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Sentenza 21 agosto 2024
Sentenza 21 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/08/2024, n. 32780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32780 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO nel procedimento a carico di: BA NI nato a [...] il [...] BA CO nato a [...] il [...] GI NI nato a [...] il [...] CA LE nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di questi ultimi avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che si è riportata alle conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al capo 1) per nuovo esame e per il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse degli imputati;
l'avv. MARCO GEMELLI del Foro di Reggio Calabria, in difesa di NI GI e l'avv. JACOPO CAPPETTA del Foro di Milano in difesa di NI e CO BA hanno chiesto raccoglimento dei ricorsi e il rigetto di quello proposto dal P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32780 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 06/06/2024 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, in data 28 ottobre 2023, in parziale riforma della sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale della stessa città è stata rideterminata la pena, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. nei confronti di LE CA in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 16.000 di multa. 1.1. Con la stessa sentenza sono stati assolti dal reato di cui all'art. 74 commi 1 e 4 D.P.R. n. 309/90 con la formula perché il fatto non sussiste, NI BA, CO BA e IC SE;
l'imputato CO BA è stato, inoltre, assolto anche dal reato di porto in luogo pubblico di armi. 1.2. In conseguenza di quanto sopra deciso, la Corte territoriale, ritenuto più grave per NI BA e IC SE il reato di cui al capo 14) e per CO BA quello di cui al capo 3) ha rideterminato le pene nel modo che segue: NI BA anni sette, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 30.400 di multa;
CO BA anni tre, mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro 16.400 di multa;
IC SE in anni cinque, mesi undici e giorni dieci di reclusione ed euro 26.700 di multa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Corte di appello di Milano articolando tre motivi. 2.1 Con il primo si deduce la violazione dell'art. 606 ca. 1 lett. b) con riferimento al trattamento sanzionatorio irrogato dalla Corte territoriale. Contesta il Procuratore generale che erroneamente i giudici di secondo grado hanno ritenuto di essere soggetti ad un presunto divieto di reformatio in pejus, pure escluso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sin dal 2014, in forza del principio secondo cui non viola il suddetto divieto il giudice dell'impugnazione nelle ipotesi in cui, mutata la struttura del reato continuato, apporti un aumento maggiore per uno dei fatti riuniti in continuazione purchè la pena, complessivamente irrogata, non superi quella precedentemente irrogata. 2.2 Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla presunta inidoneità dei fatti, ritenuti comunque accertati, a provare la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato associativo. 2.2.1 BA NI, BA CO e SE IC sono stati ritenuti, dal Gip di Milano, responsabili del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana, 2 operante a Casorate Primo per oltre un anno, da novembre 2019 a dicembre 2020. 2.2.2 La Corte territoriale, in riforma della sentenza suddetta, ha ritenuto il compendio probatorio inidoneo a provare l'esistenza del patto associativo tra almeno tre persone, la prova della stabile disponibilità di risorse umane e materiali adeguate per l'attuazione del programma associativo nonché della messa a disposizione del sodalizio di ciascun consociato. I giudici di secondo grado, dunque, non hanno escluso o ritenuto non accaduti i fatti contestati ma hanno ritenuto gli elementi acquisiti insufficienti a soddisfare i requisiti stabiliti da questa Corte di legittimità per ritenere configurato il vincolo associativo di cui all'art. 74 DPR 309/90. Così facendo i giudici di secondo grado sono incorsi in un errore di diritto per inosservanza o erronea applicazione della legge penale. In proposito la Corte ha valorizzato il fatto che l'associazione fosse composta da "appena" tre persone e che costoro, in più occasioni, si fossero occupati del trasporto e della consegna dello stupefacente oltre che della riscossione dei proventi delle cessioni, non disponendo di corrieri o di altre persone di fiducia. 2.2.3 Secondo la Procura Generale, gli scetticismi palesati, devono cadere rispetto al numero dei componenti avuto riguardo alla precisa scelta legislativa. Quanto al secondo aspetto lo svolgimento di attività materiali da parte dei tre soggetti non è circostanza che escluderebbe l'esistenza del vincolo stesso come organizzato. Se pure è vero che l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa e quella del concorso risiede proprio nell'elemento organizzativo, è del pari vero che è sufficiente un minimo sostrato anche rudimentale e orizzontale, purchè strumentale alla realizzazione di uno scopo che si proietta oltre la consumazione dei singoli reati fine. 2.2.4 Ancora, la Corte territoriale, per escludere l'esistenza di un sostrato organizzativo, ha rilevato che gli inquirenti non hanno individuato una base logistica diversa dalle abitazioni degli imputati, prese in locazione con contratti a loro nome, alla stregua dei telefoni cellulari e degli autoveicoli utilizzati. Per confutare gli argomenti della Corte territoriale, l'Ufficio di Procura richiama sentenze pronunciate da questa Corte sui punti sopra evidenziati che conducono a conclusioni opposte rispetto a quelle cui sono pervenute i giudici di secondo grado. Con riferimento al profilo dell'affectio societatis, ritenuto dalla Corte di appello non provato, il Procuratore Generale deduce la falsa applicazione dei principi di diritto sul punto da parte dei giudici di secondo grado senza che ciò richieda in alcun modo una rivisitazione degli elementi probatori. La stessa Corte, pur pronunciando nel senso della assoluzione per il reato associativo, ha confermato la responsabilità penale per i reati fine commessi dai tre 3 imputati e non ha tenuto conto del principio sancito dalla giurisprudenza secondo cui uno degli indici della esistenza del rapporto associativo è costituito dal mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente e dalla relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile. 3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà. La Corte territoriale, pur richiamando numerosi principi enunciati da questa Corte di legittimità, se ne è discostata. 4. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse di LE CA che ha concordato la pena in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 16.000 di multa. Con l'unico motivo dedotto, il ricorrente censura il vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. 5. E' stato proposto ricorso nell'interesse di CO BA, articolando tre motivi. 5.1. Con il primo motivo la difesa lamenta violazione di legge e illogicità della motivazione con riferimento al reato sub 24) che sarebbe avvenuto in epoca anteriore al 12 dicembre 2019. In particolare si contesta al ricorrente di avere costretto NA IP a consegnare, a lui e al proprio padre NI BA, 850 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana del valore di 4.000 euro, a parziale saldo di un credito di 20.000 euro. Le condotte sono state ritenute integrate sulla scorta delle intercettazioni disposte sull'auto del ricorrente nell'immediatezza del fatto e di quelle captate il giorno successivo oltre che da messaggi intercorsi tra NI BA e la persona offesa nonché dalla conversazione intercorsa tra NI BA e BA CO, durante la quale il primo raccontava al secondo delle minacce perpetrate ai danni di IP. Seconda la difesa, la Corte territoriale è incorsa in un palese travisamento delle risultanze probatorie, riferito alle sopra richiamate intercettazioni, travisamento che era stato dedotto con i motivi di appello che la Corte ha licenziato con motivazione laconica e illogica. Ulteriore illogicità della motivazione attiene al delitto ex art. 629 cod. pen. relativamente alla valutazione della "efficacia intimidatoria" delle condotte che si assumono poste in essere da CO e NI BA. Se, infatti, la cessione degli 850 grammi di marijuana rappresentava uno "sconnputo del credito di 20.000 euro complessivamente vantato dai BA non può ritenersi la predicata efficacia intimidatoria", diversamente, il IP avrebbe consegnato l'intera somma. Rileva la difesa che, come era stato rappresentato nell'atto di appello, i BA sarebbero adusi all'impiego di termini forti e le 4 frasi loro attribuite costituiscono solo un codice linguistico confacente al contesto nel quale operavano. Sotto altro profilo si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56 e 529 cod. pen.. Il delitto di estorsione, non potrebbe dirsi consumato nel caso in esame poiché i BA vantavano nei confronti di IP un credito di 20 mila euro;
si sono attivati per ottenere quanto dovuto ma senza esito. Erroneamente quanto illogicamente la sentenza afferma che la consegna di un bene materiale il cui valore di scambio è sensibilmente inferiore all'importo richiesto possa integrare l'evento tipico del delitto ex art. 629 cod. pen. potendosi, al più, configurare l'ipotesi tentata. 5.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione con riferimento all'imputazione di cui al capo 25) laddove si contesta la violazione degli artt. 2, 4 e 7 L. n. 895/1967 che, secondo la Corte, avrebbe trovato riscontro nelle conversazioni intercettate. In tutte le captazioni, tuttavia, secondo la difesa, le armi sono state solo oggetto di dialoghi e commenti da relegare al rango di vanterie dato che non vi è mai stato alcun sequestro, neppure in sede di perquisizione. 5.3. Con il terzo motivo si contesta la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla determinazione delle pene in aumento ai sensi dell'art. 81 cod. pen.. 6. E' stato proposto ricorso nell'interesse di NI BA affidandolo a cinque motivi. 6.1. e 6.2 I primi due sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli dedotti con il ricorso proposto da CO BA. Si ribadiscono le censure mosse con riferimento al reato sub 24) con la precisazione che dalla conversazione progr. 1443 del 21/12/2019 si evince che NI BA riferiva al figlio che IP gli avrebbe detto di "avere 850 grammi di "erba" e che lui si sarebbe limitato a rispondergli "recuperiamo 4.000 euro, la vende a 4.550/4.700, recuperiamo 4.000 euro". Sul punto la Corte si limita semplicemente ad argomentare, senza fornire alcun riscontro, che BA NI non aveva motivo di mentire al figlio sulle minacce rivolte al IP. Sono sovrapponibili anche gli argomenti spesi con riferimento al reato di cui agli artt. 2,4 e 7 L. 895/1967 contestata al capo 25). 6.3. Con il terzo motivo di deduce vizio di motivazione in relazione alla selezione del minimo edittale ex art. 73 co. 1 D.P.R. n. 309/90, con particolare riferimento all'episodio di cui al capo 14). Gli elementi dedotti dalla Corte sarebbero inconferenti e contraddittori dato che la stessa sentenza fa riferimento ai precedenti "risalenti nel tempo", al quantitativo di stupefacente ceduto che appare tutt'altro che "cospicuo" e 5 alle "modalità della condotta" che non sono affatto improntate alla professionalità, dato che NI BA ha dovuto fare ricorso a comportamenti sussumibili nel delitto di cui all'art. 629 cod pen. per ottenere il pagamento del dovuto. 6.4. Con il quarto motivo si lamenta la carenza di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 6.5. Con il quinto motivo la difesa si duole della mancanza di motivazione in relazione all'entità della pena determinata in aumento per effetto della continuazione. 7. E' stato proposto ricorso nell'interesse di IC SE con unico articolato motivo con il quale si deduce: 7.1. la violazione di legge con riferimento all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. La Corte, pur versandosi in ipotesi di "droga parlata" ha ritenuto di aver trovato conferma circa la "concreta efficacia drogante" dello stupefacente in asseriti riscontri (l'attività di osservazione e controllo della P.G., le dichiarazioni confessorie di RI EA, quelle di BA NI, la rinuncia ai motivi di grame da parte di CA ES e CA LE) senza tener conto che nei dialoghi captati, sovente, si fa riferimento alla "scarsa qualità" del materiale. A prescindere dalle dichiarazioni confessorie rese dagli imputati e dagli altri elementi valorizzati rimane incertezza circa la concreta offensività del prodotto, come si evince dalle lamentele dei clienti. Che la sostanza fosse di scarsa qualità lo si ricava dalle captazioni riportate al foglio 76 della sentenza in cui venivano registrate le proteste che avrebbero determinato la restituzione della droga, avvenuta il 15.5.2020. Così stando le cose appare congetturale l'assunto contenuto in sentenza laddove si legge che la scarsa qualità della droga acquistata da SE e lamentata dai suoi clienti, "potesse essere una scusa per ottenere uno sconto o comunque una dilazione del pagamento". 7.1.2.Sotto altro profilo rileva la difesa con riferimento al capo 5) che, pur tenendo conto delle dichiarazioni dei coimputati NI BA e EA RI, risulta congetturale il riscontro circa la natura dell'oggetto della cessione del 6 aprile 2020 per il fatto stesso che nel mese di ottobre del 2020 in seguito a perquisizione eseguita presso l'abitazione della compagna di RI è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo cocaina. Si tratta di un salto logico temporale che non può essere colmato. Era, tra l'altro, emerso che RI avesse altri fornitori oltre i BA, dunque, la sostanza rinvenuta in occasione della perquisizione di ottobre 2020 non poteva essere con certezza ricondotta al SE. La qualità della sostanza non può poi 6 ritenersi provata in ragione della entità della somma di denaro pagata dal RI il quale potrebbe essere stato "truffato" dal venditore. 7.1.3. Con riferimento al capo 14) si ricava dagli atti di indagine che la consegna non sarebbe caduta sotto la diretta osservazione degli operanti. Che SE abbia ceduto droga a CA, per il fatto stesso di essersi avvicinato al finestrino dell'auto di costui è circostanza che non prova nulla. Né può attribuirsi valore probatorio al fatto che CA abbia concordato la pena. 7.1.4 Ulteriore vizio di motivazione viene dedotto con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto contestato, nella fattispecie attenuata di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90, come era stato richiesto nei motivi di appello anche con riferimento alla scarsa qualità del prodotto, ai mezzi e alle modalità dell'azione in uno al dato ponderale. 7.1.5 Si deduce, altresì, carenza di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che erano state invocate poiché SE era "sostanzialmente incensurato" in quanto annovera un precedente per riciclaggio rislente nel tempo e, comunque, in ragione del contenuto "ambito spazio-temporale" in cui ha operato. 7.1.6. Da ultimo la difesa contesta la errata applicazione dell'art. 240 bis cod. pen. e dellart. 85 bis D.P.R. n. 309/90 con particolare riferimento alla confisca della somma di euro 1.600,00 disposta dalla Corte, in ragione delle modalità di conservazione del denaro e del suo taglio. Si tratta di somma non esosa e non necessariamente correlata alla presunta attività delinquenziale del prevenuto. Del tutto apparente è poi l'argomento secondo il quale l'esistenza di un risalente precedente per riclaggio sarebbe sintomatico della provenienza illecita della somma sequestrata nel 2022. 6. La Procura Generale, in persona del sostituto Silvia Salvadori, ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso proposto dalla Procura Generale di Milano e il rigetto degli appelli proposti dagli imputati. 7. E' pervenuta memoria di replica nell'interesse di SE IC con la quale si contestano le conclusioni della Procura Generale, si insiste nella declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dalla Procura territoriale e nell'accoglimento dei proprio ricorso. 8. All'udienza il P.G., in persona del sostituto Francesca Costantini, si è riportato alle conclusioni scritte;
i difensori hanno insistito nell'accoglimento dei ricorsi proposti e nel rigetto di quello proposto dal P.G.. 7 Considerato in diritto 1. L'appello del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano merita accoglimento. 1.2. E' fondato il primo motivo. La Corte territoriale ha determinato il trattamento sanzionatorio muovendo da un errato presupposto: pervenuti ad una pronuncia assolutoria per il reato associativo, dopo avere rideterminato la pena, in funzione del "nuovo" reato più grave, per non incorrere nel divieto di reformatio in peius hanno ritenuto di non potersi discostare degli aumenti apportati dal primo giudice, pur rilevandone "la generosità". L'errore appare evidente ove si consideri che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 16208 del 27 marzo 2014, hanno sancito il principio in virtù del quale "non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore. Sul solco tracciato dalle Sezioni Unite, che peraltro, hanno recepito un orientamento già prevalente nella giurisprudenza di legittimità, si è posta questa Corte in maniera costante (Sez. 2 n. 48538 del 21/10/2022 Rv. 284214- 01; Sez. 1 n. 26645 del 10/4/2019 Rv. 276196-01; Sez. 3 n. 225 del 28/6/2018 Rv. 272211-0). Da quanto detto discende l'errore in cui è incorsa la Corte che ha espressamente rilevato, in punto di determinazione della pena, "tenuto conto della necessità di non incorrere in una reformatio in peius, illegittima in assenza di appello da parte del P.M., determinare gli aumenti per la continuazione in misura superiore a quanto fissato dal giudice di primo grado", laddove, al contrario, l'unico limite era rappresentato dalla pena complessivamente irrogata. 2 E' fondato anche il secondo motivo di appello proposto dalla Procura Generale di Milano con il quale si lamenta la inosservanza-erronea applicazione della legge penale con riferimento alla presunta idoneità dei fatti comunque accertati, utili a comprovare la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90. 2.1 Va innanzitutto rilevato che Corte territoriale non si è conformata al consolidato principio, più volte sancito dalla giurisprudenza di legittimità,' secondo cui la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della 8 sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione, una forza persuasiva superiore (Sez. 6 n. 51898 dell'11/7/2019 dep. 23/12/2019 rv. 278056 -01). Il motivo proposto avverso la decisione assolutoria coglie nel segno laddove si afferma che, a fronte del fatto che il primo giudice ha identificato e analizzato dettagliatamente l'intero comparto probatorio volto a suffragare l'esistenza dell'associazione dedita al narcotraffico, la Corte territoriale, dopo avere enunciato principi di diritto nella specifica materia, in maniera incoerente, se ne è discostata. 2.2. I giudici di secondo grado, invero, hanno richiamato giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, ai fini della configurabilità del reato in parola, è necessario che: a) almeno tre persone siano vincolate tra loro da un patto associativo, sorto in modo informale e non contestuale, avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti;
b) che il sodalizio abbia a disposizione con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma criminoso;
c) che ciascuno associato sia a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio a disposizione del quale si pone. La Corte territoriale ha, ancora, premesso che l'elemento distintivo rispetto al concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie di delitti non previamente determinata;
la disponibilità dei partecipanti al perseguimento del programma criminoso;
la predisposizione di una struttura organizzata stabile che può consistere in un "minimo sostrato organizzativo anche orizzontale purchè strumentale alla realizzazione di uno scopo che si proietta oltre la consumazione dei singoli reati fine". Nella sentenza in esame, poi, è stata richiamata giurisprudenza di legittimità secondo cui non è richiesto un patto espresso fra gli associati potendosi desumere la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti fra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli in vista del raggiungimento di un comune obiettivo costituito dallo svolgimento dell'attività di commercio di stupefacenti. 2.3. Delineata la cornice giurisprudenziale i giudici di secondo grado, nel riformare la sentenza, pur dando atto - in sostanza - di tutti i fatti rimasti pressoché incontestati sui quali si era diffuso già il primo giudice, ha ritenuto non provato il reato associativo in quanto l'associazione in questione era 9 composta da un numero di soggetti "appena pari al numero legale"; gli stessi sodali, poi, si sono occupati personalmente del trasporto, della consegna dello stupefacente, della riscossione del prezzo delle cessioni, non disponendo di corrieri o altre persone di fiducia per lo svolgimento di attività di "mano va la nza". Condivisibilmente alle censure mosse dal Procuratore Generale ricorrente, il primo passaggio relativo alla "esiguità del numero dei sodali" si pone in netto contrasto con la scelta del legislatore che vede la possibilità di configurare il reato associativo anche solo con riferimento ad un gruppo composto, per l'appunto da tre persone. E' evidente che la "esiguità " del numero degli associati non può essere d'ostacolo alla configurabilità del reato di cui all'art. 74 D.P.R: n. 309/90 nella misura in cui costituisce il numero strutturalmente previsto dalla norma. Nel caso in esame, peraltro, la Corte territoriale ha dato atto che del reato associativo erano state chiamate a rispondere, separatamente, anche le moglie dei due BA (IA OR SO e IA RO) e, pur precisando di non essere chiamata a pronunciarsi sulla loro responsabilità, affermava che "permane in questo giudizio il dubbio che le stesse abbiano avuto un ruolo nella consorteria criminale, in ipotesi promossa e organizzata da BA NI e BA CO, che andasse oltre la mera connivenza nei confronti dei propri congiunti". 2.4 Sotto altro profilo, quanto alla circostanza che lo svolgimento delle attività materiali direttamente da parte dei tre imputati escluderebbe la possibilità di ritenere organizzato il vincolo, la sentenza non si confronta con la stessa giurisprudenza richiamata in premessa alle pagine 86- 89 (Sez. 3 n. 9457 del 6/11/2015) ove si precisa che ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90 non è richiesta affatto una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche essendo sufficiente un comune e durevole interesse ad immettere sul mercato sostanza stupefacente, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività illecita e della esistenza di una organizzazione, sia pure minima e rudimentale. 2.5. Né si rivelano coerenti gli argomenti spesi dalla Corte volti ad escludere il reato associativo sul presupposto che gli alloggi dove veniva lavorata e confezionata la droga erano di proprietà degli imputati;
come pure le autovetture utilizzate nonché i telefoni cellulari per il fatto stesso che si trattava di beni il cui uso era promiscuo, cioè anche destinato a fini legali. A parte che era stato evidenziato che nel volgere di poco più di un anno i BA avevano vissuto in tre diverse abitazioni, che disponevano di tre autovetture nonché di numerosi telefoni cellulari tutti intestati ad altre 10 persone, ciò che rileva non è la natura del bene quanto la destinazione che allo stesso viene impressa. Questa Corte ha, più volte, affermato il principio secondo cui "integra gli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti lo svolgimento continuativo da parte di un nucleo familiare, di un'attività di spaccio presso l'abitazione dotata di una stabile clientela, di una rudimentale organizzazione e fondata sull'interscambio dei ruoli esecutivi e sulla predisposizione di un nascondiglio funzionale al deposito dello stupefacente nelle pertinenze dell'abitazione nonché di stabili canali di rifornimento" (Sez. 5 n. 6782 del 16/1/2015, Rv. 262733). 2.6 La Corte territoriale, ancora non si é confrontata con la stessa giurisprudenza citata (Sez. 3 n. 25816 del 27/5/2022) secondo la quale la molteplicità degli episodi di spaccio costituisce indice sintomatico dell'associazione e che (Sez. 6 n. 9061 del 24.9.2012) non è richiesto un patto espresso fra gli associati, potendosi desumere la prova del vincolo dalle modalità escutive dei reati fine e dalla loro ripetitività. Proprio nel corpo motivazionale, allorquando si conferma la responsabilità degli imputati in relazione ai numerosi reati fine, si dà atto delle riprese all'interno dell'abitazione dei BA all'interno della quale veniva lavorata la droga - che perveniva in panetti - per il successivo confezionamento e lo spaccio che avveniva non al minuto ma attraverso riferimenti sul territorio. E si evidenzia nella sentenza come il gruppo abbia in breve tempo gestito una fornitura di oltre nove chili di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Come dire che non è stato affatto necessario munirsi né di un deposito, né di un nascondiglio né di un laboratorio per svolgere quella che la stessa Corte territoriale ha descritto come una frenetica attività illecita. In proposito vale la pena ricordare che a pag. 51 della sentenza si legge che il "giro di affari" relativo alla cocaina ha trovato conferma nel fatto che "i due BA riescono a vedere nel giro di pochissimo tempo un quantitativo di cocaina superiore al chilogrammo" e che la quantità di sostanza stupefacente maneggiata dai BA sia stata di diversi chili tenuto conto del fatto che, non sapendo di essere intercettati, parlavano di una rendicontazione del saldo per la fornitura di 9 chili e mezzo di cocaina. 2.7 La Corte poi, non si è confrontata - quanto alla posizione del SE - con la giurisprudenza pure richiamata a pag. 88 (Sez.5 n. 33139 del 28.9.2020) secondo la quale non occorre un atto di investitura formale, essendo sufficiente che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico. Era stata, tra l'altro richiamata giurisprudenza di questa Corte nel senso che "integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 11 stupefacenti, il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso" (Sez. 6 n. 51500 dell'11.10.2018). In proposito va rilevato che dalla disamina della motivazione relativa ai reati fine è stato evidenziato che, per un tempo apprezzabile (da novembre 2019 a dicembre 2020) sono stati immessi sul mercato, quantitativi non certo modesti da parte dei BA (in contatto con i fornitori) ricorrendo ad acquirenti stabili quali FR LI e EA BA, attività questa svolta con utenze dedicate. Dalla stessa motivazione, sub capi 5), 12), 14) e 15), si ricava un ruolo - quello del SE - quale intermediario con i clienti finali e si evidenzia che lo stesso SE veniva appositamente incaricato dai BA non solo di ritirare la droga presso i fornitori (e poco importa che gli sia stato chiesto di allontanarsi) ma anche di recuperare il denaro dagli acquirenti, LE e ES CA (Capo 15), allorquando gli stessi BA erano assenti. Si tratta di aspetti che la Corte, che ha escluso la partecipazione del SE al sodalizio ritenendolo un mero acquirente, ha mancato di valutare in linea con quanto affermato rispetto ai reati fine e in coerenza con i principi giurisprudenziali pure richiamati. Occorreva valutare se il rapporto di fornitura del SE protrattosi nel tempo, se la sua disponibilità a sostituire i BA nei momenti in cui gli stessi si trovavano, per ragioni di emergenza pandemica, impossibilitati a raggiungere la città di Milano, tanto nella fornitura quanto nella riscossione delle somme dovute dai creditori, avesse o meno assunto quel carattere di reciproco affidamento nell'ottica del perseguimento degli obiettivi associativi al fine di stabilire se vi fosse stato o meno un "mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente" che da relazione di reciproco affidamento diveniva o meno un vincolo staile. Tutto ciò a maggior ragione ove si consideri che è stata proprio la Corte territoriale a ripercorrere, sia pure nel confermare i reati fine, quello che è stato il "mutamento" del rapporto tra i BA e IC SE ripercorrendolo nel dettaglio. Infatti, allorquando NI e CO BA, impossibilitati a compiere consegne e ricevere forniture, a causa dell'emergenza pandemica, hanno chiesto l'intervento adesivo del SE, lo hanno prontamente ottenuto. E' noto che "integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa traffico, ove sussista la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l'operatività 12 dell'associazione, rivelando in tal modo la presenza del cd. affectio societatis tra l'acquirente ed i fornitori" (Sez. 1 n. 30233 del 15/01/2016, rv. 267991). 2.8 Del pari illogico appare l'argomento, ritenuto decisivo dalla Corte territoriale, secondo cui il fatto che i BA e SE abbiano perseguito interesse patrimoniali in conflitto costituirebbe elemento ostativo al riconoscimento del vincolo associativo. Sul punto , questa Corte ha precisato che non rileva la finalità personale e gli utili che i singoli si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'attività illecita (v. Sez. 2 n. 51714 del 23/11/2023) e che l'esistenza di interessi conflittuali tra i singoli sodali "non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, in quanto nell'ambito della struttura organizzata non assumono rilievo gli scopi soggettivi e personali, perseguiti da ciascun partecipe, atteso che ciò che distingue la fattispecie associativa è il mezzo con cui le diverse finalità personali vengono perseguite" (Sez. 6 n. 22046 del 13/12/2018 Rv. 276068). In quest'ottica deve essere letta la vicenda, pure prospettata dalla Corte, in cui BA ha inteso tenere nascosta a SE l'identità dei fornitori. Alla stessa stregua, nella medesima circostanza SE non ha rivelato a BA che sul posto erano preseni anche ES e NI CA che avrebbero ricevuto da lui la sosstanza stupefacente dopo che l'ignoto fornitore gliel'avrebbe lasciata sull'auto. Merita, dunque, accoglimento il ricorso che ha posto in luce molteplici vizi nella disamina degli elementi costitutivi del reato associativo contenuti nella sentenza impugnata che deve, pertanto, essere annullata con rinvio per un nuovo esame. 3.- E' inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di LE CA per vizio di motivazione. La Corte territoriale, nell'accogliere la richiesta di concordato formulata ha rilevato, con motivazione affatto carente, la mancanza di elementi dai quali far discendere che l'imputato potesse essere prosciolto richiamando, tra l'altro, la sentenza di primo grado che aveva individuato elementi sicuri di colpevolezza e, in specie, alla luce del contenuto delle fonti di prova tra cui non solo intercettazioni telefoniche e tra presenti ma anche servizi di osservazione nonché "sequestri e arresti in flagranza anche degli stessi imputati istanti CA ES NI e CA LE" ed infine, le dichiarazioni confessorie rese da NI e CO BA ed altri originari coimputati. 4. Del pari inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse di BA CO e BA NI che, in parte, verranno trattati congiuntamente. 4.1. Si assume in entrambi i ricorsi la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dei due imputati rispetto al reato di cui all'art. 629 cod pen. (capo 24) ai danni di NA IP, debitore della somma di 20 mila euro per pregresse consegne di sostanza stupefacente. 13 La Corte, con motivazione ampia, ha ripercorso l'intero compendio captativo laddove dal dialogo intercorso il 21/12/2019 (progr. 1443) tra BA NI e BA CO (in ambientale sull'alfa RO Giulietta tg. EF784WJ) si evince chiaramente che il primo aveva minacciato di morte IP ("siamo rimasti che gli taglio le corna fino a stasera...mi avevi detto che mi avresti dato ualcosa che sareste arrivati a... ha detto ammazzatemi... inc... TE ... dice che ha 850 grammi di erba buona... ho detto recuperiamo 4.000 euro.... 10 (10.000 euro) ...") CO BA, dal canto proprio, a bordo della propria auto, raccontava ad un soggetto rimasto non identificato l'episodio: " vedi a che a te .... Vi scanno a tutti... era con le lacrime agli occhi... mi ha detto ti giuro sto facendo il possibile ....(progr. 559 del 12/12/2019 ore 17.04.56) Ad escludere l'argomento che le minacce non avrebbero avuto alcuna valenza intimidatoria la Corte territoriale ha riportato la conversazione registrata il giorno successivo tra CO BA e la moglie IA OR SO, sempre a bordo dell'auto, nel corso della quale il primo riferiva che le minacce erano avvenute alla presenza della moglie di IP la quale stava "accucciata sul divano" e che l'azione intinnidatrice era avvenuto con l'uso di una pistola che BA aveva poggiato sul tavolo dicendo "vedi che ti ammazzo .... Come ai cani ti ammazzo ... e me ne sono andato". Ha ripercorso, altresì, la Corte territoriale le vicende legate alla consegna della marijuana che avveniva la sera del 21 dicembre 2019 allorquando IP NA si adoperava per consegnare la droga, che serviva solo a ridurre l'entità del debito. L'argomento del "codice linguistico" è stato già proposto in sede di appello e risolto con motivazione congrua. La Corte territoriale, in proposito, a pag. 67, coerentemente alle risultanze investigative, ha ritenuto dimostrata l'efficacia intimidatoria delle minacce avuto riguardo all'esito sortito tramite le stesse dato che IP è stato indotto a proporre ad NI BA la cessione di 850 grammi di marijuana dalla cui vendita ricavare la somma di 4.000 euro a scomputo del credito di 20.000 vantato nei suoi riguardi. La prova della consumazione del reato, e quindi della correttezza della qualificazione giuridica della condotta come estorsione consumata e non meramente tentata, si ricava anche dall'analisi dei periodi successivi. Che il debito non fosse stato interamente saldato e che la droga costituisse solo un acconto lo si evinceva, secondo quanto si legge in sentenza, dalla circostanza che ad agosto 2020, dunque otto mesi dopo le minacce, IP arrivava ad offrire a CO BA di trasferirgli la proprietà della sua autovettura ("CO:ma tu adesso non riesci niente?, IP: non è 14 neanche i soldi per mangiare.... Ma ti interessa la Punto?" progr. 6531 del 10.8.2020). Del pari era stato posto alla Corte territoriale, che lo ha risolto con motivazione congrua, l'argomento relativo alla presunta imprecisione degli orari dato che dalle intercettazioni risulterebbe che BA si sarebbe recato a casa del IP tra le 16.54.56 e le ore 17.05.56 mentre alla moglie avrebbe detto di essersi recato alle 20.00. Argomento, comunque, questo prospettato, che alla luce dell'intero compendio delineato in sentenza appare del tutto marginale, anzi, irrilevante. 4.2 Del pari inammissibile la doglianza mossa nell'interesse di NI e CO BA circa la mancata riqualificazione del reato di estorsione nella identica fattispecie tentata. A tal fine la difesa tenta, con argomenti puramente in fatto, una ricostruzione alternativa non consentita in questa sede poiché fondata su una rilettura e, conseguentemente, una diversa interpretazione dei dialoghi intercettati. E ciò a fronte di una doppia conforme sul punto che tiene conto anche delle stesse dichiarazioni rese dagli imputati i quali hanno ammesso di vantare un credito pari a 20.000 euro dal IP e di avere sollecitato più volte il pagamento delle somme dovute, sia pure senza che le richieste trasmodassero in minacce. La Corte territoriale ha argomentato in maniera logica e coerente con le emergenze probatorie che l'avvenuta consegna della marijuana da parte della persona offesa consente di ritenere il reato consumato trattandosi di un bene avente valore economico da considerare in acconto sul maggiore importo scaturito dall'accordo illecito. Il fatto che la droga sia stata accettata in luogo del pagamento, quantomeno di una parte della somma di denaro dovuta, ha consentito - condivisibilnnente - di ritenere perfezionato il reato consumato al momento del conseguimento del profitto da parte degli autori dell'azione, nella specie coincidente con la consegna della droga. Nessun dubbio che, pur avendo gli imputati accettato altra utilità in luogo del denaro, il reato si sia perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi sussistendo gli estremi tanto della ingiustizia del profitto quanto del danno. necessari per integrare il reato, laddove la pretesa assenza di dolo - in ragione del conseguimento di un diverso oggetto materiale rispetto a quello originariamente rappresentato - è priva di fondamento tanto in diritto rispetto ad un'azione mirata ad un'utilità non dovuta quanto in fatto, risultando dalle emergenze probatorie che sono stati proprio gli imputati a proporre la consegna di una res diversa dal denaro. 15 4.3 Del pari inammissibili le doglianze in ordine alla illecita detenzione di armi fondate solo ed esclusivamente su una lettura alternativa delle intercettazioni che in questa sede non è consentita. E' opportuno ricordare che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche qualora sia criptico o cifrato, costituisce una questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e, come tale, si sottrae al giudizio di legittimità, se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Cass. pen. Sez. Un. N. 22471/2015) La Corte territoriale, richiamando la sentenza di primo grado dalle pagine 133 a 136 ha argomentato come dalle conversazioni tra presenti intercettate si evince chiaramente che gli imputati parlano di armi, manifestando di esserne effettivamente in possesso. A tal fine veniva richiamata la conversazione intercorsa il 19/1/2019 tra BA CO e un suo compaesano in occasione della quale si discuteva di tre pistole di cui una era stata venduta al prezzo di 1.700 euro, un'altra era dal BA custodita in casa e una terza portata con sé nell'occasione. In detta circostanza CO BA diceva "avrà sparato si e no qualche caricatore per provarla... l'altra ha sparato" e l'interlocutore preoccupato chiedeva "non è che ha ammazzato?". 4.4. Che poi i BA disponessero di armi, è stato affermato in sentenza facendo riferimento all'episodio avvenuto il 9.1.2020 allorquando grazie ai dispositivi di intercettazione installati dentro la Fiat Punto tg. EB562PN in uso a CO BA veniva registrata l'esplosione accidentale di un colpo di arma da fuoco e si udiva il rumore dello scarrellamento (progr. 426 del 9.1.2020). La circostanza che la disponibilità dell armi fosse reale e non frutto di millanteria, come prospettato dalla difesa, è argomento ampiamente trattato dalla Corte territoriale laddove si dà atto del contenuto della conversazione dell'11.6.2020 tra CO e NI BA nel corso della quale i due puntualizzavano di dovere detrarre la somma di 12.00 euro da loro dovuta per l'acquisto di armi ("BA NI: lui ha detto che porta 65 ... però dai 65 deve togliere questi dei ferri .... Togli 12.500 (il prezzo delle armi)". 3. Con il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di NI BA si propongono generiche censure che afferiscono al vizio motivazionale nella determinazione della pena. Il motivo è inammissibile in quanto funzionale a soppesare diversamente la valenza attribuita ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. dalla Corte territoriale, compiutamente valutati anche con riferimento alla professionalità della condotta, all'inserimento in dinamiche complesse e di familiarità con gli ambienti del narcotraffico. E' opportuno precisare che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale la esercita alla luce dei principi 16 enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Pertanto deve considerarsi inammissibile una censura volta ad ottenre una nuova valutazione della congruità della pena in sede di legittimità (Cass. pen. Sez. III sent. n. 1182/2008). 4. Del pari inammissibile il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di NI BA relativo ad un dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. L'ampia motivazione posta a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. non resta scalfita dagli argomenti spesi dalla difesa. La Corte territoriale nel negare l'invocato beneficio ha posto l'accento sui gravi precedenti penali, le pregresse condanne, i significativi periodi di carcerazione subiti, letti in uno alla circostanza che al termine dell'espiazione delle pene cumulate NI BA "ha ripreso a commerciare stupefacenti, a riprova del fatto di non avere reciso i legami con l'ambiente del narcotraffico, tanto da essere in grado di procurarsi agevolmente e per un arco temporale non breve, quantitativi cospicui di diverse centinaia di grammi e, almeno in una occasione, di un paio di chilogrammi (episodio di cui al cap. 14) di sostanze stupefacenti di diverso tipo". Né costituisce argomento utile allo scopo il fatto che le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute al figlio CO, alla luce della motivazione offerta dalla Corte territoriale, in virtù del comportamento processuale "ha sostanzialmente ammesso sin dal primo grado tutti gli addebiti, negando solo la detenzione illegale e il porto di armi in uno alla perdurante condizione di incensuratezza e al ruolo certamente subordinato rispetto al padre NI, nella consumazione dei reati". 5. Con motivo avente comune oggetto (il terzo del ricorso proposto nell'interesse di CO BA e il quinto del ricorso nell'interesse di NI BA) si deducono vizi di motivazione e illogicità della motivazione in relazione all'entità della pena determinata per gli aumenti ai sensi dell'art. 81 cod. pen. Anche tali censure sono inammissibili. E' appena il caso di ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 47127 del 24/6/2921, Rv. 282269) hanno statuito ce "in tema di reato continuato, il giudice nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti 17 dall'art. 81 cod. pen e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene". Nel caso in esame, la Corte territoriale con il percorso motivazionale di cui al punto 1, ha richiamato gli argomenti spesi dal primo giudice - che in maniera affatto illogica aveva operato valutazioni distinte in base•alla tipologia di reato e di sostanza stupefacente - irrogando, sull'errato presupposto della necessità di non violare il divieto di reformatio in peius, gli stessi aumenti di pena irrogati dal GUP, pur ritenendoli "generosi". Le due sentenze, sul punto, trattandosi di ipotesi di doppia conforme non possono che essere lette congiuntamente. ;bel pari inanrienissibile il ricorso propostb da SE -DottIent 6.1. Si assume l'impossibilità di configurare i reati in contestazione sul presupposto che si tratti di" droga parlata" della quale non sia possibile valutare la capacità drogante, dunque l'offensività della condotta e che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che comunque doveva trattarsi di stupefacente di scarsa qualità, stante le lamentele raccolte ripetutamente dai clienti. A tal fine la difesa offre argomenti che si risolvono nella rilettura delle intercettazioni che, come detto sopra, non è consentita in questa sede. Compito di questa Corte è quello di verificare vizi della motivazione che siano diversi dalla mancanza, dalla manifesta illogicità e dalla sua . contraddittorietà o ancora su aspetti essenziali tali da pervenire ad uno scardinamento dell'impianto motivazionale che, francamente, nel caso in esame, non si rinvengono. Ne consegue la inammissibilità di tutte le doglianze che "attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento" (Sez. 2 n. 9106 del 12/02/2021, rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, rv. 262965). Affatto illogico, invero, il percorso logico motivazionale seguito dalla Corte territoriale che in ragione della ripetitività delle forniture reiterate nel tempo si possa pervenire alla "scarsa qualità" della quale si discute in qualche dialogo intercettato senza che ciò, peraltro, costituisse ostacolo rispetto ad ulteriori trattative che si sono poi perfezionate anche nel prosieguo. L'argomento poi secondo il quale sarebbe congetturale l'asserzine secndo cui il risocntro in merito alla effettiva natura della cessione del 6 aprile 2020 deriverebbe dal rinvenimento, nel mese di ottobre del 2020, in seguito a perquisizione domiciliare 18 eseguita presso la compagna del RI è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo cocaina è generico, aspecifico e richiama pag. 72 della sentenza, non confrontandosi con gli argomenti posti dalla Corte territoriale a pag. 74, laddove è, in maniera affatto congetturale, spiegato che "La Corte si limita a osservare l'inconferenza della doglianza difensiva per cui l'esito della perquisizione eseguita a carico di BA nell'ottobre 2020 non costituirebbe un riscontro alla commissione dell'illecito risalente al precedente mese di aprile" rilevando che lo stesso RI ha ammesso di avere acquistato anche in quella occasione cocaina BA che nell'occasione incaricò altro soggetto della consegna perché bloccato in Calabria. 6.2. Del pari inammissibile il secondo motivo con il quale si contesta la violazione di legge per il mancato riconsòscimento -dell'ipotesi 41i. lieve entità nella. - condotta dell'imputato in rélazioné all'art.' 73 co. 5 DPR 309/90 la Corte ha. 'fatto buon gverno dei principi giurisprudenziali che consentono di escludere una minimale offensività del fatto anche solo in ragione di un parametro prevalente per la sua decisività e come tale assorvente a quelli enunciati in via difensiva "in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73 comma quinto DPR n. 309/90 anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10/2014) può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibili sia dato dal qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione con la conseguenza che ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio" Sez. 3 n. 23945 del 29/4/2014 rv. 263651) dovendosi ad ogni modo concludere per l'infondatezza della censura a fronte di una valutazione concernente le comprovate capacità di diffondere in modo non episodico né occasionale la sostanza stupefacente. La sentenza ha pienamente adempiuto all'onere di motivazione del provvedimento, in confronto al quale non viene neanche dedotta alcuna concreta circostanza, eventualmente pretermessa, in grado di rendere apparente la motivazione. 6.3 E' inammissibile anche il terzo motivo con il quale si censura la sentenza in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In proposito gli argomenti offerti dalla Corte territoriale (la sussistenza di un precedente penale e la mancanza di resipiscenza), non manifestano alcuna illogicità. Se, peraltro, la Corte territoriale ha fornito una motivazione adeguata in ordine alla impossibilità di concedere le circostanze attenaunti generiche, per converso, il ricorrente non ha dedotto, in appello, elementi specifici che potessero essere ivi valutati e della cui mancata considerazione possa dolersi dinanzi ai giudici di legittimità. Sul punto vale la pena ricordare che "in tema di attenuanti generiche, il giudice del merto esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacble in sede di 19 legittimità purchè non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione" (Sez. 5 n. 43952 del 13/4/2017 Rv. 27269). 6.4. Anche le doglianze espresse con l'ultimo motivo, afferente la confisca, non si confrontano con gli argomenti spesi dalla Corte territoriale che ha motivato la propria decisione, in maniera affatto illogica, sulla scorta del rinvenimento del denaro occultato all'interno di un armadio della camera da letto dell'imputato il quale non ha documentato di svolgere alcuna attività lavorativa e non ha fornito alcuna giustificazione. 7. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti dagli imputati segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna oltre che al pagamento delle spese del . • procedimento, della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 74 DPR n. 309/90 per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano Dichiara inammissibili i ricorsi di CA LE, SE IC, BA CO e BA NI che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 6 giugno 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che si è riportata alle conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al capo 1) per nuovo esame e per il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse degli imputati;
l'avv. MARCO GEMELLI del Foro di Reggio Calabria, in difesa di NI GI e l'avv. JACOPO CAPPETTA del Foro di Milano in difesa di NI e CO BA hanno chiesto raccoglimento dei ricorsi e il rigetto di quello proposto dal P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32780 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 06/06/2024 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, in data 28 ottobre 2023, in parziale riforma della sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale della stessa città è stata rideterminata la pena, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. nei confronti di LE CA in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 16.000 di multa. 1.1. Con la stessa sentenza sono stati assolti dal reato di cui all'art. 74 commi 1 e 4 D.P.R. n. 309/90 con la formula perché il fatto non sussiste, NI BA, CO BA e IC SE;
l'imputato CO BA è stato, inoltre, assolto anche dal reato di porto in luogo pubblico di armi. 1.2. In conseguenza di quanto sopra deciso, la Corte territoriale, ritenuto più grave per NI BA e IC SE il reato di cui al capo 14) e per CO BA quello di cui al capo 3) ha rideterminato le pene nel modo che segue: NI BA anni sette, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 30.400 di multa;
CO BA anni tre, mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro 16.400 di multa;
IC SE in anni cinque, mesi undici e giorni dieci di reclusione ed euro 26.700 di multa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Corte di appello di Milano articolando tre motivi. 2.1 Con il primo si deduce la violazione dell'art. 606 ca. 1 lett. b) con riferimento al trattamento sanzionatorio irrogato dalla Corte territoriale. Contesta il Procuratore generale che erroneamente i giudici di secondo grado hanno ritenuto di essere soggetti ad un presunto divieto di reformatio in pejus, pure escluso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sin dal 2014, in forza del principio secondo cui non viola il suddetto divieto il giudice dell'impugnazione nelle ipotesi in cui, mutata la struttura del reato continuato, apporti un aumento maggiore per uno dei fatti riuniti in continuazione purchè la pena, complessivamente irrogata, non superi quella precedentemente irrogata. 2.2 Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla presunta inidoneità dei fatti, ritenuti comunque accertati, a provare la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato associativo. 2.2.1 BA NI, BA CO e SE IC sono stati ritenuti, dal Gip di Milano, responsabili del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana, 2 operante a Casorate Primo per oltre un anno, da novembre 2019 a dicembre 2020. 2.2.2 La Corte territoriale, in riforma della sentenza suddetta, ha ritenuto il compendio probatorio inidoneo a provare l'esistenza del patto associativo tra almeno tre persone, la prova della stabile disponibilità di risorse umane e materiali adeguate per l'attuazione del programma associativo nonché della messa a disposizione del sodalizio di ciascun consociato. I giudici di secondo grado, dunque, non hanno escluso o ritenuto non accaduti i fatti contestati ma hanno ritenuto gli elementi acquisiti insufficienti a soddisfare i requisiti stabiliti da questa Corte di legittimità per ritenere configurato il vincolo associativo di cui all'art. 74 DPR 309/90. Così facendo i giudici di secondo grado sono incorsi in un errore di diritto per inosservanza o erronea applicazione della legge penale. In proposito la Corte ha valorizzato il fatto che l'associazione fosse composta da "appena" tre persone e che costoro, in più occasioni, si fossero occupati del trasporto e della consegna dello stupefacente oltre che della riscossione dei proventi delle cessioni, non disponendo di corrieri o di altre persone di fiducia. 2.2.3 Secondo la Procura Generale, gli scetticismi palesati, devono cadere rispetto al numero dei componenti avuto riguardo alla precisa scelta legislativa. Quanto al secondo aspetto lo svolgimento di attività materiali da parte dei tre soggetti non è circostanza che escluderebbe l'esistenza del vincolo stesso come organizzato. Se pure è vero che l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa e quella del concorso risiede proprio nell'elemento organizzativo, è del pari vero che è sufficiente un minimo sostrato anche rudimentale e orizzontale, purchè strumentale alla realizzazione di uno scopo che si proietta oltre la consumazione dei singoli reati fine. 2.2.4 Ancora, la Corte territoriale, per escludere l'esistenza di un sostrato organizzativo, ha rilevato che gli inquirenti non hanno individuato una base logistica diversa dalle abitazioni degli imputati, prese in locazione con contratti a loro nome, alla stregua dei telefoni cellulari e degli autoveicoli utilizzati. Per confutare gli argomenti della Corte territoriale, l'Ufficio di Procura richiama sentenze pronunciate da questa Corte sui punti sopra evidenziati che conducono a conclusioni opposte rispetto a quelle cui sono pervenute i giudici di secondo grado. Con riferimento al profilo dell'affectio societatis, ritenuto dalla Corte di appello non provato, il Procuratore Generale deduce la falsa applicazione dei principi di diritto sul punto da parte dei giudici di secondo grado senza che ciò richieda in alcun modo una rivisitazione degli elementi probatori. La stessa Corte, pur pronunciando nel senso della assoluzione per il reato associativo, ha confermato la responsabilità penale per i reati fine commessi dai tre 3 imputati e non ha tenuto conto del principio sancito dalla giurisprudenza secondo cui uno degli indici della esistenza del rapporto associativo è costituito dal mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente e dalla relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile. 3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà. La Corte territoriale, pur richiamando numerosi principi enunciati da questa Corte di legittimità, se ne è discostata. 4. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse di LE CA che ha concordato la pena in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 16.000 di multa. Con l'unico motivo dedotto, il ricorrente censura il vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. 5. E' stato proposto ricorso nell'interesse di CO BA, articolando tre motivi. 5.1. Con il primo motivo la difesa lamenta violazione di legge e illogicità della motivazione con riferimento al reato sub 24) che sarebbe avvenuto in epoca anteriore al 12 dicembre 2019. In particolare si contesta al ricorrente di avere costretto NA IP a consegnare, a lui e al proprio padre NI BA, 850 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana del valore di 4.000 euro, a parziale saldo di un credito di 20.000 euro. Le condotte sono state ritenute integrate sulla scorta delle intercettazioni disposte sull'auto del ricorrente nell'immediatezza del fatto e di quelle captate il giorno successivo oltre che da messaggi intercorsi tra NI BA e la persona offesa nonché dalla conversazione intercorsa tra NI BA e BA CO, durante la quale il primo raccontava al secondo delle minacce perpetrate ai danni di IP. Seconda la difesa, la Corte territoriale è incorsa in un palese travisamento delle risultanze probatorie, riferito alle sopra richiamate intercettazioni, travisamento che era stato dedotto con i motivi di appello che la Corte ha licenziato con motivazione laconica e illogica. Ulteriore illogicità della motivazione attiene al delitto ex art. 629 cod. pen. relativamente alla valutazione della "efficacia intimidatoria" delle condotte che si assumono poste in essere da CO e NI BA. Se, infatti, la cessione degli 850 grammi di marijuana rappresentava uno "sconnputo del credito di 20.000 euro complessivamente vantato dai BA non può ritenersi la predicata efficacia intimidatoria", diversamente, il IP avrebbe consegnato l'intera somma. Rileva la difesa che, come era stato rappresentato nell'atto di appello, i BA sarebbero adusi all'impiego di termini forti e le 4 frasi loro attribuite costituiscono solo un codice linguistico confacente al contesto nel quale operavano. Sotto altro profilo si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56 e 529 cod. pen.. Il delitto di estorsione, non potrebbe dirsi consumato nel caso in esame poiché i BA vantavano nei confronti di IP un credito di 20 mila euro;
si sono attivati per ottenere quanto dovuto ma senza esito. Erroneamente quanto illogicamente la sentenza afferma che la consegna di un bene materiale il cui valore di scambio è sensibilmente inferiore all'importo richiesto possa integrare l'evento tipico del delitto ex art. 629 cod. pen. potendosi, al più, configurare l'ipotesi tentata. 5.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione con riferimento all'imputazione di cui al capo 25) laddove si contesta la violazione degli artt. 2, 4 e 7 L. n. 895/1967 che, secondo la Corte, avrebbe trovato riscontro nelle conversazioni intercettate. In tutte le captazioni, tuttavia, secondo la difesa, le armi sono state solo oggetto di dialoghi e commenti da relegare al rango di vanterie dato che non vi è mai stato alcun sequestro, neppure in sede di perquisizione. 5.3. Con il terzo motivo si contesta la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla determinazione delle pene in aumento ai sensi dell'art. 81 cod. pen.. 6. E' stato proposto ricorso nell'interesse di NI BA affidandolo a cinque motivi. 6.1. e 6.2 I primi due sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli dedotti con il ricorso proposto da CO BA. Si ribadiscono le censure mosse con riferimento al reato sub 24) con la precisazione che dalla conversazione progr. 1443 del 21/12/2019 si evince che NI BA riferiva al figlio che IP gli avrebbe detto di "avere 850 grammi di "erba" e che lui si sarebbe limitato a rispondergli "recuperiamo 4.000 euro, la vende a 4.550/4.700, recuperiamo 4.000 euro". Sul punto la Corte si limita semplicemente ad argomentare, senza fornire alcun riscontro, che BA NI non aveva motivo di mentire al figlio sulle minacce rivolte al IP. Sono sovrapponibili anche gli argomenti spesi con riferimento al reato di cui agli artt. 2,4 e 7 L. 895/1967 contestata al capo 25). 6.3. Con il terzo motivo di deduce vizio di motivazione in relazione alla selezione del minimo edittale ex art. 73 co. 1 D.P.R. n. 309/90, con particolare riferimento all'episodio di cui al capo 14). Gli elementi dedotti dalla Corte sarebbero inconferenti e contraddittori dato che la stessa sentenza fa riferimento ai precedenti "risalenti nel tempo", al quantitativo di stupefacente ceduto che appare tutt'altro che "cospicuo" e 5 alle "modalità della condotta" che non sono affatto improntate alla professionalità, dato che NI BA ha dovuto fare ricorso a comportamenti sussumibili nel delitto di cui all'art. 629 cod pen. per ottenere il pagamento del dovuto. 6.4. Con il quarto motivo si lamenta la carenza di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 6.5. Con il quinto motivo la difesa si duole della mancanza di motivazione in relazione all'entità della pena determinata in aumento per effetto della continuazione. 7. E' stato proposto ricorso nell'interesse di IC SE con unico articolato motivo con il quale si deduce: 7.1. la violazione di legge con riferimento all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. La Corte, pur versandosi in ipotesi di "droga parlata" ha ritenuto di aver trovato conferma circa la "concreta efficacia drogante" dello stupefacente in asseriti riscontri (l'attività di osservazione e controllo della P.G., le dichiarazioni confessorie di RI EA, quelle di BA NI, la rinuncia ai motivi di grame da parte di CA ES e CA LE) senza tener conto che nei dialoghi captati, sovente, si fa riferimento alla "scarsa qualità" del materiale. A prescindere dalle dichiarazioni confessorie rese dagli imputati e dagli altri elementi valorizzati rimane incertezza circa la concreta offensività del prodotto, come si evince dalle lamentele dei clienti. Che la sostanza fosse di scarsa qualità lo si ricava dalle captazioni riportate al foglio 76 della sentenza in cui venivano registrate le proteste che avrebbero determinato la restituzione della droga, avvenuta il 15.5.2020. Così stando le cose appare congetturale l'assunto contenuto in sentenza laddove si legge che la scarsa qualità della droga acquistata da SE e lamentata dai suoi clienti, "potesse essere una scusa per ottenere uno sconto o comunque una dilazione del pagamento". 7.1.2.Sotto altro profilo rileva la difesa con riferimento al capo 5) che, pur tenendo conto delle dichiarazioni dei coimputati NI BA e EA RI, risulta congetturale il riscontro circa la natura dell'oggetto della cessione del 6 aprile 2020 per il fatto stesso che nel mese di ottobre del 2020 in seguito a perquisizione eseguita presso l'abitazione della compagna di RI è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo cocaina. Si tratta di un salto logico temporale che non può essere colmato. Era, tra l'altro, emerso che RI avesse altri fornitori oltre i BA, dunque, la sostanza rinvenuta in occasione della perquisizione di ottobre 2020 non poteva essere con certezza ricondotta al SE. La qualità della sostanza non può poi 6 ritenersi provata in ragione della entità della somma di denaro pagata dal RI il quale potrebbe essere stato "truffato" dal venditore. 7.1.3. Con riferimento al capo 14) si ricava dagli atti di indagine che la consegna non sarebbe caduta sotto la diretta osservazione degli operanti. Che SE abbia ceduto droga a CA, per il fatto stesso di essersi avvicinato al finestrino dell'auto di costui è circostanza che non prova nulla. Né può attribuirsi valore probatorio al fatto che CA abbia concordato la pena. 7.1.4 Ulteriore vizio di motivazione viene dedotto con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto contestato, nella fattispecie attenuata di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90, come era stato richiesto nei motivi di appello anche con riferimento alla scarsa qualità del prodotto, ai mezzi e alle modalità dell'azione in uno al dato ponderale. 7.1.5 Si deduce, altresì, carenza di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che erano state invocate poiché SE era "sostanzialmente incensurato" in quanto annovera un precedente per riciclaggio rislente nel tempo e, comunque, in ragione del contenuto "ambito spazio-temporale" in cui ha operato. 7.1.6. Da ultimo la difesa contesta la errata applicazione dell'art. 240 bis cod. pen. e dellart. 85 bis D.P.R. n. 309/90 con particolare riferimento alla confisca della somma di euro 1.600,00 disposta dalla Corte, in ragione delle modalità di conservazione del denaro e del suo taglio. Si tratta di somma non esosa e non necessariamente correlata alla presunta attività delinquenziale del prevenuto. Del tutto apparente è poi l'argomento secondo il quale l'esistenza di un risalente precedente per riclaggio sarebbe sintomatico della provenienza illecita della somma sequestrata nel 2022. 6. La Procura Generale, in persona del sostituto Silvia Salvadori, ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso proposto dalla Procura Generale di Milano e il rigetto degli appelli proposti dagli imputati. 7. E' pervenuta memoria di replica nell'interesse di SE IC con la quale si contestano le conclusioni della Procura Generale, si insiste nella declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dalla Procura territoriale e nell'accoglimento dei proprio ricorso. 8. All'udienza il P.G., in persona del sostituto Francesca Costantini, si è riportato alle conclusioni scritte;
i difensori hanno insistito nell'accoglimento dei ricorsi proposti e nel rigetto di quello proposto dal P.G.. 7 Considerato in diritto 1. L'appello del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano merita accoglimento. 1.2. E' fondato il primo motivo. La Corte territoriale ha determinato il trattamento sanzionatorio muovendo da un errato presupposto: pervenuti ad una pronuncia assolutoria per il reato associativo, dopo avere rideterminato la pena, in funzione del "nuovo" reato più grave, per non incorrere nel divieto di reformatio in peius hanno ritenuto di non potersi discostare degli aumenti apportati dal primo giudice, pur rilevandone "la generosità". L'errore appare evidente ove si consideri che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 16208 del 27 marzo 2014, hanno sancito il principio in virtù del quale "non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore. Sul solco tracciato dalle Sezioni Unite, che peraltro, hanno recepito un orientamento già prevalente nella giurisprudenza di legittimità, si è posta questa Corte in maniera costante (Sez. 2 n. 48538 del 21/10/2022 Rv. 284214- 01; Sez. 1 n. 26645 del 10/4/2019 Rv. 276196-01; Sez. 3 n. 225 del 28/6/2018 Rv. 272211-0). Da quanto detto discende l'errore in cui è incorsa la Corte che ha espressamente rilevato, in punto di determinazione della pena, "tenuto conto della necessità di non incorrere in una reformatio in peius, illegittima in assenza di appello da parte del P.M., determinare gli aumenti per la continuazione in misura superiore a quanto fissato dal giudice di primo grado", laddove, al contrario, l'unico limite era rappresentato dalla pena complessivamente irrogata. 2 E' fondato anche il secondo motivo di appello proposto dalla Procura Generale di Milano con il quale si lamenta la inosservanza-erronea applicazione della legge penale con riferimento alla presunta idoneità dei fatti comunque accertati, utili a comprovare la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90. 2.1 Va innanzitutto rilevato che Corte territoriale non si è conformata al consolidato principio, più volte sancito dalla giurisprudenza di legittimità,' secondo cui la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della 8 sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione, una forza persuasiva superiore (Sez. 6 n. 51898 dell'11/7/2019 dep. 23/12/2019 rv. 278056 -01). Il motivo proposto avverso la decisione assolutoria coglie nel segno laddove si afferma che, a fronte del fatto che il primo giudice ha identificato e analizzato dettagliatamente l'intero comparto probatorio volto a suffragare l'esistenza dell'associazione dedita al narcotraffico, la Corte territoriale, dopo avere enunciato principi di diritto nella specifica materia, in maniera incoerente, se ne è discostata. 2.2. I giudici di secondo grado, invero, hanno richiamato giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, ai fini della configurabilità del reato in parola, è necessario che: a) almeno tre persone siano vincolate tra loro da un patto associativo, sorto in modo informale e non contestuale, avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti;
b) che il sodalizio abbia a disposizione con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma criminoso;
c) che ciascuno associato sia a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio a disposizione del quale si pone. La Corte territoriale ha, ancora, premesso che l'elemento distintivo rispetto al concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie di delitti non previamente determinata;
la disponibilità dei partecipanti al perseguimento del programma criminoso;
la predisposizione di una struttura organizzata stabile che può consistere in un "minimo sostrato organizzativo anche orizzontale purchè strumentale alla realizzazione di uno scopo che si proietta oltre la consumazione dei singoli reati fine". Nella sentenza in esame, poi, è stata richiamata giurisprudenza di legittimità secondo cui non è richiesto un patto espresso fra gli associati potendosi desumere la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti fra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli in vista del raggiungimento di un comune obiettivo costituito dallo svolgimento dell'attività di commercio di stupefacenti. 2.3. Delineata la cornice giurisprudenziale i giudici di secondo grado, nel riformare la sentenza, pur dando atto - in sostanza - di tutti i fatti rimasti pressoché incontestati sui quali si era diffuso già il primo giudice, ha ritenuto non provato il reato associativo in quanto l'associazione in questione era 9 composta da un numero di soggetti "appena pari al numero legale"; gli stessi sodali, poi, si sono occupati personalmente del trasporto, della consegna dello stupefacente, della riscossione del prezzo delle cessioni, non disponendo di corrieri o altre persone di fiducia per lo svolgimento di attività di "mano va la nza". Condivisibilmente alle censure mosse dal Procuratore Generale ricorrente, il primo passaggio relativo alla "esiguità del numero dei sodali" si pone in netto contrasto con la scelta del legislatore che vede la possibilità di configurare il reato associativo anche solo con riferimento ad un gruppo composto, per l'appunto da tre persone. E' evidente che la "esiguità " del numero degli associati non può essere d'ostacolo alla configurabilità del reato di cui all'art. 74 D.P.R: n. 309/90 nella misura in cui costituisce il numero strutturalmente previsto dalla norma. Nel caso in esame, peraltro, la Corte territoriale ha dato atto che del reato associativo erano state chiamate a rispondere, separatamente, anche le moglie dei due BA (IA OR SO e IA RO) e, pur precisando di non essere chiamata a pronunciarsi sulla loro responsabilità, affermava che "permane in questo giudizio il dubbio che le stesse abbiano avuto un ruolo nella consorteria criminale, in ipotesi promossa e organizzata da BA NI e BA CO, che andasse oltre la mera connivenza nei confronti dei propri congiunti". 2.4 Sotto altro profilo, quanto alla circostanza che lo svolgimento delle attività materiali direttamente da parte dei tre imputati escluderebbe la possibilità di ritenere organizzato il vincolo, la sentenza non si confronta con la stessa giurisprudenza richiamata in premessa alle pagine 86- 89 (Sez. 3 n. 9457 del 6/11/2015) ove si precisa che ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90 non è richiesta affatto una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche essendo sufficiente un comune e durevole interesse ad immettere sul mercato sostanza stupefacente, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività illecita e della esistenza di una organizzazione, sia pure minima e rudimentale. 2.5. Né si rivelano coerenti gli argomenti spesi dalla Corte volti ad escludere il reato associativo sul presupposto che gli alloggi dove veniva lavorata e confezionata la droga erano di proprietà degli imputati;
come pure le autovetture utilizzate nonché i telefoni cellulari per il fatto stesso che si trattava di beni il cui uso era promiscuo, cioè anche destinato a fini legali. A parte che era stato evidenziato che nel volgere di poco più di un anno i BA avevano vissuto in tre diverse abitazioni, che disponevano di tre autovetture nonché di numerosi telefoni cellulari tutti intestati ad altre 10 persone, ciò che rileva non è la natura del bene quanto la destinazione che allo stesso viene impressa. Questa Corte ha, più volte, affermato il principio secondo cui "integra gli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti lo svolgimento continuativo da parte di un nucleo familiare, di un'attività di spaccio presso l'abitazione dotata di una stabile clientela, di una rudimentale organizzazione e fondata sull'interscambio dei ruoli esecutivi e sulla predisposizione di un nascondiglio funzionale al deposito dello stupefacente nelle pertinenze dell'abitazione nonché di stabili canali di rifornimento" (Sez. 5 n. 6782 del 16/1/2015, Rv. 262733). 2.6 La Corte territoriale, ancora non si é confrontata con la stessa giurisprudenza citata (Sez. 3 n. 25816 del 27/5/2022) secondo la quale la molteplicità degli episodi di spaccio costituisce indice sintomatico dell'associazione e che (Sez. 6 n. 9061 del 24.9.2012) non è richiesto un patto espresso fra gli associati, potendosi desumere la prova del vincolo dalle modalità escutive dei reati fine e dalla loro ripetitività. Proprio nel corpo motivazionale, allorquando si conferma la responsabilità degli imputati in relazione ai numerosi reati fine, si dà atto delle riprese all'interno dell'abitazione dei BA all'interno della quale veniva lavorata la droga - che perveniva in panetti - per il successivo confezionamento e lo spaccio che avveniva non al minuto ma attraverso riferimenti sul territorio. E si evidenzia nella sentenza come il gruppo abbia in breve tempo gestito una fornitura di oltre nove chili di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Come dire che non è stato affatto necessario munirsi né di un deposito, né di un nascondiglio né di un laboratorio per svolgere quella che la stessa Corte territoriale ha descritto come una frenetica attività illecita. In proposito vale la pena ricordare che a pag. 51 della sentenza si legge che il "giro di affari" relativo alla cocaina ha trovato conferma nel fatto che "i due BA riescono a vedere nel giro di pochissimo tempo un quantitativo di cocaina superiore al chilogrammo" e che la quantità di sostanza stupefacente maneggiata dai BA sia stata di diversi chili tenuto conto del fatto che, non sapendo di essere intercettati, parlavano di una rendicontazione del saldo per la fornitura di 9 chili e mezzo di cocaina. 2.7 La Corte poi, non si è confrontata - quanto alla posizione del SE - con la giurisprudenza pure richiamata a pag. 88 (Sez.5 n. 33139 del 28.9.2020) secondo la quale non occorre un atto di investitura formale, essendo sufficiente che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico. Era stata, tra l'altro richiamata giurisprudenza di questa Corte nel senso che "integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 11 stupefacenti, il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso" (Sez. 6 n. 51500 dell'11.10.2018). In proposito va rilevato che dalla disamina della motivazione relativa ai reati fine è stato evidenziato che, per un tempo apprezzabile (da novembre 2019 a dicembre 2020) sono stati immessi sul mercato, quantitativi non certo modesti da parte dei BA (in contatto con i fornitori) ricorrendo ad acquirenti stabili quali FR LI e EA BA, attività questa svolta con utenze dedicate. Dalla stessa motivazione, sub capi 5), 12), 14) e 15), si ricava un ruolo - quello del SE - quale intermediario con i clienti finali e si evidenzia che lo stesso SE veniva appositamente incaricato dai BA non solo di ritirare la droga presso i fornitori (e poco importa che gli sia stato chiesto di allontanarsi) ma anche di recuperare il denaro dagli acquirenti, LE e ES CA (Capo 15), allorquando gli stessi BA erano assenti. Si tratta di aspetti che la Corte, che ha escluso la partecipazione del SE al sodalizio ritenendolo un mero acquirente, ha mancato di valutare in linea con quanto affermato rispetto ai reati fine e in coerenza con i principi giurisprudenziali pure richiamati. Occorreva valutare se il rapporto di fornitura del SE protrattosi nel tempo, se la sua disponibilità a sostituire i BA nei momenti in cui gli stessi si trovavano, per ragioni di emergenza pandemica, impossibilitati a raggiungere la città di Milano, tanto nella fornitura quanto nella riscossione delle somme dovute dai creditori, avesse o meno assunto quel carattere di reciproco affidamento nell'ottica del perseguimento degli obiettivi associativi al fine di stabilire se vi fosse stato o meno un "mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente" che da relazione di reciproco affidamento diveniva o meno un vincolo staile. Tutto ciò a maggior ragione ove si consideri che è stata proprio la Corte territoriale a ripercorrere, sia pure nel confermare i reati fine, quello che è stato il "mutamento" del rapporto tra i BA e IC SE ripercorrendolo nel dettaglio. Infatti, allorquando NI e CO BA, impossibilitati a compiere consegne e ricevere forniture, a causa dell'emergenza pandemica, hanno chiesto l'intervento adesivo del SE, lo hanno prontamente ottenuto. E' noto che "integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa traffico, ove sussista la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l'operatività 12 dell'associazione, rivelando in tal modo la presenza del cd. affectio societatis tra l'acquirente ed i fornitori" (Sez. 1 n. 30233 del 15/01/2016, rv. 267991). 2.8 Del pari illogico appare l'argomento, ritenuto decisivo dalla Corte territoriale, secondo cui il fatto che i BA e SE abbiano perseguito interesse patrimoniali in conflitto costituirebbe elemento ostativo al riconoscimento del vincolo associativo. Sul punto , questa Corte ha precisato che non rileva la finalità personale e gli utili che i singoli si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'attività illecita (v. Sez. 2 n. 51714 del 23/11/2023) e che l'esistenza di interessi conflittuali tra i singoli sodali "non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, in quanto nell'ambito della struttura organizzata non assumono rilievo gli scopi soggettivi e personali, perseguiti da ciascun partecipe, atteso che ciò che distingue la fattispecie associativa è il mezzo con cui le diverse finalità personali vengono perseguite" (Sez. 6 n. 22046 del 13/12/2018 Rv. 276068). In quest'ottica deve essere letta la vicenda, pure prospettata dalla Corte, in cui BA ha inteso tenere nascosta a SE l'identità dei fornitori. Alla stessa stregua, nella medesima circostanza SE non ha rivelato a BA che sul posto erano preseni anche ES e NI CA che avrebbero ricevuto da lui la sosstanza stupefacente dopo che l'ignoto fornitore gliel'avrebbe lasciata sull'auto. Merita, dunque, accoglimento il ricorso che ha posto in luce molteplici vizi nella disamina degli elementi costitutivi del reato associativo contenuti nella sentenza impugnata che deve, pertanto, essere annullata con rinvio per un nuovo esame. 3.- E' inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di LE CA per vizio di motivazione. La Corte territoriale, nell'accogliere la richiesta di concordato formulata ha rilevato, con motivazione affatto carente, la mancanza di elementi dai quali far discendere che l'imputato potesse essere prosciolto richiamando, tra l'altro, la sentenza di primo grado che aveva individuato elementi sicuri di colpevolezza e, in specie, alla luce del contenuto delle fonti di prova tra cui non solo intercettazioni telefoniche e tra presenti ma anche servizi di osservazione nonché "sequestri e arresti in flagranza anche degli stessi imputati istanti CA ES NI e CA LE" ed infine, le dichiarazioni confessorie rese da NI e CO BA ed altri originari coimputati. 4. Del pari inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse di BA CO e BA NI che, in parte, verranno trattati congiuntamente. 4.1. Si assume in entrambi i ricorsi la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dei due imputati rispetto al reato di cui all'art. 629 cod pen. (capo 24) ai danni di NA IP, debitore della somma di 20 mila euro per pregresse consegne di sostanza stupefacente. 13 La Corte, con motivazione ampia, ha ripercorso l'intero compendio captativo laddove dal dialogo intercorso il 21/12/2019 (progr. 1443) tra BA NI e BA CO (in ambientale sull'alfa RO Giulietta tg. EF784WJ) si evince chiaramente che il primo aveva minacciato di morte IP ("siamo rimasti che gli taglio le corna fino a stasera...mi avevi detto che mi avresti dato ualcosa che sareste arrivati a... ha detto ammazzatemi... inc... TE ... dice che ha 850 grammi di erba buona... ho detto recuperiamo 4.000 euro.... 10 (10.000 euro) ...") CO BA, dal canto proprio, a bordo della propria auto, raccontava ad un soggetto rimasto non identificato l'episodio: " vedi a che a te .... Vi scanno a tutti... era con le lacrime agli occhi... mi ha detto ti giuro sto facendo il possibile ....(progr. 559 del 12/12/2019 ore 17.04.56) Ad escludere l'argomento che le minacce non avrebbero avuto alcuna valenza intimidatoria la Corte territoriale ha riportato la conversazione registrata il giorno successivo tra CO BA e la moglie IA OR SO, sempre a bordo dell'auto, nel corso della quale il primo riferiva che le minacce erano avvenute alla presenza della moglie di IP la quale stava "accucciata sul divano" e che l'azione intinnidatrice era avvenuto con l'uso di una pistola che BA aveva poggiato sul tavolo dicendo "vedi che ti ammazzo .... Come ai cani ti ammazzo ... e me ne sono andato". Ha ripercorso, altresì, la Corte territoriale le vicende legate alla consegna della marijuana che avveniva la sera del 21 dicembre 2019 allorquando IP NA si adoperava per consegnare la droga, che serviva solo a ridurre l'entità del debito. L'argomento del "codice linguistico" è stato già proposto in sede di appello e risolto con motivazione congrua. La Corte territoriale, in proposito, a pag. 67, coerentemente alle risultanze investigative, ha ritenuto dimostrata l'efficacia intimidatoria delle minacce avuto riguardo all'esito sortito tramite le stesse dato che IP è stato indotto a proporre ad NI BA la cessione di 850 grammi di marijuana dalla cui vendita ricavare la somma di 4.000 euro a scomputo del credito di 20.000 vantato nei suoi riguardi. La prova della consumazione del reato, e quindi della correttezza della qualificazione giuridica della condotta come estorsione consumata e non meramente tentata, si ricava anche dall'analisi dei periodi successivi. Che il debito non fosse stato interamente saldato e che la droga costituisse solo un acconto lo si evinceva, secondo quanto si legge in sentenza, dalla circostanza che ad agosto 2020, dunque otto mesi dopo le minacce, IP arrivava ad offrire a CO BA di trasferirgli la proprietà della sua autovettura ("CO:ma tu adesso non riesci niente?, IP: non è 14 neanche i soldi per mangiare.... Ma ti interessa la Punto?" progr. 6531 del 10.8.2020). Del pari era stato posto alla Corte territoriale, che lo ha risolto con motivazione congrua, l'argomento relativo alla presunta imprecisione degli orari dato che dalle intercettazioni risulterebbe che BA si sarebbe recato a casa del IP tra le 16.54.56 e le ore 17.05.56 mentre alla moglie avrebbe detto di essersi recato alle 20.00. Argomento, comunque, questo prospettato, che alla luce dell'intero compendio delineato in sentenza appare del tutto marginale, anzi, irrilevante. 4.2 Del pari inammissibile la doglianza mossa nell'interesse di NI e CO BA circa la mancata riqualificazione del reato di estorsione nella identica fattispecie tentata. A tal fine la difesa tenta, con argomenti puramente in fatto, una ricostruzione alternativa non consentita in questa sede poiché fondata su una rilettura e, conseguentemente, una diversa interpretazione dei dialoghi intercettati. E ciò a fronte di una doppia conforme sul punto che tiene conto anche delle stesse dichiarazioni rese dagli imputati i quali hanno ammesso di vantare un credito pari a 20.000 euro dal IP e di avere sollecitato più volte il pagamento delle somme dovute, sia pure senza che le richieste trasmodassero in minacce. La Corte territoriale ha argomentato in maniera logica e coerente con le emergenze probatorie che l'avvenuta consegna della marijuana da parte della persona offesa consente di ritenere il reato consumato trattandosi di un bene avente valore economico da considerare in acconto sul maggiore importo scaturito dall'accordo illecito. Il fatto che la droga sia stata accettata in luogo del pagamento, quantomeno di una parte della somma di denaro dovuta, ha consentito - condivisibilnnente - di ritenere perfezionato il reato consumato al momento del conseguimento del profitto da parte degli autori dell'azione, nella specie coincidente con la consegna della droga. Nessun dubbio che, pur avendo gli imputati accettato altra utilità in luogo del denaro, il reato si sia perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi sussistendo gli estremi tanto della ingiustizia del profitto quanto del danno. necessari per integrare il reato, laddove la pretesa assenza di dolo - in ragione del conseguimento di un diverso oggetto materiale rispetto a quello originariamente rappresentato - è priva di fondamento tanto in diritto rispetto ad un'azione mirata ad un'utilità non dovuta quanto in fatto, risultando dalle emergenze probatorie che sono stati proprio gli imputati a proporre la consegna di una res diversa dal denaro. 15 4.3 Del pari inammissibili le doglianze in ordine alla illecita detenzione di armi fondate solo ed esclusivamente su una lettura alternativa delle intercettazioni che in questa sede non è consentita. E' opportuno ricordare che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche qualora sia criptico o cifrato, costituisce una questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e, come tale, si sottrae al giudizio di legittimità, se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Cass. pen. Sez. Un. N. 22471/2015) La Corte territoriale, richiamando la sentenza di primo grado dalle pagine 133 a 136 ha argomentato come dalle conversazioni tra presenti intercettate si evince chiaramente che gli imputati parlano di armi, manifestando di esserne effettivamente in possesso. A tal fine veniva richiamata la conversazione intercorsa il 19/1/2019 tra BA CO e un suo compaesano in occasione della quale si discuteva di tre pistole di cui una era stata venduta al prezzo di 1.700 euro, un'altra era dal BA custodita in casa e una terza portata con sé nell'occasione. In detta circostanza CO BA diceva "avrà sparato si e no qualche caricatore per provarla... l'altra ha sparato" e l'interlocutore preoccupato chiedeva "non è che ha ammazzato?". 4.4. Che poi i BA disponessero di armi, è stato affermato in sentenza facendo riferimento all'episodio avvenuto il 9.1.2020 allorquando grazie ai dispositivi di intercettazione installati dentro la Fiat Punto tg. EB562PN in uso a CO BA veniva registrata l'esplosione accidentale di un colpo di arma da fuoco e si udiva il rumore dello scarrellamento (progr. 426 del 9.1.2020). La circostanza che la disponibilità dell armi fosse reale e non frutto di millanteria, come prospettato dalla difesa, è argomento ampiamente trattato dalla Corte territoriale laddove si dà atto del contenuto della conversazione dell'11.6.2020 tra CO e NI BA nel corso della quale i due puntualizzavano di dovere detrarre la somma di 12.00 euro da loro dovuta per l'acquisto di armi ("BA NI: lui ha detto che porta 65 ... però dai 65 deve togliere questi dei ferri .... Togli 12.500 (il prezzo delle armi)". 3. Con il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di NI BA si propongono generiche censure che afferiscono al vizio motivazionale nella determinazione della pena. Il motivo è inammissibile in quanto funzionale a soppesare diversamente la valenza attribuita ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. dalla Corte territoriale, compiutamente valutati anche con riferimento alla professionalità della condotta, all'inserimento in dinamiche complesse e di familiarità con gli ambienti del narcotraffico. E' opportuno precisare che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale la esercita alla luce dei principi 16 enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Pertanto deve considerarsi inammissibile una censura volta ad ottenre una nuova valutazione della congruità della pena in sede di legittimità (Cass. pen. Sez. III sent. n. 1182/2008). 4. Del pari inammissibile il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di NI BA relativo ad un dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. L'ampia motivazione posta a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. non resta scalfita dagli argomenti spesi dalla difesa. La Corte territoriale nel negare l'invocato beneficio ha posto l'accento sui gravi precedenti penali, le pregresse condanne, i significativi periodi di carcerazione subiti, letti in uno alla circostanza che al termine dell'espiazione delle pene cumulate NI BA "ha ripreso a commerciare stupefacenti, a riprova del fatto di non avere reciso i legami con l'ambiente del narcotraffico, tanto da essere in grado di procurarsi agevolmente e per un arco temporale non breve, quantitativi cospicui di diverse centinaia di grammi e, almeno in una occasione, di un paio di chilogrammi (episodio di cui al cap. 14) di sostanze stupefacenti di diverso tipo". Né costituisce argomento utile allo scopo il fatto che le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute al figlio CO, alla luce della motivazione offerta dalla Corte territoriale, in virtù del comportamento processuale "ha sostanzialmente ammesso sin dal primo grado tutti gli addebiti, negando solo la detenzione illegale e il porto di armi in uno alla perdurante condizione di incensuratezza e al ruolo certamente subordinato rispetto al padre NI, nella consumazione dei reati". 5. Con motivo avente comune oggetto (il terzo del ricorso proposto nell'interesse di CO BA e il quinto del ricorso nell'interesse di NI BA) si deducono vizi di motivazione e illogicità della motivazione in relazione all'entità della pena determinata per gli aumenti ai sensi dell'art. 81 cod. pen. Anche tali censure sono inammissibili. E' appena il caso di ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 47127 del 24/6/2921, Rv. 282269) hanno statuito ce "in tema di reato continuato, il giudice nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti 17 dall'art. 81 cod. pen e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene". Nel caso in esame, la Corte territoriale con il percorso motivazionale di cui al punto 1, ha richiamato gli argomenti spesi dal primo giudice - che in maniera affatto illogica aveva operato valutazioni distinte in base•alla tipologia di reato e di sostanza stupefacente - irrogando, sull'errato presupposto della necessità di non violare il divieto di reformatio in peius, gli stessi aumenti di pena irrogati dal GUP, pur ritenendoli "generosi". Le due sentenze, sul punto, trattandosi di ipotesi di doppia conforme non possono che essere lette congiuntamente. ;bel pari inanrienissibile il ricorso propostb da SE -DottIent 6.1. Si assume l'impossibilità di configurare i reati in contestazione sul presupposto che si tratti di" droga parlata" della quale non sia possibile valutare la capacità drogante, dunque l'offensività della condotta e che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che comunque doveva trattarsi di stupefacente di scarsa qualità, stante le lamentele raccolte ripetutamente dai clienti. A tal fine la difesa offre argomenti che si risolvono nella rilettura delle intercettazioni che, come detto sopra, non è consentita in questa sede. Compito di questa Corte è quello di verificare vizi della motivazione che siano diversi dalla mancanza, dalla manifesta illogicità e dalla sua . contraddittorietà o ancora su aspetti essenziali tali da pervenire ad uno scardinamento dell'impianto motivazionale che, francamente, nel caso in esame, non si rinvengono. Ne consegue la inammissibilità di tutte le doglianze che "attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento" (Sez. 2 n. 9106 del 12/02/2021, rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, rv. 262965). Affatto illogico, invero, il percorso logico motivazionale seguito dalla Corte territoriale che in ragione della ripetitività delle forniture reiterate nel tempo si possa pervenire alla "scarsa qualità" della quale si discute in qualche dialogo intercettato senza che ciò, peraltro, costituisse ostacolo rispetto ad ulteriori trattative che si sono poi perfezionate anche nel prosieguo. L'argomento poi secondo il quale sarebbe congetturale l'asserzine secndo cui il risocntro in merito alla effettiva natura della cessione del 6 aprile 2020 deriverebbe dal rinvenimento, nel mese di ottobre del 2020, in seguito a perquisizione domiciliare 18 eseguita presso la compagna del RI è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo cocaina è generico, aspecifico e richiama pag. 72 della sentenza, non confrontandosi con gli argomenti posti dalla Corte territoriale a pag. 74, laddove è, in maniera affatto congetturale, spiegato che "La Corte si limita a osservare l'inconferenza della doglianza difensiva per cui l'esito della perquisizione eseguita a carico di BA nell'ottobre 2020 non costituirebbe un riscontro alla commissione dell'illecito risalente al precedente mese di aprile" rilevando che lo stesso RI ha ammesso di avere acquistato anche in quella occasione cocaina BA che nell'occasione incaricò altro soggetto della consegna perché bloccato in Calabria. 6.2. Del pari inammissibile il secondo motivo con il quale si contesta la violazione di legge per il mancato riconsòscimento -dell'ipotesi 41i. lieve entità nella. - condotta dell'imputato in rélazioné all'art.' 73 co. 5 DPR 309/90 la Corte ha. 'fatto buon gverno dei principi giurisprudenziali che consentono di escludere una minimale offensività del fatto anche solo in ragione di un parametro prevalente per la sua decisività e come tale assorvente a quelli enunciati in via difensiva "in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73 comma quinto DPR n. 309/90 anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10/2014) può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibili sia dato dal qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione con la conseguenza che ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio" Sez. 3 n. 23945 del 29/4/2014 rv. 263651) dovendosi ad ogni modo concludere per l'infondatezza della censura a fronte di una valutazione concernente le comprovate capacità di diffondere in modo non episodico né occasionale la sostanza stupefacente. La sentenza ha pienamente adempiuto all'onere di motivazione del provvedimento, in confronto al quale non viene neanche dedotta alcuna concreta circostanza, eventualmente pretermessa, in grado di rendere apparente la motivazione. 6.3 E' inammissibile anche il terzo motivo con il quale si censura la sentenza in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In proposito gli argomenti offerti dalla Corte territoriale (la sussistenza di un precedente penale e la mancanza di resipiscenza), non manifestano alcuna illogicità. Se, peraltro, la Corte territoriale ha fornito una motivazione adeguata in ordine alla impossibilità di concedere le circostanze attenaunti generiche, per converso, il ricorrente non ha dedotto, in appello, elementi specifici che potessero essere ivi valutati e della cui mancata considerazione possa dolersi dinanzi ai giudici di legittimità. Sul punto vale la pena ricordare che "in tema di attenuanti generiche, il giudice del merto esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacble in sede di 19 legittimità purchè non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione" (Sez. 5 n. 43952 del 13/4/2017 Rv. 27269). 6.4. Anche le doglianze espresse con l'ultimo motivo, afferente la confisca, non si confrontano con gli argomenti spesi dalla Corte territoriale che ha motivato la propria decisione, in maniera affatto illogica, sulla scorta del rinvenimento del denaro occultato all'interno di un armadio della camera da letto dell'imputato il quale non ha documentato di svolgere alcuna attività lavorativa e non ha fornito alcuna giustificazione. 7. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti dagli imputati segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna oltre che al pagamento delle spese del . • procedimento, della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 74 DPR n. 309/90 per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano Dichiara inammissibili i ricorsi di CA LE, SE IC, BA CO e BA NI che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 6 giugno 2024