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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BIANCOSPINO DANILO, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 709/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 022 2024 00066350 38 000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 278/2025 depositato il
18/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.6.2025 il sig.Ricorrente_1, ex - socio, ex - amministratore, ex - liquidatore della Società_1 SRL in liquidazione, difeso dal Dott. Difensore_1, impugna cartella di pagamento n.022 2024 00066350 38 000, e il ruolo sottostante, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Brescia a seguito di controllo ex art.36 bis della dichiarazione mod.770 per il 2019 della Società_1 Srl, allo stesso notificata il 14.4.2025.
Eccepisce il ricorrente la decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo per decorso del termine triennale di cui all'art.25 DPR 602 del 1973, prorogato ex art.1 comma 158 della legge 197/2022 al 31.12.2024; sostiene la nullità della cartella in quanto intestata alla “Società_2”, società cancellata dal Registro imprese in data 03.10.2019 e quindi inesistente, essendo decorso anche il termine quinquennale di cui all'Art. 28 del Dlgs 175/2014; lamenta l'illegittimità della cartella per difetto di motivazione, non avendo specificato in quale qualità è stato individuato come destinatario della cartella intestata alla Società; in via subordinata lamenta l'illegittimità delle sanzioni irrogate per contrasto con l'art.7 del DL n.26 del 2003 e nel merito l'infondatezza della pretesa.
Conclude il ricorrente per l'annullamento del ruolo e della cartella, il rimborso delle somme eventualmente versate in corso di giudizio e vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, sostenendo che la cartella è stata regolarmente notificata al ricorrente in quanto ultimo legale rappresentante della Società_1 Srl, la cui estinzione per cancellazione ha dato origine ad una vicenda successoria che riguarda il contribuente come unico socio, chiamato a rispondere delle obbligazioni societarie in tale veste. Quanto alla eccepita decadenza l'Ufficio sostiene il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo responsabile solo della notificazione della cartella a seguito della consegna del ruolo concludendo, in via preliminare, per la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in ordine alle questioni inerenti alla sola attività dell'ente impositore, e nel merito per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio altresì la Direzione Provinciale di Brescia dell'Agenzia delle Entrate, sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento all'eccepita decadenza, spettando all'Agenzia delle
Entrate Riscossione ogni responsabilità relativa alla formazione e notificazione della cartella, arrestandosi quella dell'ente impositore al momento della consegna del ruolo n.2024/250394, reso esecutivo in data
10.01.2024 e consegnato il 10.02.2024 e la cui cartella si è formata in data 01.03.2024. Per l'Ufficio la formazione della cartella l'1.3.2024 rispetta il termine quinquennale dalla cancellazione, mentre il contribuente succede in quanto socio alla Società estinta ed è legittimo destinatario delle notificazioni rivolte ad essa, mentre per i soci di società di capitali estinte, la giurisprudenza della Corte di Cassazione con ordinanza n. 23341/2024 ha stabilito che anche le sanzioni tributarie si trasmettono. Nel merito, sostiene l'Ufficio che è stato correttamente recuperato l'importo di 3.568,99 euro derivante dalla differenza fra i crediti risultanti dalla dichiarazione 2018 (597,28 euro) e quelli (4.149,11 euro), di importo superiore, utilizzati per il pagamento, tramite compensazione, delle imposte (ritenute) anno 2019 (4.149,11 euro = 1.876,24 euro +
1.852,61 euro + 420,26 euro) e conclude per il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
Il ricorrente ha depositato memorie.
Alla pubblica udienza avanti la Corte in composizione monocratica del 17.11.2025, sentite le parti come da verbale, il ricorso è trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Osserva la Corte come risulti regolare il procedimento di notifica della cartella impugnata, indirizzata alla
Società_1 Srl presso l'ultimo legale rappresentante, ma la notifica risulta effettuata quando già era decorso il termine quinquennale dalla cancellazione della Società dal Registro delle imprese il 3.10.2019, termine entro il quale si deve ritenere ancora esistente la società cancellata “ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi” ai sensi dell'art.28 del D.Lvo 175/2014.
Ne consegue che la cartella è stata, per quanto regolarmente, notificata a soggetto non più esistente – la
Società_1 Srl – e, testualmente come risulta dalla stessa, non al socio.
Peraltro deve accogliersi anche il motivo di ricorso riferito all'eccepita decadenza dal potere impositivo per decorso del termine triennale di cui all'art.25 comma 1 lett.a) del DPR n.602/1973 – sia pure prorogato di un anno ai sensi della legge 197/2022 – dovendosi escludere qualsiasi valenza all'attività interna degli Uffici ad evitare il consumarsi del potere impositivo, essendo la cartella atto recettizio che nei termini fissati deve essere notificato al destinatario.
Il ricorso deve quindi essere accolto, con assorbimento dei motivi ulteriori.
Le spese seguono la soccombenza, con attribuzione diversificata fra gli Uffici costituiti in relazione ai diversi gradi di responsabilità, maggiore in capo all'ente impositore.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella impugnata.
Condanna le parti resistenti alle spese che liquida in euro 1000 a carico dell'Agenzia della Riscossione ed in euro 500 a carico dell'Agenzia delle Entrate oltre accessori di legge.
Brescia, 17.11.2025
il Giudice monocratico
AN PI
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BIANCOSPINO DANILO, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 709/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 022 2024 00066350 38 000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 278/2025 depositato il
18/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.6.2025 il sig.Ricorrente_1, ex - socio, ex - amministratore, ex - liquidatore della Società_1 SRL in liquidazione, difeso dal Dott. Difensore_1, impugna cartella di pagamento n.022 2024 00066350 38 000, e il ruolo sottostante, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Brescia a seguito di controllo ex art.36 bis della dichiarazione mod.770 per il 2019 della Società_1 Srl, allo stesso notificata il 14.4.2025.
Eccepisce il ricorrente la decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo per decorso del termine triennale di cui all'art.25 DPR 602 del 1973, prorogato ex art.1 comma 158 della legge 197/2022 al 31.12.2024; sostiene la nullità della cartella in quanto intestata alla “Società_2”, società cancellata dal Registro imprese in data 03.10.2019 e quindi inesistente, essendo decorso anche il termine quinquennale di cui all'Art. 28 del Dlgs 175/2014; lamenta l'illegittimità della cartella per difetto di motivazione, non avendo specificato in quale qualità è stato individuato come destinatario della cartella intestata alla Società; in via subordinata lamenta l'illegittimità delle sanzioni irrogate per contrasto con l'art.7 del DL n.26 del 2003 e nel merito l'infondatezza della pretesa.
Conclude il ricorrente per l'annullamento del ruolo e della cartella, il rimborso delle somme eventualmente versate in corso di giudizio e vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, sostenendo che la cartella è stata regolarmente notificata al ricorrente in quanto ultimo legale rappresentante della Società_1 Srl, la cui estinzione per cancellazione ha dato origine ad una vicenda successoria che riguarda il contribuente come unico socio, chiamato a rispondere delle obbligazioni societarie in tale veste. Quanto alla eccepita decadenza l'Ufficio sostiene il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo responsabile solo della notificazione della cartella a seguito della consegna del ruolo concludendo, in via preliminare, per la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in ordine alle questioni inerenti alla sola attività dell'ente impositore, e nel merito per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio altresì la Direzione Provinciale di Brescia dell'Agenzia delle Entrate, sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento all'eccepita decadenza, spettando all'Agenzia delle
Entrate Riscossione ogni responsabilità relativa alla formazione e notificazione della cartella, arrestandosi quella dell'ente impositore al momento della consegna del ruolo n.2024/250394, reso esecutivo in data
10.01.2024 e consegnato il 10.02.2024 e la cui cartella si è formata in data 01.03.2024. Per l'Ufficio la formazione della cartella l'1.3.2024 rispetta il termine quinquennale dalla cancellazione, mentre il contribuente succede in quanto socio alla Società estinta ed è legittimo destinatario delle notificazioni rivolte ad essa, mentre per i soci di società di capitali estinte, la giurisprudenza della Corte di Cassazione con ordinanza n. 23341/2024 ha stabilito che anche le sanzioni tributarie si trasmettono. Nel merito, sostiene l'Ufficio che è stato correttamente recuperato l'importo di 3.568,99 euro derivante dalla differenza fra i crediti risultanti dalla dichiarazione 2018 (597,28 euro) e quelli (4.149,11 euro), di importo superiore, utilizzati per il pagamento, tramite compensazione, delle imposte (ritenute) anno 2019 (4.149,11 euro = 1.876,24 euro +
1.852,61 euro + 420,26 euro) e conclude per il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
Il ricorrente ha depositato memorie.
Alla pubblica udienza avanti la Corte in composizione monocratica del 17.11.2025, sentite le parti come da verbale, il ricorso è trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Osserva la Corte come risulti regolare il procedimento di notifica della cartella impugnata, indirizzata alla
Società_1 Srl presso l'ultimo legale rappresentante, ma la notifica risulta effettuata quando già era decorso il termine quinquennale dalla cancellazione della Società dal Registro delle imprese il 3.10.2019, termine entro il quale si deve ritenere ancora esistente la società cancellata “ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi” ai sensi dell'art.28 del D.Lvo 175/2014.
Ne consegue che la cartella è stata, per quanto regolarmente, notificata a soggetto non più esistente – la
Società_1 Srl – e, testualmente come risulta dalla stessa, non al socio.
Peraltro deve accogliersi anche il motivo di ricorso riferito all'eccepita decadenza dal potere impositivo per decorso del termine triennale di cui all'art.25 comma 1 lett.a) del DPR n.602/1973 – sia pure prorogato di un anno ai sensi della legge 197/2022 – dovendosi escludere qualsiasi valenza all'attività interna degli Uffici ad evitare il consumarsi del potere impositivo, essendo la cartella atto recettizio che nei termini fissati deve essere notificato al destinatario.
Il ricorso deve quindi essere accolto, con assorbimento dei motivi ulteriori.
Le spese seguono la soccombenza, con attribuzione diversificata fra gli Uffici costituiti in relazione ai diversi gradi di responsabilità, maggiore in capo all'ente impositore.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella impugnata.
Condanna le parti resistenti alle spese che liquida in euro 1000 a carico dell'Agenzia della Riscossione ed in euro 500 a carico dell'Agenzia delle Entrate oltre accessori di legge.
Brescia, 17.11.2025
il Giudice monocratico
AN PI