    La Corte ritiene che non vi sia stata alcuna violazione del contraddittorio e che la pretesa dell'Ufficio sia fondata, poiché la società non ha effettuato i minimi controlli prudenziali sui fornitori, i quali presentavano anomalie evidenti (elevato volume di vendite, scarsa anzianità sul mercato, assenza di personale, condivisione di unità operative e recapiti). La Corte condivide l'approccio dell'Ufficio che evidenzia una condotta massiva e incompatibile con i controlli prudenziali.

  • Rigettato
    Applicazione sanzioni più favorevoli

    La Corte respinge la richiesta, richiamando la sentenza della Cassazione n. 1274/2025, secondo cui l'applicazione della sanzione più favorevole è preclusa da una previsione normativa espressa (art. 5 del D.Lgs. 87/2024) che ne limita l'applicazione alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, derogando al principio di retroattività della legge più favorevole.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 28
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino
    Numero : 28
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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