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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BI IN, Presidente
MONACIS IA, Relatore
RIZZO ELISIDORO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 521/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Telefono_1 - CF_Difensore_3
Difensore_4 Telefono_1 - CF_Difensore_4
Difensore_5 Telefono_1 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Difensore_7 Telefono_1 - CF_Difensore_7
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E060303116 IVA-ALTRO 2019 - sul ricorso n. 522/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Telefono_1 - CF_Difensore_3
Difensore_4 Telefono_1 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E060303118 IVA-ALTRO 2020
- sul ricorso n. 533/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Telefono_1 - CF_Difensore_3
Difensore_4 Telefono_1 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Difensore_7 Telefono_1 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030303105 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1281/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tre ricorsi, successivamente riuniti, riguardanti l'IVA ed altro per gli anni dal 2018 al 2020, la srl Ricorrente_1 con sede in Vinovo, in persona del legale rappresentante, ha impugnato diversi avvisi di accertamento notificati dalla Agenzia delle Entrate – DPI- di Torino.
L'azienda è difesa da un collegio di difensori, iscritti agli Ordini di Milano, Roma, Locri e Perugia, ed è domiciliata in Milano presso l'avv. Difensore_6, in Indirizzo_1.
La ricorrente chiede alla Corte di annullare gli atti impugnati, previa sospensione.
L'Ufficio si è costituito chiedendo il rigetto dei ricorsi e della sospensiva.
All'udienza del 27/5/2025 la Corte ha concesso la sospensione solo in considerazione di due fattori:
1) La pendenza in Cassazione di un ricorso tra le stesse parti riguardante l'IVA per un'altra annualità;
2) La pendenza tra le parti di una istanza per transazione fiscale.
All'udienza dell'11/12/2025, non essendosi verificata alcuna novità, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente distribuisce pneumatici che acquista on line.
Gli atti impugnati discendono da più verifiche della Guardia di Finanza di Orbassano attirate dal fatto – pacificamente accertato – che i prezzi mantenuti da Ricorrente_1 srl erano altamente concorrenziali rispetto a quelli di altre aziende del settore.
Gli acquisti di pneumatici avvenivano on -line da tre aziende, tutte facenti capo a tale Nominativo_1, evasore totale;
privo di dipendenti e con sede nel suo appartamento, in Vicenza. In sintesi, la Guardia di Finanza si è trovata dinanzi alla classica “frode carosello”.
E' bene precisare che, prima di giungere davanti a questa Corte, il tentativo di conciliazione, tra l'azienda e l'Ufficio, è durato anni (dal 2022) e che il Nominativo_1 è stato condannato dal Tribunale di Vicenza per i reati di cui agli artt. 2 e 8 D.Lgs. 74/2000.
La precisazione di cui sopra serve a dimostrare come la prima contestazione mossa da Ricorrente_1 nei propri ricorsi sia a dir poco temeraria.
Non esiste, nel caso che ci occupa, alcuna violazione del contraddittorio.
Ed, ancor meno, esiste la presunta infondatezza della pretesa che, in realtà, è contestata solo sull'usuale difesa della buona fede.
Scrive l'azienda che i propri fornitori sono scelti attraverso gli algoritmi di un sito web che, ovviamente, non opera alcun riscontro sugli operatori che vi si iscrivono per vendere i loro prodotti.
Come scrive l'Ufficio (e la Corte condivide): “Ciò che emerge è un approccio massivo, secondo logiche di pura massimizzazione del profitto, evidentemente incompatibile con quei minimi controlli prudenziali, alcuni dei quali effettuabili con una semplice visura camerale o con un sopralluogo – che avrebbero rivelato obiettive anomalie, meritevoli di approfondimento, in capo ai fornitori, come l'elevato volume di vendite, a fronte di un affaccio sul mercato relativamente recente (2018 per Società_1 e Società_2 fine 2015 per Società_3), la riscontrata sostanziale assenza di personale, nonché la condivisione dell'unità operativa e dei recapiti)".
Inoltre, è utile osservare che i prezzi praticati da Ricorrente_1 nel triennio 2018 – 2020 (periodo in cui la Società fatturava con IVA) erano in linea con quelli degli anni precedenti (2011-2017) che, invece, erano senza IVA perché acquisti intracomunitari.
La Corte ritiene di respingere anche la contestazione in merito alle sanzioni.
L'Ufficio ha applicato l'aggravio sanzionatorio previsto dall'art. 5 – comma 4 bis – del D.Lgs. 471/1997: “La sanzione di cui al comma 4 è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente”.
La richiesta del ricorrente relativa alla applicazione di sanzioni più favorevoli al contribuente, ex art. 2 del
D.Lgs. 87/2024, non può trovare accoglimento.
A questo proposito, è condivisibile quanto sostenuto dalla Suprema Corte nella Sentenza n. 1274 del 19 gennaio 2025: “premesso che l'applicazione della sanzione più favorevole è preclusa da una espressa previsione normativa, ed in particolar modo all'art. 5 del D.Lgs. 87/2024, secondo cui la rivisitazione delle sanzioni amministrative in materia fiscale, complessivamente favorevole al contribuente, va applicata a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, così derogando al generale principio di retroattività della legge più favorevole, la scelta del legislatore non appare in contrasto con i principi costituzionali né con quelli unionali”.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e4 condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 10.000.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BI IN, Presidente
MONACIS IA, Relatore
RIZZO ELISIDORO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 521/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Telefono_1 - CF_Difensore_3
Difensore_4 Telefono_1 - CF_Difensore_4
Difensore_5 Telefono_1 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Difensore_7 Telefono_1 - CF_Difensore_7
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E060303116 IVA-ALTRO 2019 - sul ricorso n. 522/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Telefono_1 - CF_Difensore_3
Difensore_4 Telefono_1 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E060303118 IVA-ALTRO 2020
- sul ricorso n. 533/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Telefono_1 - CF_Difensore_3
Difensore_4 Telefono_1 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Difensore_7 Telefono_1 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030303105 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1281/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tre ricorsi, successivamente riuniti, riguardanti l'IVA ed altro per gli anni dal 2018 al 2020, la srl Ricorrente_1 con sede in Vinovo, in persona del legale rappresentante, ha impugnato diversi avvisi di accertamento notificati dalla Agenzia delle Entrate – DPI- di Torino.
L'azienda è difesa da un collegio di difensori, iscritti agli Ordini di Milano, Roma, Locri e Perugia, ed è domiciliata in Milano presso l'avv. Difensore_6, in Indirizzo_1.
La ricorrente chiede alla Corte di annullare gli atti impugnati, previa sospensione.
L'Ufficio si è costituito chiedendo il rigetto dei ricorsi e della sospensiva.
All'udienza del 27/5/2025 la Corte ha concesso la sospensione solo in considerazione di due fattori:
1) La pendenza in Cassazione di un ricorso tra le stesse parti riguardante l'IVA per un'altra annualità;
2) La pendenza tra le parti di una istanza per transazione fiscale.
All'udienza dell'11/12/2025, non essendosi verificata alcuna novità, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente distribuisce pneumatici che acquista on line.
Gli atti impugnati discendono da più verifiche della Guardia di Finanza di Orbassano attirate dal fatto – pacificamente accertato – che i prezzi mantenuti da Ricorrente_1 srl erano altamente concorrenziali rispetto a quelli di altre aziende del settore.
Gli acquisti di pneumatici avvenivano on -line da tre aziende, tutte facenti capo a tale Nominativo_1, evasore totale;
privo di dipendenti e con sede nel suo appartamento, in Vicenza. In sintesi, la Guardia di Finanza si è trovata dinanzi alla classica “frode carosello”.
E' bene precisare che, prima di giungere davanti a questa Corte, il tentativo di conciliazione, tra l'azienda e l'Ufficio, è durato anni (dal 2022) e che il Nominativo_1 è stato condannato dal Tribunale di Vicenza per i reati di cui agli artt. 2 e 8 D.Lgs. 74/2000.
La precisazione di cui sopra serve a dimostrare come la prima contestazione mossa da Ricorrente_1 nei propri ricorsi sia a dir poco temeraria.
Non esiste, nel caso che ci occupa, alcuna violazione del contraddittorio.
Ed, ancor meno, esiste la presunta infondatezza della pretesa che, in realtà, è contestata solo sull'usuale difesa della buona fede.
Scrive l'azienda che i propri fornitori sono scelti attraverso gli algoritmi di un sito web che, ovviamente, non opera alcun riscontro sugli operatori che vi si iscrivono per vendere i loro prodotti.
Come scrive l'Ufficio (e la Corte condivide): “Ciò che emerge è un approccio massivo, secondo logiche di pura massimizzazione del profitto, evidentemente incompatibile con quei minimi controlli prudenziali, alcuni dei quali effettuabili con una semplice visura camerale o con un sopralluogo – che avrebbero rivelato obiettive anomalie, meritevoli di approfondimento, in capo ai fornitori, come l'elevato volume di vendite, a fronte di un affaccio sul mercato relativamente recente (2018 per Società_1 e Società_2 fine 2015 per Società_3), la riscontrata sostanziale assenza di personale, nonché la condivisione dell'unità operativa e dei recapiti)".
Inoltre, è utile osservare che i prezzi praticati da Ricorrente_1 nel triennio 2018 – 2020 (periodo in cui la Società fatturava con IVA) erano in linea con quelli degli anni precedenti (2011-2017) che, invece, erano senza IVA perché acquisti intracomunitari.
La Corte ritiene di respingere anche la contestazione in merito alle sanzioni.
L'Ufficio ha applicato l'aggravio sanzionatorio previsto dall'art. 5 – comma 4 bis – del D.Lgs. 471/1997: “La sanzione di cui al comma 4 è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente”.
La richiesta del ricorrente relativa alla applicazione di sanzioni più favorevoli al contribuente, ex art. 2 del
D.Lgs. 87/2024, non può trovare accoglimento.
A questo proposito, è condivisibile quanto sostenuto dalla Suprema Corte nella Sentenza n. 1274 del 19 gennaio 2025: “premesso che l'applicazione della sanzione più favorevole è preclusa da una espressa previsione normativa, ed in particolar modo all'art. 5 del D.Lgs. 87/2024, secondo cui la rivisitazione delle sanzioni amministrative in materia fiscale, complessivamente favorevole al contribuente, va applicata a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, così derogando al generale principio di retroattività della legge più favorevole, la scelta del legislatore non appare in contrasto con i principi costituzionali né con quelli unionali”.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e4 condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 10.000.