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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 09/02/2026, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1367/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
05/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
LU SC RI, Relatore
MARCHIELLO ANTONIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3217/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1108/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 07/03/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240021240312000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Per l'appellante: riformare la sentenza impugnata, annullando la cartella opposta, e - anche nel caso sia dichiarata cessata la materia del contendere – condannre l'appellata ADE, in forza di soccombenza virtuale, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata: dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava, innanzi alla CGT di Caserta, contro l'ADE di Caserta, la cartella di pagamento n. 02820240021240312000 IRPEF-ALIQUOTE 2019.
Deduceva che le ritenute indicate nel modello UNICO 2020, per redditi 2019, per un importo di euro
3.095, erano state regolarmente trattenute e versate. Precisava di avere inviato, in data 12/6/2024, all'ufficio istanza di autotutela attestante importi di ritenute di acconto operate a proprio carico per euro
1.960, 80, e specificava che il residuo della somma richiesta in cartella, di euro 1.134, si riferisce alla ritenuta indicata dal cliente “Società_1”, nella fattura n. 16 del 28/12/2018, pagata con bonifico in data 2/10/2019, per un importo netto di euro 6.060,10.
L'ADE si costituiva in giudizio, deducendo che la cartella origina da omesso invio da parte del ricorrente della documentazione richiesta dall'Ufficio in sede di controllo, e che, preso atto dell'esistenza di tre certificazioni uniche inviate da società clienti del ricorrente, l'Ufficio ha effettuato lo sgravio parziale della cartella per euro 1.960,80, per cui a ruolo resta l'importo di euro 1.134, più sanzioni e interessi, in quanto, dal controllo incrociato con la società Società_1, non risultano ritenute nei confronti del ricorrente per gli anni d'imposta 2018 e 2019.
Con memorie integrative, il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, deducendo che il provvedimento di sgravio parziale e le controdeduzioni non gli sono stati notificati e che le ritenute sull'altra fattura sono state pagate, come da modello F 24 prodotto.
Con sentenza 1108/2025, il Giudice monocratico osservava che il ricorrente non ha fornito la prova del pagamento delle ritenute da parte del cliente. Risulta infatti prodotta solo la ritenuta e l'estratto conto, con accredito del netto.
La cartella, per la parte non sgravata, è quindi legittima.
Dichiarava pertanto la cessata materia del contendere per l'importo della cartella oggetto di sgravio, dell'importo di euro 1.960,80, rigettando il ricorso per il resto, compensando le spese.
Con atto ritualmente notificato, il contribuente appellava detta sentenza, per i seguenti motivi.
Deduceva di avere ampiamente dimostrato che tutte le ritenute contestate erano state in realtà regolarmente trattenute e versate. Segnatamente:
a) Per 3 clienti era stata prodotta regolare Certificazione Unica attestante e probante l'avvenuta trattenuta per euro totali 1.960,80;
b) Per l'ultimo dei 4 clienti, per i quali l'ADE contestava la mancata ritenuta (l'Associazione “
Società_1”), l'appellante ha avuto modo di dimostrare la regolare fatturazione, la trattenuta e persino il versamento della ritenuta, pari ad euro 1.134. Ricordava che, prima dell'udienza di primo grado, l'ADE aveva provveduto a sgravare parzialmente la cartella decurtando l'importo di euro 1.960,80, a seguito della presa d'atto dell'esistenza delle idonee
Certificazioni Uniche allora prodotte dall'odierno appellante.
Nel corso dell'udienza, l'Ufficio insisteva però per il residuo importo di euro 1.134.
Il contribuente si opponeva a tale richiesta, ricordando di avere prodotto:
a) copia della fattura n. 16/2018 del 28/12/2018, dalla quale si evincevano l'importo lordo di euro
7194,10, la trattenuta effettuata per euro 1.134 e il conseguente netto in fattura per euro 6.060,10;
b) copia dell'estratto conto, da cui risultava il bonifico ricevuto per l'importo di euro 6.060 (quindi corrispondente al netto della fattura);
c) Protocollo Telematico nr B0329601601020819/0212575, a riprova dell'avvenuto pagamento/F24 da parte del cliente “Società_1”. per euro 1.134;
d) copia del modello F24 di cui sopra.
Nonostante ciò, il Giudice di prime si limitava a prendere atto dello sgravio parziale operato dall'ADE di
Caserta, rigettando la richiesta di sgravio totale e, in particolare, ignorando e disconoscendo la ritenuta operata e versata dal cliente “Società_1” per l'importo di euro 1.134.
La sentenza è errata, e va riformata, per i seguenti motivi.
Le due motivazioni addotte dal Giudice di prime cure sono le seguenti:
1) Dalla documentazione prodotta in primo grado mancherebbe la prova dell'avvenuto pagamento
(F24) della ritenuta di euro 1.134,00 in quanto il ricorrente avrebbe prodotto unicamente la fattura e l'estratto conto dal quale si evince l'incasso della stessa;
2) A ciò la decisione aggiunge che “… Attesa la solidarietà tra soggetto obbligato e sostituto d'imposta, dunque, la cartella, per la parte non sgravata, è legittima…”.
Esse sono entrambe da respingere, sia per il modo in cui viene trascurata la documentazione probatoria già offerta in sede di prime cure dall'odierno appellante, sia per l'errato riferimento all'ingiustificata presunzione di solidarietà passiva tra soggetto obbligato e sostituto d'imposta.
Si ribadisce infatti che sono stati depositati agli atti la fattura, ossia la prova dell'avvenuto incasso, del tutto corrispondente al netto della fattura medesima, nonché dapprima l'allegazione del protocollo telematico del Modello F24 versato dal cliente Associazione “Società_1” e, successivamente (all'atto del deposito della memoria integrativa), dello stesso Modello F24, riferito in modo univoco al predetto protocollo telematico. L'indicazione del protocollo telematico, fra l'altro, era stata già operata sin dalla prima istanza in autotutela dello scorso 12/06/2024: orbene, poiché il numero di protocollo telematico costituisce codice univoco atto a identificare ogni Mod.F24 presente in cassetto fiscale a disposizione dell'ADE, quest'ultima aveva perfetta cognizione sin dal primo momento dell'effettuato versamento della ritenuta d'acconto di Euro
1.134.
Quanto alla prova dell'operazione di trattenuta/versamento della ritenuta, si sottolinea che Il soggetto obbligato, passivo d'imposta (nel caso di fattispecie: l'odierno appellante), perfeziona il pagamento della stessa nel momento in cui il cliente (sostituto d'imposta) effettua la trattenuta.
Nella fattispecie, a fronte di un lordo/fattura di € 7.194,10 (importo che costituisce e forma parte del reddito lordo dell'appellante), il cliente “Società_1” ha trattenuto € 1.134, effettuando un pagamento in bonifico all'appellante - per la differenza- pari a € 6.060.
Dal momento in cui il pagamento avviene al netto della ritenuta, il soggetto obbligato (ossia il “sostituito”: nella fattispecie, l'appellante Sig. Ricorrente_1) ha quindi già adempiuto al pagamento dell'imposta a titolo di acconto, avendo il solo onere di dimostrare che la trattenuta sia avvenuta.
Del resto, per gli altri 3 clienti è stata sufficiente la produzione delle relative Certificazioni Uniche per sgravare dalla cartella le imposte corrispondenti. Come noto, infatti, dalla Certificazione Unica si ricava e si attesta l'avvenuta trattenuta dell'importo in ritenuta d'imposta, e non anche il materiale pagamento della stessa, il cui obbligo resta unicamente a cura e carico del sostituto.
Tutto ciò non è stato considerato dal Giudice di prime cure.
Quanto all'asserita solidarietà passiva tra il soggetto obbligato d'imposta (“sostituito”) e il sostituto, siffatta motivazione del primo Giudice appare ormai desueta e del tutto inappropriata, oltreché fuori luogo a fronte dell'univoco e granitico orientamento in materia, dettato dalla Suprema Corte, che ha espressamente negato tale presunzione di solidarietà.
Si sottolinea come l'applicazione dell'errata sentenza impugnata vedrebbe l'appellante costretto a pagare
DUE VOLTE la stessa imposta: una prima, quand'essa gli è stata trattenuta dal cliente;
una seconda, laddove fosse costretto a ripetere analogo pagamento in cartella. Un esito evidentemente assurdo, abnorme e fuori da ogni logica di fatto e di diritto.
Chiedeva perciò di riformare parzialmente la sentenza per quanto impugnata, accogliendo l'appello e riconoscendo, per l'effetto, la condanna alle spese di primo grado, oltre a quelle di secondo grado.
L'ADE di Caserta, costituitasi in giudizio, preso atto della documentazione prodotta da controparte, dichiara di avere effettuato lo sgravio anche del residuo importo di euro 1.134, più sanzioni e interessi.
Chiede quindi la dichiarazione di cessata materia del contendere.
Quanto alle spese di giudizio, deduce che la cartella ha tratto origine dal comportamento colpevole del ricorrente, che, invitato, in sede di controllo 36 ter, all'esibizione della documentazione giustificativa, non ha esibito quanto aveva l'obbligo di produrre. In primo grado l'Agenzia ha effettuato uno sgravio solo parziale perché la società Società_1
non risultava avere rilasciato alcuna certificazione relativa alle ritenute subite dal ricorrente e perché il ricorrente, non presentendosi in sede di controllo 36 ter, non aveva dimostrato la correttezza dell'indicata ritenuta.
La documentazione attestante la ritenuta - fattura ed estratto conto – non veniva allegata al ricorso notificato all'Ufficio, che in sede di esame del gravame non aveva ancora accesso al fascicolo telematico.
L'iscrizione a ruolo all'epoca effettuata è stata pienamente legittima, per omessa esibizione colpevole della documentazione giustificativa, depositata solo nel giudizio di primo grado.
Chiedeva pertanto di dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Con successive memorie, l'appellante deduceva quanto segue:
- in data 26/04/2024 veniva notificata all'appellante la cartella di pagamento per presunte ritenute d'acconto dichiarate e non effettuate pari ad euro 3.095;
- prontamente, mediante pec 12/6/2024, la parte onerata si incaricava di produrre istanza in autotutela al fine di chiedere l'annullamento e lo sgravio totale della cartella di cui sopra, dimostrando che erano state effettuate tutte le ritenute sopra richiamate, e così provando ad evitare inutili contenziosi che, stante la pressoché certa vittoria dell'intimato, avrebbero causato il conseguente aggravio di spese per la
P.A.;
- la prova dell'avvenuta trattenuta delle ritenute reclamate dall'ADE di Caserta consisteva in nr. 3
CU di altrettanti clienti, cui si aggiungeva - per il 4° cliente - evidente e incontestabile prova attraverso copia fattura recante impeccabile distinzione tra importo lordo, ritenuta e netto, il tutto accompagnato da copia del bonifico con incasso perfettamente corrispondente al netto in fattura, a dimostrazione assolutamente oggettiva e incontrovertibile dell'effettiva esecuzione della ritenuta;
- per giunta e oltrepassando ampiamente la normale diligenza del buon padre di famiglia, l'attuale appellante si faceva persino carico di evidenziare e allegare copia del versamento effettuato tramite F24 in riferimento alla suddetta operata ritenuta;
- tale istanza in autotutela venne del tutto ignorata dall'ADE di Caserta, costringendo l'interessato ad adire le vie giudiziali il 24/6/2024 con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Caserta;
- solo a quel punto l'ADE/Caserta decise di operare sgravio parziale delle somme a carico, lasciando aperto a debito l'importo relativo al cliente “Società_1”, nonostante, come poc'anzi esplicitato, l'odierno appellante avesse già al tempo prodotto e versato in atti oggettiva quanto irrefutabile prova dell'operata trattenuta nonché del versamento per essa effettuato;
- in corso di giudizio, il giudice di prime cure cadeva in errore assumendo la fumosa e ingannevole prospettazione dell'ADE in motivazione di sentenza, ossia recependo lo sgravio parziale della cartella e lasciando tuttavia aperto il debito residuo di euro 1.134, pari alla più volte menzionata ritenuta operata e versata per conto del cliente “Società_1”;
- data l'illuminante evidenza dei fatti, l'ing. Ricorrente_1 ha prodotto appello presso la Corte di Giustizia di Secondo grado della Campania, non solo rimarcando la granitica solidità di tutti gli elementi di prova già prodotti in sede sia di istanza d'autotutela sia di ricorso in primo grado, ma sollevando netta censura a carico dell'impugnata sentenza per l'inaccurata e trascurata disamina in prime cure degli elementi probatori.
Sulla base di tutti questi argomenti, la richiesta di compensazione delle spese avanzata dall'Agenzia appare decisamente infondata, in considerazione del comportamento negligente della stessa.
Chiede pertanto di riformare la sentenza impugnata, annullando la cartella opposta, e - anche nel caso sia dichiarata cessata la materia del contendere – condannare l'appellata ADE, in forza di soccombenza virtuale, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
All'esito dell'udienza del 5/2/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivi della decisione
La Corte, alla luce del completamento dello sgravio operato dall'agenzia, dichiara cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di giudizio, la Corte prende atto che il contribuente si è sollecitamente premurato di produrre istanza in autotutela al fine di chiedere l'annullamento e lo sgravio totale della cartella impugnata, dimostrando che erano state effettuate tutte le ritenute richiamate.
La responsabilità dell'avvenuto contenzioso è quindi da addebitare al comportamento negligente dell'Agenzia, che è pertanto condannata, come soccombente virtuale, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l'Agenzia appellata, come soccombente virtuale, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 600 per il primo grado e 800 per il secondo, oltre oneri accessori se dovuti.
5/2/2026.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
05/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
LU SC RI, Relatore
MARCHIELLO ANTONIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3217/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1108/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 07/03/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240021240312000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Per l'appellante: riformare la sentenza impugnata, annullando la cartella opposta, e - anche nel caso sia dichiarata cessata la materia del contendere – condannre l'appellata ADE, in forza di soccombenza virtuale, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata: dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava, innanzi alla CGT di Caserta, contro l'ADE di Caserta, la cartella di pagamento n. 02820240021240312000 IRPEF-ALIQUOTE 2019.
Deduceva che le ritenute indicate nel modello UNICO 2020, per redditi 2019, per un importo di euro
3.095, erano state regolarmente trattenute e versate. Precisava di avere inviato, in data 12/6/2024, all'ufficio istanza di autotutela attestante importi di ritenute di acconto operate a proprio carico per euro
1.960, 80, e specificava che il residuo della somma richiesta in cartella, di euro 1.134, si riferisce alla ritenuta indicata dal cliente “Società_1”, nella fattura n. 16 del 28/12/2018, pagata con bonifico in data 2/10/2019, per un importo netto di euro 6.060,10.
L'ADE si costituiva in giudizio, deducendo che la cartella origina da omesso invio da parte del ricorrente della documentazione richiesta dall'Ufficio in sede di controllo, e che, preso atto dell'esistenza di tre certificazioni uniche inviate da società clienti del ricorrente, l'Ufficio ha effettuato lo sgravio parziale della cartella per euro 1.960,80, per cui a ruolo resta l'importo di euro 1.134, più sanzioni e interessi, in quanto, dal controllo incrociato con la società Società_1, non risultano ritenute nei confronti del ricorrente per gli anni d'imposta 2018 e 2019.
Con memorie integrative, il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, deducendo che il provvedimento di sgravio parziale e le controdeduzioni non gli sono stati notificati e che le ritenute sull'altra fattura sono state pagate, come da modello F 24 prodotto.
Con sentenza 1108/2025, il Giudice monocratico osservava che il ricorrente non ha fornito la prova del pagamento delle ritenute da parte del cliente. Risulta infatti prodotta solo la ritenuta e l'estratto conto, con accredito del netto.
La cartella, per la parte non sgravata, è quindi legittima.
Dichiarava pertanto la cessata materia del contendere per l'importo della cartella oggetto di sgravio, dell'importo di euro 1.960,80, rigettando il ricorso per il resto, compensando le spese.
Con atto ritualmente notificato, il contribuente appellava detta sentenza, per i seguenti motivi.
Deduceva di avere ampiamente dimostrato che tutte le ritenute contestate erano state in realtà regolarmente trattenute e versate. Segnatamente:
a) Per 3 clienti era stata prodotta regolare Certificazione Unica attestante e probante l'avvenuta trattenuta per euro totali 1.960,80;
b) Per l'ultimo dei 4 clienti, per i quali l'ADE contestava la mancata ritenuta (l'Associazione “
Società_1”), l'appellante ha avuto modo di dimostrare la regolare fatturazione, la trattenuta e persino il versamento della ritenuta, pari ad euro 1.134. Ricordava che, prima dell'udienza di primo grado, l'ADE aveva provveduto a sgravare parzialmente la cartella decurtando l'importo di euro 1.960,80, a seguito della presa d'atto dell'esistenza delle idonee
Certificazioni Uniche allora prodotte dall'odierno appellante.
Nel corso dell'udienza, l'Ufficio insisteva però per il residuo importo di euro 1.134.
Il contribuente si opponeva a tale richiesta, ricordando di avere prodotto:
a) copia della fattura n. 16/2018 del 28/12/2018, dalla quale si evincevano l'importo lordo di euro
7194,10, la trattenuta effettuata per euro 1.134 e il conseguente netto in fattura per euro 6.060,10;
b) copia dell'estratto conto, da cui risultava il bonifico ricevuto per l'importo di euro 6.060 (quindi corrispondente al netto della fattura);
c) Protocollo Telematico nr B0329601601020819/0212575, a riprova dell'avvenuto pagamento/F24 da parte del cliente “Società_1”. per euro 1.134;
d) copia del modello F24 di cui sopra.
Nonostante ciò, il Giudice di prime si limitava a prendere atto dello sgravio parziale operato dall'ADE di
Caserta, rigettando la richiesta di sgravio totale e, in particolare, ignorando e disconoscendo la ritenuta operata e versata dal cliente “Società_1” per l'importo di euro 1.134.
La sentenza è errata, e va riformata, per i seguenti motivi.
Le due motivazioni addotte dal Giudice di prime cure sono le seguenti:
1) Dalla documentazione prodotta in primo grado mancherebbe la prova dell'avvenuto pagamento
(F24) della ritenuta di euro 1.134,00 in quanto il ricorrente avrebbe prodotto unicamente la fattura e l'estratto conto dal quale si evince l'incasso della stessa;
2) A ciò la decisione aggiunge che “… Attesa la solidarietà tra soggetto obbligato e sostituto d'imposta, dunque, la cartella, per la parte non sgravata, è legittima…”.
Esse sono entrambe da respingere, sia per il modo in cui viene trascurata la documentazione probatoria già offerta in sede di prime cure dall'odierno appellante, sia per l'errato riferimento all'ingiustificata presunzione di solidarietà passiva tra soggetto obbligato e sostituto d'imposta.
Si ribadisce infatti che sono stati depositati agli atti la fattura, ossia la prova dell'avvenuto incasso, del tutto corrispondente al netto della fattura medesima, nonché dapprima l'allegazione del protocollo telematico del Modello F24 versato dal cliente Associazione “Società_1” e, successivamente (all'atto del deposito della memoria integrativa), dello stesso Modello F24, riferito in modo univoco al predetto protocollo telematico. L'indicazione del protocollo telematico, fra l'altro, era stata già operata sin dalla prima istanza in autotutela dello scorso 12/06/2024: orbene, poiché il numero di protocollo telematico costituisce codice univoco atto a identificare ogni Mod.F24 presente in cassetto fiscale a disposizione dell'ADE, quest'ultima aveva perfetta cognizione sin dal primo momento dell'effettuato versamento della ritenuta d'acconto di Euro
1.134.
Quanto alla prova dell'operazione di trattenuta/versamento della ritenuta, si sottolinea che Il soggetto obbligato, passivo d'imposta (nel caso di fattispecie: l'odierno appellante), perfeziona il pagamento della stessa nel momento in cui il cliente (sostituto d'imposta) effettua la trattenuta.
Nella fattispecie, a fronte di un lordo/fattura di € 7.194,10 (importo che costituisce e forma parte del reddito lordo dell'appellante), il cliente “Società_1” ha trattenuto € 1.134, effettuando un pagamento in bonifico all'appellante - per la differenza- pari a € 6.060.
Dal momento in cui il pagamento avviene al netto della ritenuta, il soggetto obbligato (ossia il “sostituito”: nella fattispecie, l'appellante Sig. Ricorrente_1) ha quindi già adempiuto al pagamento dell'imposta a titolo di acconto, avendo il solo onere di dimostrare che la trattenuta sia avvenuta.
Del resto, per gli altri 3 clienti è stata sufficiente la produzione delle relative Certificazioni Uniche per sgravare dalla cartella le imposte corrispondenti. Come noto, infatti, dalla Certificazione Unica si ricava e si attesta l'avvenuta trattenuta dell'importo in ritenuta d'imposta, e non anche il materiale pagamento della stessa, il cui obbligo resta unicamente a cura e carico del sostituto.
Tutto ciò non è stato considerato dal Giudice di prime cure.
Quanto all'asserita solidarietà passiva tra il soggetto obbligato d'imposta (“sostituito”) e il sostituto, siffatta motivazione del primo Giudice appare ormai desueta e del tutto inappropriata, oltreché fuori luogo a fronte dell'univoco e granitico orientamento in materia, dettato dalla Suprema Corte, che ha espressamente negato tale presunzione di solidarietà.
Si sottolinea come l'applicazione dell'errata sentenza impugnata vedrebbe l'appellante costretto a pagare
DUE VOLTE la stessa imposta: una prima, quand'essa gli è stata trattenuta dal cliente;
una seconda, laddove fosse costretto a ripetere analogo pagamento in cartella. Un esito evidentemente assurdo, abnorme e fuori da ogni logica di fatto e di diritto.
Chiedeva perciò di riformare parzialmente la sentenza per quanto impugnata, accogliendo l'appello e riconoscendo, per l'effetto, la condanna alle spese di primo grado, oltre a quelle di secondo grado.
L'ADE di Caserta, costituitasi in giudizio, preso atto della documentazione prodotta da controparte, dichiara di avere effettuato lo sgravio anche del residuo importo di euro 1.134, più sanzioni e interessi.
Chiede quindi la dichiarazione di cessata materia del contendere.
Quanto alle spese di giudizio, deduce che la cartella ha tratto origine dal comportamento colpevole del ricorrente, che, invitato, in sede di controllo 36 ter, all'esibizione della documentazione giustificativa, non ha esibito quanto aveva l'obbligo di produrre. In primo grado l'Agenzia ha effettuato uno sgravio solo parziale perché la società Società_1
non risultava avere rilasciato alcuna certificazione relativa alle ritenute subite dal ricorrente e perché il ricorrente, non presentendosi in sede di controllo 36 ter, non aveva dimostrato la correttezza dell'indicata ritenuta.
La documentazione attestante la ritenuta - fattura ed estratto conto – non veniva allegata al ricorso notificato all'Ufficio, che in sede di esame del gravame non aveva ancora accesso al fascicolo telematico.
L'iscrizione a ruolo all'epoca effettuata è stata pienamente legittima, per omessa esibizione colpevole della documentazione giustificativa, depositata solo nel giudizio di primo grado.
Chiedeva pertanto di dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Con successive memorie, l'appellante deduceva quanto segue:
- in data 26/04/2024 veniva notificata all'appellante la cartella di pagamento per presunte ritenute d'acconto dichiarate e non effettuate pari ad euro 3.095;
- prontamente, mediante pec 12/6/2024, la parte onerata si incaricava di produrre istanza in autotutela al fine di chiedere l'annullamento e lo sgravio totale della cartella di cui sopra, dimostrando che erano state effettuate tutte le ritenute sopra richiamate, e così provando ad evitare inutili contenziosi che, stante la pressoché certa vittoria dell'intimato, avrebbero causato il conseguente aggravio di spese per la
P.A.;
- la prova dell'avvenuta trattenuta delle ritenute reclamate dall'ADE di Caserta consisteva in nr. 3
CU di altrettanti clienti, cui si aggiungeva - per il 4° cliente - evidente e incontestabile prova attraverso copia fattura recante impeccabile distinzione tra importo lordo, ritenuta e netto, il tutto accompagnato da copia del bonifico con incasso perfettamente corrispondente al netto in fattura, a dimostrazione assolutamente oggettiva e incontrovertibile dell'effettiva esecuzione della ritenuta;
- per giunta e oltrepassando ampiamente la normale diligenza del buon padre di famiglia, l'attuale appellante si faceva persino carico di evidenziare e allegare copia del versamento effettuato tramite F24 in riferimento alla suddetta operata ritenuta;
- tale istanza in autotutela venne del tutto ignorata dall'ADE di Caserta, costringendo l'interessato ad adire le vie giudiziali il 24/6/2024 con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Caserta;
- solo a quel punto l'ADE/Caserta decise di operare sgravio parziale delle somme a carico, lasciando aperto a debito l'importo relativo al cliente “Società_1”, nonostante, come poc'anzi esplicitato, l'odierno appellante avesse già al tempo prodotto e versato in atti oggettiva quanto irrefutabile prova dell'operata trattenuta nonché del versamento per essa effettuato;
- in corso di giudizio, il giudice di prime cure cadeva in errore assumendo la fumosa e ingannevole prospettazione dell'ADE in motivazione di sentenza, ossia recependo lo sgravio parziale della cartella e lasciando tuttavia aperto il debito residuo di euro 1.134, pari alla più volte menzionata ritenuta operata e versata per conto del cliente “Società_1”;
- data l'illuminante evidenza dei fatti, l'ing. Ricorrente_1 ha prodotto appello presso la Corte di Giustizia di Secondo grado della Campania, non solo rimarcando la granitica solidità di tutti gli elementi di prova già prodotti in sede sia di istanza d'autotutela sia di ricorso in primo grado, ma sollevando netta censura a carico dell'impugnata sentenza per l'inaccurata e trascurata disamina in prime cure degli elementi probatori.
Sulla base di tutti questi argomenti, la richiesta di compensazione delle spese avanzata dall'Agenzia appare decisamente infondata, in considerazione del comportamento negligente della stessa.
Chiede pertanto di riformare la sentenza impugnata, annullando la cartella opposta, e - anche nel caso sia dichiarata cessata la materia del contendere – condannare l'appellata ADE, in forza di soccombenza virtuale, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
All'esito dell'udienza del 5/2/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivi della decisione
La Corte, alla luce del completamento dello sgravio operato dall'agenzia, dichiara cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di giudizio, la Corte prende atto che il contribuente si è sollecitamente premurato di produrre istanza in autotutela al fine di chiedere l'annullamento e lo sgravio totale della cartella impugnata, dimostrando che erano state effettuate tutte le ritenute richiamate.
La responsabilità dell'avvenuto contenzioso è quindi da addebitare al comportamento negligente dell'Agenzia, che è pertanto condannata, come soccombente virtuale, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l'Agenzia appellata, come soccombente virtuale, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 600 per il primo grado e 800 per il secondo, oltre oneri accessori se dovuti.
5/2/2026.