Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2002, n. 9381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9381 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
/ 0 2 REPUBBLICA ITALIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONFRATTU SEZIONE SECONDA CIVILE D'OPERA INFELL Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 22328/99 ---- - Cron. 25.235 Dott. Antonio VELLA Consigliere Rep.A Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI - Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud. 13/03/02 Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. sul ricorso proposto da: per dirilty GIU. 20028 IL CANCELLIERE DI FURIA DANTE, in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo studio €0,77 L. 1500 dell'avvocato COSTANTINO TESSAROLO, che lo difende all'avvocato ANNAMARIA RAMIREZ, giustaunitamente delega in atti;
6974706 - ricorrente G974707
contro
LOCANDRO GIUSEPPE, in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA VIA U BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SMIROLDO, che lo difende, 2002 giusta delega in atti;
408 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 1908/99 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 03/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato DI FURIA Dante in proprio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'avv. Giuseppe CA chiese ed ottenne dal Pretore di Brescia nei confronti dell'avv.Dante Di Furia decreto ingiuntivo di pagamento di lire 2.600.220 a titolo di compenso di prestazioni professionali eseguite quale domiciliatario in una causa svoltasi davanti al Tribunale e poi alla Corte d'appello di Brescia tra Valzasina ed altri contro la Banca S.Paolo. L'ingiunto propose opposizione sostenendo di nulla dovere, perché l'incarico di domiciliazione era stato conferito al CA non da lui, ma da suo padre, avv.Lorenzo Di Furia, che all'epoca era radiato dall'albo degli avvocati. f Con sentenza 1/12/96 il Pretore rigettò l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo. La decisione fu confermata dal Tribunale di Brescia che, con sentenza 24/3- 3/7//99, rigetto il gravame del soccombente ritenendo fondata la pretesa creditoria azionata nei suoi confronti dall'avv. CA. L'avv.Dante Di Furia ha proposto ricorso per cassazione per due motivi. Ha resistito al gravame l'avv. CA con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Va anzitutto esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione I - sollevata dal resistente, avv. CA, il quale ha dedotto che, essendo stata l'impugnata sentenza notificata all'avv.Dante Di Furia il 17/9/99 (come risulta dall'originale in suo possesso e come attestato dalla certificazione rilasciata dal preposto all'Ufficio Notifiche della Corte d'appello di Brescia), e non in data 24/9/99 (come risulta dalla copia in possesso del ricorrente ed allegata al ricorso), il ricorso per cassazione, notificato ad esso resistente in data 23/11/99, dovrebbe considerarsi tardivo perché proposto oltre il termine di 60 giorni di cui al 2° comma dell'art.325 c.p.c. L'eccezione va disattesa. In caso di discordanza tra i dati emergenti dall'atto restituito a colui che ha chiesto la notificazione e quelli emergenti dalla copia dell'atto consegnato al destinatario, per stabilire se sia verificata una decadenza a carico del primo deve aversi riguardo all'originale a lui restituito, mentre, per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del secondo, deve aversi riguardo alla copia a lui consegnata (Cass. Sez. Un.n.7331/96). Inoltre, in caso di difformità tra l'atto in proprio possesso e quello consegnato, incombe su colui che eccepisce la decadenza della controparte dal potere di j impugnazione l'onere di proporre querela di falso al fine di provare la falsità dei dati scritti sul documento in possesso della controparte (Cass.3040/96; 817/88; 6677/83). Nel caso di specie dalla copia della sentenza in possesso del ricorrente risulta che la sentenza è stata a lui notificata il 24/9/99, mentre dall'originale in possesso del resistente la notificazione risulta avvenuta il 17/9/99. In presenza di tale discordanza, per stabilire la tempestività dell'impugnazione si deve pertanto, fare riferimento alla copia in possesso del ricorrente, non essendo la discordanza tra i due documenti superabile con un mezzo diverso dalla querela di falso, che nel caso di specie non è stata proposta dalla parte, avv.CA, sulla quale incombeva l'onere relativo. Non può assumere rilievo in questa sede la certificazione rilasciata dall'UNEP di Brescia il 30/11/99, prodotta dal resistente, trattandosi di un documento che, indipendentemente dalla veridicità o meno dei fatti in esso attestati (e, cioè, che la sentenza oggetto del presente gravame sarebbe stata notificata in data 17/9/99, per poi 5 andare smarrita) non può tenere luogo di quella speciale forma di accertamento della veridicità (o falsità) di un documento assistito da fede privilegiata, costituita dalla sentenza che conclude il procedimento relativo alla querela di falso. In conclusione, ricorso per cassazione proposto dall'avv.Di Furia, avuto riguardo alla data di notificazione riportata dalla copia in suo possesso (24/9/99), deve considerarsi tempestivo, e perciò ammissibile, essendo stato notificato il 23/11/99, cioè nel termine di giorni sessanta. II - Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto. Col primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizi della motivazione in relazione agli artt.83 c.p.c. e 1387, 1411, 1703, 1720, 2230 e segg, 2697 c.c. per avere la sentenza ritenuto che il conferimento della procura alle liti agli avv.Dante Di Furia e Giuseppe CA e il ruolo di domiciliatario svolto da quest'ultimo fossero sufficienti a costituire l'obbligo del primo di corrispondere al secondo il compenso per l'attività di domiciliatario, non tenendo conto che non sempre sottoscrizione della procura e conferimento dell'incarico coincidono, trattandosi di atti giuridici ben distinti che possono essere riferibili a soggetti diversi. Con il medesimo motivo si lamenta, inoltre, la rilevanza attribuita dalla sentenza a due lettere inviate dall'avv. CA al ricorrente, non avendo il giudicante tenuto conto che una di esse non era mai pervenuta al destinatario e l'altra non aveva un contenuto decisivo. Si lamenta anche la mancata considerazione di una lettera inviata il 16/3/90 dall'avv.Lorenzo Di Furia (padre del ricorrente), dopo la sua all'avv. CA reiscrizione all'albo. Le doglianze non hanno pregio. 6 Contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, il Tribunale non si è posto in contrasto con la nota giurisprudenza di questa Corte in tema di individuazione del soggetto obbligato al compenso dell'attività professionale svolta dall'avvocato, ma ne ha fatto corretta applicazione al caso di specie, avendo considerato che, rispetto all'attività svolta dall'avv.CA come procuratore domiciliatario, tenuto al pagamento degli onorari non era la parte in giudizio, ma l'avv.Dante Di Furia: sulla base di sicure presunzioni desunte sia dalla procura alle liti, sia dalla lettera del 9/9/85, diretta all'avv.Dante Di Furia e non ad altri, i primi giudici hanno ritenuto, con corretta inferenza logica ed in mancanza di prove contrarie, che quest'ultimo, e non altri soggetti, avesse conferito all'avv.CA l'incarico di domiciliatario e si fosse avvalso, quale dominus della causa, della sua opera per tutta la durata dei giudizi. Quanto alle lettere del 24/9/1987 e del 16/3/1990, l'apprezzamento della prima, che il ricorrente sostiene di non avere mai ricevuto, e l'omessa valutazione della seconda non appaiono decisivi, perché inidonei a scalfire la ratio decidendi fondata sulle prove di cui sopra si è detto. A differenza di quanto afferma il ricorrente, la sentenza impugnata non solo ha fatto corretta applicazione delle norme di legge che disciplinano la materia, ma ha reso il debito conto del convincimento dei giudici con una motivazione sufficiente e non contraddittoria. Il primo motivo di ricorso è dunque infondato e va pertanto rigettato. III - Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 345 c.p.c. e 2697 c.c. per non avere la sentenza accolto le istanze istruttorie del ricorrente in base all'erroneo rilievo che si trattava di richieste nuove. Sostiene il ricorrente che, dovendosi applicare il vecchio rito, le richieste formulate in appello erano ammissibili e, 7 in ogni caso, era ammissibile la richiesta di sentire come teste l'avv.Fassio, precedente domiciliatario, perché avanzata in primo grado. Anche tale doglianza va disattesa. La richiesta di ammissione di prova per testi è stata giustamente disattesa dal giudice di secondo grado sia pure con motivazione che può essere in questa sede corretta a norma dell'art.384 comma 2 c.p.c. - considerato che essa, nella sua tipicità, indipendentemente dalle persone indicate come testi, era già stata formulata nel corso del giudizio di primo grado, e tendeva, ora come allora, ad individuare un diverso soggetto obbligato al pagamento degli onorari, per cui non poteva considerarsi un nuovo mezzo di prova né per il tipo né per l'oggetto: essa era inammissibile alla luce dell'art.345 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma, tuttora applicabile ai giudizi già pendenti alla data del 30 aprile 1995. Anche il secondo motivo va dunque disatteso perchè infondato. Consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, 595, 11 , di cui euro 500,00 (cinquecento)595,11. liquidate in complessivi euro per onorari. 12911 Roma, 13 marzo 2002/ 20,66 Il presidente L'estensore T. 149,77 NTRATE POMA IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 3884! 23 GIU, 2002 DEPOSITATO N IL CANCELLIERE C1DC Ro ma