Art. 2.
All'onere di cui al precedente art. 1, si fara' fronte mediante l'utilizzazione di una aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1958-59.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di cui al precedente art. 1, si fara' fronte mediante l'utilizzazione di una aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1958-59.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.