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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALMANSI MARINO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
BORGHI RAFFAELE, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 72/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301M401339/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301M401339/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301M401339/2024 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301M401339/2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 480/2025 depositato il
25/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: chiede accogliersi il ricorso.
Resistente: chiede respingersi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18 dicembre 2024, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto ha notificato, a mezzo raccomandata A.R., l'Avviso di accertamento n. T6301M401339/2024 alla Sig.ra Ricorrente_1.
Con il suddetto Avviso l'Agenzia delle Entrate ha accertato, per l'anno 2019, un maggior reddito pari ad
€ 52.194 ai fini IRPEF, e relative addizionali, e pari ad € 44.194 ai fini IRAP. Oltre interessi e sanzioni comminate con il medesimo avviso in applicazione del cumulo giuridico in € 24.935,85.
L'atto in questione è fondato sulle risultanze del PVC della G.d.F. di Portogruaro del 17.01.2024 a cui a fatto seguito lo schema d'atto che ha preceduto il ridetto Avviso di accertamento.
L'Ufficio ha qualificato come attività d'impresa (cod. ATECO 68.10.00) l'operatività immobiliare della contribuente, richiamando un'attività di compravendita di immobili ritenuta sistematica dal 2017.
Peraltro, i trasferimenti di residenza della Sig.ra Ricorrente_1 sono stati ritenuti strumentali alle agevolazioni
“prima casa” per via dei consumi domestici, ritenuti nulli o esigui, nonché dalla dimora abituale della stessa considerata stabile presso l'immobile del coniuge.
In data 5 febbraio 2025, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato il su specificato Avviso di accertamento notificando, regolarmente e tempestivamente, l'apposito ricorso.
La ricorrente ha eccepito, in sintesi:
- l'insussistenza dei presupposti dell'attività d'impresa (difetto di organizzazione e abitualità);
- l'insussistenza di plusvalenza ex art. 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1986, n.
917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi);
- la carenza istruttoria ex art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
- la violazione dell'art. 12, comma 2, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 per mancata applicazione del cumulo giuridico con l'annualità 2018.
In data 10 febbraio 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 72/2025.
È stata altresì proposta istanza cautelare che questo Collegio ha rigettato con Ordinanza n. 387/2025.
In data 3 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate ha depositato le proprie controdeduzioni eccependo l'infondatezza del ricorso e riservandosi “opportuna valutazione circa la sussistenza dei requisiti per l'assoggettamento della ricorrente all'imposta Irap, anche ai fini di eventuale autotutela parziale”.
Ha dedotto, inoltre, la genericità / inammissibilità del motivo sulle sanzioni (cumulo 2018).
In data 16 ottobre 2025, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato 1) Qualificazione del reddito: attività d'impresa ex art. 55 del Testo Unico Imposte Dirette (TUIR)
Dalle risultanze istruttorie valorizzate nell'atto (sequenza di acquisti all'asta e successive rivendite;
stabilità dell'operatività dal 2017; residenze anagrafiche mutevoli;
indici oggettivi di non effettiva dimora negli immobili acquistati) emerge una condotta economicamente organizzata e abituale di compravendita immobiliare su beni propri.
Tali elementi sorreggono la riconduzione a reddito d'impresa ai sensi dell'art. 55 del TUIR (coerentemente con l'art. 2195 c.c. e con l'art. 4 D.P.R. n. 633 del 1972), non essendo richiesto, in ambito tributario, il medesimo grado di “organizzazione” richiesto dall'art. 2082 c.c. in sede civilistica.
Le circostanze di fatto poste a base dell'avviso di accertamento – in particolare la sistematicità dell'operare
(“acquisto e successiva vendita nell'arco dello stesso anno” in più casi) e gli indici di residenza solo formale comprovati dai consumi – non sono efficacemente superate dalle allegazioni difensive (ricevute di pagamento utenze prive di indicazioni sui kWh/mc e non riferibili univocamente all'immobile in riferimento al quale la ricorrente intende dimostrare la effettiva residenza).
Ne consegue il rigetto dei motivi del ricorso riferiti al maggior reddito d'impresa accertato per il 2019 che, dunque resta confermato in € € 52.194,00.
2) IRAP: presupposto dell'“autonoma organizzazione”
Diversa valutazione merita il profilo IRAP.
In atti non risultano dipendenti, beni strumentali eccedenti il minimo, né una particolare struttura organizzativa esteriorizzata.
La stessa resistente ha preannunciato una valutazione in autotutela parziale sul punto.
In difetto di prova del presupposto oggettivo dell'imposta, la pretesa IRAP 2019 (imponibile € 44.194,00, imposta € 1.724,00) deve essere annullata, con conseguente annullamento delle sanzioni e degli interessi correlati.
3) Art. 7 L. 212/2000 (motivazione e istruttoria)
L'avviso espone gli elementi essenziali (periodo, operazioni, fonti – PVC G.d.F., indagini su residenza / consumi, criteri di quantificazione), ponendo la parte in condizione di difendersi.
La motivazione risulta, quindi, sufficiente e l'eccezione va respinta.
4) Art. 67 TUIR (plusvalenza immobiliare)
Il profilo è inammissibile / assorbito: l'Ufficio non ha qualificato le somme come redditi diversi, ma come reddito d'impresa e, quindi, non v'è motivo per trattare la censura.
5) Sanzioni – Art. 12, c. 2, D. Lgs. 472/1997 (cumulo giuridico e anno 2018)
Per il 2019 l'Ufficio ha applicato il cumulo giuridico in luogo del cumulo materiale.
La doglianza circa il “tenere conto dell'accertamento 2018” è stata articolata in modo generico, senza allegare parametri e atti necessari alla rideterminazione della sanzione. Il motivo va, pertanto, rigettato per inammissibilità.
Alla soccombenza segue la condanna alla rifusione delle spese del giudizio determinate in dispositivo tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia - sez. II -
1. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. T6301M401339/2024 limitatamente all'IRAP per l'anno d'imposta 2019, con annullamento delle corrispondenti sanzioni ed interessi;
2. Rigetta per il resto il ricorso confermando la maggiore IRPEF e relative addizionali per l'anno 2019 come da atto impugnato;
3. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia resistente, liquidate, tenuto conto della parziale soccombenza, in € 3.500,00 oltre 15% per spese generali.
Così deciso in Venezia, il 16 ottobre 2025
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
RI AN
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALMANSI MARINO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
BORGHI RAFFAELE, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 72/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301M401339/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301M401339/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301M401339/2024 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301M401339/2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 480/2025 depositato il
25/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: chiede accogliersi il ricorso.
Resistente: chiede respingersi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18 dicembre 2024, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto ha notificato, a mezzo raccomandata A.R., l'Avviso di accertamento n. T6301M401339/2024 alla Sig.ra Ricorrente_1.
Con il suddetto Avviso l'Agenzia delle Entrate ha accertato, per l'anno 2019, un maggior reddito pari ad
€ 52.194 ai fini IRPEF, e relative addizionali, e pari ad € 44.194 ai fini IRAP. Oltre interessi e sanzioni comminate con il medesimo avviso in applicazione del cumulo giuridico in € 24.935,85.
L'atto in questione è fondato sulle risultanze del PVC della G.d.F. di Portogruaro del 17.01.2024 a cui a fatto seguito lo schema d'atto che ha preceduto il ridetto Avviso di accertamento.
L'Ufficio ha qualificato come attività d'impresa (cod. ATECO 68.10.00) l'operatività immobiliare della contribuente, richiamando un'attività di compravendita di immobili ritenuta sistematica dal 2017.
Peraltro, i trasferimenti di residenza della Sig.ra Ricorrente_1 sono stati ritenuti strumentali alle agevolazioni
“prima casa” per via dei consumi domestici, ritenuti nulli o esigui, nonché dalla dimora abituale della stessa considerata stabile presso l'immobile del coniuge.
In data 5 febbraio 2025, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato il su specificato Avviso di accertamento notificando, regolarmente e tempestivamente, l'apposito ricorso.
La ricorrente ha eccepito, in sintesi:
- l'insussistenza dei presupposti dell'attività d'impresa (difetto di organizzazione e abitualità);
- l'insussistenza di plusvalenza ex art. 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1986, n.
917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi);
- la carenza istruttoria ex art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
- la violazione dell'art. 12, comma 2, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 per mancata applicazione del cumulo giuridico con l'annualità 2018.
In data 10 febbraio 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 72/2025.
È stata altresì proposta istanza cautelare che questo Collegio ha rigettato con Ordinanza n. 387/2025.
In data 3 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate ha depositato le proprie controdeduzioni eccependo l'infondatezza del ricorso e riservandosi “opportuna valutazione circa la sussistenza dei requisiti per l'assoggettamento della ricorrente all'imposta Irap, anche ai fini di eventuale autotutela parziale”.
Ha dedotto, inoltre, la genericità / inammissibilità del motivo sulle sanzioni (cumulo 2018).
In data 16 ottobre 2025, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato 1) Qualificazione del reddito: attività d'impresa ex art. 55 del Testo Unico Imposte Dirette (TUIR)
Dalle risultanze istruttorie valorizzate nell'atto (sequenza di acquisti all'asta e successive rivendite;
stabilità dell'operatività dal 2017; residenze anagrafiche mutevoli;
indici oggettivi di non effettiva dimora negli immobili acquistati) emerge una condotta economicamente organizzata e abituale di compravendita immobiliare su beni propri.
Tali elementi sorreggono la riconduzione a reddito d'impresa ai sensi dell'art. 55 del TUIR (coerentemente con l'art. 2195 c.c. e con l'art. 4 D.P.R. n. 633 del 1972), non essendo richiesto, in ambito tributario, il medesimo grado di “organizzazione” richiesto dall'art. 2082 c.c. in sede civilistica.
Le circostanze di fatto poste a base dell'avviso di accertamento – in particolare la sistematicità dell'operare
(“acquisto e successiva vendita nell'arco dello stesso anno” in più casi) e gli indici di residenza solo formale comprovati dai consumi – non sono efficacemente superate dalle allegazioni difensive (ricevute di pagamento utenze prive di indicazioni sui kWh/mc e non riferibili univocamente all'immobile in riferimento al quale la ricorrente intende dimostrare la effettiva residenza).
Ne consegue il rigetto dei motivi del ricorso riferiti al maggior reddito d'impresa accertato per il 2019 che, dunque resta confermato in € € 52.194,00.
2) IRAP: presupposto dell'“autonoma organizzazione”
Diversa valutazione merita il profilo IRAP.
In atti non risultano dipendenti, beni strumentali eccedenti il minimo, né una particolare struttura organizzativa esteriorizzata.
La stessa resistente ha preannunciato una valutazione in autotutela parziale sul punto.
In difetto di prova del presupposto oggettivo dell'imposta, la pretesa IRAP 2019 (imponibile € 44.194,00, imposta € 1.724,00) deve essere annullata, con conseguente annullamento delle sanzioni e degli interessi correlati.
3) Art. 7 L. 212/2000 (motivazione e istruttoria)
L'avviso espone gli elementi essenziali (periodo, operazioni, fonti – PVC G.d.F., indagini su residenza / consumi, criteri di quantificazione), ponendo la parte in condizione di difendersi.
La motivazione risulta, quindi, sufficiente e l'eccezione va respinta.
4) Art. 67 TUIR (plusvalenza immobiliare)
Il profilo è inammissibile / assorbito: l'Ufficio non ha qualificato le somme come redditi diversi, ma come reddito d'impresa e, quindi, non v'è motivo per trattare la censura.
5) Sanzioni – Art. 12, c. 2, D. Lgs. 472/1997 (cumulo giuridico e anno 2018)
Per il 2019 l'Ufficio ha applicato il cumulo giuridico in luogo del cumulo materiale.
La doglianza circa il “tenere conto dell'accertamento 2018” è stata articolata in modo generico, senza allegare parametri e atti necessari alla rideterminazione della sanzione. Il motivo va, pertanto, rigettato per inammissibilità.
Alla soccombenza segue la condanna alla rifusione delle spese del giudizio determinate in dispositivo tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia - sez. II -
1. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. T6301M401339/2024 limitatamente all'IRAP per l'anno d'imposta 2019, con annullamento delle corrispondenti sanzioni ed interessi;
2. Rigetta per il resto il ricorso confermando la maggiore IRPEF e relative addizionali per l'anno 2019 come da atto impugnato;
3. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia resistente, liquidate, tenuto conto della parziale soccombenza, in € 3.500,00 oltre 15% per spese generali.
Così deciso in Venezia, il 16 ottobre 2025
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
RI AN