Articolo 2 della Legge 2 ottobre 1967, n. 947
Articolo 1
Versione
11 novembre 1967
Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 95 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1966 e 1967, si provvede con corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinati a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 11 novembre 1967