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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1321/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBERI SALVATORE, Presidente
URSO AR PIA, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1123/2023 depositato il 09/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Scordia - Casa Comunale 95048 Scordia CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2021 00076896 01 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso il ricorso con il quale la ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n.
29320210007689601000, relativa ad IMU 2013, notificata il 19.9.2022;
letti i motivi di impugnazione.
Lette le controdeduzioni dell'ente impositore e di ADER.
Ritenuto che all'odierna udienza, la causa è stata spedita in decisione, osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero, tenuto conto della data di notifica dell'atto impugnato, dell'assenza di precedenti notifiche e dell'epoca di risalenza del tributo, va certamente accolta l'eccezione di decadenza, maturata nell'anno 2018.
Quanto alle spese, tenuto conto della modesta entità dell'importo e dell'assenza di elementi idoeni a fondare l'insussistenza del presupposto impositivo, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Il Relatore Il Presidente
AR PI RS OR BE
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBERI SALVATORE, Presidente
URSO AR PIA, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1123/2023 depositato il 09/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Scordia - Casa Comunale 95048 Scordia CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2021 00076896 01 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso il ricorso con il quale la ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n.
29320210007689601000, relativa ad IMU 2013, notificata il 19.9.2022;
letti i motivi di impugnazione.
Lette le controdeduzioni dell'ente impositore e di ADER.
Ritenuto che all'odierna udienza, la causa è stata spedita in decisione, osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero, tenuto conto della data di notifica dell'atto impugnato, dell'assenza di precedenti notifiche e dell'epoca di risalenza del tributo, va certamente accolta l'eccezione di decadenza, maturata nell'anno 2018.
Quanto alle spese, tenuto conto della modesta entità dell'importo e dell'assenza di elementi idoeni a fondare l'insussistenza del presupposto impositivo, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Il Relatore Il Presidente
AR PI RS OR BE