Art. 23.
Alla Cassa ademprivile, ai Monti frumentari e nummari, alle Casse agrarie ed ai Consorzi agrari, sono estese le disposizioni contenute nel titolo V della legge 29 marzo 1906, n. 100 per il credito agrario in Sicilia.
Alla Cassa ademprivile, ai Monti frumentari e nummari, alle Casse agrarie ed ai Consorzi agrari, sono estese le disposizioni contenute nel titolo V della legge 29 marzo 1906, n. 100 per il credito agrario in Sicilia.