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Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2026, n. 18213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18213 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: YA OU, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/10/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 luglio 2025, il magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria, nel procedimento iscritto a seguito di istanza di affidamento in prova ai servizi sociali presentata da YE OU in relazione alla pena residua di mesi dieci di reclusione, determinata con provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica di Locri del 25.10.2024 comprendente: - la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 13.1.2020, irrevocabile il 1.7.2020, di condanna dell’imputato per il delitto di cui all’art. 648, comma 2 cod. pen.; - la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 14.12.2023, irrevocabile l’8.10.2024, di condanna per i reati di cui all’art. 474, comma 2 cod. pen. e 648 cod. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18213 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 17/03/2026 applicava all’istante la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali con prescrizioni.
2. Con ordinanza del 14 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria revocava l’ordinanza del 24 luglio 2025 n. 872. Osservava che, con nota del 13.8.2025, l’UEPE segnalava che YE aveva già ottenuto la misura alternativa della detenzione domiciliare con precedente ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 1 luglio 2025, in esecuzione dal 30 luglio 2025. Richiamati, quindi, i principi in tema di bis in idem, osservava che la sola decisione divenuta irrevocabile era quella del Tribunale di sorveglianza di Roma, circostanza che precludeva la possibilità di confermare, rendendola esecutiva, l’ordinanza del magistrato di sorveglianza.
3. Avverso l’ordinanza del 14 ottobre 2025 propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente articolando due motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
3.1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., lamenta un’erronea applicazione del principio del ne bis in idem sancito dall’art. 649 cod. proc. pen., assumendo che non è applicabile alla fase esecutiva che risponde a logiche diverse da quelle della fase della cognizione ovvero alla finalità rieducativa della pena. Afferma che tenuto conto della funzione rieducativa della pena, il conflitto tra i due provvedimenti doveva essere risolto in base al principio del favor rei ai sensi dell’art. 669 cod. proc. pen. e che il criterio utilizzato dal Tribunale, ancorato alla mancata definitività della propria ordinanza, costituisce una interpretazione restrittiva e contraria alla ratio del sistema esecutivo.
3.2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., lamenta vizio di motivazione dell’ordinanza, la quale non ha disatteso la valutazione di merito effettuata dal magistrato di sorveglianza con l’ordinanza del 24 luglio 2025, ma ha applicato, erroneamente, una regola processuale estranea alla logica del sistema dell’esecuzione, in tal modo pronunciando una ordinanza manifestamente illogica in quanto non illustra le ragioni per le quali un principio procedurale debba prevalere sul principio costituzionale della finalità rieducativa della pena. Chiede, pertanto, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
4. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Ha osservato che giurisprudenza consolidata ritiene che il principio del bis in idem, dettato dall’art. 649 cod. proc. pen., costituisca principio generale applicabile a tutte le fasi del processo, inclusa quella esecutiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Deve premettersi che dallo stesso atto introduttivo si evincono i seguenti fatti rilevanti ai fini della decisione: - la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri emetteva il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 164/2024 SIEP del 25 ottobre 2024; - detto provvedimento comprendeva le pene inflitte con la sentenza della Corte di appello di Roma del 13.1.2020, irrevocabile il 1.7.2020 e con la sentenza del Tribunale di Locri del 7.12.2022, irrevocabile l’8.10.2024, il cui cumulo determinava una pena da espiare quantificata in mesi dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa;
- che, pendendo già avanti il Tribunale di sorveglianza di Roma istanza di misura alternativa, a seguito della notifica del provvedimento di unificazione di pene concorrenti, l’odierno ricorrente presentava nuova istanza avanti il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria;
- che, quindi, secondo l’allegazione dello stesso ricorrente, «si venivano a creare due procedimenti paralleli, dinanzi a due diverse Autorità Giudiziarie di Sorveglianza, per l’espiazione della medesima pena cumulata» (pag. 2 del ricorso); - con provvedimento del 1.7.2025, n. 2025/3935, definitivo il 1.7.2025, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ammetteva l’odierno ricorrente alla misura alternativa della detenzione domiciliare;
- con successivo provvedimento del 24.7.2025, n. 872/2025, il magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria applicava in via provvisoria a YE la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale;
- con ordinanza del 16 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria revocava l’ordinanza di ammissione in via provvisoria alla misura alternativa dell’affidamento in prova, avendo appreso che sul punto era già intervenuta la decisione irrevocabile del Tribunale di Sorveglianza di Roma, sicché, in base al principio del ne bis in idem, la decisione del magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria doveva essere revocata.
3. Ciò posto, costituisce principio acquisito che il divieto di un secondo procedimento per il medesimo fatto nei confronti della stessa persona sia principio generale nel vigente diritto processuale penale, che trova espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 c.p.p., e segg.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 c.p.p.), nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 c.p.p.). La portata generale del principio "ne bis in idem" ha legittimato la sua applicazione analogica anche nei procedimenti avanti la magistratura di sorveglianza. 3 4. Con riferimento al procedimento di sorveglianza, la sentenza della Sez. 1, n. 6112 del 20/12/1994, Rv. 200250-01, ha affermato che «Per espressa disposizione dell'art. 666 cod. proc. pen. anche nel procedimento di sorveglianza vige, per motivi di economia processuale, il principio del "ne bis in idem". La decisione di un'istanza, con provvedimento inoppugnabile, o per il quale siano esauriti i gravami consentiti, acquista la caratteristica dell'immodificabilità nel senso che, pur non costituendo cosa giudicata, porta seco il limite negativo della preclusione, a meno che siano cambiate, nel tempo trascorso tra le due istanze, le circostanze di fatto». In senso conforme, Sez. 1, n. 6628 del 01/12/1999, dep. 2000, Rv. 215230 – 01, ha ribadito che «Il principio della preclusione processuale trova applicazione anche nel procedimento di sorveglianza, in forza dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 678 stesso codice, che sancisce l'inammissibilità della successiva istanza, se fondata sui medesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto di quella precedente, già dichiarata inammissibile ovvero rigettata con provvedimento non impugnato e perciò divenuto definitivo [...]». E, ancora, Sez. 1 n. 44849 del 14/10/2008, Rv. 242193 – 01, ha chiarito che «Il principio del "ne bis in idem" sancito dall'art. 649 cod. proc. pen. è operante, oltre che nel procedimento di cognizione, anche per le ordinanze emesse dalla magistratura di sorveglianza, sicché, in mancanza di elementi nuovi, non è consentito al magistrato di sorveglianza di revocare l’ordinanza di remissione del debito».
5. Facendo applicazione di tali principi, nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, preso atto dell’esistenza di altro provvedimento, ormai definitivo, pronunciato sulla medesima istanza, avente coincidenza nell’oggetto, emesso nei confronti della stessa persona, ha osservato che, per evitare una duplice pronuncia sullo stesso fatto e, quindi, la violazione del principio del ne bis in idem, si rendeva necessario revocare la seconda ordinanza, emessa dal magistrato di sorveglianza dello stesso Tribunale, in quanto ancora non confermata dal Tribunale di sorveglianza ai sensi dell’art. 678, comma 1-ter cod. proc. pen. Ha, conseguentemente, applicato al caso concreto l’art. 649 cod. proc. pen. in quanto relativo a conflitto tra un provvedimento definitivo, quello del Tribunale di sorveglianza di Roma ed uno non definitivo, quello del magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria, revocando il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria, non potendo altrimenti risolversi il conflitto. Non pertinente, invece, l’applicazione dell’art. 669 c.p.p. in quanto relativo a conflitto tra provvedimenti definitivi. D’altro canto, non può costituire impedimento alla revoca il principio generale della finalità rieducativa della pena, invocato dalla difesa del ricorrente, che, invero, sottende ad entrambi i provvedimenti del giudice di sorveglianza per cui non si pone 4 in contrasto logico con il provvedimento di revoca adottato.
6. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso relativo alla illogicità del provvedimento. Invero, le motivazioni che hanno indotto alla revoca dell’ordinanza del magistrato di sorveglianza si fondano su un fatto processuale, la conoscenza sopravvenuto di un precedente provvedimento sul medesimo oggetto, che non entra in conflitto logico con la valutazione di merito effettuata dal magistrato di sorveglianza.
7. In ogni caso, e per completezza, si osserva che ove anche volesse intendersi la censura mossa alla decisione del Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria come relativa alla omessa valutazione di fatti nuovi sopravvenuti, in astratto ammissibile essendo i provvedimento del giudice di sorveglianza caratterizzati da preclusione debole perché cedevole di fronte a motivi di fatto o di diritto nuovi, comunque il ricorso sarebbe inammissibile in quanto del tutto generico, non deducendo su quali circostanze di fatto o motivi di diritto si basa la nuova valutazione positiva.
8. Alla luce di quanto esposto il ricorso, in quanto basato su motivi manifestamente infondati, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 luglio 2025, il magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria, nel procedimento iscritto a seguito di istanza di affidamento in prova ai servizi sociali presentata da YE OU in relazione alla pena residua di mesi dieci di reclusione, determinata con provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica di Locri del 25.10.2024 comprendente: - la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 13.1.2020, irrevocabile il 1.7.2020, di condanna dell’imputato per il delitto di cui all’art. 648, comma 2 cod. pen.; - la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 14.12.2023, irrevocabile l’8.10.2024, di condanna per i reati di cui all’art. 474, comma 2 cod. pen. e 648 cod. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18213 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 17/03/2026 applicava all’istante la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali con prescrizioni.
2. Con ordinanza del 14 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria revocava l’ordinanza del 24 luglio 2025 n. 872. Osservava che, con nota del 13.8.2025, l’UEPE segnalava che YE aveva già ottenuto la misura alternativa della detenzione domiciliare con precedente ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 1 luglio 2025, in esecuzione dal 30 luglio 2025. Richiamati, quindi, i principi in tema di bis in idem, osservava che la sola decisione divenuta irrevocabile era quella del Tribunale di sorveglianza di Roma, circostanza che precludeva la possibilità di confermare, rendendola esecutiva, l’ordinanza del magistrato di sorveglianza.
3. Avverso l’ordinanza del 14 ottobre 2025 propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente articolando due motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
3.1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., lamenta un’erronea applicazione del principio del ne bis in idem sancito dall’art. 649 cod. proc. pen., assumendo che non è applicabile alla fase esecutiva che risponde a logiche diverse da quelle della fase della cognizione ovvero alla finalità rieducativa della pena. Afferma che tenuto conto della funzione rieducativa della pena, il conflitto tra i due provvedimenti doveva essere risolto in base al principio del favor rei ai sensi dell’art. 669 cod. proc. pen. e che il criterio utilizzato dal Tribunale, ancorato alla mancata definitività della propria ordinanza, costituisce una interpretazione restrittiva e contraria alla ratio del sistema esecutivo.
3.2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., lamenta vizio di motivazione dell’ordinanza, la quale non ha disatteso la valutazione di merito effettuata dal magistrato di sorveglianza con l’ordinanza del 24 luglio 2025, ma ha applicato, erroneamente, una regola processuale estranea alla logica del sistema dell’esecuzione, in tal modo pronunciando una ordinanza manifestamente illogica in quanto non illustra le ragioni per le quali un principio procedurale debba prevalere sul principio costituzionale della finalità rieducativa della pena. Chiede, pertanto, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
4. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Ha osservato che giurisprudenza consolidata ritiene che il principio del bis in idem, dettato dall’art. 649 cod. proc. pen., costituisca principio generale applicabile a tutte le fasi del processo, inclusa quella esecutiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Deve premettersi che dallo stesso atto introduttivo si evincono i seguenti fatti rilevanti ai fini della decisione: - la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri emetteva il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 164/2024 SIEP del 25 ottobre 2024; - detto provvedimento comprendeva le pene inflitte con la sentenza della Corte di appello di Roma del 13.1.2020, irrevocabile il 1.7.2020 e con la sentenza del Tribunale di Locri del 7.12.2022, irrevocabile l’8.10.2024, il cui cumulo determinava una pena da espiare quantificata in mesi dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa;
- che, pendendo già avanti il Tribunale di sorveglianza di Roma istanza di misura alternativa, a seguito della notifica del provvedimento di unificazione di pene concorrenti, l’odierno ricorrente presentava nuova istanza avanti il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria;
- che, quindi, secondo l’allegazione dello stesso ricorrente, «si venivano a creare due procedimenti paralleli, dinanzi a due diverse Autorità Giudiziarie di Sorveglianza, per l’espiazione della medesima pena cumulata» (pag. 2 del ricorso); - con provvedimento del 1.7.2025, n. 2025/3935, definitivo il 1.7.2025, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ammetteva l’odierno ricorrente alla misura alternativa della detenzione domiciliare;
- con successivo provvedimento del 24.7.2025, n. 872/2025, il magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria applicava in via provvisoria a YE la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale;
- con ordinanza del 16 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria revocava l’ordinanza di ammissione in via provvisoria alla misura alternativa dell’affidamento in prova, avendo appreso che sul punto era già intervenuta la decisione irrevocabile del Tribunale di Sorveglianza di Roma, sicché, in base al principio del ne bis in idem, la decisione del magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria doveva essere revocata.
3. Ciò posto, costituisce principio acquisito che il divieto di un secondo procedimento per il medesimo fatto nei confronti della stessa persona sia principio generale nel vigente diritto processuale penale, che trova espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 c.p.p., e segg.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 c.p.p.), nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 c.p.p.). La portata generale del principio "ne bis in idem" ha legittimato la sua applicazione analogica anche nei procedimenti avanti la magistratura di sorveglianza. 3 4. Con riferimento al procedimento di sorveglianza, la sentenza della Sez. 1, n. 6112 del 20/12/1994, Rv. 200250-01, ha affermato che «Per espressa disposizione dell'art. 666 cod. proc. pen. anche nel procedimento di sorveglianza vige, per motivi di economia processuale, il principio del "ne bis in idem". La decisione di un'istanza, con provvedimento inoppugnabile, o per il quale siano esauriti i gravami consentiti, acquista la caratteristica dell'immodificabilità nel senso che, pur non costituendo cosa giudicata, porta seco il limite negativo della preclusione, a meno che siano cambiate, nel tempo trascorso tra le due istanze, le circostanze di fatto». In senso conforme, Sez. 1, n. 6628 del 01/12/1999, dep. 2000, Rv. 215230 – 01, ha ribadito che «Il principio della preclusione processuale trova applicazione anche nel procedimento di sorveglianza, in forza dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 678 stesso codice, che sancisce l'inammissibilità della successiva istanza, se fondata sui medesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto di quella precedente, già dichiarata inammissibile ovvero rigettata con provvedimento non impugnato e perciò divenuto definitivo [...]». E, ancora, Sez. 1 n. 44849 del 14/10/2008, Rv. 242193 – 01, ha chiarito che «Il principio del "ne bis in idem" sancito dall'art. 649 cod. proc. pen. è operante, oltre che nel procedimento di cognizione, anche per le ordinanze emesse dalla magistratura di sorveglianza, sicché, in mancanza di elementi nuovi, non è consentito al magistrato di sorveglianza di revocare l’ordinanza di remissione del debito».
5. Facendo applicazione di tali principi, nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, preso atto dell’esistenza di altro provvedimento, ormai definitivo, pronunciato sulla medesima istanza, avente coincidenza nell’oggetto, emesso nei confronti della stessa persona, ha osservato che, per evitare una duplice pronuncia sullo stesso fatto e, quindi, la violazione del principio del ne bis in idem, si rendeva necessario revocare la seconda ordinanza, emessa dal magistrato di sorveglianza dello stesso Tribunale, in quanto ancora non confermata dal Tribunale di sorveglianza ai sensi dell’art. 678, comma 1-ter cod. proc. pen. Ha, conseguentemente, applicato al caso concreto l’art. 649 cod. proc. pen. in quanto relativo a conflitto tra un provvedimento definitivo, quello del Tribunale di sorveglianza di Roma ed uno non definitivo, quello del magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria, revocando il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria, non potendo altrimenti risolversi il conflitto. Non pertinente, invece, l’applicazione dell’art. 669 c.p.p. in quanto relativo a conflitto tra provvedimenti definitivi. D’altro canto, non può costituire impedimento alla revoca il principio generale della finalità rieducativa della pena, invocato dalla difesa del ricorrente, che, invero, sottende ad entrambi i provvedimenti del giudice di sorveglianza per cui non si pone 4 in contrasto logico con il provvedimento di revoca adottato.
6. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso relativo alla illogicità del provvedimento. Invero, le motivazioni che hanno indotto alla revoca dell’ordinanza del magistrato di sorveglianza si fondano su un fatto processuale, la conoscenza sopravvenuto di un precedente provvedimento sul medesimo oggetto, che non entra in conflitto logico con la valutazione di merito effettuata dal magistrato di sorveglianza.
7. In ogni caso, e per completezza, si osserva che ove anche volesse intendersi la censura mossa alla decisione del Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria come relativa alla omessa valutazione di fatti nuovi sopravvenuti, in astratto ammissibile essendo i provvedimento del giudice di sorveglianza caratterizzati da preclusione debole perché cedevole di fronte a motivi di fatto o di diritto nuovi, comunque il ricorso sarebbe inammissibile in quanto del tutto generico, non deducendo su quali circostanze di fatto o motivi di diritto si basa la nuova valutazione positiva.
8. Alla luce di quanto esposto il ricorso, in quanto basato su motivi manifestamente infondati, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5