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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2129/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2129/2019 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.to D'AIUTO DANIELE , giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE/I contro
), rappresentato e difeso dall'avv.to FORLENZA MARCO , giusta CP_1 P.IVA_1 procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato il 31.10.2019 il ricorrente ha richiesto la condanna della resistente Parte_1
Cont alla corresponsione di euro 28.845,72 per “ferie e riposo biologico" non goduti, nonché l'ulteriore somma di euro 1.440,00 (720,00 + 720,00 = 1.440,00 euro) corrispondente ai due turni di guardia svolti presso la UOSD di Neuroradiologia dell'Ospedale Umberto I di Nocera.
Costituitasi parte resistente, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La domanda deve essere accolta.
pagina 1 di 3 Infatti in merito occorre richiamare la recente ordinanza n. 14083 del 21 maggio 2024, la Sezione
Lavoro della Corte di Cassazione è tornata a ribadire che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass., Sez. L, n. 21780 dell'8 luglio 2022).
Detto principio è applicativo anche di un principio più ampio stabilito in sede europea dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con la Sentenza n. 218/22 del 18 gennaio 2024. La Corte ha ritenuto che ogni lavoratore pubblico – nel momento in cui volge al termine il suo rapporto di lavoro – ha il diritto di ricevere un'indennità finanziaria per le ferie maturate, ma non godute.
Questo diritto non può essere limitato a causa del motivo per cui il lavoratore smette di lavorare, quindi anche nel caso di dimissioni volontarie.
In altre parole, se un lavoratore è messo dall'ente pubblico nella condizione di poter godere delle ferie e comunque decide volontariamente di non fruirne, allora - nel momento in cui il rapporto di lavoro volge al termine - il datore di lavoro non è obbligato a corrispondere l'indennità per le ferie non godute.
Il datore di lavoro, inoltre, deve informare in modo chiaro e tempestivo il lavoratore della possibilità di prendere le ferie e invitarlo a prenderle, se necessario, ma non deve obbligarlo a fruirne.
Ebbene in atti, non risulta provata dall'Amministrazione resistente l'avvenuta comunicazione e invito al ricorrente di usufruire, prima del collocamento in pensione, delle ferie maturate.
Inoltre, è da segnalare, ad abundantiam che il ricorrente ha provato la sua impossibilità ad usufruire dei giorni di ferie prima del collocamento a riposo, atteso il suo stato di malattia (cfr. certificati medici allegati al n.5 al ricorso introduttivo); inoltre, il rapporto di lavoro cessato per causa non imputabile al ricorrente e diversa dal raggiungimento dell'età massima di impiego, e cioè in caso di malattia che renda il lavoratore del tutto inabile al lavoro, comporta la monetizzazione delle ferie non godute.
Sempre dai certificati medici allegati dal ricorrente si evince che lo stesso è stato collocato a riposto a causa della sua malattia che lo ha reso inabile al lavoro.
Pertanto, l'Amministrazione – che non ha contestato la documentazione versata in atti e il quantum dovuto dal dipendente - dovrà essere condannata a pagare la somma di €. 28.845,72 oltre interessi e rivalutazione monetaria per le ferie non godute.
Per quanto concerne invece le prestazioni aggiuntive, l'attività espletata dal ricorrente presso l'ospedale di Nocera inferiore è provata dai referti allegati in atti. Pertanto le eccezioni formulate dalla resistente,
pagina 2 di 3 che disconoscono del tutto l'attività effettuata dal ricorrente, sono del tutto infondate.
Conseguentemente parte resistente sarà condannata al pagamento dell'ulteriore importo di euro
1440,00 oltre interessi come per legge.
Le argomentazioni svolte hanno carattere dirimente ed assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata in ricorso. Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto:
Cont CONDANNA l resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di euro euro
28.845,72 per “ferie e riposo biologico" non goduti, nonché l'ulteriore somma di euro 1.440,00 corrispondente ai due turni di guardia svolti presso la UOSD di Neuroradiologia dell'Ospedale
Umberto I di Nocera, oltre interessi come per legge;
CONDANNA la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a, nonché l'importo di euro 43,00 per spese, in favore del legale dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Vallo della Lucania, 16 gennaio 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2129/2019 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.to D'AIUTO DANIELE , giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE/I contro
), rappresentato e difeso dall'avv.to FORLENZA MARCO , giusta CP_1 P.IVA_1 procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato il 31.10.2019 il ricorrente ha richiesto la condanna della resistente Parte_1
Cont alla corresponsione di euro 28.845,72 per “ferie e riposo biologico" non goduti, nonché l'ulteriore somma di euro 1.440,00 (720,00 + 720,00 = 1.440,00 euro) corrispondente ai due turni di guardia svolti presso la UOSD di Neuroradiologia dell'Ospedale Umberto I di Nocera.
Costituitasi parte resistente, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La domanda deve essere accolta.
pagina 1 di 3 Infatti in merito occorre richiamare la recente ordinanza n. 14083 del 21 maggio 2024, la Sezione
Lavoro della Corte di Cassazione è tornata a ribadire che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass., Sez. L, n. 21780 dell'8 luglio 2022).
Detto principio è applicativo anche di un principio più ampio stabilito in sede europea dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con la Sentenza n. 218/22 del 18 gennaio 2024. La Corte ha ritenuto che ogni lavoratore pubblico – nel momento in cui volge al termine il suo rapporto di lavoro – ha il diritto di ricevere un'indennità finanziaria per le ferie maturate, ma non godute.
Questo diritto non può essere limitato a causa del motivo per cui il lavoratore smette di lavorare, quindi anche nel caso di dimissioni volontarie.
In altre parole, se un lavoratore è messo dall'ente pubblico nella condizione di poter godere delle ferie e comunque decide volontariamente di non fruirne, allora - nel momento in cui il rapporto di lavoro volge al termine - il datore di lavoro non è obbligato a corrispondere l'indennità per le ferie non godute.
Il datore di lavoro, inoltre, deve informare in modo chiaro e tempestivo il lavoratore della possibilità di prendere le ferie e invitarlo a prenderle, se necessario, ma non deve obbligarlo a fruirne.
Ebbene in atti, non risulta provata dall'Amministrazione resistente l'avvenuta comunicazione e invito al ricorrente di usufruire, prima del collocamento in pensione, delle ferie maturate.
Inoltre, è da segnalare, ad abundantiam che il ricorrente ha provato la sua impossibilità ad usufruire dei giorni di ferie prima del collocamento a riposo, atteso il suo stato di malattia (cfr. certificati medici allegati al n.5 al ricorso introduttivo); inoltre, il rapporto di lavoro cessato per causa non imputabile al ricorrente e diversa dal raggiungimento dell'età massima di impiego, e cioè in caso di malattia che renda il lavoratore del tutto inabile al lavoro, comporta la monetizzazione delle ferie non godute.
Sempre dai certificati medici allegati dal ricorrente si evince che lo stesso è stato collocato a riposto a causa della sua malattia che lo ha reso inabile al lavoro.
Pertanto, l'Amministrazione – che non ha contestato la documentazione versata in atti e il quantum dovuto dal dipendente - dovrà essere condannata a pagare la somma di €. 28.845,72 oltre interessi e rivalutazione monetaria per le ferie non godute.
Per quanto concerne invece le prestazioni aggiuntive, l'attività espletata dal ricorrente presso l'ospedale di Nocera inferiore è provata dai referti allegati in atti. Pertanto le eccezioni formulate dalla resistente,
pagina 2 di 3 che disconoscono del tutto l'attività effettuata dal ricorrente, sono del tutto infondate.
Conseguentemente parte resistente sarà condannata al pagamento dell'ulteriore importo di euro
1440,00 oltre interessi come per legge.
Le argomentazioni svolte hanno carattere dirimente ed assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata in ricorso. Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto:
Cont CONDANNA l resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di euro euro
28.845,72 per “ferie e riposo biologico" non goduti, nonché l'ulteriore somma di euro 1.440,00 corrispondente ai due turni di guardia svolti presso la UOSD di Neuroradiologia dell'Ospedale
Umberto I di Nocera, oltre interessi come per legge;
CONDANNA la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a, nonché l'importo di euro 43,00 per spese, in favore del legale dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Vallo della Lucania, 16 gennaio 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
pagina 3 di 3