Art. 3.
Per l'esercizio finanziario 1958-59 sono autorizzate le seguenti spese:
lire 50.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;
lire 57.000.000 per la gestione del naviglio requisito o noleggiato, iscritto e non iscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato;
lire 1.000.000 per l'applicazione delle convenzioni dei ceppi di frontiera e la delimitazione dei nuovi confini;
lire 5.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi e per concorso nella spesa sostenuta da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprieta' e avuti in concessione e per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;
lire 50.000.000 per il rimborso agli aventi diritto ai termini dell' art. 20 della legge 17 luglio 1954, n. 522 , modificata dalla legge 25 luglio 1956, n. 859 , delle spese sostenute per gli apprestamenti difensivi sulle navi di cui al 1° comma dell'art. 25 del regio decreto-legge 39 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 ;
lire 20.000.000 per l'assistenza sanitaria ai prigionieri e tubercolotici di guerra ed ai partigiani lire 14.600.000.000 per oneri relativi ai servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; aiuto radio alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonche' per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori d'infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1° agosto 1949, n. 465 ;
lire 12.900.000.000 per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Esercito e della D.A.T.; artiglieria, motorizzazione e genio militare; per nuove armi e relative spese per infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo, nonche' per materiale speciale e vario e per corsi di addestramento del personale;
lire 4.000.000.000 per il potenziamento e le scorte dei servizi logistici dell'Esercito;
lire 3.370.000.000 per il potenziamento dei servizi della Marina: genio navale, genio militare, armi e armamenti navali, telecomunicazioni, impianti, basi e difese, nonche' per spese inerenti a studi ed esperienze;
lire 4.976.000.000 per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Aeronautica militare: costruzioni aeronautiche, armi e munizioni, servizio automobilistico, demanio aeronautico, telecomunicazioni ed assistenza al volo;
lire 2.024.000.000 per il potenziamento dei servizi logistici dell'Aeronautica militare;
lire 50.000 per premi ed indennizzi per il recupero di cose mobili di proprieta' dell'Amministrazione dell'Esercito ai termini del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32 ;
lire 2.450.000.000 per la costruzione, sistemazione ed impianti relativi ai campi di aviazione aperti al traffico aereo civile ed agli uffici di controllo statale, nonche' per l'acquisto di attrezzature mobili.
Per l'esercizio finanziario 1958-59 sono autorizzate le seguenti spese:
lire 50.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;
lire 57.000.000 per la gestione del naviglio requisito o noleggiato, iscritto e non iscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato;
lire 1.000.000 per l'applicazione delle convenzioni dei ceppi di frontiera e la delimitazione dei nuovi confini;
lire 5.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi e per concorso nella spesa sostenuta da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprieta' e avuti in concessione e per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;
lire 50.000.000 per il rimborso agli aventi diritto ai termini dell' art. 20 della legge 17 luglio 1954, n. 522 , modificata dalla legge 25 luglio 1956, n. 859 , delle spese sostenute per gli apprestamenti difensivi sulle navi di cui al 1° comma dell'art. 25 del regio decreto-legge 39 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 ;
lire 20.000.000 per l'assistenza sanitaria ai prigionieri e tubercolotici di guerra ed ai partigiani lire 14.600.000.000 per oneri relativi ai servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; aiuto radio alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonche' per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori d'infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1° agosto 1949, n. 465 ;
lire 12.900.000.000 per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Esercito e della D.A.T.; artiglieria, motorizzazione e genio militare; per nuove armi e relative spese per infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo, nonche' per materiale speciale e vario e per corsi di addestramento del personale;
lire 4.000.000.000 per il potenziamento e le scorte dei servizi logistici dell'Esercito;
lire 3.370.000.000 per il potenziamento dei servizi della Marina: genio navale, genio militare, armi e armamenti navali, telecomunicazioni, impianti, basi e difese, nonche' per spese inerenti a studi ed esperienze;
lire 4.976.000.000 per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Aeronautica militare: costruzioni aeronautiche, armi e munizioni, servizio automobilistico, demanio aeronautico, telecomunicazioni ed assistenza al volo;
lire 2.024.000.000 per il potenziamento dei servizi logistici dell'Aeronautica militare;
lire 50.000 per premi ed indennizzi per il recupero di cose mobili di proprieta' dell'Amministrazione dell'Esercito ai termini del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32 ;
lire 2.450.000.000 per la costruzione, sistemazione ed impianti relativi ai campi di aviazione aperti al traffico aereo civile ed agli uffici di controllo statale, nonche' per l'acquisto di attrezzature mobili.