Art. 11. 1. L'attivita' dell'Istituto si svolge nel rispetto delle disposizioni di legge che regolano la materia della quiescenza e previdenza e secondo un principio di autonomia finanziaria nella gestione delle attivita' istituzionali.
2. A tale fine, possono essere individuate distinte gestioni per le attivita' di quiescenza, previdenza, sociali, assistenziali e mutualistiche, che l'Istituto e' legittimato ad erogare in base a norme di legge o che sono assegnate dalla contrattazione collettiva.
3. Il consiglio di amministrazione puo' prevedere l'impiego temporaneo delle disponibilita' finanziarie relative alle diverse gestioni al fine di assicurare economicita', efficienza ed efficacia alla attivita' complessiva dell'Istituto, stabilendo i limiti di tale utilizzo, allo scopo di garantire l'integrita' delle risorse destinate a ciascuna attivita'.
4. Per le decisioni che richiedano intese, concerti o assensi sulle soluzioni da adottare, puo' essere indetta, ai sensi dell' art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , una conferenza di servizi fra gli enti interessati alle decisioni stesse.
5. La conferenza viene indetta dal presidente dell'Istituto, su proposta del direttore generale, contenente l'indicazione dei soggetti da invitare e l'oggetto della decisione da adottare.
Nota all'art. 11:
- Il testo vigente dell' art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come sostituito dall' art. 2, comma 12 e 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e' il seguente:
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indi'ce di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.
2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimita' per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimita' in sede di conferenza di servizi.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".
2. A tale fine, possono essere individuate distinte gestioni per le attivita' di quiescenza, previdenza, sociali, assistenziali e mutualistiche, che l'Istituto e' legittimato ad erogare in base a norme di legge o che sono assegnate dalla contrattazione collettiva.
3. Il consiglio di amministrazione puo' prevedere l'impiego temporaneo delle disponibilita' finanziarie relative alle diverse gestioni al fine di assicurare economicita', efficienza ed efficacia alla attivita' complessiva dell'Istituto, stabilendo i limiti di tale utilizzo, allo scopo di garantire l'integrita' delle risorse destinate a ciascuna attivita'.
4. Per le decisioni che richiedano intese, concerti o assensi sulle soluzioni da adottare, puo' essere indetta, ai sensi dell' art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , una conferenza di servizi fra gli enti interessati alle decisioni stesse.
5. La conferenza viene indetta dal presidente dell'Istituto, su proposta del direttore generale, contenente l'indicazione dei soggetti da invitare e l'oggetto della decisione da adottare.
Nota all'art. 11:
- Il testo vigente dell' art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come sostituito dall' art. 2, comma 12 e 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e' il seguente:
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indi'ce di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.
2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimita' per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimita' in sede di conferenza di servizi.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".