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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/12/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 2491/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RE LV Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2491/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato il [...] a [...], residente Parte_1 C.F._1 in Asti (AT)
e
, (C.F. ), nata il [...] in [...], residente Parte_2 C.F._2 in Asti (AT) entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti RAGUSA ELISA CELESTE e FURLANETTO
ANDREA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario/civile in SEZZADIO il 15/12/2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SEZZADIO (atto n. parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nati i figli in data 31.05.2011 e in data Controparte_1 Persona_1 22.05.2015.
1 Con ricorso depositato il 31/07/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE: la casa coniugale sita in Asti (AT), via Atleti Azzurri Astigiani n. 18, acquistata in comproprietà dai coniugi, rimarrà nella disponibilità della moglie con tutti gli arredi che la compongono, fatta eccezione degli effetti strettamente personali del marito;
i figli minori di anni 14 ed di anni 10, verranno affidati congiuntamente ad CP_1 Per_1 entrambi i genitori, con attribuzione stabile ad entrambi dell'esercizio della responsabilità genitoriale e con collocamento presso la madre;
Il padre avrà facoltà di tenere i figli con sé a settimane alterne, dal venerdì all'uscita da scuola e sino al lunedì quanto li riaccompagnerà presso gli istituti frequentati dai medesimi. Nei finesettimana non di sua spettanza potrà tenere con sé i figli due sere a settimana, da individuarsi nei giorni di martedì e giovedì, dal momento dell'uscita da scuola e sino a dopo cena, con orario previsto per il rientro presso la dimora materna entro le 21.00.
Il giorno di Natale, quello di Capodanno e quello di Pasqua e le altre festività previste dal calendario verranno trascorse dai genitori con i figli minori seguendo il criterio dell'alternanza, salvo ogni migliore accordo diretto. Al di là delle festività sopra citate, eventuali ulteriori periodi di vacanze nel corso dell'anno saranno concordemente pattuiti tra i genitori;
Per le vacanze estive le parti concordano che i figli minori trascorreranno con ciascun genitore almeno 15 giorni – anche non consecutivi - di vacanze all'anno da individuarsi, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi e scolastiche dei minori da comunicarsi all'altro genitore entro un congro termine, in ogni caso entro il 31 maggio di ogni anno. Qualora per motivi di lavoro o di salute non fosse possibile indicare all'altro genitore il periodo di vacanza nel termine indicato, le parti s'impegnano a darne notizia, comunque, entro un congruo termine rispetto al periodo scelto, con riguardo anche al periodo scelto dall'altro. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località̀ di vacanza dove porteranno i figli. Resta salvo ogni migliore accordo diretto tra i genitori;
2 ciascun genitore, inoltre, si obbliga a comunicare sempre all'altro il proprio recapito, anche telefonico, e comunque dovrà sempre essere a conoscenza degli eventuali spostamenti dell'altro in altre località, quando questo abbia con sé i figli minori;
Il genitore con cui i minori permangono nei rispettivi periodi concordati si occuperà di accompagnarli a scuola e/o di riprenderli;
madre e padre potranno delegare ai rispettivi genitori o a persona fidata tale compito in caso di necessità lavorative o di salute;
Entrambi i genitori dovranno garantire e favorire contatti telefonici quotidiani con i figli, anche tramite videochiamate whatsapp o altra app idonea, in orario in cui ciò sia agevole e praticabile per entrambi, nonché mantenere l'altro costantemente informato circa lo stato di salute e le attività svolte dai minori;
Il signor verserà alla signora a titolo di contributo ordinario per il Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli minori l'importo di Euro 200,00 per figlio, e quindi complessivamente Euro 400,00, somma rivalutabile ex lege annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al versamento integrale della rata relativamente al finanziamento accesso per l'acquisto dell'immobile ove risiede la madre con i figli minori, di Euro 777,00 di cui infra;
I genitori provvederanno a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli minori così come individuate dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Asti del 07.07.2017 che qui si richiama integralmente, dandosi per letto e approvato;
PRENDE ATTO CHE:
Per l'acquisto dell'immobile sito in Asti (AT), via Atleti Azzurri Astigiani n. 18, i ricorrenti avevano acceso finanziamento n. 45381584 presso Intesa San Paolo S.p.a., per complessivi Euro 183.727,38, e scadenza ultima rata al 01.06.2045, e per il quale il signor si impegna a provvedere Parte_1 al saldo della rata integrale di Euro 717,00, oltre quota assicurativa, e quindi complessivamente Euro 777,00 per ogni mese sino al soddisfo;
Si dà atto che il signor provvederà nel più breve tempo possibile a lasciare la casa Parte_1 coniugale trasferendosi presso nuova abitazione;
I signori e risultano essere proprietari di autoveicoli, e Parte_1 Parte_2 rispettivamente Jeep MX targata GA124KW e Toyota XP13M targata EV938WN, di cui manterranno rispettivamente le proprietà;
L'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla signora;
Parte_2
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo, altresì, che ciascuno possa inserire i minori nel proprio passaporto, ma la decisione sul trasferimento all'estero dovrà essere previamente condivisa senza eccezioni;
I ricorrenti assicurano reciproco rispetto in relazione alle proprie vite private esterne;
I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla pretendere dall'altro a titolo di assegno di mantenimento o di alimenti al quale, pertanto, espressamente rinunciano, né per qualsivoglia altro titolo;
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SEZZADIO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
3 Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa RE LV
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RE LV Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2491/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato il [...] a [...], residente Parte_1 C.F._1 in Asti (AT)
e
, (C.F. ), nata il [...] in [...], residente Parte_2 C.F._2 in Asti (AT) entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti RAGUSA ELISA CELESTE e FURLANETTO
ANDREA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario/civile in SEZZADIO il 15/12/2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SEZZADIO (atto n. parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nati i figli in data 31.05.2011 e in data Controparte_1 Persona_1 22.05.2015.
1 Con ricorso depositato il 31/07/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE: la casa coniugale sita in Asti (AT), via Atleti Azzurri Astigiani n. 18, acquistata in comproprietà dai coniugi, rimarrà nella disponibilità della moglie con tutti gli arredi che la compongono, fatta eccezione degli effetti strettamente personali del marito;
i figli minori di anni 14 ed di anni 10, verranno affidati congiuntamente ad CP_1 Per_1 entrambi i genitori, con attribuzione stabile ad entrambi dell'esercizio della responsabilità genitoriale e con collocamento presso la madre;
Il padre avrà facoltà di tenere i figli con sé a settimane alterne, dal venerdì all'uscita da scuola e sino al lunedì quanto li riaccompagnerà presso gli istituti frequentati dai medesimi. Nei finesettimana non di sua spettanza potrà tenere con sé i figli due sere a settimana, da individuarsi nei giorni di martedì e giovedì, dal momento dell'uscita da scuola e sino a dopo cena, con orario previsto per il rientro presso la dimora materna entro le 21.00.
Il giorno di Natale, quello di Capodanno e quello di Pasqua e le altre festività previste dal calendario verranno trascorse dai genitori con i figli minori seguendo il criterio dell'alternanza, salvo ogni migliore accordo diretto. Al di là delle festività sopra citate, eventuali ulteriori periodi di vacanze nel corso dell'anno saranno concordemente pattuiti tra i genitori;
Per le vacanze estive le parti concordano che i figli minori trascorreranno con ciascun genitore almeno 15 giorni – anche non consecutivi - di vacanze all'anno da individuarsi, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi e scolastiche dei minori da comunicarsi all'altro genitore entro un congro termine, in ogni caso entro il 31 maggio di ogni anno. Qualora per motivi di lavoro o di salute non fosse possibile indicare all'altro genitore il periodo di vacanza nel termine indicato, le parti s'impegnano a darne notizia, comunque, entro un congruo termine rispetto al periodo scelto, con riguardo anche al periodo scelto dall'altro. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località̀ di vacanza dove porteranno i figli. Resta salvo ogni migliore accordo diretto tra i genitori;
2 ciascun genitore, inoltre, si obbliga a comunicare sempre all'altro il proprio recapito, anche telefonico, e comunque dovrà sempre essere a conoscenza degli eventuali spostamenti dell'altro in altre località, quando questo abbia con sé i figli minori;
Il genitore con cui i minori permangono nei rispettivi periodi concordati si occuperà di accompagnarli a scuola e/o di riprenderli;
madre e padre potranno delegare ai rispettivi genitori o a persona fidata tale compito in caso di necessità lavorative o di salute;
Entrambi i genitori dovranno garantire e favorire contatti telefonici quotidiani con i figli, anche tramite videochiamate whatsapp o altra app idonea, in orario in cui ciò sia agevole e praticabile per entrambi, nonché mantenere l'altro costantemente informato circa lo stato di salute e le attività svolte dai minori;
Il signor verserà alla signora a titolo di contributo ordinario per il Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli minori l'importo di Euro 200,00 per figlio, e quindi complessivamente Euro 400,00, somma rivalutabile ex lege annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al versamento integrale della rata relativamente al finanziamento accesso per l'acquisto dell'immobile ove risiede la madre con i figli minori, di Euro 777,00 di cui infra;
I genitori provvederanno a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli minori così come individuate dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Asti del 07.07.2017 che qui si richiama integralmente, dandosi per letto e approvato;
PRENDE ATTO CHE:
Per l'acquisto dell'immobile sito in Asti (AT), via Atleti Azzurri Astigiani n. 18, i ricorrenti avevano acceso finanziamento n. 45381584 presso Intesa San Paolo S.p.a., per complessivi Euro 183.727,38, e scadenza ultima rata al 01.06.2045, e per il quale il signor si impegna a provvedere Parte_1 al saldo della rata integrale di Euro 717,00, oltre quota assicurativa, e quindi complessivamente Euro 777,00 per ogni mese sino al soddisfo;
Si dà atto che il signor provvederà nel più breve tempo possibile a lasciare la casa Parte_1 coniugale trasferendosi presso nuova abitazione;
I signori e risultano essere proprietari di autoveicoli, e Parte_1 Parte_2 rispettivamente Jeep MX targata GA124KW e Toyota XP13M targata EV938WN, di cui manterranno rispettivamente le proprietà;
L'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla signora;
Parte_2
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo, altresì, che ciascuno possa inserire i minori nel proprio passaporto, ma la decisione sul trasferimento all'estero dovrà essere previamente condivisa senza eccezioni;
I ricorrenti assicurano reciproco rispetto in relazione alle proprie vite private esterne;
I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla pretendere dall'altro a titolo di assegno di mantenimento o di alimenti al quale, pertanto, espressamente rinunciano, né per qualsivoglia altro titolo;
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SEZZADIO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
3 Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa RE LV
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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