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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/11/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1198 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., promossa DA
(C.F./P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 103, presso lo studio dell'avv. Alessandro Pillitu, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in San Controparte_1 C.F._1
Pietro a Maida (CZ), via Bologna n. 28, presso lo studio dell'avv. Antonio Procopio, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 245/2024 emessa il 21.3.2024, depositata il 12.4.2024 e non notificata. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Controparte_1 avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo (n. 03080202200002138000) di bene mobile registrato di sua proprietà, emessa dall' – e notificatagli Parte_1 in data 18.2.2023 - in relazione al mancato pagamento della cartella esattoriale presupposta n. 03020190001238941000, avente ad oggetto elevate contravvenzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di euro 1.222,13. 1.1. A fondamento dell'opposizione, l'attore eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per un'unica ragione di diritto, costituita dalla mancata notificazione degli atti prodromici a quello opposto ovverosia tanto del verbale di accertamento e contestazione delle presunte infrazioni stradali commesse quanto della conseguente cartella esattoriale sottesa alla impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo. Denunciava, di conseguenza, l'assenza di un titolo legittimante a fondamento dell'iscrizione a ruolo connessa alla sua posizione, quindi la decadenza dell'Ente creditore dal diritto di riscuotere gli asseriti crediti. 1.2. Sulla scorta di tali deduzioni l'opponente domandava, per le superiori motivazioni, l'accertamento e la dichiarazione di inesistenza, di illegittimità e di nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202200002138000 relativa alla sottesa cartella di pagamento n. 03020190001238941000 e, per l'effetto, chiedeva l'annullamento di entrambe;
il tutto
1 con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. 1.3. Si costituiva in giudizio l' la quale, in via preliminare, Parte_1 rilevava, in merito alla mancata notificazione del titolo esecutivo (ovverosia del verbale di accertamento delle asserite infrazioni) denunciata da controparte, la sua carenza di legittimazione passiva: in particolare, chiarite le sue vesti di Ente deputato alla sola riscossione del credito, individuava in capo all'Ente impositore, quindi creditore, l'onere di accertamento e di contestazione
– nei riguardi del contravventore - della sanzione amministrativa emessa, dunque la legittimazione passiva di quest'ultimo in ordine all'onere di dimostrare l'avvenuta notificazione dell'atto presupposto de quo. Denunciava, inoltra, la tardività dell'eccezione sollevata da controparte per violazione del termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c.. Nel merito, contestava la tesi di controparte, affermando che la cartella esattoriale presupposta, recante il n. 03020190001238941000, risultava validamente notificata all'attore in data 19.7.2019. Concludeva, pertanto, chiedendo in via preliminare di rito la declaratoria – in suo favore - della carenza di legittimazione passiva in ordine alla eccezione di mancata notificazione delle presupposte contravvenzioni;
in subordine, domandava l'accertamento della tardività della sollevata eccezione;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta, poiché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari. 1.4. La controversia veniva istruita attraverso le produzioni documentali delle parti, trattandosi di procedimento di natura eminentemente cartolare. 1.5. Con sentenza n. 245/2024, emessa il 21.3.2024 e depositata in data 12.4.2024, il Giudice di Pace di Lamezia Terme accoglieva l'opposizione proposta e, per l'effetto, annullava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202200002138000 relativamente alla presupposta cartella esattoriale n. 03020190001238941000, emessa per mancato pagamento di contravvenzioni al Codice della Strada, condannando altresì la società convenuta al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore di parte opponente ai sensi dell'art.93 c.p.c. 1.6. Avverso tale sentenza proponeva appello l' , contestando Parte_2 anzitutto la valutazione negativa circa il valore probatorio espressa dal Giudice di prime cure e riferita alla depositata relata di notificazione avente ad oggetto la presupposta cartella di pagamento. Col secondo motivo d'appello impugnava la parte della sentenza del Giudice onorario in cui questi aveva concluso nel senso della giuridica inesistenza della prodromica cartella esattoriale, per avere - l'Ente deputato alla riscossione - depositato non già una sua copia conforme, ma soltanto l'estratto di ruolo. Reiterava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, non essendo ad essa opponibili le contestazioni riconducibili ad attività di esclusiva competenza dell'ente creditore. Infine, eccepiva l'inammissibilità dell'avversa opposizione essendo stata proposta in violazione dei termini perentori previsti dall'art. 617 c.p.c.. Concludeva, pertanto, domandando la riforma integrale della sentenza di prime cure, e per l'effetto, il rigetto della domanda spiegata in primo grado in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio. 1.7. Si costituiva anche in grado d'appello , il quale si opponeva ai motivi di Controparte_1 impugnazione formulati da controparte. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello proposto e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata. Il tutto con vittoria di spese, onorari e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del costituito procuratore ex art. 93 c.p.c. 1.8. L'intestato Tribunale, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, tratteneva in decisione la causa all'udienza del 5.11.2025, ai sensi degli artt.
2 350 bis e 281-sexies, comma 3, c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 2. Preliminarmente deve essere rilevato che a seguito del trattenimento in decisione della causa è stato acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure. Ad ogni buon la sua eventuale mancanza in atti non sarebbe stata di ostacolo alla decisione del presente procedimento. Come insegna la Suprema Corte infatti “l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado nel processo d'appello ha una funzione meramente sussidiaria, sicché, in mancanza, il procedimento di secondo grado, e la relativa sentenza, non sono viziati, né tale omissione può costituire motivo di ricorso per cassazione, salvo che il ricorrente deduca che da detto fascicolo il giudice avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili "aliunde", che è suo onere indicare specificatamente” (cfr. tra le tante Cassazione civile , sez. III , 29/01/2016 , n. 1678). Nel caso di specie tutti gli elementi essenziali e decisivi relativi alla presente pronuncia, oltre ad essere pacifici, erano rinvenibili nei fascicoli delle parti;
di conseguenza il presente procedimento si sarebbe potuto definire a prescindere dall'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio dinanzi al Giudice di Pace. 3. Nel merito, l'impugnazione proposta dall' è infondata e, Parte_1 pertanto, non merita di trovare accoglimento per tutte le ragioni di seguito approfondite. 3.1. Con i primi due motivi, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver erroneamente ritenuto non assolto l'onere probatorio circa la rituale notifica della cartella di pagamento n. 03020190001238941000. La società appellante sostiene di aver fornito prova sufficiente mediante la produzione della relata di notifica e dell'estratto di ruolo, e contesta la statuizione del Giudice di Pace secondo cui sarebbe stato necessario il deposito dell'originale della cartella, atto peraltro non più nella sua disponibilità. Le censure sono infondate. Il Giudice di prime cure ha correttamente applicato i principi che regolano l'onere della prova in materia di notificazione degli atti impositivi. Costituisce principio consolidato che, a fronte della contestazione del contribuente circa la mancata ricezione di un atto, spetta all'ente creditore (o all'agente della riscossione, per gli atti di sua competenza) fornire la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio in ogni sua fase. Nel caso di specie, l' sostiene di aver notificato la cartella a mezzo messo notificatore, con CP_2 consegna del plico in data 19.7.2019 a mani di un familiare convivente dell'odierno appellato, come risulterebbe dalla relata di notifica prodotta. Tale modalità di notificazione, riconducibile all'art. 139 c.p.c., richiamato dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, impone, qualora il consegnatario non sia il destinatario dell'atto, l'adempimento di un'ulteriore e indefettibile formalità: l'invio di una lettera raccomandata con cui si dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione (c.d. C.A.N. - Comunicazione di Avvenuta Notifica). Come correttamente eccepito dalla difesa dell'appellato, tale adempimento costituisce un elemento essenziale del procedimento di notifica, la cui omissione o la cui mancata prova determina la nullità della notificazione stessa. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che: “Il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di
3 notifica: tale è l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione che, tenuto conto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 (ora 4) e n. 3 del 2010 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione - ha deciso che “…è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa” (cfr. Cass. Civ., n. 2868/2017). Nel presente giudizio, l'appellante non ha fornito la prova di aver ritualmente spedito e fatto pervenire al la predetta raccomandata informativa. CP_1
La documentazione prodotta, ed in particolare il “prospetto riepilogativo delle accettazioni”, costituisce, come rilevato dall'appellato, un mero elenco interno, privo di timbri postali o di attestazioni di presa in carico da parte dell'operatore postale idonee a dimostrare l'effettiva spedizione. Manca, inoltre, l'avviso di ricevimento della raccomandata medesima o un'attestazione equipollente. Di conseguenza, il procedimento notificatorio della cartella di pagamento deve considerarsi nullo per il mancato perfezionamento della fattispecie legale. La nullità della notifica dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) travolge l'atto successivo e consequenziale (la comunicazione di preavviso di fermo), rendendolo illegittimo. Tale principio si fonda sulla necessità di garantire la correttezza della sequenza procedimentale di formazione della pretesa tributaria e, soprattutto, di tutelare il diritto di difesa del contribuente. La riscossione delle imposte, infatti, è caratterizzata da una sequenza procedimentale di atti, ciascuno dei quali deve essere regolarmente notificato al contribuente per consentirgli un efficace esercizio del diritto di difesa (Cass. Civ., Sez. 5, n. 6976 del 16.3.2025). L'omissione o la nullità della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio insanabile del procedimento che si ripercuote sull'atto successivo, rendendolo nullo. Pertanto, un preavviso di fermo amministrativo, anche se perfettamente notificato, è illegittimo se la cartella di pagamento presupposta non è mai stata notificata o è stata notificata in modo nullo (Cass. Civ., Sez. 6, n. 38548 del 6.12.2021; Tribunale Foggia, n. 2962/2024 secondo cui “in materia di fermo amministrativo, la legittimità della comunicazione preventiva e della successiva iscrizione di fermo è subordinata alla regolare notifica degli atti presupposti;
l'omessa notifica di tali atti, inclusa la cartella esattoriale, determina la nullità degli stessi e l'illegittimità del fermo”). La decisione del Giudice di Pace, che ha annullato il preavviso di fermo, è pertanto corretta nel suo esito, sebbene la motivazione possa essere integrata con le sopra illustrate considerazioni. 3.3. Le argomentazioni relative alla non necessità di produrre l'originale della cartella, pur corrette in astratto (cfr. ex multis Cass. n. 34765 del 2023; Cass. n. 20769 del 2021; Cass. n. 16528 del 2018; Cass. civ. n. 22619/2025: “la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio di cartella esattoriale non richiede la produzione in giudizio, da parte dell'agente, dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente anche la produzione di copie fotostatiche delle relate di notifica contenti il riferimento “al carico di cui agli estratti di ruolo” impugnati dal contribuente, poiché, in assenza di contestazioni sulla conformità delle copie agli originali, l'estratto di ruolo contiene tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria”), non scalfiscono la correttezza della decisione, in quanto la
“ratio decidendi” del provvedimento impugnato si fonda sul vizio insanabile del procedimento di
4 notificazione, vizio che rende irrilevante ogni questione sul contenuto dell'atto non ritualmente portato a conoscenza del destinatario. 3.4. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha riproposto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. La doglianza è priva di pregio giuridico ed argomentativo. Secondo un orientamento consolidato della Suprema Corte, la legittimazione passiva in materia di opposizione a un atto della riscossione spetta all'ente che ha emesso l'atto impugnato. Nel caso di specie, l'opposizione è stata proposta avverso la comunicazione di preavviso di fermo, atto emesso dall' . Parte_2
Ne consegue la piena legittimazione passiva di quest'ultima. Inoltre, la principale doglianza dell'opponente riguardava la notifica della cartella di pagamento, attività di esclusiva competenza dell'agente della riscossione. Spettava, in ogni caso, ad , qualora avesse ritenuto che le contestazioni potessero coinvolgere CP_2 la responsabilità dell'ente impositore, provvedere alla chiamata in causa di quest'ultimo ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999, onere che non è stato assolto.
3.5. Con l'ultimo motivo di impugnazione, l' ha riproposto l'eccezione di inammissibilità CP_2 dell'originaria opposizione per violazione del termine perentorio di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. Anche tale motivo è infondato. Il Giudice di Pace ha correttamente qualificato l'azione promossa in prime cure dal CP_1 come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. L'opponente, infatti, ha contestato il diritto stesso dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata (o ad atti ad essa preordinati, quale il fermo amministrativo), deducendo un fatto impeditivo della pretesa, ovvero la mancata formazione del titolo esecutivo per nullità della notifica della cartella di pagamento e del verbale di accertamento presupposti. Tale doglianza attiene all'”an debeatur” e non alla mera regolarità formale degli atti esecutivi (“quomodo”). L'opposizione all'esecuzione, è noto, non è soggetta ad alcun termine di decadenza e può essere proposta fino a quando l'azione esecutiva non si sia conclusa. L'eccezione di tardività è, pertanto, priva di fondamento.
4. Per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere integralmente rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del procuratore dell'appellato, dichiaratosi antistatario. Ai fini del quantum della liquidazione si evidenzia che la Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 25711 del 19 settembre 2025 ha nuovamente ribadito il principio per cui il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio. Inoltre, al difensore spettano i compensi per la fase decisionale anche nella ipotesi in cui non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica o gli scritti conclusionali (Cass., Sez. II, Ord., 19 settembre 2023, n. 26483). La Suprema Corte, infatti, in materia di liquidazione di spese di lite ha ribadito il principio secondo il quale, qualora anche non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, al difensore spettano
5 comunque i compensi per la fase decisionale poiché detta fase, ai sensi dell'art.4 comma 5 lett. d) D.M. 55/2014, comprende lo svolgimento di varie attività tra le quali la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio. 5.1. Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato. Difatti “l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede, nell'ipotesi di integrale infondatezza o inammissibilità dell'impugnazione, che la parte che l'ha proposta sia tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, si applica anche al concessionario per la riscossione….poiché l'esonero previsto dall'art. 48 del d.P.R. n. 602 del 1973 è dettato con specifico riferimento al recupero delle tasse e dei diritti per atti giudiziari nei procedimenti di riscossione coattiva delle imposte sul reddito e non introduce una deroga di carattere generale in favore del concessionario alla disciplina in tema di contributo unificato” (vedi Cassazione civile sez. VI, 29/03/2019, n.8958; cfr. anche Cassazione civile sez. trib., 29/10/2020 n.23878).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l al pagamento delle spese del presente grado di Parte_2 giudizio in favore dell'appellato, che liquida in euro 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Procopio, dichiaratosi antistatario;
3) dichiara, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione;
4) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.. Lamezia Terme, 26 novembre 2025.
Il Giudice dott. Salvatore Regasto
La sentenza è redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Salvatore Regasto in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
6 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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