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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 21/11/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dott. Paolo SORDI Presidente della Corte
dott. Vito COLUCCI Presidente di sezione dott.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di appello iscritto al n. 1326 del ruolo generale dell'anno 2023
T R A
c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Virtuoso in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
c.f. CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Iolanda Molinaro in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
1 avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania
n. 1025/2023 pubblicata il 30/11/2023 e notificata il 05/12/2023 (Divorzio contenzioso
– assegnazione della casa familiare e mantenimento della prole)
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti nelle note scritte inviate nel termine del 09
ottobre 2025 fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 02/03/2020 la professoressa chiedeva al CP_1
Tribunale di Vallo della Lucania di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 09/06/2007 in Vallo della Lucania con l'avv.
Riferiva che dall'unione erano nati tre figli: (nato il Parte_1 Per_1
04/05/2008), (nato il [...]) e (nato l'[...]); che il Per_2 Per_3
matrimonio si era concluso con una separazione consensuale da lei fortemente voluta, al fine di arrecare il minor pregiudizio possibile ai figli;
che essa ricorrente era docente di scuola secondaria di secondo grado, mentre lo svolgeva la libera professione di Pt_1
avvocato; che il divorzio veniva chiesto sulla base del Decreto di omologa della separazione dei coniugi reso dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 05/12/2018;
che già da prima la situazione tra le parti era stata connotata da notevole conflittualità
poiché l'avv. in particolare, aveva intrapreso un'attività denigratoria e Pt_1
destabilizzante nei confronti della ricorrente, con continue offese verbali ed atti intimidatori, che non si era placata nonostante l'intervenuta separazione;
che, infatti, a causa dell'alternanza dei coniugi nella casa familiare che era stata disposta nell'accordo omologato, l'avvocato non aveva perso occasione di accusare la moglie di Pt_1
essere trascurata nelle pulizie domestiche e di non accudire adeguatamente i figli minori;
che i ripetuti attacchi avevano minato la serenità della ricorrente, la quale, pur di non soccombere dinanzi alle accuse del marito, si era premurata di fotografare quotidianamente lo stato della casa prima di andare via e al mattino dopo, quando
2 veniva lasciata da lui;
che di recente, a fronte di una regolamentazione che aveva visto la madre occuparsi dei figli ogni giorno e, a giorni alterni, di uscire dalla casa familiare alle 18,30 ( a volte anche 19,30/20,00) per lasciare spazio alla frequentazione tra padre e figli, lo aveva intimato alla moglie separata di lasciare la casa, nei giorni di Pt_1
frequentazione di lui, alle ore 9,30 assumendo di dover occuparsi dei propri figli, ma in realtà con il celato intento di crearle disagio rendendole impossibile il rientro a casa per prendere i propri effetti personali e, soprattutto, costringendola a stare fino a tre giorni consecutivi senza vedere e accudire i propri figli;
che nei giorni di allontanamento forzato della ricorrente dalla casa familiare l'avv. lasciava i figli per interi Pt_1
pomeriggi con la collaboratrice domestica che, in quanto tale, si occupava della pulizia della casa senza poter dare eccessiva attenzione ai tre minori che, inevitabilmente,
trascorrevano le giornate tra giochi elettronici e cellulare, e pertanto chiedeva al
Tribunale di : “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario contratto in Vallo della Lucania (Sa), Registro Atti di Matrimonio
Comune di Vallo della Lucania Anno 2007 Parte II Serie A n.15), ordinando al
competente Ufficiale dello Stato Civile la trascrizione della predetta sentenza;
2)
affidare i figli minori , e ad entrambi i genitori, ai sensi dell'art. Per_1 Per_2 Per_3
337 ter c.c., con collocamento presso la madre;
3) assegnare la casa familiare sita in
Vallo della Lucania, fraz. Angellara, alla via L. Scevola n°8 alla sig.ra CP_1
che vi abiterà unitamente ai tre figli minori;
4) stabilire che il padre possa vedere e
tenere con sé i figli minori due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola alle ore
20,00 e due fine settimana al mese dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 21,00; nel periodo estivo, 10 giorni a giugno, 10 giorni a luglio e 10 giorni ad
agosto, da concordare con la prof.ssa entro il 30 aprile di ogni anno;
durante le CP_1
vacanze Natalizie dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, secondo il
principio dell'alternanza; per le vacanze di Pasqua, sempre ad anni alterni, la
3 domenica di Pasqua o il lunedì in Albis. 5) onerare l'avv. a versare Pt_1
mensilmente alla prof.ssa , a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori CP_1
, e la somma di € 1.200,00 (€. 400,00 per ogni figlio) entro il Per_1 Per_2 Per_3
cinque di ogni mese a mezzo di bonifico bancario. Tale somma sarà rivalutabile
annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) onerare l'Avv. al pagamento delle Pt_1
spese straordinarie (spese scolastiche, spese mediche e spese per attività ludiche e
sportive) necessarie per i figli nella misura del 70%. Si precisa che le spese extra
assegno richiedono il necessario accordo, espresso o tacito, salvo che non siano
prescritte per ragioni sanitarie e devono essere documentate. Le spese sanitarie sono
quelle connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, non richiedono mai il
preventivo accordo, come pure i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche
prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i
relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo,
rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da
vista e lenti a contatto, ortopediche e acustiche). Tutte le spese mediche e sanitarie in
ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori: visite mediche, esami
diagnostici, prestazioni sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione
medica, apparecchi sanitari e ortodontici”.
Si costituiva l'avv. , che contestava i fatti allegati in ricorso eccependo che Pt_1
l'istanza di modifica delle condizioni di separazione era irragionevole e priva di giustificazione in quanto non rispondente ad alcun attuale, concreto ed effettivo interesse della prole;
che le circostanze di fatto riferite nel ricorso non erano veritiere e nascondevano lo scopo di ottenere da parte della sig.ra la disponibilità personale CP_1
ed esclusiva della residenza familiare;
che non era in alcun modo in discussione l'adeguatezza del ruolo genitoriale paterno che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, aveva rappresentato per i figli, in pendenza dello stato di separazione, un
4 solido fondamento, sotto il profilo sia morale che materiale, sul quale erano state edificate costruttive e stabili relazioni affettive, oltre che progetti educativi produttivi di risultati;
che infatti esso resistente si era sempre preso cura, in modo proficuo ed assiduo, della prole e non aveva violato i doveri posti a suo carico sia dalla legge che dagli accordi di separazione;
che il compromesso raggiunto in sede di separazione relativamente all'assegnazione ai figli della ex dimora coniugale aveva l'indubbio pregio di porre questi ultimi al centro di tutte le dinamiche familiari e delle attenzioni da parte di entrambi i genitori e rappresentava la migliore attuazione, nel caso concreto, del principio dettato dall'art. 337 ter c.c; che l'assetto che era stato a suo tempo concordato mirava non solo a scongiurare i disagi di migrazioni domestiche con ogni conseguente difficoltà di adattamento a diverse sistemazioni abitative da parte dei minori ma anche ad evitare il rischio di squilibri affettivo-relazionali che potevano derivare dall'imposizione di un cambiamento di consolidate abitudini di vita che i bambini avrebbero potuto malamente percepire;
che la revisione degli accordi di separazione avrebbe comportato l'inevitabile violazione del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione;
che la ricorrente aveva chiesto una sostanziale rivisitazione anche dei rispettivi carichi contributivi di cui entrambi i genitori si erano onerati per effetto della disciplina contenuta negli accordi di separazione, e ciò sul dedotto presupposto secondo cui la regolamentazione proposta ai punti n. 5) e n. 6) delle rassegnate conclusioni meglio avrebbero risposto alle attuali esigenze della prole, da soddisfare in misura non peggiorativa rispetto a quanto avvenuto in costanza di matrimonio, meglio adattandosi anche ai tempi di permanenza presso ciascun genitore;
che invece il riparto degli obblighi di contribuzione, così come convenzionalmente determinato in sede di separazione, manteneva ancora una propria
5 intrinseca attitudine a soddisfare appieno i bisogni quotidiani della prole anche alla luce della più totale assenza di una contraria allegazione di circostanze di fatto atte ad evidenziare profili di una sopravvenuta inadeguatezza degli apporti economici periodicamente assicurati e che possa aver determinato situazioni di pregiudizio per gli aventi diritto;
che l'avv. in totale adempimento alle obbligazioni Pt_1
volontariamente assunte e come risultava comprovato dagli atti e documenti prodotti,
aveva sempre provveduto ad assicurare una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione dei figli, aveva messo a loro disposizione l'abitazione di proprietà, si era fatto carico di pagare lo stipendio della colf, aveva saldato per intero tutte le spese periodiche necessarie per l'erogazione dei servizi all'interno della dimora familiare, aveva fatto fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo,
scolastico, sportivo, sanitario e sociale, si era anche fatto carico per intero delle spese di iscrizione e frequentazione della scuola privata per tutti e tre i suoi figli, così come quelle della scuola di lingua straniera e per lo svolgimento di attività sportive. Il
resistente pertanto così concludeva: - “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma
ottavo, L. 89/70 come modificato dall'art. 8 L. 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 2, comma
3-bis, D.L. 14 marzo 2005 n. 35 voglia l'Ill.mo sig. Presidente, nell'assumere con
ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti più opportuni nell'interesse
della prole, confermare allo stato tutte le condizioni regolanti la separazione
omologata con decreto reso dall'Intestato Tribunale in data 5 dicembre 2018;- in via
definitiva e nel merito, voglia l'On.le Tribunale adito dichiarare la cessazione degli
effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Vallo della Lucania tra essi
coniugi in data 9 giugno 2007 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio al n. 15,
parte II, serie A;
- dispensare gli ex coniugi dalla corresponsione reciproca
dell'assegno divorzile;
- disporre l'affidamento condiviso dei minori , Persona_4
6 e ai due genitori con assegnazione agli stessi della dimora familiare, Per_2 Per_3
stabilendo che entrambi i genitori provvedano ad assicurare - in via continuativa e
quotidiana - l'assolvimento dei doveri di educazione e cura secondo il regime
dell'alternanza concordato in sede di separazione con le stesse modalità e tempi ovvero
secondo quella diversa regolamentazione che dovesse risultare maggiormente
rispondente ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c. secondo il prudente apprezzamento
giudiziale; - confermare gli obblighi economici di mantenimento della prole a carico di
entrambi i genitori, secondo le modalità di riparto e le categorie di spese convenute
negli accordi di separazione omologati dall'Intestato Tribunale;
- confermare l'obbligo
reciproco di entrambi i genitori di concorrere in misura paritaria tra loro ad ogni
spesa straordinaria riguardante ciascuno dei figli, così come previsto al capo f) del
ricorso di separazione consensuale”.
All'esito dei provvedimenti presidenziali la causa transitava dinanzi all'Istruttore dove veniva trattata con l'espletamento di prove orali e poi rimessa in decisione al Collegio.
Con sentenza n. 1025/2023, pubblicata il 30/11/2023, il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso, così disponeva: “dichiara la cessazione degli effetti civili del
matrimonio celebrato in Vallo della Lucania (SA), il 09/06/2007, fra CP_1
(C.F. ), luogo di nascita: Vallo della Lucania (SA), data di C.F._2
nascita: 08/06/1974, e (C.F. ), luogo di Parte_1 C.F._1
nascita: Vallo della Lucania, data di nascita: 21/07/1968; affida i figli minori ad
entrambi i coniugi secondo le modalità indicate in motivazione, con prevalente
collocazione presso la madre;
assegna per l'effetto la casa familiare, sita in Vallo della
Lucania (Sa), al corso Murat n. 34, a , quale genitore collocatario della CP_1
prole; dispone che , corrisponda a , entro il 5 di ogni Parte_1 CP_1
mese, a mezzo di vaglia postale o altra modalità da concordarsi tra le parti, un assegno
periodico di € 750,00, da rivalutarsi automaticamente secondo gli indici ISTAT, per il
7 mantenimento dei figli , e pone a carico Persona_4 Persona_5 Persona_6
di entrambi i genitori l'obbligo di pagare il 50% delle spese d'istruzione, mediche,
sportive nonché quelle straordinarie sostenute per i figli;
dichiara inammissibile ogni
diversa domanda rispettivamente dalle parti proposta;
dichiara interamente
compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
ordina all'ufficiale dello stato
civile del luogo ove il predetto matrimonio venne trascritto di procedere, all'esito del
passaggio in giudicato, all'annotazione della presente sentenza”.
Con ricorso depositato il 29/12/2023 l'avv. ha impugnato la sentenza dinanzi Pt_1
a questa Corte al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti richieste: “- ove ritenuto
determinante e decisivo ai fini della regolarità del contraddittorio e del giusto processo
il vizio denunziato dal concludente in ordine alla mancata audizione dei minori, statuire
la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 354, primo comma, c.p.c.; - in
subordine chiede sin d'ora disporsi in via di supplemento istruttorio l'audizione dei
minori , e secondo le modalità più appropriate a tutela Per_1 Per_2 Persona_6
dell'integrità psichica e morale degli stessi;
- in ogni caso, riformata sul punto e per
quanto di ragione la pronunzia gravata, disporre l'affidamento condiviso dei minori
, e ai due genitori con assegnazione agli stessi della Persona_4 Per_2 Per_3
dimora familiare, stabilendo che entrambi i genitori provvedano ad assicurare - in via
continuativa e quotidiana - l'assolvimento dei doveri di educazione e cura secondo il
regime dell'alternanza già concordato in sede di separazione, da confermarsi con le
stesse modalità e tempi ovvero secondo quella diversa regolamentazione che dovesse
risultare maggiormente rispondente ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c. in base al
prudente apprezzamento dell'Ecc.ma Corte;
- confermare gli obblighi economici di
mantenimento della prole a carico di entrambi i genitori, secondo le modalità di riparto
e le categorie di spese convenute negli accordi di separazione omologati dall'Intestato
Tribunale; - confermare l'obbligo reciproco di entrambi i genitori di concorrere in
8 misura paritaria tra di loro ad ogni spesa straordinaria riguardante ciascuno dei figli,
così come previsto al capo f) del ricorso di separazione consensuale;
- condannare,
infine, parte soccombente al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la sig.ra , che ha resistito ai CP_1
motivi di gravame, di cui ha chiesto il rigetto, ed ha così concluso: “Voglia la Corte 1)
Dichiarare che la sentenza impugnata non è affetta da nullità per le ragioni esplicitate
nel presente atto;
2) In subordine, dichiarare che l'audizione dei minori è stata omessa
in quanto superflua per la sostanziale conferma delle statuizioni contenute nel ricorso
congiunto di separazione e che, pertanto, non vi è stata alcuna lesione del diritto dei
minori ad essere ascoltati;
3) Nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti
richieste, disporre l'ascolto dei minori e essendo Per_1 Per_2 Per_3
infradodicenne; 4) Confermare, nel merito la sentenza impugnata, in quanto conforme
all'interesse dei minori;
5) Condannare l'avv. al pagamento delle spese, diritti Pt_1
ed onorari del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto
procuratore antistatario”.
Disposta la trattazione scritta, sulle conclusioni e le note conclusionali inviate dalle parti, la causa è stata trattenuta dal Collegio in decisione con provvedimento del
28/11/2024. Successivamente, con ordinanza del 13/03/2025 è stata rimessa sul ruolo per procedere all'ascolto dei tre minori, cui si è provveduto all'udienza del 19/06/2025.
Rinviata all'udienza del 09 ottobre 2025, per consentire ai difensori l'esame delle dichiarazioni dei minori con concessione di un termine per il deposito di note conclusionali, la causa è stata infine nuovamente riservata dal Collegio in decisione sulle conclusioni che le parti hanno riproposto nelle note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avv. ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi: Pt_1
9 1) omessa audizione della prole ultradodicenne ovvero di quella infradodicenne capace
di discernimento. Violazione procedurale. Norme di riferimento: artt. 336 bis e 337
octies c.c. vigenti pro tempore ed art. 473 bis 4 c.p.c. nel testo vigente dal 18 ottobre
2022. Violazione sostanziale. Norma di riferimento: art. 315 bis c.c.;
2) rilevanza dirimente dell'omissione procedurale denunziata ai fini della declaratoria
di nullità della sentenza di primo grado;
3) errata valutazione induttiva della misura rimediale a protezione dell'interesse della
prole;
4) nuove condizioni dell'affidamento congiunto quale misura giudiziale recessiva
rispetto alle prerogative riconosciute dall'art. 8 CEDU;
5) mancata valutazione comparativa delle capacità/abilità genitoriali. Mancato
apprezzamento delle condotte pregiudizievoli per i minori poste in essere da CP_1
;
[...]
6) sproporzione del contributo economico posto a carico del padre.
2. I motivi articolati sull'omesso ascolto dei minori sono fondati. Nel merito
l'appello va invece rigettato.
2.1. L'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la
L. n. 77 del 2003, nonché dell'art. 315 bis c.c. (introdotto dalla L. n. 219 del 2012) e degli artt. 336 bis e 337 octies c.c. (inseriti dal d.Lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì
abrogato l'art. 155 sexies c.c.).
L'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, costituisce, pertanto, una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei
10 procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse, con la conseguenza che determina violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione sull'assenza di discernimento che ne può giustificare l'omissione, in quanto il minore, in sede di affidamento e diritto di visita, è portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale (cfr. Cass. SU 2009 n. 22238; Cass. 2015 n. 6129; Cass.
2019 n. 12018; Cass.2020 n. 16410).
Ne discende che in tutti i procedimenti previsti dall'art. 337 bis cc, laddove si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore ultradodicenne e dell'infradodicenne capace di discernimento costituisce un adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l'età
del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascolto.
Inoltre, la specifica motivazione va offerta non soltanto se il giudice ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con il suo interesse, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell'ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico. Ed infatti, l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza
è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio (Cass.2021 n. 23804; 2018 n. 12957; Cass.2015 n. 19327).
2.2. Orbene, alla luce dei richiamati princìpi, la Corte ha ritenuto fondate le doglianze espresse dall'appellante avv. nei primi motivi di gravame e, di conseguenza, Pt_1
11 nulla la sentenza per violazione del diritto dei minori al contraddittorio per avere il
Tribunale di Vallo della Lucania, senza procedere al loro ascolto e senza allegare alcuna specifica motivazione, collocato tutti e tre i figli presso la madre, alla quale ha assegnato la casa coniugale, non riproponendo l' assegnazione della casa ai figli con alternanza dei genitori in considerazione della “situazione di grave conflittualità tra i genitori
derivante dal regime dell'alternanza previsto in sede di omologa della separazione”,
che aveva creato “grave pregiudizio per i figli”.
La Corte, non ricorrendo nella specie un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice giacché, come rilevato, i minori non sono litisconsorti processuali ma “parti
sostanziali” in quanto “portatori di interessi diversi, quando non contrapposti, rispetto
ai loro genitori” (cfr. Cass. 2020 n. 16410), ha pertanto provveduto ad emendare il vizio della sentenza procedendo all'ascolto.
2.3. L'alternanza dei genitori nella casa coniugale è una soluzione che tutela il principio dell'habitat familiare, ma che richiede un alto grado di maturità e collaborazione da parte dei genitori. È pertanto una soluzione non sempre attuabile in caso di separazione conflittuale, ma che può funzionare efficacemente se i genitori sono disposti a trovare un accordo per il benessere dei figli.
Tale opzione presuppone infatti una seria e concordata organizzazione dei genitori a ciò
funzionale, nel rispetto e nell'esercizio della responsabilità genitoriale di ciascuno, e può rispondere al reale interesse dei minori ed alle loro esigenze di crescita ed essere idonea a consolidare l'habitat e le consuetudini di vita, finalità a servizio della quale è
prevista l'assegnazione della casa familiare, tenendo conto dell'età, del grado di maturità e del livello di capacità di gestirsi anche in autonomia raggiunto dagli stessi (
cfr. Cass. 2023 n. 6810).
Nella specie questo accordo, posto a base della separazione consensuale, non sussiste più, apparendo invece dalle difese dei due ex coniugi e dall'ampia documentazione
12 prodotta agli atti che il rapporto tra le parti è estremamente conflittuale e si manifesta in particolare, ma non esclusivamente, in accuse sulla gestione della casa e sulle varie questioni economiche relative ai figli, dalle quali sono derivate anche denunce penali.
Va poi considerato che, rispetto alle previsioni concordate con la separazione, che il
Tribunale ha ritenuto di non dover confermare, in questa sede di gravame l'avv.
che in atto appello aveva chiesto l'adozione del medesimo articolato regime Pt_1
dell'alternanza concordato con la separazione, con le note conclusionali ha riformulato la proposta chiedendo di tenere con sé i figli nella casa familiare a settimane alterne,
dalle 9,30 del sabato al lunedì mattina, con contestuale allontanamento della CP_1
dall'abitazione.
Ritiene la Corte che la richiesta, benché astrattamente finalizzata ad evitare al massimo le possibili occasioni di conflitto tra i genitori, non appare significativamente migliorativa, nell'ottica dell'interesse dei figli, dell'attuale regime di assegnazione della casa alla prof. CP_1
Ed infatti, tenuto conto che, com'è chiaramente emerso in occasione dell'ascolto, i tre figli, ormai adolescenti ( 17, 16 e 13 anni), godono di ampia libertà nel vedere il padre e possono trattenersi presso di lui quando lo desiderano, senza che la madre frapponga alcun ostacolo, ritiene la Corte preferibile mantenere l'attuale regime di collocamento presso di lei anche in considerazione del fatto che quest'ultima, svolgendo il lavoro di insegnante, dispone di un maggiore tempo rispetto all'ex coniuge, che esercita la professione di avvocato, e può pertanto dedicarsi, come effettivamente fa e ha fatto in passato, con assiduità alla loro gestione quotidiana, seguendoli nelle molteplici attività
da essi svolte ( scuola, sport, lingua straniera, relazioni ).
Dalle dichiarazioni rese alla Corte dai tre minori, che sono apparsi sereni, affatto condizionati e spontanei, non è emersa infatti alcuna condizione di criticità nella
13 gestione materna avendo invece tutti rappresentato esclusivamente l'esigenza di trascorrere più tempo con il padre e di pernottare con lui.
Su quest'ultimo punto non può affermarsi con certezza che l'abitazione dove attualmente dimora l'avv. sia inidonea al pernottamento contemporaneo di tutti Pt_1
e tre i figli, giacché le dichiarazioni di questi ultimi non sono concordi e, in ogni caso,
l'appellante non ha documentato la superficie dell'appartamento ovvero l'esistenza di ostacoli materiali a poter tenere tutti e tre i figli a dormire ovvero a pranzo o a cena presso di sé.
Va pure considerato che il regime della turnazione, che di per sé comporta la necessità
di mantenere una casa per i figli e due ulteriori residenze per i genitori, sarebbe sicuramente gravoso, dal punto di vista economico, soprattutto per la prof. che, CP_1
dovendo procurarsi un alloggio e sopportarne la relativa spesa, finirebbe per sottrarre risorse proprio ai figli.
Alla luce di tutti questi rilievi, ai fini della decisione va richiamata la recente ordinanza del Giudice di legittimità Cass. 2023 n. 6810, dove si legge che “Quanto alla possibilità
di disporre l'assegnazione della casa ai figli, con rotazione dei genitori, in fase di
merito avrebbe dovuto essere rappresentato in modo pertinente e concreto, come tale
opzione - che presuppone una seria e concordata organizzazione dei genitori a ciò
funzionale, nel rispetto e nell'esercizio della responsabilità genitoriale di ciascuno -
avrebbe potuto rispondere al reale interesse dei minori ed alle loro esigenze di crescita
ed essere idonea a consolidare l'habitat e le consuetudini di vita, finalità a servizio
della quale è prevista l'assegnazione della casa familiare, di modo da consentire al
giudicante gli approfondimenti istruttori, anche officiosi, e le valutazioni del caso,
tenuto conto – previo ascolto dei minori ex art.315 bis, terzo comma, cod.civ. - dell'età,
del grado di maturità e del livello di capacità di gestirsi anche in autonomia raggiunto
dagli stessi”.
14 L'ordinanza appare utile ai fini di causa giacché ribadisce che l'interesse dei minori a permanere nella casa di abitazione è finalizzata “alle loro esigenze di crescita ed essere
idonea a consolidare l'habitat e le consuetudini di vita” e che il Giudice nell'adottare il provvedimento deve tenere conto “ dell'età, del grado di maturità e del livello di
capacità di gestirsi anche in autonomia raggiunto dagli stessi”.
Ed invero, tenendo conto delle dichiarazioni rese dai tre minori dinanzi alla Corte,
appare chiaro che i medesimi non hanno manifestato alcun particolare disagio con riferimento all'attuale regime, che, come già rilevato, vede la madre interessarsi da sempre praticamente a tutte le loro esigenze, ma hanno espresso esclusivamente il bisogno di stare tutti insieme a pernottare più spesso con il padre.
Ne consegue che la modifica invocata da ultimo dall'avv. – che ha chiesto, Pt_1
anche ai fini conciliativi, di ridurre a fine settimane alterne il suo turno presso la casa familiare -- deve essere disattesa non apparendo realmente migliorativa dell'interesse dei minori e determinando soltanto il periodico ed oneroso spostamento della madre in altro alloggio.
Conclusivamente, il ripristino dell'alternanza dei genitori nella casa familiare non risulta corrispondere ad un reale interesse dei figli.
2.4. La sentenza impugnata, emendata del vizio derivante dal mancato ascolto dei
minori, nel merito va pertanto confermata, con integrazione della motivazione.
La conferma riguarda anche le statuizioni economiche.
Ed infatti, la previsione di un assegno di mantenimento per i tre figli di complessivi €
750,00 al mese appare a stento congruo a far fronte alle esigenze dei minori in considerazione della loro età e delle attività che essi svolgono, laddove una riduzione dell'importo finirebbe per gravare inevitabilmente sulla appellata che gode di un reddito da insegnante e che già sopporta gli oneri della gestione ordinaria.
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2.5. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n.
147/2022, tenendo conto che il valore della causa è indeterminato a complessità bassa,
per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale e con riduzione del 30% per assenza di particolari questioni di fatto e/o di diritto. La soccombenza reciproca ( cfr.
Cass.SU 2022 n. 32061) ne giustifica la compensazione per la metà.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 29/12/2023 da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della CP_1
Lucania n. 1025/2023 pubblicata il 30/11/2023 e notificata il 05/12/2023, così
provvede:
1 ) RIGETTA l'appello nel merito e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) CONDANNA al pagamento delle spese processuali, che, Parte_1
compensate per la metà, liquida definitivamente in favore di a titolo di CP_1
compenso, in € 3.496,85 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap,
con attribuzione all'avv. Iolanda Molinaro che dichiara di averne fatto anticipo.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
dott.ssa M. Assunta Niccoli dott. Paolo Sordi
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