CASS
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da DO ET Sent.n.sez.1757/2025 PU – 02/12/2025 R.G.N. 28037/2025 -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi di FE RI, nata a [...] il [...], visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, VA TI RT, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso del Procuratore generale con annullamento con rinvio della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso di FE. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 25 febbraio 2025 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 16 febbraio 2024 del Tribunale di Napoli, ha prosciolto RI FE, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., per il reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, consistente nel non aver versato tempestivamente l’IVA perché aveva utilizzato in compensazione un credito inesistente di euro 60.224,97. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli censura la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in assenza dei presupposti del proscioglimento. Penale Sent. Sez. 3 Num. 875 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 02/12/2025 La Corte di appello di Napoli ha ritenuto la responsabilità di RI FE ma l’ha prosciolta ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per la particolare tenuità del fatto, affermando che era “oggettivamente modesto”, perché l’imputata, con condotta estemporanea e non reiterata, aveva portato in compensazione un credito che non poteva essere utilizzato, in virtù di una circolare dell’Agenzia delle Entrate emessa otto giorni prima, aveva agìto su spinta del padre, aveva arrecato una lesione minima all’Erario. Il Procuratore generale, dal suo canto, ha censurato la decisione quanto al proscioglimento e, sebbene il motivo sia da ritenersi assorbito dalla fondatezza della doglianza dell’imputata, non può non sottolinearsi che la motivazione della sentenza, affidata a poche righe conclusive, non è coerente né con l’ampia trattazione del tema della non punibilità per particolare tenuità del fatto né con le emergenze processuali. Sono corretti tutti i rilievi formulati dal ricorrente. Il Tribunale ha, innanzi tutto, accertato che l’imputata ha evaso l’IVA utilizzando in compensazione un credito addirittura inesistente, fatto di per sé grave, e poi ha negato rilevanza alle istanze difensive, ritenendole inutilizzabili. La Corte di appello, invece, senza dare alcuna evidenza del percorso motivazionale seguito, ha ritenuto le dichiarazioni difensive, non solo utilizzabili, ma anche rilevanti ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità, senza spingersi tuttavia a ritenerle decisive ai fini dell’assoluzione. Il ricorrente ha, però, sottolineato l’inattendibilità di queste affermazioni perché rese da soggetto, che di lì a poco sarebbe morto, già pluripregiudicato per reati fallimentari. Inoltre, non può considerarsi esigua l’entità dell’evasione in misura superiore di oltre diecimila euro la soglia, alla luce dei parametri fissati dalla giurisprudenza di legittimità (si veda, in particolare, tra le più recenti, Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946 – 01, che ha escluso la causa di non punibilità con riferimento a una evasione di imposta eccedente la soglia di legge per un ammontare di euro 5.825,21). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata vada annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
3 Così deciso, il 2 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AL MA DO ET
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, VA TI RT, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso del Procuratore generale con annullamento con rinvio della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso di FE. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 25 febbraio 2025 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 16 febbraio 2024 del Tribunale di Napoli, ha prosciolto RI FE, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., per il reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, consistente nel non aver versato tempestivamente l’IVA perché aveva utilizzato in compensazione un credito inesistente di euro 60.224,97. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli censura la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in assenza dei presupposti del proscioglimento. Penale Sent. Sez. 3 Num. 875 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 02/12/2025 La Corte di appello di Napoli ha ritenuto la responsabilità di RI FE ma l’ha prosciolta ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per la particolare tenuità del fatto, affermando che era “oggettivamente modesto”, perché l’imputata, con condotta estemporanea e non reiterata, aveva portato in compensazione un credito che non poteva essere utilizzato, in virtù di una circolare dell’Agenzia delle Entrate emessa otto giorni prima, aveva agìto su spinta del padre, aveva arrecato una lesione minima all’Erario. Il Procuratore generale, dal suo canto, ha censurato la decisione quanto al proscioglimento e, sebbene il motivo sia da ritenersi assorbito dalla fondatezza della doglianza dell’imputata, non può non sottolinearsi che la motivazione della sentenza, affidata a poche righe conclusive, non è coerente né con l’ampia trattazione del tema della non punibilità per particolare tenuità del fatto né con le emergenze processuali. Sono corretti tutti i rilievi formulati dal ricorrente. Il Tribunale ha, innanzi tutto, accertato che l’imputata ha evaso l’IVA utilizzando in compensazione un credito addirittura inesistente, fatto di per sé grave, e poi ha negato rilevanza alle istanze difensive, ritenendole inutilizzabili. La Corte di appello, invece, senza dare alcuna evidenza del percorso motivazionale seguito, ha ritenuto le dichiarazioni difensive, non solo utilizzabili, ma anche rilevanti ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità, senza spingersi tuttavia a ritenerle decisive ai fini dell’assoluzione. Il ricorrente ha, però, sottolineato l’inattendibilità di queste affermazioni perché rese da soggetto, che di lì a poco sarebbe morto, già pluripregiudicato per reati fallimentari. Inoltre, non può considerarsi esigua l’entità dell’evasione in misura superiore di oltre diecimila euro la soglia, alla luce dei parametri fissati dalla giurisprudenza di legittimità (si veda, in particolare, tra le più recenti, Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946 – 01, che ha escluso la causa di non punibilità con riferimento a una evasione di imposta eccedente la soglia di legge per un ammontare di euro 5.825,21). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata vada annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
3 Così deciso, il 2 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AL MA DO ET