Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 12/02/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
66/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 80533/pensioni militari del registro di Segreteria,
TRA
il Sig. XX (C.F. omissis), nato a omissis (omissis) il omissis, residente a omissis, in via omissis, n. omissis, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’Avv.
AN IA (C.F. [...]) e dall'Avv.
IE De VA (C.F. [...]), ed elettivamente domiciliato presso lo studio Legale EDES, sito in Roma, in largo Toniolo, n. 6, che dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni afferenti al presente giudizio al n. fax 06/37500689 all'indirizzo p.e.c.
francescoelia@ordineavvocatiroma.org;
- ricorrente -
CONTRO
- l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS) (C.F. 80078750587), con sede in Roma, in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione, In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 dall’Avv. Andrea Botta (C.F. [...]),
p.e.c. avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29, fax 06/94527716;
- resistente –
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi all’udienza dell’11.2.2026, celebrata con l’assistenza del segretario d’udienza Sig.ra Paola Venanzini, l’Avv. Rita DE ROSSI (per delega orale)
per la parte ricorrente e l’Avv. Flavia IP PA per l’INPS, come da verbale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 30.10.2024, parte ricorrente agisce al fine di ottenere – previa disapplicazione del provvedimento n.
INPS.2300.25062021.0237805 in data 25.06.2021, dell’INPS di determinazione della pensione provvisoria - previo accertamento del diritto del ricorrente alla trasformazione del trattamento pensionistico da provvisorio a definitivo, del diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico in essere, applicando l’aliquota di In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 rendimento del 2,44 per gli anni di anzianità contributiva e, per l’effetto, condannare l’Inps al pagamento dei ratei di pensione diretta di inabilità dalla data del congedo, oltre accessori di legge, con vittoria di onorari, diritti e spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
1.1 In punto di fatto:
a. espone di essere stato militare dell’Ente Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo Chieti, con la qualifica di sottotenente, cui è stata liquidata - Con provvedimento del 25.06.2021 -
iscrizione n. 50543897 la pensione diretta di inabilità, per infermità non dipendente da causa di servizio, con applicazione del metodo di calcolo rappresentato dal c.d. sistema misto (doc.1);
b. detto provvedimento amministrativo, di liquidazione provvisoria, evidenziava l’applicazione del metodo di calcolo c.d. misto
(stante l’assenza del requisito contributivo dei 18 anni entro il 31.12.1995), ma la percentuale applicata sulla base pensionabile non era quella prevista dall’art. 54 del DPR n. 1092/1973;
1.2 In punto di diritto espone che:
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 I. Il ricorrente ha almeno quindici anni di servizio alla data del 31.12.1995, precisamente ha una anzianità contributiva di 17 anni e 6 mesi. Quindi è soggetto al metodo misto di quantificazione del trattamento pensionistico. Pertanto, la quota retributiva dovrà essere liquidata applicando l’aliquota del 2,44 per gli anni di anzianità sulla base della giurisprudenza delle SSRR Cdc 1/2021 e circolare 107/2021 INPS.
1.3 In conclusione, formula le domande sopra riportate al paragrafo 1.
2. Con la memoria di costituzione, depositata in data 16.1.2026, l’INPS ha comunicato di avere provveduto a rideterminare la pensione secondo quanto richiesto da parte ricorrente e di avere provveduto al pagamento prima della proposizione del ricorso
(rata luglio 2024) e ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile, in quanto carente di interesse o, in subordine, dichiarando cessata la materia del contendere.
3. In esito all’udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Parte ricorrente agisce al fine di ottenere –
previa disapplicazione del provvedimento n.
INPS.2300.25062021.0237805 in data 25.06.2021, dell’INPS di determinazione della pensione provvisoria - previo accertamento del diritto del ricorrente alla trasformazione del trattamento pensionistico da provvisorio a definitivo, del diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico in essere, applicando l’aliquota di rendimento del 2,44 per gli anni di anzianità contributiva e, per l’effetto, condannare l’Inps al pagamento dei ratei di pensione diretta di inabilità dalla data del congedo, oltre accessori di legge, con vittoria di onorari, diritti e spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, sin dalla proposizione del medesimo.
L’INPS, infatti, costituendosi, ha fornito la prova dell’avvenuta riliquidazione - in data (luglio 2024)
precedente al deposito del ricorso (30.10.2024) - del trattamento pensionistico, nei sensi richiesti da parte ricorrente, secondo la circolare n. 107 del In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 2021, su cui si fondava la pretesa della parte attrice.
Ne consegue la carenza di interesse di parte ricorrente sin dal momento della proposizione del ricorso (e comunque, in subordine, l’infondatezza del medesimo all’atto della proposizione).
Per l’effetto, non può porsi questione di cessazione della materia del contendere, atteso che, all’atto della proposizione del ricorso, essendo già stata integralmente soddisfatta la pretesa attorea, non sussisteva alcuna sostanziale materia del contendere.
4. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5. Le spese seguono la soccombenza, attesa la palese inutilità della proposizione del ricorso, e sono liquidate in dispositivo.
6. Nulla per le spese della sentenza di cui all’art.
31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 a. dichiara inammissibile il ricorso;
b. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese legali a favore dell’INPS, che liquida in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di legge;
c. nulla per le spese della sentenza.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11.2.2026.
Il Giudice Monocratico Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto art.
52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.
Il Giudice Monocratico In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.02.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA SS VINICOLA CORTE DEI CONTI 12.02.2026 10:49:58 GMT+01:00