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Sentenza 15 marzo 2023
Sentenza 15 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2023, n. 11134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11134 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di KA BA SA, nato in [...] il 15,11,1964, avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 18.7.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18.7.2022 il Tribunale di Palermo ha respinto l'istanza di riesame che era stata proposta nell'interesse di KA AL SA contro il decreto di sequestro preventivo adottato dal GIP presso il Tribunale del capoluogo siculo ed avente ad oggetto l'impresa individuale, riconducibile all'indagato, con sede in Palermo, via Maqueda 22, nonché della somma di Euro 4.087,65, quale profitto del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 55, commi 1 e 2 D. Lg.vo 231 del 2007; Penale Sent. Sez. 2 Num. 11134 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 24/01/2023 2. ricorre per cassazione il difensore di KA BA SA deducendo: 2.1 mancanza di motivazione risultante dal testo dell'ordinanza impugnata in relazione a quanto dedotto al punto 2, lett. a) della memoria difensiva: rileva che il Tribunale ha totalmente omesso di motivare sulla richiesta, formulata in via subordinata, di limitare il sequestro a quanto funzionalmente e strettamente connesso al reato contestato avendo la difesa sollecitato la revoca della misura con riguardo alla parte del complesso aziendale preposta a servizi diversi da quello di money transfert;
2.2 nullità del provvedimento per violazione degli artt. 125, comma 3, 324 e 309 cod. proc. pen.: rileva che la lacunosa motivazione di cui si è trattato nel precedente motivo è idonea a determinare la nullità dell'ordinanza impugnata;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che il ricorso è generico in quanto la difesa non ha indicato se, e secondo quali criteri, il sequestro preventivo avrebbe potuto essere disposto parzialmente individuando sin dall'inizio la parte aggredibile;
la censura, perciò, non risulta a suo avviso scrutinabile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. KA BA SA è indagato per il reato di cui agli artt. 81 co od. pen. e lk 55 commi 1 e 2 del D. Lg.vo 231 del 2007 poiché avrebbe "...in qualità soggetto obbligato ex artt. 3 comma 3 lett. c) D. Lg.vo 231/2007 ... falsificato i dati e le informazioni relative ai clienti e agli esecutori delle operazioni di transazioni finanziarie dal medesimo effettuate tramite la propria ditta individuale;
nonché per avere comunque acquisito, e conservato dati falsi e informazioni non veritiere sui clienti, sui titolari effettivi, sugli esecutori delle operazioni finanziarie dal medesimo effettuate, anche attraverso l'utilizzo di mezzi fraudolenti quali li ricorso a documenti di identità già in possesso per precedenti operazioni, così da eludere i sistemi per la trasmissione oltre soglia di denaro e non consentire alle Autorità preposte di conoscere il reale cliente, il titolare effettivo e l'esecutore dell'operazione di intermediazione". 2. Il GIP presso il Tribunale di Palermo, su richiesta del PM, aveva disposto iI sequestro preventivo, con funzione impeditiva, dell'impresa individuale dell'odierno ricorrente con sede in Palermo, via Maqueda 22, nonché, 2 funzionalmente alla sua finale confisca, della somma di Euro 4.087,65, quale profitto del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 55, commi 1 e 2 D. Lg.vo 231 del 2007. 3. Il Tribunale di Palermo, adito nell'interesse dell'odierno ricorrente per il riesame del provvedimento del GIP, ha dato conto (cfr., pag. 2 della ordinanza) della memoria con cui la difesa, in via subordinata, aveva tuttavia posto la questione della necessità di limitare l'intervento cautelare a quanto strettamente necessario al contenimento del rischio di reiterazione o di aggravamento del reato per cui si procede ed aveva perciò chiesto la revoca del sequestro di quella parte dell'azienda dedicata alla erogazione di servizi che nulla avevano a che vedere con il trasferimento di denaro. È palese, dalla lettura del provvedimento, che il Tribunale non si è in alcun modo espresso su tale richiesta non fornendo alcuna motivazione sulle ragioni per le quali il decreto di sequestro è stato invece confermato nella sua interezza e sull'intera azienda. Questa Corte ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione qualora gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 5 - , n. 5443 del 18/12/2020, Bagalà, Rv. 280670 - 01). Di conseguenza, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione per violazione di legge ed ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente non prendendolo in considerazione anche in via implicita o indiretta (cfr., Sez. 2 - , n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220 - 01). D'altra parte, è altrettanto pacifico che, in caso di sequestro preventivo che attinga una azienda, i principi di adeguatezza e proporzionalità impongono al giudice della cautela di verificare il valore preponderante, o quanto meno il significativo rilievo, dell'utilizzo strumentale della impresa alla consumazione dei reati per cui è stata richiesta la misura, rispetto alla sua eventuale operatività lecita, onde evitare che il vincolo coercitivo determini una esasperata 3 compressione dei diritti di proprietà e di libertà di iniziativa economica privata (cfr., Sez. 6 -, n. 13166 del 02/03/2022, Martinis, Rv. 283139 01; Sez. 2 - , n. 29687 del 28/05/2019, Frontino, Rv. 276979 - 01). 4. Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato, con rinvio al medesimo Tribunale di Palermo che, in diversa composizione, provvederà a vagliare la doglianza difensiva alla luce dei principi appena richiamati.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 24.1.2023
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18.7.2022 il Tribunale di Palermo ha respinto l'istanza di riesame che era stata proposta nell'interesse di KA AL SA contro il decreto di sequestro preventivo adottato dal GIP presso il Tribunale del capoluogo siculo ed avente ad oggetto l'impresa individuale, riconducibile all'indagato, con sede in Palermo, via Maqueda 22, nonché della somma di Euro 4.087,65, quale profitto del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 55, commi 1 e 2 D. Lg.vo 231 del 2007; Penale Sent. Sez. 2 Num. 11134 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 24/01/2023 2. ricorre per cassazione il difensore di KA BA SA deducendo: 2.1 mancanza di motivazione risultante dal testo dell'ordinanza impugnata in relazione a quanto dedotto al punto 2, lett. a) della memoria difensiva: rileva che il Tribunale ha totalmente omesso di motivare sulla richiesta, formulata in via subordinata, di limitare il sequestro a quanto funzionalmente e strettamente connesso al reato contestato avendo la difesa sollecitato la revoca della misura con riguardo alla parte del complesso aziendale preposta a servizi diversi da quello di money transfert;
2.2 nullità del provvedimento per violazione degli artt. 125, comma 3, 324 e 309 cod. proc. pen.: rileva che la lacunosa motivazione di cui si è trattato nel precedente motivo è idonea a determinare la nullità dell'ordinanza impugnata;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che il ricorso è generico in quanto la difesa non ha indicato se, e secondo quali criteri, il sequestro preventivo avrebbe potuto essere disposto parzialmente individuando sin dall'inizio la parte aggredibile;
la censura, perciò, non risulta a suo avviso scrutinabile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. KA BA SA è indagato per il reato di cui agli artt. 81 co od. pen. e lk 55 commi 1 e 2 del D. Lg.vo 231 del 2007 poiché avrebbe "...in qualità soggetto obbligato ex artt. 3 comma 3 lett. c) D. Lg.vo 231/2007 ... falsificato i dati e le informazioni relative ai clienti e agli esecutori delle operazioni di transazioni finanziarie dal medesimo effettuate tramite la propria ditta individuale;
nonché per avere comunque acquisito, e conservato dati falsi e informazioni non veritiere sui clienti, sui titolari effettivi, sugli esecutori delle operazioni finanziarie dal medesimo effettuate, anche attraverso l'utilizzo di mezzi fraudolenti quali li ricorso a documenti di identità già in possesso per precedenti operazioni, così da eludere i sistemi per la trasmissione oltre soglia di denaro e non consentire alle Autorità preposte di conoscere il reale cliente, il titolare effettivo e l'esecutore dell'operazione di intermediazione". 2. Il GIP presso il Tribunale di Palermo, su richiesta del PM, aveva disposto iI sequestro preventivo, con funzione impeditiva, dell'impresa individuale dell'odierno ricorrente con sede in Palermo, via Maqueda 22, nonché, 2 funzionalmente alla sua finale confisca, della somma di Euro 4.087,65, quale profitto del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 55, commi 1 e 2 D. Lg.vo 231 del 2007. 3. Il Tribunale di Palermo, adito nell'interesse dell'odierno ricorrente per il riesame del provvedimento del GIP, ha dato conto (cfr., pag. 2 della ordinanza) della memoria con cui la difesa, in via subordinata, aveva tuttavia posto la questione della necessità di limitare l'intervento cautelare a quanto strettamente necessario al contenimento del rischio di reiterazione o di aggravamento del reato per cui si procede ed aveva perciò chiesto la revoca del sequestro di quella parte dell'azienda dedicata alla erogazione di servizi che nulla avevano a che vedere con il trasferimento di denaro. È palese, dalla lettura del provvedimento, che il Tribunale non si è in alcun modo espresso su tale richiesta non fornendo alcuna motivazione sulle ragioni per le quali il decreto di sequestro è stato invece confermato nella sua interezza e sull'intera azienda. Questa Corte ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione qualora gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 5 - , n. 5443 del 18/12/2020, Bagalà, Rv. 280670 - 01). Di conseguenza, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione per violazione di legge ed ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente non prendendolo in considerazione anche in via implicita o indiretta (cfr., Sez. 2 - , n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220 - 01). D'altra parte, è altrettanto pacifico che, in caso di sequestro preventivo che attinga una azienda, i principi di adeguatezza e proporzionalità impongono al giudice della cautela di verificare il valore preponderante, o quanto meno il significativo rilievo, dell'utilizzo strumentale della impresa alla consumazione dei reati per cui è stata richiesta la misura, rispetto alla sua eventuale operatività lecita, onde evitare che il vincolo coercitivo determini una esasperata 3 compressione dei diritti di proprietà e di libertà di iniziativa economica privata (cfr., Sez. 6 -, n. 13166 del 02/03/2022, Martinis, Rv. 283139 01; Sez. 2 - , n. 29687 del 28/05/2019, Frontino, Rv. 276979 - 01). 4. Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato, con rinvio al medesimo Tribunale di Palermo che, in diversa composizione, provvederà a vagliare la doglianza difensiva alla luce dei principi appena richiamati.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 24.1.2023