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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/10/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 595/2023 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 114/2023, emessa dal Giudice di Pace di Scalea in data 13.03.2023 e depositata in data 17.03.2023, all'esito del giudizio iscritto al n. 79/2021 r.g., notificata a mezzo pec il 20.03.2023 da parte attrice
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Achille Parte_1 C.F._1
Ordine ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Diamante (CS), alla
C.da Piane, ss 18 Km 274 + 300, in virtù di procura alle liti posta a margine dell'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
Controparte_1
, (c.f. e p.iva ) in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Piluso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza, via Crati n. 81, in virtù di procura alle liti posta a margine dell'atto di citazione in appello
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello, notificato in data 19.4.2023 a mezzo pec all'avv. Nicola Piluso, costituito in primo grado per la Controparte_1 , in p.l.r.p.t., come da avviso di consegna in atti, il sig.
[...] Parte_1 proponeva appello, innanzi al Tribunale di Paola, avverso la sentenza n. 114/2023, emessa il
13.3.2023 e pubblicata in data 17.03.2023, con la quale il Giudice di Pace di Scalea, all'esito del giudizio iscritto al n. 79/2021 r.g., definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dallo stesso nei confronti della predetta compagnia assicurativa, rigettava la domanda, compensando, al contempo, interamente tra le parti le spese di lite.
Nello specifico, parte appellante chiedeva, con il presente gravame, di accogliere la domanda proposta nel corso del primo grado di giudizio rubricata con r.g. n. 79/2021 davanti al Giudice di Pace di Scalea e, per l'effetto, di condannare la società convenuta al risarcimento e/o all'indennizzo di tutti i danni patiti dal Sig. , per effetto dell'incendio (conseguente all'azione di un fulmine) Parte_1 del veicolo IA ND 1.2 Pop, Tg. FS235ZF, in conseguenza del sinistro per cui è causa, pari a complessivi € 5.000,00, o comunque nella misura maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi di legge, dal presente gravame;
di emettere ogni provvedimento del caso e di condannare in ogni caso parte appellata al pagamento di tutte le spese, dei diritti e degli onorari di causa del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata in data 03.05.2023, si costituiva in giudizio parte appellata, la quale chiedeva di dichiarare l'appello inammissibile ovvero di rigettarlo perché infondato, nonché di condannare controparte alle spese del grado.
Instaurato il contraddittorio, le parti precisavano le conclusioni ed il giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Va precisato che: in data 3.7.24 il Giudice rinviava la causa per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.1.25, data in cui rinviava la causa nello stato all'udienza del 15.10.25 ore
9,40, sostituita dal deposito di note scritte con decreto ex art. 127 ter c.p.c. depositato il 22.9.25 e comunicato in pari data, non opposto da nessuna parte nei termini di legge;
in base all'art. 127 ter ultimo comma c.p.c., “il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza”.
Venendo ai motivi di gravame, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado, riportando i passi censurati e, in particolare, la parte in cui il Giudice di Pace di Scalea ha ritenuto che parte attrice non ha assolto l'onere della prova nella fattispecie de qua ai sensi dell'art. 2697 c.c., nonché quella con la quale ha provveduto all'integrale compensazione delle spese di lite.
Nella sentenza impugnata si legge che “la sola testimonianza resa dal figlio dell'attore Parte_2
deve essere valutata cum grano salis e comunque non ha offerto elementi oggettivi in grado
[...] di poter supportare la domanda avendo riferito di avere visto l'auto colpita da un fulmine e quindi incendiarsi. Anche la testimonianza di appartenente ai Vigili del Fuoco di Testimone_1
Cosenza che ha confermato il rapporto redatto in occasione dell'intervento ha precisato in merito alla presumibile causa del sinistro di non essere in grado indicarne la precisa causa. In ogni caso dal rapporto redatto dal Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza del 02.09.2021 si evince che con riferimento alla voce presumibile causa del sinistro: “probabile azione dolosa ad opera di ignoti, in considerazione anche delle tracce rinvenute sulla carrozzeria lato dx da probabile liquidi accelerante”. Ciò posto, pur non volendo considerare l'accertamento dei VV.FF. in ragione della testimonianza resa dal responsabile dell'intervento, va osservato che l'attore non ha fornito elementi scientifici ed oggettivi utili per sostenere la domanda e, quindi, ritenere il sinistro avvenuto per causa di un fulmine con conseguente diritto a rientrare nella copertura di polizza assicurativa. Alla stregua di quanto considerato la domanda va respinta in quanto sfornita di prova”.
Conseguentemente, parte attrice ha chiesto con il presente gravame la modifica di tali punti della sentenza in favore di una pronuncia che affermi la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda promossa nel primo grado di giudizio dal Sig. nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1 nonché la condanna della società convenuta al risarcimento e/o al pagamento di un indennizzo pari ad € 5.000,00 a seguito del sinistro per cui è causa.
Preliminarmente, parte appellante ha rilevato ed eccepito l'irritualità e la nullità della notifica della sentenza oggetto del presente gravame effettuata a mezzo pec, in data 20.03.2023 dal procuratore costituito di parte appellata.
In particolare, secondo parte appellante, la stessa sarebbe stata effettuata in violazione di quanto previsto dall'art. 3 e ss. L. 53/1994, in quanto priva della relazione di notificazione e della prescritta attestazione di conformità del provvedimento notificato;
circostanza che ad ogni modo, sempre secondo l'istante, non implicherebbe alcun contrasto in ordine alla tempestività del giudizio per cui
è causa, atteso che la notifica dell'appello è avvenuta in data 19.04.2024 ovvero è stata comunque effettuata nei trenta giorni successivi alla ricezione di detta pec.
Al riguardo, appare opportuno precisare che l'eventuale nullità della notifica della sentenza oggetto del presente gravame, come eccepito da parte appellante, non inficia automaticamente la tempestività
o meno dell'appello.
Invero, secondo la Suprema Corte a Sezioni Unite “l'irritualità della notificazione a mezzo di un atto
a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (cfr. SS.UU. 23620/2018).
Nel caso di specie, l'inoltro della sentenza a mezzo posta elettronica certificata ha consentito il raggiungimento dello scopo della notifica ovvero dell'effettiva conoscenza della sentenza appellata. L'art. 3 bis, comma 4, 1. 21.1.1994 n. 53 stabilisce che, quando l'avvocato esegue la notificazione di atti processuali per mezzo della posta elettronica certificata, “il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”.
In tal ipotesi, il messaggio inviato in data 20.03.2023 dall'avv. Nicola Piluso all'avv. Achille Ordine all'oggetto indica espressamente “notifica telematica ai sensi della legge 53/1994. Sentenza
114/2023 Giudice di Pace di Scalea. vs ”. CP_1 Parte_1
Una notificazione di tal tenore non comporta alcuna nullità in quanto ai sensi dell'art. 11 della 1.
53/1994 la nullità della notificazione eseguita personalmente dall'avvocato “se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti” non opera nel caso in cui si sia verificata una mera irregolarità, come nella fattispecie in esame (cfr. Cass. ord. n. 19814/2016).
Ad ogni modo, le nullità di cui all'art. 11 della l. 53/1994 sono sanate in forza dell'art.156 c.p.c. ovvero dal raggiungimento dello scopo, rilevando, quindi, la notificazione avvenuta in data
20.03.2023.
Venendo al merito, parte appellante ha asserito che i testi escussi avrebbero offerto un valido contributo alla ricostruzione dell'evento.
In particolare, secondo il sig. , i fatti di cui è causa sono stati confermati “in maniera chiara Pt_1
e puntale” dal figlio, sig. , il quale avrebbe assistito all'evento che ha causato Parte_2
l'incendio dell'autovettura IA ND 1.2 Pop, Tg. Fs 235ZF, in quel momento parcheggiata presso il cortile dell'abitazione del Sig. , nonché dal teste sig. . Parte_1 Testimone_1
Quest'ultimo, tuttavia, ha riferito di essere intervenuto in un momento successivo rispetto all'evento, quando il veicolo era ormai carbonizzato, per cui non era in grado di poter confermare in ordine all'origine dei fatti.
Infatti, lo stesso ha agito nella notte in qualità di Vigile del Fuoco incaricato ad intervenire sul luogo, dichiarando di non essere in grado di riferire con certezza se l'incendio si fosse verificato per un fulmine o per altre ragioni.
A parere dell'appellante, il giudice non ha neanche tenuto debitamente conto della polizza assicurativa sottoscritta da parte appellante, la quale contempla tra gli eventi risarcibili e/o indennizzabili coperti da garanzia, proprio quelli derivanti da incendio.
Infatti, come precisato da parte appellante, l'art. 30 delle Condizioni di Assicurazione, rubricato
“Oggetto dell'assicurazione – Garanzia Incendio”, prevede espressamente l'impegno di CP_1
“fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati, in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine”. Pertanto, qualora l'organo giudicante avesse attentamente valutato le testimonianze, secondo parte attrice, avrebbe riscontrato la prova del nesso di causalità tra il danno e l'evento lesivo con conseguente risarcimento del danno subito.
Ha, inoltre, ritenuto che il giudice di prime cure avrebbe ben potuto, in sede di decisione, accertare e quantificare i danni lamentati, pur non avendo disposto alcuna CTU dal momento che il sig. Pt_1 aveva domandato a titolo di risarcimento un importo complessivo pari ad € 5.000,00 ovvero un importo pari all'incirca al 60% del valore di acquisto del bene (nuovo e di prima immatricolazione) effettuato il 23.10.2018, per il prezzo di € 8.150,00.
La richiesta avanzata da parte appellante in primo grado, inoltre, risulterebbe documentata e provata sia dal finanziamento del 23.10.2018 di € 8.150,00 per l'acquisto del veicolo AT AN , CP_2 sia dalla quotazione al 1 settembre 2020, veicoli IA ND usati, immatricolati nel 2018, estratto dal sito www.alvolante.it.
Venendo all'esame degli atti di causa, nella sentenza oggetto di gravame il Giudice di Pace di Scalea, in parte motiva specificava che, nell'esaminare il merito della controversia, la pretesa risarcitoria era sfornita di prova.
In particolare, il giudice di prime cure, ritenendo che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce gravasse sull'attore, ha asserito che nella fattispecie detto onere non fosse stato assolto, ritenendo che le testimonianze rese dai testi non avessero offerto elementi in grado di supportare la domanda: sia la testimonianza resa dal figlio dell'attore che del teste sig. appartenente ai Vigili del Fuoco Parte_2 Testimone_1 di Cosenza non avrebbero consentito di determinare con esattezza la causa dalla quale è scaturito l'incendio.
Ad ogni modo, il verbale redatto dal Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza del 02.09.2021 esplicitamente evoca “probabile azione dolosa ad opera di ignoti, in considerazione anche delle tracce rinvenute sulla carrozzeria lato dx da probabile liquidi accelerante”.
Conseguentemente, come ritenuto dal giudice di prime cure, parte attrice non ha fornito adeguata prova attraverso “elementi scientifici ed oggettivi utili per sostenere la domanda e, quindi, ritenere il sinistro avvenuto per causa di un fulmine con conseguente diritto a rientrare nella copertura di polizza assicurativa”.
Dunque, dalla documentazione allegata non emergeva adeguata prova della sussistenza di un nesso di causalità.
Sulla base degli elementi probatori in atti, il Giudice di Pace di Scalea ha correttamente applicato il principio in base al quale “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa” (cfr. Cass. n. 1558/2018).
Nel caso di specie, dunque, oggetto dell'assicurazione ai sensi dell'art. 30 del contratto richiamato risultano essere anche i danni conseguenza di un incendio derivante dall'azione di un fulmine.
Nella fattispecie in esame, parte attrice non ha adeguatamente dimostrato l'evento oggetto di copertura assicurativa, come correttamente argomentato dal Giudice di Pace di Scalea.
Dal verbale redatto dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto a seguito di chiamata è stata individuata come probabile causa del sinistro la “probabile azione dolosa ad opera di ignoti, in considerazione anche delle tracce rinvenute sulla carrozzeria lato DX da probabile liquido accelerante” tanto che è stata effettuata comunicazione alla Procura di per incendio doloso. Pt_3
Inoltre, secondo quanto è emerso dalle dichiarazioni di parte appellante e da quelle dei testi escussi,
l'incendio sarebbe stato provocato da un fulmine intorno alle ore 2.40 del 02.09.2019, mentre i Vigili del Fuoco sono stati chiamati molto tempo dopo ovvero alle ore 4.00, come si legge nel verbale dagli stessi redatto.
Ad ogni modo, come sostenuto da costante orientamento giurisprudenziale, “è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, lo sono anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua giustificazione del criterio adottato;
conseguentemente, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettategli dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi onde pervenire alle assunte conclusioni, per implicito disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Pertanto, vizi motivazionali in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non possono essere utilmente dedotti ove la censura si limiti alla contestazione d'una valutazione delle prove effettuata in senso difforme da quello preteso dalla parte” (ex multis Cass. n.7921/2011).
Alla luce delle esposte considerazioni, si rigetta l'appello.
Segue, per la soccombenza, la condanna di parte appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in base ai valori medi dei parametri di cui al D.M. 147/2022 per i procedimenti di cognizione davanti al Tribunale rientranti nello scaglione da € 1.101 a € 5.200, in € 2.552,00 per compenso (pari alla somma di € 425,00, € 425,00, € 851,00 e € 851,00 rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte appellata.
Va evidenziato, infine, che “la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr
Cass. 27 marzo 2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30219 del 2023).
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1quater, D.P.R. n. 115/02, introdotto dall'articolo 1, legge 24 dicembre 2012, n. 228 a decorrere dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello n. 595/2023 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata, in p.l.r.p.t., delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge.
Si dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1quater, D.P.R. n. 115/02, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Paola, lì 15.10.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 595/2023 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 114/2023, emessa dal Giudice di Pace di Scalea in data 13.03.2023 e depositata in data 17.03.2023, all'esito del giudizio iscritto al n. 79/2021 r.g., notificata a mezzo pec il 20.03.2023 da parte attrice
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Achille Parte_1 C.F._1
Ordine ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Diamante (CS), alla
C.da Piane, ss 18 Km 274 + 300, in virtù di procura alle liti posta a margine dell'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
Controparte_1
, (c.f. e p.iva ) in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Piluso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza, via Crati n. 81, in virtù di procura alle liti posta a margine dell'atto di citazione in appello
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello, notificato in data 19.4.2023 a mezzo pec all'avv. Nicola Piluso, costituito in primo grado per la Controparte_1 , in p.l.r.p.t., come da avviso di consegna in atti, il sig.
[...] Parte_1 proponeva appello, innanzi al Tribunale di Paola, avverso la sentenza n. 114/2023, emessa il
13.3.2023 e pubblicata in data 17.03.2023, con la quale il Giudice di Pace di Scalea, all'esito del giudizio iscritto al n. 79/2021 r.g., definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dallo stesso nei confronti della predetta compagnia assicurativa, rigettava la domanda, compensando, al contempo, interamente tra le parti le spese di lite.
Nello specifico, parte appellante chiedeva, con il presente gravame, di accogliere la domanda proposta nel corso del primo grado di giudizio rubricata con r.g. n. 79/2021 davanti al Giudice di Pace di Scalea e, per l'effetto, di condannare la società convenuta al risarcimento e/o all'indennizzo di tutti i danni patiti dal Sig. , per effetto dell'incendio (conseguente all'azione di un fulmine) Parte_1 del veicolo IA ND 1.2 Pop, Tg. FS235ZF, in conseguenza del sinistro per cui è causa, pari a complessivi € 5.000,00, o comunque nella misura maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi di legge, dal presente gravame;
di emettere ogni provvedimento del caso e di condannare in ogni caso parte appellata al pagamento di tutte le spese, dei diritti e degli onorari di causa del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata in data 03.05.2023, si costituiva in giudizio parte appellata, la quale chiedeva di dichiarare l'appello inammissibile ovvero di rigettarlo perché infondato, nonché di condannare controparte alle spese del grado.
Instaurato il contraddittorio, le parti precisavano le conclusioni ed il giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Va precisato che: in data 3.7.24 il Giudice rinviava la causa per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.1.25, data in cui rinviava la causa nello stato all'udienza del 15.10.25 ore
9,40, sostituita dal deposito di note scritte con decreto ex art. 127 ter c.p.c. depositato il 22.9.25 e comunicato in pari data, non opposto da nessuna parte nei termini di legge;
in base all'art. 127 ter ultimo comma c.p.c., “il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza”.
Venendo ai motivi di gravame, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado, riportando i passi censurati e, in particolare, la parte in cui il Giudice di Pace di Scalea ha ritenuto che parte attrice non ha assolto l'onere della prova nella fattispecie de qua ai sensi dell'art. 2697 c.c., nonché quella con la quale ha provveduto all'integrale compensazione delle spese di lite.
Nella sentenza impugnata si legge che “la sola testimonianza resa dal figlio dell'attore Parte_2
deve essere valutata cum grano salis e comunque non ha offerto elementi oggettivi in grado
[...] di poter supportare la domanda avendo riferito di avere visto l'auto colpita da un fulmine e quindi incendiarsi. Anche la testimonianza di appartenente ai Vigili del Fuoco di Testimone_1
Cosenza che ha confermato il rapporto redatto in occasione dell'intervento ha precisato in merito alla presumibile causa del sinistro di non essere in grado indicarne la precisa causa. In ogni caso dal rapporto redatto dal Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza del 02.09.2021 si evince che con riferimento alla voce presumibile causa del sinistro: “probabile azione dolosa ad opera di ignoti, in considerazione anche delle tracce rinvenute sulla carrozzeria lato dx da probabile liquidi accelerante”. Ciò posto, pur non volendo considerare l'accertamento dei VV.FF. in ragione della testimonianza resa dal responsabile dell'intervento, va osservato che l'attore non ha fornito elementi scientifici ed oggettivi utili per sostenere la domanda e, quindi, ritenere il sinistro avvenuto per causa di un fulmine con conseguente diritto a rientrare nella copertura di polizza assicurativa. Alla stregua di quanto considerato la domanda va respinta in quanto sfornita di prova”.
Conseguentemente, parte attrice ha chiesto con il presente gravame la modifica di tali punti della sentenza in favore di una pronuncia che affermi la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda promossa nel primo grado di giudizio dal Sig. nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1 nonché la condanna della società convenuta al risarcimento e/o al pagamento di un indennizzo pari ad € 5.000,00 a seguito del sinistro per cui è causa.
Preliminarmente, parte appellante ha rilevato ed eccepito l'irritualità e la nullità della notifica della sentenza oggetto del presente gravame effettuata a mezzo pec, in data 20.03.2023 dal procuratore costituito di parte appellata.
In particolare, secondo parte appellante, la stessa sarebbe stata effettuata in violazione di quanto previsto dall'art. 3 e ss. L. 53/1994, in quanto priva della relazione di notificazione e della prescritta attestazione di conformità del provvedimento notificato;
circostanza che ad ogni modo, sempre secondo l'istante, non implicherebbe alcun contrasto in ordine alla tempestività del giudizio per cui
è causa, atteso che la notifica dell'appello è avvenuta in data 19.04.2024 ovvero è stata comunque effettuata nei trenta giorni successivi alla ricezione di detta pec.
Al riguardo, appare opportuno precisare che l'eventuale nullità della notifica della sentenza oggetto del presente gravame, come eccepito da parte appellante, non inficia automaticamente la tempestività
o meno dell'appello.
Invero, secondo la Suprema Corte a Sezioni Unite “l'irritualità della notificazione a mezzo di un atto
a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (cfr. SS.UU. 23620/2018).
Nel caso di specie, l'inoltro della sentenza a mezzo posta elettronica certificata ha consentito il raggiungimento dello scopo della notifica ovvero dell'effettiva conoscenza della sentenza appellata. L'art. 3 bis, comma 4, 1. 21.1.1994 n. 53 stabilisce che, quando l'avvocato esegue la notificazione di atti processuali per mezzo della posta elettronica certificata, “il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”.
In tal ipotesi, il messaggio inviato in data 20.03.2023 dall'avv. Nicola Piluso all'avv. Achille Ordine all'oggetto indica espressamente “notifica telematica ai sensi della legge 53/1994. Sentenza
114/2023 Giudice di Pace di Scalea. vs ”. CP_1 Parte_1
Una notificazione di tal tenore non comporta alcuna nullità in quanto ai sensi dell'art. 11 della 1.
53/1994 la nullità della notificazione eseguita personalmente dall'avvocato “se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti” non opera nel caso in cui si sia verificata una mera irregolarità, come nella fattispecie in esame (cfr. Cass. ord. n. 19814/2016).
Ad ogni modo, le nullità di cui all'art. 11 della l. 53/1994 sono sanate in forza dell'art.156 c.p.c. ovvero dal raggiungimento dello scopo, rilevando, quindi, la notificazione avvenuta in data
20.03.2023.
Venendo al merito, parte appellante ha asserito che i testi escussi avrebbero offerto un valido contributo alla ricostruzione dell'evento.
In particolare, secondo il sig. , i fatti di cui è causa sono stati confermati “in maniera chiara Pt_1
e puntale” dal figlio, sig. , il quale avrebbe assistito all'evento che ha causato Parte_2
l'incendio dell'autovettura IA ND 1.2 Pop, Tg. Fs 235ZF, in quel momento parcheggiata presso il cortile dell'abitazione del Sig. , nonché dal teste sig. . Parte_1 Testimone_1
Quest'ultimo, tuttavia, ha riferito di essere intervenuto in un momento successivo rispetto all'evento, quando il veicolo era ormai carbonizzato, per cui non era in grado di poter confermare in ordine all'origine dei fatti.
Infatti, lo stesso ha agito nella notte in qualità di Vigile del Fuoco incaricato ad intervenire sul luogo, dichiarando di non essere in grado di riferire con certezza se l'incendio si fosse verificato per un fulmine o per altre ragioni.
A parere dell'appellante, il giudice non ha neanche tenuto debitamente conto della polizza assicurativa sottoscritta da parte appellante, la quale contempla tra gli eventi risarcibili e/o indennizzabili coperti da garanzia, proprio quelli derivanti da incendio.
Infatti, come precisato da parte appellante, l'art. 30 delle Condizioni di Assicurazione, rubricato
“Oggetto dell'assicurazione – Garanzia Incendio”, prevede espressamente l'impegno di CP_1
“fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati, in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine”. Pertanto, qualora l'organo giudicante avesse attentamente valutato le testimonianze, secondo parte attrice, avrebbe riscontrato la prova del nesso di causalità tra il danno e l'evento lesivo con conseguente risarcimento del danno subito.
Ha, inoltre, ritenuto che il giudice di prime cure avrebbe ben potuto, in sede di decisione, accertare e quantificare i danni lamentati, pur non avendo disposto alcuna CTU dal momento che il sig. Pt_1 aveva domandato a titolo di risarcimento un importo complessivo pari ad € 5.000,00 ovvero un importo pari all'incirca al 60% del valore di acquisto del bene (nuovo e di prima immatricolazione) effettuato il 23.10.2018, per il prezzo di € 8.150,00.
La richiesta avanzata da parte appellante in primo grado, inoltre, risulterebbe documentata e provata sia dal finanziamento del 23.10.2018 di € 8.150,00 per l'acquisto del veicolo AT AN , CP_2 sia dalla quotazione al 1 settembre 2020, veicoli IA ND usati, immatricolati nel 2018, estratto dal sito www.alvolante.it.
Venendo all'esame degli atti di causa, nella sentenza oggetto di gravame il Giudice di Pace di Scalea, in parte motiva specificava che, nell'esaminare il merito della controversia, la pretesa risarcitoria era sfornita di prova.
In particolare, il giudice di prime cure, ritenendo che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce gravasse sull'attore, ha asserito che nella fattispecie detto onere non fosse stato assolto, ritenendo che le testimonianze rese dai testi non avessero offerto elementi in grado di supportare la domanda: sia la testimonianza resa dal figlio dell'attore che del teste sig. appartenente ai Vigili del Fuoco Parte_2 Testimone_1 di Cosenza non avrebbero consentito di determinare con esattezza la causa dalla quale è scaturito l'incendio.
Ad ogni modo, il verbale redatto dal Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza del 02.09.2021 esplicitamente evoca “probabile azione dolosa ad opera di ignoti, in considerazione anche delle tracce rinvenute sulla carrozzeria lato dx da probabile liquidi accelerante”.
Conseguentemente, come ritenuto dal giudice di prime cure, parte attrice non ha fornito adeguata prova attraverso “elementi scientifici ed oggettivi utili per sostenere la domanda e, quindi, ritenere il sinistro avvenuto per causa di un fulmine con conseguente diritto a rientrare nella copertura di polizza assicurativa”.
Dunque, dalla documentazione allegata non emergeva adeguata prova della sussistenza di un nesso di causalità.
Sulla base degli elementi probatori in atti, il Giudice di Pace di Scalea ha correttamente applicato il principio in base al quale “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa” (cfr. Cass. n. 1558/2018).
Nel caso di specie, dunque, oggetto dell'assicurazione ai sensi dell'art. 30 del contratto richiamato risultano essere anche i danni conseguenza di un incendio derivante dall'azione di un fulmine.
Nella fattispecie in esame, parte attrice non ha adeguatamente dimostrato l'evento oggetto di copertura assicurativa, come correttamente argomentato dal Giudice di Pace di Scalea.
Dal verbale redatto dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto a seguito di chiamata è stata individuata come probabile causa del sinistro la “probabile azione dolosa ad opera di ignoti, in considerazione anche delle tracce rinvenute sulla carrozzeria lato DX da probabile liquido accelerante” tanto che è stata effettuata comunicazione alla Procura di per incendio doloso. Pt_3
Inoltre, secondo quanto è emerso dalle dichiarazioni di parte appellante e da quelle dei testi escussi,
l'incendio sarebbe stato provocato da un fulmine intorno alle ore 2.40 del 02.09.2019, mentre i Vigili del Fuoco sono stati chiamati molto tempo dopo ovvero alle ore 4.00, come si legge nel verbale dagli stessi redatto.
Ad ogni modo, come sostenuto da costante orientamento giurisprudenziale, “è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, lo sono anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua giustificazione del criterio adottato;
conseguentemente, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettategli dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi onde pervenire alle assunte conclusioni, per implicito disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Pertanto, vizi motivazionali in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non possono essere utilmente dedotti ove la censura si limiti alla contestazione d'una valutazione delle prove effettuata in senso difforme da quello preteso dalla parte” (ex multis Cass. n.7921/2011).
Alla luce delle esposte considerazioni, si rigetta l'appello.
Segue, per la soccombenza, la condanna di parte appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in base ai valori medi dei parametri di cui al D.M. 147/2022 per i procedimenti di cognizione davanti al Tribunale rientranti nello scaglione da € 1.101 a € 5.200, in € 2.552,00 per compenso (pari alla somma di € 425,00, € 425,00, € 851,00 e € 851,00 rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte appellata.
Va evidenziato, infine, che “la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr
Cass. 27 marzo 2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30219 del 2023).
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1quater, D.P.R. n. 115/02, introdotto dall'articolo 1, legge 24 dicembre 2012, n. 228 a decorrere dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello n. 595/2023 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata, in p.l.r.p.t., delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge.
Si dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1quater, D.P.R. n. 115/02, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Paola, lì 15.10.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero