Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00330/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00552/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 552 del 2025, proposto da
AN IN, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. in Reggio Calabria, Via Pietrastorta, n. 30;
contro
Comune di Reggio Calabria, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 744/2024 pubblicata il 22/05/2024 nella causa iscritta al n. R.G. 672/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, Settore Lavoro e Previdenza, nella parte in cui ha condannato il Comune di Reggio Calabria “al pagamento in favore dell’opposto (TO AN) delle spese di lite”, liquidate “in complessivi € 2.695,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario” (Avv. AN IN) ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. IU TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 11/10/2025 e depositato il 14/10/2025, l’Avv. AN IN ha agito per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, Settore Lavoro e Previdenza, meglio indicata in epigrafe, limitatamente alla statuizione di condanna del soccombente Comune di Reggio Calabria al pagamento in suo favore, quale difensore distrattario dell’opposto SI. TO AN, delle spese di lite, liquidate “in complessivi € 2.695,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge.
1.1. Il ricorrente si duole della mancata esecuzione del titolo in questione, deducendo, e ritualmente comprovando, che esso, divenuto definitivo per mancata impugnazione (come attestato dalla Cancelleria del medesimo Tribunale del 14/08/2024), veniva notificato 4/09/202 4 all’Amministrazione debitrice in copia informatica dichiarata conforme alla copia informatica presente nel fascicolo informatico, ai sensi dell'art. 196 octies disp. att. c.p.c e per gli effetti dell'art. 475 cpc, e che il Comune di Reggio Calabria, nonostante il decorso del temine dilatorio ex art. 14 d.l. n. 669/1996, ometteva di provvedere al pagamento delle somme suindicate.
2. Il Comune di Reggio Calabria, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
3. In data 16/03/2026, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritto e notificato in pari data al Comune di Reggio Calabria, dichiarando, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., di rinunciare al ricorso con richiesta di compensazione delle spese, alla luce delle “ trattative di bonario componimento in corso con l’Amministrazione per come documentate con accordo che si produce in allegato ”.
4. Alla camera di consiglio del 15/04/2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il Collegio non può che prendere atto dell’intervenuta rinuncia al proposto gravame, vista la specifica dichiarazione ritualmente notificata al Comune resistente e depositata in data 16/03/2026, ravvisati altresì i presupposti individuati dall’art. 84, co. 3, c.p.a. per la declaratoria di estinzione del processo.
6. Ciò posto, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c), c.p.a. e dell’art. 84, co. 1 e 3, c.p.a., con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER NT, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere
IU TR, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| IU TR | ER NT |
IL SEGRETARIO